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Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN VARI SETTORI D’INTERVENTO DELLA REGIONE BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 12 (Speciale) del 14 marzo 2019

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 6 novembre 2019, n.  22.

_____________

Art. 1

Modifiche all’art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

1. Al comma 1 dell’art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 dopo le parole “precedenti utilizzazioni” è aggiunta l’espressione “fatti salvi gli utilizzi a norma del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.”.

2. I commi 2 e 3 dell’art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 sono abrogati.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 37 e alla legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2

1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale n. 37/2018 l’espressione “degli ungulati in Basilicata” è sostituita con l’espressione “per la specie cinghiale in Basilicata”.

2. All’art. 3 della legge regionale n. 37/2018:

- il comma 4 è abrogato;

- al comma 6, l’espressione “di cui al comma 4” è eliminata.

3. All’art. 5 della legge regionale n. 37/2018:

- al comma 11, lettera a) le definizioni “cervidi e bovidi” sono sostituite con la definizione “cinghiali”;

- il comma 12 è così sostituito: “I proventi delle attività di cui al comma 11, lettera a) sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie”.

4. All’art. 6 della legge regionale n. 37/2018:

- al comma 2 l’espressione “dalle attività di controllo di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995” è sostituita con l’espressione “dalle attività di caccia di selezione”;

- al comma 3 l’espressione “dalle attività di controllo” è sostituita con l’espressione “dalle attività di caccia di selezione”.

5. All’art. 8, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 37/2018 l’espressione “e delle Comunità Montane” è eliminata.

6. All’art. 31 bis della L.R. n. 2/1995, come inserito dall’art. 11 della L.R. n. 37/ 2018, il comma 3 è così sostituito: “3. Il prelievo di selezione del cinghiale nonché i criteri e le modalità per la formazione finalizzata all’abilitazione di cui al comma 2, sono definititi con appositi provvedimenti della Giunta Regionale”.

[7. L’art. 28, comma 2, della L.R. n. 2/1995, come modificato dall’art. 13, comma 2, della L.R. n. 37/2018 è così sostituito: “La Regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell’ISPRA, degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dal corpo di Polizia provinciale, che potrà avvalersi di personale dell’Arma dei Carabinieri Forestali e della polizia locale purché munito di licenza per l’esercizio venatorio. Per la realizzazione dei piani la Regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.”]    (10)

8. Al comma 2–bis dell’art. 28 della L.R. n. 2 del 1995, come inserito dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 37 del 2018, l’espressione “e le squadre di caccia al cinghiale, come indicate dall’ATC,” è eliminata.

Art. 3

Riscossione del gettito derivante dalla lotta all'evasione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, Addizionale regionale all'IRPEF ed IVA

1. ln coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale.

2. I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

3. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 68/2011 una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate.

4. Le modalità del riversamento dei proventi di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nella convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

5. La Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

Art. 4

Disposizioni di adeguamento all’art. 19 del Tusp in materia di società partecipate

1. La Giunta regionale verifica, con cadenza annuale e triennale, il rispetto del contenimento dei costi delle società nelle quali possegga, in qualità di socio, una partecipazione totalitaria o di controllo ex art. 2359 c. c., in conformità ai criteri e indirizzi dettati con proprie Direttive adottate in applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.

2. Al comma 1 dell’art. 49 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 è abrogata la seguente espressione: “società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,”.

Art. 5

Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione   (11)

[1. Sul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 vigono i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto nonché, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.]

Art. 6

Usi civici – Semplificazione delle procedure di legittimazione

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale n. 57/2000 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e regio decreto 332/1928 e ss.mm.ii.), è inserito il seguente articolo 8 bis:

“Art. 8 bis
Semplificazione delle procedure

1. Sono legittimate, ai sensi della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l’aggiornamento dei dati e dei canoni all’attualità, tutte le terre di ciascun Comune della regione Basilicata proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell’articolo 15 del R.D. 332/1928.

2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all’applicazione del comma 1, sono delegate ai Comuni di competenza.

3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi Comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. 

4. Nel caso di acquisto del suolo dal Comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del Comune stesso in quanto originario soggetto alienante.”.

Art. 7

Modifica della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35

1. L’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 35/1998 è così modificato:

1. “Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Art. 8

Processi di controllo del territorio

1. La Regione Basilicata, al fine di migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani, utilizza il Fondo Unico Autonomie Locali di cui alla L.R.  19 settembre 2018, n. 23.

2. I Comuni interessati da ricorrenti e significativi episodi di attentati alla proprietà privata possono avvalersi dei fondi indicati al comma 1 della presente norma finalizzati a forme di vigilanza del territorio ad integrazione di quelle già in essere stipulando a tal fine apposite convenzioni con le imprese private di vigilanza.

3. La Regione Basilicata adotta apposito regolamento attuativo.

Art. 9

Modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1    (4)

[1. Al paragrafo 1.2.1.4 “Requisiti di sicurezza” alla lettera a-bis) il numero “2,5” è sostituito dal numero “2,0”.]

Art. 10

Modifiche all’art. 38 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38   (5)

[1. Al comma 1 dell’art. 38 alla lettera d-ter) le parole “e comunque non inferiore a 200 m” sono sostituite dalle parole “e comunque non inferiore a 150 m”.]

Art. 11

Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 come modificato dalla D.G.R. n. 41/2016 in attuazione della L.R. n. 8/2012 e s.m.i.  (6)

[1. All’art. 3 Definizioni del Disciplinare, al comma 1 lettera c) dopo le parole “di cui all’art. 9, comma 3 della legge n. 133/94”, sono aggiunte le seguenti parole “in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di residenza e conformi allo strumento vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 e s.m.i.

2. All’art. 4, comma 2, lettera b) le parole “e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35%,” sono eliminate.]

Art. 12

Modifiche all’art. 3 bis della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 e s.m.i.   (7)

[1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 34 della legge regionale 22 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il termine di 90 giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 può essere prorogato per motivi indipendenti dalla volontà dell’istante, su richiesta di parte, per un periodo massimo di 60 giorni.”.]

Art. 13

Modifiche all’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8

[1. Il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

“2. La disposizione di cui al comma 1, lett. b) si applica a condizione che l’istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite all’art. 6.”.]     (8)

2. Il comma 4 dell’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.

[3. Dopo il comma 6 dell’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

“7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1” – 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l’obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste.”.]   (9)

Art. 14

Modifiche all’art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 ed al P.I.E.A.R. (1)

1. Dopo il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

“6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 può essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volontà del titolare o nel caso l’impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”.

2. Al paragrafo 2.2.3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; è consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in Regione, purché soddisfino la condizione di cui al punto 2.  

Art. 15

Abrogazione delle disposizioni in materia di remunerazione dei medici di continuità assistenziale

1. La legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3 “Interventi in materia di continuità assistenziale” è abrogata.

2. La legge regionale 27 giugno 2018, n. 10 “Disposizioni in materia sanitaria” e successive modificazioni è abrogata.

3. Resta abrogato l’articolo 15 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 18, modificativo dell’articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10.

Art. 16

Modifiche all’art. 10 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 e s.m.i.

1. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 così come riformulato dall’art. 28 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, le parole “ed Esotici (C.R.A.S.E.)” sono sostituite con l’espressione “(C.R.A.S.) provvisti di assistenza medico-veterinaria e sottoposti a vigilanza veterinaria dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente”.

2. Ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 10 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 così come riformulato dall’art. 28 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, la parola “C.R.A.S.E.”  è sostituita con la parola “C.R.A.S.”.

Art. 17

Abrogazione dell’art. 47 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38

1. Il comma 1 dell’art. 47 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, è abrogato.

Art. 18

Abrogazione dell’art. 42 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38

1. L’art. 42 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, è abrogato.

Art. 19

Integrazioni all’art. 24 della L R. 20 novembre 2017, n. 28

1. All’articolo 24 della L.R. 20 novembre 2017, n. 28, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1–bis:
“Nelle more dell’insediamento degli Organi del Parco e dell’implementazione delle procedure relative al personale, di cui all’art. 13 della presente legge, il Commissario di cui al successivo Art.32 è autorizzato ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio delle funzioni relative alla gestione del patrimonio forestale regionale ricadente nell’area del Parco. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione che individua, per ciascuna funzione, i rispettivi ruoli e compiti.”

1-ter
“Ai fini dell’attuazione dei programmi comunitari e delle attività amministrative connesse agli interventi e misure ricadenti nelle aree di cui al comma 1 in materia forestale, l’Ente Parco si avvale del Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata, nell’ambito delle funzioni al medesimo conferite e secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n.1/17.”.

Art. 20

Modifiche all’art. 48 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35 (2)

[1. Al comma 1 dell’articolo 48 della Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35 dopo l’espressione “precedenti utilizzazioni” è aggiunta l’espressione “fatti salvi gli utilizzi a norma del DPR 13 giugno 2017, n. 120.”.

2. Il comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 48 della Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35 sono abrogati.]

Art. 20 (3)

Modifica dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20

1. Nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20 le parole “Il Presidente dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale” sono così modificate: “Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale”.

Art. 21 (3)

Abrogazione comma 1, lettera e) dell’art. 6 della L.R. 30 novembre 2018, n. 46

1. La lettera e) del comma 1 dell’art. 6 è abrogata.

Art. 22 (3)

Modifica del punto 1.2 dell’Allegato “A” della L.R. 16 novembre 2018, n. 35

1. L’ultimo periodo del punto 1.2 dell’Allegato “A” della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è così sostituito:

“Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per tutte le altre tipologie di impianti.”.

Art. 23 (3)

Potenziamento dei Centri per l’impiego

1. L’attuazione delle disposizioni dettate dal comma 258 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di potenziamento dei Centri per l’impiego è  demandata all'Agenzia Regionale  per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), titolare delle funzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150  e della gestione dei Centri per l’impiego regionali ai sensi  dell’art.4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9.

Art. 24 (3)

Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27 della legge regionale 30 dicembre n. 39 sono differiti al 31 dicembre 2020.

2. Alla provincia di Matera è, altresì, conferita, fino al 3 dicembre 2020, apposita delega limitatamente alla gestione del vivaio provinciale in agro di Pomarico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la provincia di Matera si avvale del personale attualmente utilizzato presso il suddetto vivaio.

4. Le risorse finanziaria per l’esercizio delle deleghe trovano copertura a valere sul contributo ordinario per funzioni non fondamentali di cui alla legge di stabilità dell’esercizio 2019.

Art. 25 (3)

Variazione al Piano di Dimensionamento scolastico

1. In considerazione dei trend demografici in atto e dei correlati andamenti delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle more di avviare la programmazione integrata di edilizia scolastica, dei servizi e del sistema dei trasporti correlati e funzionali, la Giunta regionale è autorizzata a variare il vigente Piano di Dimensionamento Scolastico, esclusivamente nei casi già previsti, al fine di garantire per l’anno scolastico 2019-2020 il dimensionamento e la relativa autonomia delle scuole interessate.

Art. 26 (3)

Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997

1. Al fine di meglio regolamentare le procedure di cui alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 e s.m.i, la Giunta regionale, sentiti tutti gli ordini professionali operanti in edilizia, adotta, entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, un regolamento teso a coordinare la normativa regionale e nazionale in materia, oltre che velocizzare i procedimenti autorizzativi e di deposito di progetti e certificazioni.

Art. 27 (3)

Strutture socio-sanitarie

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018 le Aziende Sanitarie Locali ed i Comuni sono autorizzati a proseguire i contratti in corso con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente.

Art. 28 (3)

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

________________

NOTE

(1) AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019):
- Alla rubrica dell’art. 14 sono aggiunte le seguenti parole “ed al P.I.E.A.R.”;
- Al comma 2 dell’art. 14 dopo le parole “paragrafo 2.2.3.3.” è aggiunta la seguente espressione: “dell’Appendice “A” del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n.1,”
- Per effetto della riformulazione del suddetto comma 2 dell'art. 14 il nuovo testo è il seguente: "3. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; è consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in Regione, purché soddisfino la condizione di cui al punto 2.";
(2) articolo soppresso con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019) in quanto deve intendersi una mera duplicazione dell'art. 1 della stessa L.R. 13 marzo 2019, n. 4 e, pertanto, la numerazione degli articoli successivi è rideterminata come specificato nella successiva nota 3;
(3) AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019): per effetto della soppressione dell'art. 20, L.R. 13 marzo 2019, n. 4, come specificato nella suddetta nota 2, i seguenti articoli sono così rinumerati:
- Articolo 21 diventa Articolo 20;
- Articolo 22 diventa Articolo 21;
- Articolo 23 diventa Articolo 22;
- Articolo 24 diventa Articolo 23;
- Articolo 25 diventa Articolo 24;
- Articolo 26 diventa Articolo 25;
- Articolo 27 diventa Articolo 26;
- Articolo 28 diventa Articolo 27;
- Articolo 29 diventa Articolo 28;

(4) articolo abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(5) articolo abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(6) articolo abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22;

(7) articolo abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(8) comma abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22;

(9) comma abrogato dall’art.1, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 22; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile - 5 giugno 2020, n. 106 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2020, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma;


(10) la Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile - 15 maggio 2020, n. 88 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2020, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma;

(11) la Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile - 15 maggio 2020, n. 88 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 maggio 2020, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.




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