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Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta le norme in materia di
incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353.
2. La Regione Basilicata, con la presente legge,
persegue le finalità di:
a) conservare e difendere i boschi dagli incendi;
b) preservare e tutelare la flora e la fauna regionale;
c) attuare interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
d) promuovere azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione ambientale,
nonché corsi di formazione di base ed avanzati per il personale addetto alle
attività antincendio;
e) favorire studi e ricerche nel settore della prevenzione antincendio;
f) provvedere a ricostituire i boschi danneggiati dal fuoco, secondo le
indicazioni contenute nel presente testo.
Art. 2
Programmazione
1. L'Ufficio di Protezione Civile della Regione
Basilicata d'intesa con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per le
finalità della presente legge, predispone il Piano Pluriennale Regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, di seguito denominato Piano Antincendio Regionale
(P.A.R.).
2. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) è
redatto ed approvato entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge,
secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dell'art. 3 della legge quadro n.
353 del 21 novembre 2000 e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero
dell'Ambiente.
3. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.),
sottoposto a revisione triennale, è attuato mediante Programmi Annuali
Antincendio (P.A.A.), da approvarsi in stretta correlazione al Piano Annuale di
Forestazione.
Art. 3
Compiti e
ruoli della Regione
1. La Regione Basilicata provvede altresì a:
a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle
statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di
incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), così dal
punto 1 dell'art. 7 della L. n. 353/2000;
b) costituire le strutture operative ai diversi livelli (Centro Operativo
Regionale, Centri Operativi Provinciali, Centri Operativi Zonali e Comunali);
c) stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo dei
Vigili del Fuoco;
d) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione
civile per compiti di avvistamento, di sorveglianza e spegnimento degli incendi
eseguito, in quest'ultimo caso, da personale con adeguata professionalità e con
certificata idoneità fisica. I volontari dovranno essere assicurati contro gli
infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante polizze da
stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive
modifiche e integrazioni, in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendio boschivi,
relativi alle attività di formazione di prevenzione, avvistamento e pronto
intervento, sono a carico della Regione;
e) assicurare la dotazione di personale idoneo per le operazioni di
sorveglianza, avvistamento, e spegnimento degli incendi, nonché di mezzi e
attrezzature terrestri ed aerei a ciò destinabili;
f) curare l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi in caso di
emergenza;
g) organizzare i corsi di formazione e/o di aggiornamento tecnico-pratico
rivolti ai soggetti da impiegarsi nelle azioni di antincendio boschivo.
h) organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)
[unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza ] [1];
i) concedere contributi a privati proprietari e/o gestori di boschi per
prevenirne e ridurne gli incendi;
l) istituire il Catasto degli incendi boschivi e predisporre la cartografia
delle aree incendiate;
m) stipulare eventuali convenzioni con l'Università o Istituti di Ricerca della
Basilicata per le attività connesse agli Artt. 1 e 2.
2. Uffici Regionali della Protezione Civile e
delle Foreste e Tutela del Territorio sono preposti al coordinamento delle
azioni antincendio, così come previste dal P.A.A.
Ad essi è demandato il compito della istituzione e del corretto funzionamento
della SOUP e del Centro Operativo Regionale, nonché della individuazione degli
altri Centri Operativi d'intesa con gli Enti Delegati.
Art. 4
Dichiarazione
del periodo di grave pericolosità
1. La Regione Basilicata, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave
pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre.
Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò
preposte e su proposta degli Uffici Regionali incaricati al coordinamento
antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo.
2. Della dichiarazione del periodo di grave
pericolosità di incendi è data ampia diffusione mediante i più vari sistemi di
informazione.
Art. 5
Catasto
degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate
1. La Regione Basilicata costituisce, d'intesa con
i Comuni e gli Enti Delegati, il catasto delle aree boscate e dei pascoli
percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3
della L. 353/2000, e predispone la cartografia delle aree incendiate.
2. Il catasto è redatto sulla base di standard
procedurali definiti nel PAR.
3. Il catasto è aggiornato annualmente ed è
trasmesso in copia al Ministero dell'Ambiente entro i limiti prescritti dalla
legge 353/2000, dandone la più ampia diffusione pubblica.
Art. 6
Enti
Delegati ed Attuazione delle misure antincendio
1. Gli Enti, delegati ai sensi della L.R. n.
42/98, e/o la Regione Basilicata per il tramite di strutture appositamente
convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano
interventi idonei all'attività antincendio, come definite e programmate nel PAR
e nel PAA, quali:
a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco;
b) strade forestali e piste di servizio;
c) torri e posti di avvistamento, ivi compresi impianti di monitoraggio e
telerilevamento A.I.B.;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) serbatoi idrici e punti d'acqua fissi o mobili;
f) interventi di selvicoltura preventiva idonei a limitare il rischio
d'incendio attuati secondo il Piano Regionale di Forestazione e il Piano
Antincendio Regionale, che ne descriverà le linee guida per tipologie di
formazioni boscate;
g) interventi selvicolturali di ricostituzione dei
boschi danneggiati o percorsi dal fuoco, secondo le prescrizioni contenute al
punto 1. lettera l) dell'Art. 7 e le indicazioni dell'Art. 11.
h) interventi di spegnimento eseguito da idoneo personale e con idoneità
fisica, accertata mediante visita medica e svolgimento di prove psico-fisiche.
i) è fatto obbligo agli Enti Delegati dotare il personale indicato al
precedente punto h) dei dispositivi di protezione individuali, di cui al D.lgs 626/94, curandone altresì la opportuna formazione per
il corretto impiego.
l) quant'altro ritenuto utile alla riduzione del rischio derivante da incendi
boschivi.
2. Nelle aree naturali protette nazionali e
regionali gli interventi antincendio, sono concordati con gli Enti Gestori,
sentito il C.F.S, riservando le attività di sorveglianza e prevenzione agli
stessi Enti Gestori e quelli dello spegnimento agli Enti Delegati.
Art. 7
Divieti,
prescrizioni, deroghe e cautele per l'accensione di fuochi nei boschi
1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto
divieto:
a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali,
statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l'abbruciamento per interventi di
prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui
al punto 1 del successivo Art. 8;
b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono
provocare incendi;
d) abbandonare rifiuti nei boschi;
e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica.
f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello
preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni. È comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'ambiente;
i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e
infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive,
fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in
data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti
a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività
di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo
autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette di
competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per
situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi
ambienti naturali e paesaggistici.
m) eliminare mediante abbruciamento i residui vegetali, cosi come definiti
dall'art. 184 comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
[3]
2. Sono ammesse deroghe ai divieti del comma 1,
valide solo dall'alba al tramonto e nelle giornate senza vento, per:
a) l'accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai
fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative con l'obbligo dello
spegnimento totale prima di abbandonare l'area;
b. l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dai
lavori di forestazione eseguito da idoneo personale addetto al settore
forestale, in esecuzioni di Piani di Forestazione nel rispetto di quanto previsto
dal successivo Art.8 comma 8; [4]
c) l'uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed
burning) e il controfuoco utilizzato durante gli
incendi per evitare il propagarsi dell'incendio, e per la pulizia dei viali
parafuoco deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed
idoneo a tali pratiche. Nel P.A.R andranno inserite e dettagliatamente
descritte apposite norme che regolino tali operazioni.
3. È fatto obbligo a chiunque provvede alla
accensione di fuochi, di cui al comma 2, procedere all'accensione solo dopo
aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il
fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso.
4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a
completo spegnimento del fuoco e delle braci.
5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche
nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno
essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti
per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi. [2]
Art. 8
Misure
precauzionali
1. Le Società Ferroviarie, l'ANAS, la Società
Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità
Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del
dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle
banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della
vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le
aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.
2. I proprietari o i conduttori privati di boschi,
che effettuano operazioni selvicolturali, devono
asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e
propagazione d'incendi boschivi.
3. I residui della potatura delle coltivazioni
legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi
di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree
sgombere da piantagioni e distanti dai boschi solo per esigenze di carattere
fitosanitario al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per
le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa provocare
un rischio per l'innesco di incendi. [5]
4. I Comandi Militari sono tenuti,
nell'allestimento dei campi e nell'effettuare le esercitazioni a fuoco, ad
adottare tutte le necessarie precauzioni per prevenire gli incendi boschivi.
5. I rifornitori e depositi di carburante, di
legname o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri
abitati, dovranno rispondere alle norme e ai criteri cautelativi di sicurezza e
dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente,
ivi comprese quelle relative alla prevenzione incendi; i relativi proprietari e
gestori dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi,
realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la
cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si
dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con
frequenti ed abbondanti annaffiature.
Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade,
strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc.
6. I proprietari o gli amministratori degli
insediamenti turistico-residenziali, i proprietari, i gestori ed i conduttori
di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all'interno dei boschi o ad
essi limitrofi dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi,
realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la
cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si
dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con
frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione
potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta,
fabbricati, etc..
7. Per i tagli boschivi ci si deve attenere alle
vigenti prescrizioni del Regolamento sulle "Norme per il taglio dei boschi
in assenza dei Piani di Assestamento Forestale".
8. La combustione dei residui vegetali derivanti
dall'attuazione degli interventi previsti nei Piani di Forestazione può essere
eseguita alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
a) le operazione di accensioni dei fuochi devono svolgersi dal sorgere del sole
e fino alle 10.00;
b) se all'accensione del fuoco sopravvengono vento o altre condizioni di
pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco
dovrà essere immediatamente spento;
c) l'area da destinare alla bruciatura controllata deve essere delimitata da
una fascia di larghezza non inferiore a tre metri priva di vegetazione;
d) durante tutte le fasi delle attività e fino avvenuto spegnimento del fuoco
deve essere garantita la presenza di personale idoneo;
e) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate fino
ad un massimo di tre metri steri ad ettaro al giorno;
f) il Direttore dei lavori invia al competente comando di stazione del CFS la
"Comunicazione di bruciatura dei residui vegetali" almeno
ventiquattro ore prima dell'inizio attività, indicando l'ubicazione del
cantiere forestale. [6]
Art. 9
Bruciatura
delle stoppie
1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto
diversamente disposto ai successivi punti 10 e 12, deve essere effettuata non
prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non
prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.
2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino
allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito
costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo
personale.
3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura
delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione
non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in
condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati
alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita
comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente,
almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona
responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
5. Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è
obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed
in caso di nuova data l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore
comunicazione.
6. Il proprietario o conduttore del fondo di cui
ai commi 4 e 5, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10
giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di
una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui
o stoppie affioranti. (9)
7. La precesa
perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della
superficie interessata è inferiore ad un ettaro.
8. La precesa è ridotta
a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea
di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti
anch'essi obbligati alla realizzazione della precesa.
9. La larghezza della precesa
deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione
del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici
boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea,
nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o
ferrovie e da centri e nuclei abitati.
10. I sindaci, con propria ordinanza e nei propri
comuni, possono:
a) posticipare, per un periodo di venti giorni, le date di inizio della
bruciatura, di cui al precedente punto 1;
b) consentire, laddove normalmente sono praticate le colture intercalari
estive, l'anticipo della bruciatura delle stoppie per un massimo di 15 giorni
rispetto ai tempi previsti al precedente punto 1, su esplicita e comprovata
richiesta del proprietario o del conduttore del fondo interessato.
11. L'ordinanza sindacale è trasmessa per
opportuna conoscenza a tutti gli enti ed organismi preposti all'antincendio,
competenti per territorio e così come individuati dalla presente legge, almeno
dieci giorni prima dei nuovi termini stabiliti.
12. Il Presidente della Giunta Regionale, con
proprio decreto, può variare i termini temporali della bruciatura , sull'intero
o su parte del territorio regionale, per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali, climatiche, che risultino favorevoli allo sviluppo e
propagazione degli incendi.
Art. 10
Discariche
1. Nella conduzione delle discariche autorizzate
dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l'insorgere ed il
propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti
autorizzativi, assicurando la ricopertura delle discariche dei rifiuti con
frequenza quotidiana ed intensificando l'attività di sorveglianza nelle
giornate di maggiore pericolosità.
2. Quale ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi
di eventuali incendi, i titolari responsabili della gestione delle discariche
dovranno provvedere a creare intorno all'area interessata una idonea fascia di
rispetto, sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile, di
almeno 20 mt.
Art. 11
Ricostituzione
boschi percorsi dal fuoco
1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal
fuoco il P.A.R. indicherà in apposito capitolo le linee guida, per il corretto
svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.
2. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel
rispetto dei meccanismi naturali di ripristino degli ecosistemi.
Art. 12
Sanzioni
pecuniarie
1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e
c), del comma 1. dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2.000,00
EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi
vengono raddoppiati.
2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 500,00 EURO. Detti
importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono
raddoppiati.
3. Per le violazioni di cui alla lettera f) del
comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a 60,00 EURO per capo
di bestiame accertato.
4. Per le violazioni di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 400,00 EURO.
5. Per le violazioni di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2500,00 EURO.
6. Per le violazioni di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 2500,00 a 5000,00 EURO.
7. Per le violazioni di cui al punto 7. dell'Art.
8 la sanzione pecuniaria varia da 25,00 a 50,00 EURO per ogni 500 mq o frazione
di terreno non allestito o sgomberato.
7 bis. L'inosservanza delle disposizioni previste
all'art.8 Comma 8, fatte salve le responsabilità di ordine penale, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80 a €
500. [7]
8. Per le violazioni di cui al punto 1. dell'Art.
9la sanzione pecuniaria varia da 380,00 a 2600,00 EURO.
9. Per le violazioni di cui ai punti 2. e 3.
dell'Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
10. Per le violazioni di cui al punto 4. dell'Art.
9 la sanzione pecuniaria è di 160,00 EURO.
11. Per coloro che non
hanno provveduto ad eseguire le precese, così come
previste dall'Art. 9, la sanzione pecuniaria varia da 270,00 a 1600,00 EURO ai
proprietari e ai conduttori di cui all’articolo 9, comma 6, la sanzione si
applica con l’accertamento della mancata esecuzione della precesa
dopo la terza contestazione relativa a ciascun anno di raccolta. (10)
12. Per coloro che hanno eseguito le precese con larghezza inferiore a quelle prescritte
dall'Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
13. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della
Giunta Regionale e seguono le procedure previste dalla legge regionale 27
dicembre 1983, n. 36.
14. Le presenti sanzioni sono aggiornate ogni
cinque anni con provvedimento di Giunta Regionale.
Art. 13
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge è affidata [al Corpo Forestale dello Stato,] alla Polizia
Provinciale, alla Polizia Municipale e Rurale, alle Guardie Ecologiche
Volontarie, [a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza.] [8]
Art. 14
Proventi ed
utilizzo fondi
1. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno
introitati in un apposito capitolo del bilancio regionale ed utilizzati:
a) per concedere i contributi, così come previsto nel successivo Art. 15;
b) per le attività di formazione e aggiornamento professionale;
c) per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale;
d) per la predisposizione di studi e ricerche;
e) per le azioni specifiche di antincendio contenute nel P.A.A..
Art. 15
Concessione
Contributi
1. La Regione Basilicata, per il raggiungimento
delle finalità della presente legge, concede:
a) alle aziende agricole contributi a tasso agevolato nella misura del 70% per
l'acquisto di attrezzature idonee alla trinciatura dei residui agricoli
vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni d'incendio;
b) ai privati proprietari e/o gestori dei boschi singoli o associati contributi
in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammesse per effettuare le
operazioni selvicolturali di prevenzione;
c) ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 100% per l'acquisto
di attrezzature idonee ai lavori indicati al comma 1. dell'Art. 8 .
2. Non sono concedibili contributi a coloro che
hanno beneficiato o beneficiano di contributi pubblici per analoghe finalità.
3. Ai fini della presente legge e per la
concessione dei contributi si intende bosco: "un territorio avente
copertura superiore al 10% di alberi e/o arbusti forestali capaci di crescere
in formazioni di ampiezza minima di 0,5 ha e di larghezza minima di 20 mt.
4. Ai fini della presente legge si intende per
incendio boschivo un "fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate,
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati
o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".
5. La Giunta Regionale, entro un mese
dall'approvazione della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le
relative procedure amministrative, potendo per i contributi indicati al punto
b) del comma 1 autorizzare, previa stima, l'impiego della manodopera
bracciantile-forestale prevista nel Piano di Forestazione Annuale.
Art. 16
Abrogazioni
1. La presente norma abroga l'Art. 11 della L.R.
42/98 e la L.R. dell'11.06.1997 n. 28 e successive modifiche e modifica
qualsiasi norma o regolamento con essa in contrasto e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 17
Norma
finanziaria
1. Nel Bilancio Regionale è istituito in entrata
alla Categoria n. 3.01, all'UPB n. 3.02.01 il Capitolo denominato:
"Introiti per le sanzioni pecuniarie dovute alle violazioni delle norme
per la protezione dei boschi dagli incendi".
2. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede con i fondi iscritti nel Bilancio Regionale al
Capitolo n. 10100 delle U.P.B. n. 0422.02 nella misura di 1.500.000,00 EURO per
l'anno 2005.
3. Per gli anni successivi, in fase di
approvazione dei Bilanci di Previsione, si provvederà ad iscrivere le somme
occorrenti.
Art. 18
Pubblicazione
e dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regionale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
...................................................................................
NOTE
[1] la Corte Costituzionale con sentenza n. 322
del 06-10-2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente
lettera limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica
Sicurezza»;
[2] comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 16 del 8-07-2008;
[3] lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 7 del 30 aprile
2014;
[4] lettera sostituita dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 7 del 30 aprile
2014;
[5] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 7 del 30 aprile
2014;
[6] comma aggiunto dall'articolo 10, comma 4, della L.R. n. 7 del 30 aprile
2014;
[7] comma aggiunto dall'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 7 del 30 aprile
2014;
[8] la Corte Costituzionale con sentenza n. 322 del 06-10-2006 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole
«al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica
Sicurezza»;
(9) comma così modificato dall’art. 1, comma 1,
L.R. 5 gennaio 2021, n. 2;
(10) con art. 1, comma 1, L.R. 6
ottobre 2021, n. 45, si è disposto quanto segue: dopo la parola “EURO” è
inserito il seguente periodo: “ai proprietari e ai conduttori di cui all’articolo
9, comma 6, la sanzione si applica con l’accertamento della mancata esecuzione
della precesa dopo la terza contestazione relativa a
ciascun anno di raccolta.”.