TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
[1. La Regione
Basilicata promuove lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e di interesse
locale, di competenza della Regione, e ne coordina l' attività nell' ambito della programmazione culturale regionale, in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 47 e 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616
e in attesa dell' emanazione della normativa di cui all' art. 48 del medesimo
decreto presidenziale.
2. Con la presente legge la Regione si propone di:
a) promuovere la pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati
strumenti biblioteconomici, bibliografici ed informativi;
b) istituire un sistema bibliotecario regionale articolato sul territorio;
c) curare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio librario,
documentario e archivistico;
d) realizzare la formazione e l' aggiornamento del personale addetto all'
attività delle biblioteche;
e) assicurare a tutte le componenti della comunità regionale permanenti
possibilità di accesso all' informazione e alla cultura. ]
Art. 2
[1. Le biblioteche di
enti locali della Regione sono strutture culturali al servizio dei cittadini e
concorrono, nel rispetto della pluralità delle posizioni ed opinioni, allo
sviluppo democratico delle comunità locali, favorendo la partecipazione alle
attività culturali, alla realizzazione del diritto allo studio e dell'
educazione permanente.
2. Esse in particolare provvedono:
a) al reperimento, all' acquisizione, alla salvaguardia, alla catalogazione, al
progressivo incremento del materiale bibliografico, manoscritto, a stampa,
audiovisivo, e dei documenti comunque intesi che abbiano attinenza al
patrimonio culturale della Regione;
b) ad assicurare l' uso pubblico di detto materiale;
c) a collaborare con gli istituti di ricerca, con associazioni e gruppi di
divulgazione culturale, con le scuole di ogni ordine e grado, con le forze
sociali organizzate, al fine di promuovere l' informazione
e la circolazione delle idee;
d) ad assumere iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del
patrimonio storico e civile della Basilicata;
e) a stabilire, mediante apposite convenzioni, organici rapporti con le
biblioteche scolastiche o comunque di interesse locale, allo scopo di integrare
ed unificare la gestione dei servizi di lettura a livello locale;
f) alla programmazione annuale e pluriennale di attività culturali e
scientifiche. ]
TITOLO II
BIBLIOTECHE
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3
[1. Le biblioteche di enti locali, per il
perseguimento delle finalità della presente legge, devono, secondo le modalità
stabilite nei rispettivi regolamenti:
a) essere aperte a tutti ed assicurare i servizi di prestito e consultazione;
b) garantire la regolarità e continuità del servizio;
c) osservare un orario di apertura al pubblico il più ampio possibile e il più
rispondente alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
d) mettere a disposizione le proprie sedi, compatibilmente con le esigenze di
servizio, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di carattere
culturale promosse senza fini di lucro;
e) adempiere all' obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello
scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
f) curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione delle pubblicazioni
prodotte dalle varie associazioni locali.
2. Gli enti locali adottano per le proprie
biblioteche statuti e regolamenti conformi ai principi e alle disposizioni
della presente legge e aderiscono ai sistemi bibliotecari di cui al successivo
art. 6.
3. Nei regolamenti sono stabilite anche le forme
di partecipazione alla gestione delle attività delle biblioteche. ]
Art. 4
[1. Il personale tecnico addetto alle biblioteche
di enti locali è costituito da direttori di biblioteca, bibliotecari e
assistenti di biblioteca, e viene assunto mediante concorso pubblico per titoli
ed esami.
2. L' ordinamento del personale tecnico addetto
alle biblioteche deve essere espressamente previsto nei regolamenti organici
degli enti locali.
3. La direzione delle biblioteche è affidata,
secondo quanto stabilito nei regolamenti organici:
a) a direttori di biblioteca nelle biblioteche provinciali;
b) a bibliotecari nelle biblioteche centro di sistema e nelle biblioteche di
enti locali con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;
c) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca in tutti gli altri casi.
4. Per l' ammissione ai concorsi per direttori di
biblioteca si richiede il possesso del diploma di laurea e di specifici diplomi
di specializzazione e posti laurea; per l' ammissione ai concorsi per
bibliotecari si richiede il possesso del diploma di laurea; per l' ammissione
ai concorsi per assistenti di biblioteca si richiede il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore.
5. Nella valutazione dei titoli sono tenuti in conto,
in modo particolare, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in biblioteche
aperte al pubblico e presso i sistemi bibliotecari di cui alla presente legge,
i servizi prestati anche con incarico a tempo determinato presso gli uffici ed
i servizi di cui al secondo comma dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, nonchè la frequenza con esito positivo a corsi accademici
specifici, a corsi organizzati dalla Regione, o da altri enti pubblici, e
specificamente finalizzati alla formazione e al perfezionamento del personale
addetto alle biblioteche. ]
Art. 5
[1. Le biblioteche di enti locali attuano il
proprio ordinamento in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le
modalità del servizio pubblico, adeguandosi alle indicazioni regionali e nel
rispetto dei criteri stabiliti per la formazione del catalogo unico regionale.
2. I Comuni e le Province depositano ogni
pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche.
Le province sono inoltre tenute ad inviare copia delle proprie pubblicazioni in
ogni biblioteca dei Comuni del territorio provinciale e nelle biblioteche
centro di sistema del territorio regionale.
3. La Regione invia copia delle proprie
pubblicazioni in ogni biblioteca di ente locale del territorio regionale. ]
Art. 6
[1. La Regione favorisce la cooperazione fra le
biblioteche di enti locali e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali
e urbani.
2. Le biblioteche di enti locali possono
associarsi fra loro dando vita a sistemi bibliotecari comprensoriali.
3. Ove se ne presenti la necessità , la biblioteca
comunale può articolarsi in posti di distribuzione e di lettura direttamente
gestiti nell' ambito del territorio comunale.
4. La costituzione e l' adesione al sistema
bibliotecario vengono decise dagli enti interessati.
5. Le aree dei sistemi, individuate secondo
esigenze di programmazione territoriale, sentita la competente commissione
consiliare, vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
6. Ogni sistema deve avere un proprio regolamento
deliberato dagli enti locali che vi aderiscono e ispirato ai principi contenuti
nella presente legge e nei regolamenti di sistemi funzionanti in Italia e all'
Estero. ]
Art. 7
[1. La Regione assume gli oneri derivanti dall'
esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ed opera affinchè il territorio regionale sia servito da un sistema
bibliotecario articolato e conforme agli standards
nazionali ed internazionali.
2. A tal fine la Regione istituisce centri di
sistemi bibliotecari con dotazioni standards capaci
di soddisfare il fabbisogno dell' utenza nell' ambito
delle rispettive realtà comprensoriali.
3. Per la definizione e il funzionamento dei
predetti centri si provvederà con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Per la realizzazione dei centri di sistemi, nonchè per gli altri interventi relativi all' edilizia
bibliotecaria, si provvede con i contributi della LR n. 9/ 1973 su mutui che
gli enti locali interessati andranno a contrarre con la Cassa Depositi e
Prestiti. ]
Art. 8
[1. I sistemi urbani sono costituiti dalle
biblioteche provinciali e comunali funzionanti nei capoluoghi di provincia.
2. Sono centri dei rispettivi sistemi urbani le
biblioteche provinciali. Possono aderire a detti sistemi le biblioteche di
interesse locale che accettino le condizioni di cui al successivo art.11.]
TITOLO III
COMPETENZE
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 9
[1. Gli enti locali provvedono al funzionamento
delle proprie biblioteche assicurando gli stanziamenti per le spese relative al
personale, ai locali, alle attrezzature, allo svolgimento dei servizi di
lettura e consultazione, all' attuazione dei programmi di animazione culturale
e di educazione permanente.
2. Gli enti locali, le cui biblioteche aderiscono
ad un sistema territoriale, contribuiscono per la parte loro spettante alle
spese per le attività comuni. ]
Art. 10
[1. I Comuni svolgono le funzioni previste dalla
presente legge coordinandole con le competenze ad essi attribuite in materia di
diritto allo studio, in modo da attuare le più idonee e funzionali forme di
collegamento e di integrazione fra le strutture bibliotecarie locali e le
biblioteche scolastiche, di cui all' art. 11 della legge regionale 20 giugno
1979 n. 21. ]
Art. 11
[1. Le biblioteche d'
interesse locale possono rientrare nell' organizzazione dei sistemi
territoriali e urbani e usufruire di contributi regionali a condizione che:
a) siano aperte al pubblico e consentano la regolare e gratuita consultazione
del materiale bibliografico;
b) consentano la riproduzione di documenti di pregio da parte della
Soprintendenza ai beni librari;
c) partecipino al catalogo unico regionale;
d) dispongano di un responsabile qualificato o da qualificare in appositi
eventuali corsi regionali.]
TITOLO IV
INTERVENTI
DI EDUCAZIONE PERMANENTE (2)
Art. 12
[1. La Regione programma ed attua interventi
di promozione educativa extrascolastica, attinenti precipuamente alle esigenze
delle comunità locali.
2. Tali interventi sono finalizzati a:
a) sviluppare il ruolo delle biblioteche come centri di diffusione della
cultura;
b) aggiornare l’istruzione acquisita dai cittadini;
c) apprestare adeguate ricorrenze educative per gli adulti e per i lavoratori;
d) arricchire il tempo libero con appropriati strumenti di decondizionamento e
di animazione.
3. I predetti interventi possono articolarsi in
corsi, seminari di studio, e in altre forme di attività idonee al perseguimento
degli obiettivi di cui al comma precedente.]
Art. 13
[1. Gli interventi di educazione permanente, di
cui al precedente art. 12, sono realizzati dalla Regione direttamente, o in
collaborazione con enti locali, organismi culturali e istituti specializzati, o
attraverso il sostegno di programmi di enti locali, istituzioni e associazioni
culturali.
2. La Regione cura il coordinamento degli
interventi di educazione permanente con le altre attività educative e culturali
in atto sul territorio, assumendo iniziative e predisponendo servizi atti a
favorire la ricerca, la documentazione e il perfezionamento nel campo
dell’educazione permanente.
3. L’Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi e i Consigli scolastici provinciali e
distrettuali, nell’ambito delle rispettive competenze, concorrono con proprie
proposte alla formazione dei programmi regionali di intervento.]
Art. 14
[1. Per lo svolgimento delle attività di
educazione permanente possono essere utilizzate, oltre che le strutture delle
biblioteche di enti locali, anche le sedi scolastiche e le attrezzature in esse
disponibili, a norma della legge 4 agosto 1977 n. 517, previa convenzione con i
competenti organi della scuola, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616.]
TITOLO V
FUNZIONI
DELLA REGIONE
Art. 15
[1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle
biblioteche di Enti locali e di interesse locale, nel rispetto della
legislazione statale, la Regione cura e coordina le iniziative per:
a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di Enti
locali e di interesse locale;
b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche;
c) la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata in
materia di biblioteconomia, bibliografia, paleografia e, in generale, nelle
materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;
d) la diffusione di studi specializzati, nelle materie di cui alla precedente
lettera c), e di informazioni bibliografiche, al fine di promuovere, in collaborazione
con i sistemi bibliotecari territoriali, un aggiornamento programmato della
dotazione delle biblioteche;
e) la formazione del catalogo unico regionale;
f) la formazione di un'emeroteca regionale;
g) la salvaguardia, la prevenzione, la conservazione e il godimento pubblico
del patrimonio librario e archivistico; (6)
h) il miglioramento e l'incremento del materiale costituente la dotazione delle
biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la
riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di
pregio;
i) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici e
cataloghi e di ogni altro strumento di informazione, sulla base delle direttive
diffuse dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane;
l) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività e i
servizi promossi nei settori della organizzazione della cultura e del diritto
allo studio;
m) l'allestimento di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico,
artistico e folkloristico;
n) la sperimentazione di nuove tecniche di informazione e documentazione atte a
sviluppare la funzione delle biblioteche come centri di diffusione della
cultura;
o) la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività delle
biblioteche per i compiti della conservazione della documentazione,
dell'animazione culturale e della didattica dei beni culturali, anche in
collaborazione con enti e istituti specializzati;
p) Il funzionamento dell'archivio della produzione editoriale regionale della
Basilicata; (7)
q) Il funzionamento del Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale
(S.B.N.) (8) ]
Art. 16
[1. Ai compiti di cui al precedente art. 15
provvede il Dipartimento regionale formazione professionale, istruzione, beni
culturali tramite la Soprintendenza ai beni librari e gli altri uffici
competenti nel settore della promozione educativa e culturale.
2. La Soprintendenza ai beni librari, trasferita
alla Regione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e istituita
con L.R. 19 luglio 1974, n. 13, in attesa della nuova disciplina legislativa
concernente l'ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le
attività sin qui svolte nelle materie di sua competenza.]
Art. 17
[1. Viene istituito nell'organico regionale un
posto di ottavo livello con le specifiche mansioni di Soprintendente ai beni
librari, di cui all'art. 3 della L.R. 19 luglio 1974, n. 13.
2. Alla copertura del posto di cui al comma precedente,
si procederà mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
3. Per la partecipazione al concorso è richiesto
il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della L.R. 22 febbraio 1980, n.
11.]
Art. 18
[1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio
regionale approva, su proposta della Giunta, il piano regionale di intervento
relativo all'anno successivo.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche
per lo svolgimento delle funzioni e delle attività, di cui alla presente legge,
e stabilisce l'impiego delle somme disponibili, precisando la tipologia degli
interventi di educazione permanente.
3. I contributi a favore delle biblioteche di Enti
locali sono assegnati sulla base di criteri oggettivi; tenendo conto della
funzione svolta dalle biblioteche, del godimento pubblico delle loro dotazioni,
delle dimensioni della rispettiva utenza, dell'entità dei programmi di sviluppo
e di potenziamento dei servizi bibliotecari urbani e territoriali, nonché
dell'entità degli stanziamenti previsti nei bilanci degli Enti locali.
4. Il piano può inoltre prevedere la concessione
di contributi a favore di Enti pubblici e biblioteche di interesse locale che
svolgono i compiti previsti dal precedente art. 2, e, che si attengano alle
condizioni previste dall'art. 11.
5. I contributi di cui al comma precedente non
possono comunque superare il 15% del totale dei contributi erogati a favore
delle biblioteche di Enti locali].
Art. 19
[1. Le domande di contributo, corredate dai
programmi di attività e dai preventivi di spesa, devono essere inviate al
Dipartimento formazione professionale, istruzione, beni culturali entro il 31
ottobre di ogni anno.
2. Il contributo regionale è concesso fino ad un
massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile e può essere elevato fino al
70% per i sistemi territoriali e urbani di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8.
3. Il contributo concesso dalla Regione è
vincolato alla destinazione indicata nella domanda.
4. Gli enti beneficiari sono tenuti a fornire alla
Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro 30 giorni
dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo concesso.
5. La misura del contributo viene
proporzionalmente ridotta, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in
sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta
ammissibile.
6. La concessione del contributo può essere
interamente revocata qualora non sia rispettato quanto stabilito dal primo
comma del presente articolo. La revoca del contributo, disposta con
deliberazione della Giunta regionale, comporta il recupero delle somme erogate
secondo le modalità previste dalla legge.]
TITOLO VI
NORME
TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 20
[1. Sono abrogati la lettera b) dell' art. 2 e l'
art. 10 della L.R. 5 maggio 1977 n. 16.]
Art. 21
[1. Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge gli statuti e i regolamenti delle biblioteche di enti locali
devono adeguarsi alle norme in essa contenute. ]
Art. 22
[1. Tutte le strutture bibliotecarie, di cui al
secondo comma dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, sono ricomposte e
integrate nel servizio di pubblica lettura gestito dagli enti locali secondo i
principi e i criteri indicati nella presente legge.
2. I beni e le attrezzature in dotazione ai centri
- rete ed alle biblioteche alimentate, facenti parte del servizio nazionale di
lettura, nonchè alle biblioteche popolari, alle
biblioteche del contadino, ai centri sociali di educazione permanente, ai
centri di lettura stabili e mobili, sono trasferiti, nel numero e nella misura
di cui agli elenchi predisposti dagli enti di provenienza o gestori, agli enti
locali nel cui territorio le suddette strutture sono state istituite.
3. La consistenza dei beni e delle attrezzature: nonchè dei diritti ed obblighi ad essi collegati, sarà
fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò
delegati rispettivamente dagli organi statali competenti per materia e dagli
enti locali interessati. Copia del verbale di consegna sarà trasmesso alla
Giunta regionale. ]
Art. 23
[1. Compatibilmente con le limitazioni imposte
dalla vigente legislazione statale in materia di personale degli enti locali,
in attesa di bandire i concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'
organico delle biblioteche, le Amministrazioni provinciali e comunali
garantiranno comunque la continuità dei servizi di pubblica lettura.
2. In via transitoria e per una volta, in sede di
prima applicazione della presente legge, gli enti locali possono bandire
concorsi per bibliotecari o assistenti di biblioteca, cui può partecipare il
personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello richiesto, abbia svolto le mansioni previste dai rispettivi posti di
ruolo, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. ]
Art. 24
[1. In sede di prima applicazione della presente
legge, entro il 30 settembre la Giunta regionale predispone, sentita la
competente commissione consiliare, il piano di intervento relativo al 1980. Nell' ambito dei fondi disponibili la Giunta è autorizzata
a prendere in considerazione le richieste di contributo pervenute entro il 31
agosto. ]
Art. 25
[1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della
presente legge, valutabili in L. 475 milioni, faranno carico al Cap. 1321 (di
nuova istituzione) così denominato: , con prelievo di un pari importo dal
Cap. 7280 <Fondo globale per provvedimenti in corso - funzioni normali -
(spese correnti)>.
2. Per gli esercizi successivi, la spesa farà
carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura sarà
assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo ex art.
8 legge 281/ 1970.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa. ]
Art. 26
[1. La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. ]
__________________________________________________
NOTE
(1) legge abrogata dall'articolo 28, comma 2, L.R.
11 agosto 2015, n. 27;
(2) l’intero Titolo IV della presente legge è stato abrogato dall’art. 23,
comma 1, L.R. 1 giugno 1988, n. 22;
(3) articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, L.R. n. 22 dell’ 1 giugno
1988;
(4) articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, L.R. n. 22 dell’ 1 giugno
1988;
(5) articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, L.R. n. 22 dell’ 1 giugno
1988;
(6) lettera così modificata dall'art. 42, comma 1, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
(7) lettera aggiunta dall'art. 42, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
(8) lettera aggiunta dall'art. 42, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n. 20.