Bollettino Ufficiale n. 7 del 2
febbraio 2006
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata
per l'esercizio finanziario 2006, tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 85.936.894,70.
2. l livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente
comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 19.053.394,70 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli
interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.)
per l'utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo
2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG;
b) per € 1.657.000,00 la quota a carico della Regione per investimenti nel
Settore Sanitario, ai sensi dell'art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;
c) per € 29.026.500,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell'ambito
del Programma Operativo Val D'Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle
entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all'aliquota del prodotto
di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all'art. 3,
comma 10, della Legge 28.12.1995 n.549 (royalties);
d) per € 36.200.000,00 spese di investimento varie.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante
la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla unità
Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell'Entrata del
bilancio per l'esercizio finanziario 2006.
4. Per gli anni 2007 e 2008 il limite massimo di indebitamento del bilancio
pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in €
37.254.107,53 ed in € 23.674.868,45.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2
Tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi
[1. L'art. 4, comma 6, della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 "Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della
Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005" è sostituito dal seguente:
"L'ammontare dell'imposta è determinato in:
a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio,
lapideo, minerario e metallurgico;
b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi;
c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi;
d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in
discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata;
Euro 7,00 se trattati;
e) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in
discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata.
Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il
quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica,
nonché per il coefficiente di correzione se stabilito."] (01)
2. Il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 02.02.2001. n. 6 "Disciplina
delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo
piano", come sostituito dall'art. 34 della L.R. 31.01.2002 n. 10, è
abrogato.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3
Dotazioni finanziarie per
l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia
e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa
a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui
quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per
l'anno 2006 nella misura complessiva di € 86.375.874,81 e nei limiti indicati
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che
prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia,
classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l'anno 2006
nella misura complessiva di € 80.566.789,45 e nei limiti indicati nella tabella
B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di
intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l'anno
2006 complessivamente in € 4.476.327,88, nelle misure riportate nella tabella C
allegata alla presente legge.
Art. 4
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per
interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l'esercizio
finanziario 2006, complessivamente in € 14.401.414,98, sono riportati,
unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla
presente legge.
Art. 5
Contributo all'ARDSU per la
realizzazione di residenze universitarie
1. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all'articolo
17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.27 per la concessione di un contributo
all'ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre
dall'esercizio finanziario 2006 fino a tutto l'anno 2020.
2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 2006/2008
e dai corrispondenti futuri bilanci.
Art. 6
Spese di funzionamento degli Enti e
degli Organismi dipendenti dalla Regione
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli
Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati
per l'esercizio 2006 nella misura complessiva di € 21.190.000,00 così
ripartiti:
- Denominazione Ente: Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. - L.R. 30 luglio
1996, n. 34 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.04); Contributi Anno 2006 €: 1.700.000,00;
- Denominazione Ente: Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura
- A.L.S.I.A. - L.R. 7 agosto 1996, n. 38, e L.R. 7 dicembre 2000, n. 61 (F.O.
0421 - U.P.B. 0421.01); Contributi Anno 2006 €: 6.500.000,00;
- Denominazione Ente: Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente in
Basilicata - A.R.P.A.B. - L.R. 19 maggio 1997, n. 27 (F.O. 0510 - U.P.B.
0510.05); Contributi Anno 2006 €: 6.500.000,00;
- Denominazione Ente: Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 4 luglio 1997, n. 11 - (F.O.
0980 - U.P.B. 0980.03); Contributi Anno 2006 €: 2.000.000,00;
- Denominazione Ente: Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane -
L.R. 24 novembre 1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04); Contributi Anno 2006
€: 350.000,00;
- Denominazione Ente: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri
del Materano - L.R. 7 gennaio 1998, n. 2 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05);
Contributi Anno 2006 €: 350.000,00;
- Denominazione Ente: Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Risorse
Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti - L.R. 26 gennaio 1998,
n. 6 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.03); Contributi Anno 2006 €: 300.000,00;
- Denominazione Ente: Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. - L.R. 8 settembre
1998, n. 29 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.01); Contributi Anno 2006 €: 750.000,00;
- Denominazione Ente: Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(A.R.B.E.A.) - L.R. 17 marzo 2001, n. 15 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02);
Contributi Anno 2006 €: 2.740.000,00;
- Totale Contributi Anno 2006 €: 21.190.000,00.
Art. 7
Attuazione degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2006 delle misure in
cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come
individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei
limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La disponibilità finanziaria per l'esercizio finanziario 2006 per le
misure del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000-2006 a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuate dalla Regione
Basilicata, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2006 delle misure in cui si
articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006, così
come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei
limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. Per l'attuazione del progetto MODELE, finanziato nell'ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC - Zona SUD,
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002,
nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma
complessiva di € 1.500.000,00.
5. Per l'attuazione del progetto MEDITERRITAGE, finanziato nell'ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC - Zona SUD,
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002,
nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma
complessiva di € 150.000,00.
6. Per l'attuazione del progetto GRIP- IT, finanziato nell'ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III C - Zona Est), nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma
complessiva di € 716.875,00.
7. Per l'attuazione del progetto BONNES PRATIQUES POUR LE PAYSAGE,
finanziato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG III B - MED OCC, nel bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 66.672,75.
8. Per l'attuazione del progetto ACCRETE 5C004, finanziato nell'ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B- CADSES, nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma
complessiva di € 28.223,86.
9. Per l'attuazione del progetto RED CODE REGIONAL DISASTER COMMON DEFENCE,
finanziato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC
INTERREG III B - CADSES, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 è iscritta la somma complessiva di € 583.000,00.
10. Per l'attuazione del progetto GO NETWORK, finanziato nell'ambito del
Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC - Zona Sud,
nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma
complessiva di € 82.650,00.
11. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2006 del Programma di Azioni
Innovative "Territorio di Eccellenza" ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento FESR 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione
C(2002) n. 5523 del 19.12.2002, è determinata complessivamente in € 315.140,78.
12. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente
dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei
programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa
acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in
corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Art. 8
Sedi degli uffici regionali
1. In considerazione dell'entità delle somme già impegnate nel corso dei
precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative ai lavori già
programmati, la spesa per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di
edifici da adibire ad uffici regionali di cui all'art.7 della L.R. 28 febbraio
2000, n.12, come modificato dall'art.7 della L.R. 7 settembre 2000, n.56,
dall'art.7 della L.R. 1 marzo 2001, n.8 e dall'art. 24 della L.R. 2.02.2004,
n.1, è determinata, per l'esercizio finanziario 2006, nella misura massima di €
9.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi
di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel
bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 9
Patto di stabilità interno e misure
di contenimento della spesa
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2006-2008 adottati con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell'esercizio finanziario
2006, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a
carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E' fatto altresì divieto per il
medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di
ulteriori componenti sia esterni che interni all'amministrazione regionale.
2. Nessuna legge regionale approvata successivamente alla presente può
disporre deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali rispondono del contenimento degli
impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti
rispettivamente di competenza e di cassa delle singole unità Previsionali di
Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di
bilancio per l'esercizio finanziario 2006. A tale scopo i Dirigenti Generali
pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attivazione di
un adeguato sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al
presente comma.
4. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità
economica fissati per le regioni dall'art. 1, comma 139, della Legge
23.12.2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), la Giunta regionale è
autorizzata nel corso dell'esercizio 2006 a rideterminare il livello degli
impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i
limiti previsti nel medesimo art. 1, comma 139, della Legge 23.12.2005, n. 266.
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto all'art.27 della L.R. 6.09.2001,
n.34 in ordine alle scadenze per la presentazione ed approvazione del bilancio
di previsione, i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio provvedono a
trasmettere alla Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di
propria competenza, le proposte di bilancio relative all'esercizio 2007 entro e
non oltre il 30 settembre dell'anno 2006.
Art. 10
Patto di stabilità infraregionale (1)
[1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al
precedente art. 6 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a
vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga
contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di
funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio
regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della Legge 23.12.2005,n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2006), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica regionale per il periodo 2006-2008.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo
al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui
all'articolo 1, comma 139, della Legge 23.12.2005,n. 266 , per l'esercizio finanziario
2006, il complesso delle spese correnti, sia per la gestione di competenza che
per quella di cassa, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 142, lettere
a),b),c),d),e),f),g) e h), non può essere superiore al corrispondente ammontare
di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento. Per gli anni 2007
e 2008 si applica la percentuale di incremento dello 0,4 per cento e 2,5 per
cento alle corrispondenti spese correnti determinate per l'anno precedente.
3. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo
al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui
all'articolo 1, comma 139, della Legge 23.12.2005,n. 266, per l'esercizio
finanziario 2006, il complesso delle spese in conto capitale, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, determinato ai sensi dell'art.
1, comma 143, lettere a),b),c) e d), non può essere superiore al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per
cento. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del 4
per cento alle corrispondenti spese in conto capitale determinate per l'anno
precedente.
4. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di
cui al precedente comma 3 è calcolato anche al netto delle spese in conto
capitale derivanti da interventi cofinanziati dall' Unione Europea.
5. I medesimi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti ai commi 2 e
3 solo per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti
riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dallo stesso
comma 2.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano,
per l'esercizio finanziario 2006, agli enti istituiti nell'anno 2004 e agli enti
che nell'anno 2004 si trovavano in fase di avvio gestionale, come acclarato da
apposita certificazione degli organi di revisione degli enti medesimi.
7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,
trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di
bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale.
8. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di spese
per il personale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, adottano le
misure necessarie a garantire che le spese per il personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell' IRAP, non superino per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno
2004 diminuito dell' 1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per
il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o di tipo convenzionale. (6)
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, le spese per il personale sono
considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all'anno 2004.
10. Per l'anno 2006 agli enti di cui al comma 1 del presente articolo, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nonché di procedere all'emissione di bandi concorsuali per
la copertura di posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
11. L'affidamento da parte degli enti di cui al comma 1 del presente
articolo di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all'assenza di strutture organizzative o di professionalità interne
all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli
incarichi conferiti ai sensi della Legge 11.2.1994, n.109 e successive
modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze
deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dell'ente.
L'affidamento in difformità dalle previsioni di cui al presente comma determina
responsabilità erariale.
12. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente è tenuto a segnalare con
cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali
scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio
inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che
potranno attivare le azioni di cui all'art. 12 della L.R. 5.04.2000, n.32.
13. Gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità
fissati per l'anno 2005 non possono effettuare spese per acquisto di beni e
servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2004, né
procedere all'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione e non
potranno utilizzare eventuali avanzi di amministrazione derivanti
dall'esercizio precedente medesimo.
14. Per gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, che hanno
rispettato il patto di stabilità, nell'anno 2006 l'utilizzazione di eventuali
avanzi di amministrazione generatisi nell'esercizio precedente è consentita
previa autorizzazione della Giunta Regionale sulla base delle risultanze della
gestione dell'esercizio precedente medesimo e delle motivazioni dell'Ente
richiedente.
15. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di
bonifica operanti in Basilicata.
16. Sono abrogate le disposizioni recate dall'art. 13 della L.R. 27.01.2005,
n.5 limitatamente alle regole del patto di stabilità infraregionale previsto
per gli anni 2006 e successivi.]
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
SOCIO-SANITARIA E SOCIALE
Art. 11
Mobilità del personale delle Aziende Sanitarie
regionali
1. La Giunta regionale promuove, in relazione ai fabbisogni organizzativi
delle Aziende sanitarie regionali e delle corrispondenti strutture regionali,
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata
attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di
reclutamento del personale.
2. Gli esuberi di personale conseguenti alle azioni di ristrutturazione
delle rete ospedaliera e dei servizi sanitari e socio-sanitari resi dalle
Aziende sanitarie sono prioritariamente riassorbiti mediante processi di
mobilità interna alle Aziende e tra le Aziende sanitarie regionali o verso i
soggetti esterni affidatari di servizi, nell'ambito delle strutture realizzate
in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del
personale cessato dal servizio, per realizzare servizi medici ed
infermieristici domiciliari e territoriali e per l'attuazione delle altre
misure previste dalla pianificazione sanitaria regionale.
3. I criteri e le procedure per l'attuazione della mobilità del personale in
attuazione dei precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati dalla Giunta Regionale
in armonia con le disposizioni degli art.33 e 34 del Decreto Legislativo
30.03.2001, n.165, dell'art.3 comma 5 lett. g) del Decreto legislativo
30.12.1992, n.502, dell'art.3 comma 4 del Decreto Legge 18.09.2001 n. 347,
convertito con modificazioni dalla Legge 16.11.2001, n. 405, e delle
disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Nel caso di mobilità collegata al conferimento di deleghe di funzioni
agli enti locali la Giunta regionale procede preliminarmente alla consultazione
delle associazioni regionali delle autonomie locali, oltre che delle
organizzazioni sindacali.
Art. 12
Altre norme in materia di personale
del Servizio Sanitario Regionale (1 bis)
[1. Nell'ambito della complessiva azione di contenimento della spesa nel
settore sanitario, per l'anno 2006 le Aziende Sanitarie Regionali potranno
procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione
organica, nei limiti della spesa previsti dall'art. 1, comma 198, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 31 dicembre
2004, n. 311, previa autorizzazione regionale e limitatamente ai seguenti casi:
a) Aziende sanitarie regionali il cui ultimo bilancio di esercizio approvato
dalla Regione risulta essere in pareggio economico;
b) Aziende sanitarie regionali che hanno adottato un piano per la riconduzione
della gestione entro i limiti di equilibrio economico-finanziario e nel
rispetto dei termini e delle modalità definiti in sede di approvazione del
predetto piano da parte della Giunta regionale.
2. Sempre per le finalità di cui al comma 1, fermi restando i limiti della
spesa previsti dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di attuazione
dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
Aziende che versano in situazioni differenti da quelle indicate al comma 1, è
disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nonché il blocco
dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere
medico-sanitario, salva la copertura dei fabbisogni di personale da destinare
al servizio di emergenza-urgenza ed alle strutture afferenti funzionalmente al
servizio 118, nonché per l'istituzione di nuovi servizi a carattere innovativo,
nonché per assicurare le inderogabili esigenze di servizio connesse
all'istituzione di nuovi servizi non duplicativi di quelli già attivi in ambito
aziendale, previo accertamento, autorizzazione regionale e preventivo
espletamento delle procedure di mobilità.
3. Sono fatte comunque salve le assunzioni conseguenti a procedure
concorsuali e di mobilità in atto e/o concluse alla data del 31 dicembre 2005,
e alle mobilità che le aziende di destinazione abbiano avviato alla data del 31
dicembre 2005, per le quali è stato almeno pubblicato bando o avviso pubblico,
che rimangono disciplinate dalla normativa vigente per l'anno 2005 nei limiti
delle assunzioni autorizzate e comunque programmate.]
Art. 13
Rideterminazione del trattamento
economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
1. L'art.18 della legge regionale 4.02.2003, n.7 è così sostituito:
"Il trattamento economico da attribuire ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie USL e Ospedaliere non può eccedere il 90% del compenso
massimo previsto dal DPCM 19 luglio 1995 n.502 come modificato dal DPCM 31
maggio 2002 n.319, salve le rivalutazioni da effettuarsi in base all'incremento
percentuale delle retribuzioni riconosciute all'atto della sottoscrizione del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria
o comunque all'aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevato per i dodici mesi precedenti. La Giunta
Regionale definisce la graduazione dei trattamenti economici da riconoscere ai
Direttori Generali".
Art. 14
Modifiche e integrazioni alla L.R.
19.01.2005, n. 3 "Promozione della cittadinanza solidale"
1. Alla L.R. 19.01.2005, n.3 sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
All'art.4 comma 2, dopo le parole "nella tabella medesima" è aggiunta
l'espressione "fino a un tetto massimo pari a € 300,00 per famiglie con un
solo componente e pari a € 250,00 moltiplicato per i relativi coefficienti di
equivalenza per i nuclei familiari composti da più persone".
L'art.7 comma 1 è sostituito dal seguente:
"L'organizzazione e la gestione del programma è affidata ai singoli Comuni
e, per le funzioni di coordinamento degli interventi, alle Amministrazioni
Provinciali".
Il comma 3 dell'art.7 è soppresso.
Al comma 4 dell'art.7 è soppressa l'espressione "o del Comune
capofila".
I primi due periodi dell'art.8 comma 2 sono così sostituiti:
" Il sostegno monetario integrativo viene erogato sotto forma di assegno
mensile non trasferibile intestato al beneficiario. La liquidazione avverrà di
norma con cadenza mensile, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione
della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione".
All' art.8 comma 3 lett. a), l'espressione "ogni sei mesi" è così
sostituita:
" ogni mese".
All'art.9 comma 4 lett. b) è soppressa l'espressione "con riferimento agli
obblighi dei beneficiari".
L'art.10 comma 2 è così sostituito:
" Ai fini dello svolgimento degli interventi di cui al precedente comma 1,
le Amministrazioni Provinciali sottoscrivono con i Comuni un Accordo di Programma
concernente la specificazione delle modalità di collaborazione ai fini della
progettazione del contratto di inserimento di cui all'art.8, dell'attuazione
degli interventi e della condivisione dei flussi informativi relativi ai
soggetti beneficiari".
i) All'articolo 6, comma 6 la parola "quarantacinque" è sostituita
con "trenta".
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 15
Integrazione all'articolo 15, comma
7, Legge Regionale 5.4.2000 n.28 e successive modificazioni
1. Al comma 7 dell'articolo 15 della Legge Regionale 5.4.2000 n.28 e
successive modificazioni, dopo le parole "secondo la vigente
normativa" è aggiunto "e quelle convenzionate ex articolo 26 della
Legge 23.12.1978, n.833".
Art. 16
Incremento della dotazione del Fondo
di Coesione Interna
1. Per l'esercizio finanziario 2006, una quota del "Fondo di Coesione
Interna" di cui all'art.22 della L.R. 31.01.2002, n.10, corrispondente ad
Euro 3.000.000,00, importo stanziato alla unità Previsionale di Base 1111.06
del bilancio di previsione per l'esercizio 2006, è destinata ad interventi
infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli
Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione
associata intercomunale.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta Regionale sottopone all'approvazione del Consiglio le occorrenti
modifiche della disciplina di gestione del Fondo.
Art. 17
Prestito ponte Università - Lavoro
1. Al fine di permettere agli studenti universitari meritevoli e privi di
mezzi, residenti in Basilicata, di investire su se stessi e partecipare alla
spesa universitaria della famiglia, è istituito un Fondo denominato
"Prestito ponte Università - Lavoro".
2. Il fondo di cui al precedente comma 1 è utilizzato per la corresponsione
a studenti universitari di contributi in conto interessi per il rimborso di
prestiti speciali concessi dalle banche o da altri intermediari finanziari
iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo
1.09.1993, n.385 e successive modificazioni, ovvero per la costituzione di
garanzie sul rimborso dei predetti prestiti.
3. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari ad € 200.000,00,
iscritto all'UPB 0980.01 del bilancio 2006, costituito dai fondi statali di cui
all'articolo 4, commi 99 e 100, della Legge 24.12.2003, n.350, e da fondi
regionali. Il fondo può essere incrementato con i contributi di Università,
fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.
4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai
precedenti commi sono stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento.
Art. 18
Interventi di sostegno allo sviluppo
dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della
ricerca scientifica
1. L'importo finalizzato allo sviluppo dell'Università degli studi della
Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, stabilito al
comma 3 dell'art.28 della L.R. 27.01.2005, n.5, per gli esercizi finanziari
2006 e 2007 è incrementato di € 2.000.000,00. Il contributo per l'esercizio
finanziario 2008 è stabilito nella misura di € 2.000.000,00.
2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02
"Sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica"
del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 19
Procedure di gara servizi di T.P.L.
1. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché i contratti per i servizi
di trasporto esercitati da Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
possono essere prorogati sino alla data di stipula dei contratti di servizio
conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali secondo le modalità di
cui alla L.R. 19.05.2004, n.9.
2. Al primo comma, lettera d) dell'articolo 24 della Legge Regionale
27.7.1998 n.22 le parole "fino alla quinta categoria" sono sostituite
dalle parole "fino all'ottava categoria".
3. Tutte le norme in contrasto con il presente articolo si intendono
abrogate.
Art. 20
Modifica all' art.25 della L.R.
27.01.2005, n.5 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005"
1. Al comma 5 dell'art. 25 della L.R. 27.01.2005, n.5 l'espressione "
tre anni" è sostituito con l'espressione "quattro anni".
Art. 21
Osservatorio Regionale della
condizione abitativa
1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 09.12.1998, n.431 è istituito
l'Osservatorio Regionale della condizione abitativa.
2. L'Osservatorio è costituito presso il Dipartimento Infrastrutture, OO.PP.
e Mobilità ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente
della situazione abitativa.
3. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si
avvale dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura
regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione
abitativa sul territorio regionale, dei fenomeni di disagio abitativo, oltre
che per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi
attuati. L’Osservatorio regionale opera in stretta connessione con
l’Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali.
(7)
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell’Osservatorio
regionale sono volte all’acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione
dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all’analisi e al monitoraggio
del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché
all’osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti
azioni per ridurre il disagio abitativo. (8)
3 ter. L’Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di
tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla
condizione abitativa nel territorio regionale; cura l’aggiornamento della
propria banca dati, in collaborazione con enti locali e le Aziende Territoriali
per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza e Matera ed altri soggetti
pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative. (8)
3 quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione, disciplina le modalità per l’attività e il funzionamento
dell’Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell’anagrafe
regionale dell’utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione
dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni
abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ATER e
degli altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche
abitative. (8)
3 quinquies. I dati e le informazioni dell’anagrafe dell’utenza e del
patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito
informativo nei confronti della Regione. L’avere adempiuto a tale obbligo è
condizione per l’ammissione ai contributi regionali. (8)
3 sexies. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale un rapporto sulla condizione abitativa, sulle politiche
abitative e sulle azioni di contrasto al disagio abitativo. Il Consiglio
regionale rende pubblica, anche tramite il proprio sito istituzionale, la
relazione annuale presentata dalla Giunta regionale. (8)
Art. 22
Tributo speciale per il deposito di
rifiuti in discarica - Fondo incentivante
1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell'art.22 comma 2 della
L.R. 02.02.2001, n.6 come modificato dall'art.11 della L.R. 07.08.2003, n. 28,
per il 2006 è quantificato in € 1.250.000,00.
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono
stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio 2006.
Art. 23
Modifiche alla L.R. 10.11.1998, n. 42
"Norme in materia forestale"
1. Il comma 8 dell'art. 15 della L.R. 10.11.1998, n. 42 è così modificato:
"Una quota della somma accantonata di cui ai precedenti commi 6 e 7 è
utilizzata per la compilazione dei Piani di assestamento e per l'esecuzione di
lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la
prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Alla quantificazione della predetta
quota si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale."
Art. 24
Modifiche alla L.R. 23.12.1986, n. 30
"Disciplina dell'attività negoziale della Regione"
1. L'art. 3 della L.R. 23.12.1986, n.30 è così modificato:
"La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti
dall'Amministrazione e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale e
costituisce la forma di generale applicazione per l'esecuzione di lavori di
importo superiore a € 80.000,00 IVA esclusa, e per i contratti di cui al 2°
comma del precedente art.2".
2. Il comma 5 dell'art. 4 della L.R.
23.12.1986, n.30 è sostituito dal seguente:
"Quando l'importo dei lavori non raggiunge € 200.000,00 e quello dei
contratti per forniture € 80.000,00, la pubblicazione viene effettuata
nell'apposito albo della Regione".
3. Il comma 1 dell'art. 16 della L.R.
23.12.1986, n.30 è sostituito dal seguente:
"La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti di importo non
superiore a € 80.000,00 IVA esclusa. Quando l'importo del contratto è superiore
a € 30.000,00 IVA esclusa, deve essere preceduto da gara ufficiosa con
richiesta di almeno 7 preventivi ad imprese ritenute idonee".
4. Il comma 2 dell'art. 29 della L.R.
23.12.1986, n.30 è sostituito dal seguente:
"Il ricorso alla gestione in economia nei casi previsti al precedente
comma 1 è ammesso quando l'importo della spesa non sia superiore a € 20.000,00
IVA esclusa".
5. Il comma 3 dell'art. 16, l'art. 17, il comma 2 dell'art. 31 e l'art. 34
della L.R. 23.12.1986, n.30 sono soppressi.
6. All'articolo 2 della L.R. 23.12.1986, n.30,
è aggiunto il seguente comma:
"3. La Regione e gli Enti strumentali di cui al precedente articolo 1,
nell'esercizio della propria attività contrattuale, assicurano la più ampia
tutela dei principi della libera concorrenza".
Art. 25
Modifiche alla L.R. 02.02.2004, n.1
"Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2004"
1. Il comma 3 dell'art. 18 della L.R.
02.02.2004, n. 1 è così sostituito:
"La Giunta regionale procede all'alienazione dei beni immobili non
proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili secondo la legislazione
vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli
immobili o porzioni immobiliari, secondo le norme previste dall' art. 2 comma
1° della L.R. 23.12.1986, n. 30 e dal Capo terzo sezione I del R.D. 23.05.1924,
n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base
indicato nell' avviso d'asta, di cui all' art. 73 lettera c)".
Art. 26
Modifiche all' art.4 della Legge
Regionale 1.03.1999, n.4, e successive modifiche ed integrazioni
1. Nel titolo dell'articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n.4, dopo la parola
"mutui" sono aggiunte le parole "e altre forme di
prestito".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n.4, la parola
"mutui" è sostituita con la parola "prestiti".
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n.4, la parola
"mutuanti" è sostituita con la parola "finanziatori".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n.4, la parola
"mutui" è sostituita con la parola "prestiti", e la parola
"mutuo" è sostituita con la parola "prestito".
5. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 31.01.2002, n.10, come modificato
dall'articolo 8 della L.R. 7.08.2002, n.34, dopo la parola "mutui"
sono aggiunte le parole "e altre forme di prestito".
6. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 4.02.2003, n.7, dopo la parola
"mutui" sono aggiunte le parole "e altre forme di
prestito".
7. Al comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 4.02.2003, n.7, la parola
"mutuo" è sostituita con la parola "prestito".
Art. 27
Integrazione alla L.R 11.08.1999, n.
22 "Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento"
1. Il comma 5 dell'art.1 della L.R. 11.08.1999, n.22, è così sostituito:
"5. In relazione alle condizioni del mercato finanziario, la Giunta
Regionale è autorizzata ad utilizzare gli strumenti derivati finanziari di cui
al precedente comma 4, anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui. Il
potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione
attiva del portafoglio di debito della Regione, al fine di ottimizzare costi e
rischi del debito, ed a facilitare, quando possibile, la programmazione degli
investimenti.".
2. All'articolo 1 della L.R. 11.08.1999, n.22,
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis.Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. 1 dicembre 2003, n.
389, per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, l'uso dei derivati
è consentito anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del
medesimo decreto.
5 ter. In aggiunta alle operazioni previste dall'articolo 3 del D.M. 1 dicembre
2003, n. 389, la Regione può contrarre operazioni derivate finalizzate a
predeterminare l'importo di una passività già contratta, ma il cui debito verrà
consolidato in una data futura, nonché procedere alla copertura del rischio di
tasso della medesima passività, anche mediante strutture finanziarie non previste
nel sopracitato D.M. e che implichino che la Regione possa ricevere flussi
diversi da quelli pagati nella sottostante passività. A tal fine, la Giunta
Regionale, prima della contrazione del derivato, può deliberare la data di
consolidamento del mutuo, senza riguardo allo stato di avanzamento lavori al
momento della deliberazione medesima.
5 quater. La Giunta Regionale può avvalersi delle risorse eventualmente
derivanti dalle operazioni di cui al comma precedente, esclusivamente per il
finanziamento di interventi finalizzati agli investimenti.".
Art. 28
Autorità di Bacino
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in concomitanza
con l'avvio a pieno regime dell'autonomia organizzativa e finanziaria
dell'Autorità di Bacino della Basilicata, il personale reclutato dalla Regione
Basilicata con espressa destinazione alla copertura di posti vacanti nella
dotazione organica dell'Autorità medesima è definitivamente trasferito nei
ruoli dell'Autorità di Bacino della Basilicata. Esso conserva la posizione
giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.
Dalla stessa data, sono trasferiti alla competenza dell'Autorità di Bacino
tutti i procedimenti amministrativi avviati dalla Regione Basilicata
nell'interesse e per le finalità dell'Autorità, ivi compresi quelli rivolti al
reclutamento di personale ancora non conclusi alla data del 31.12.2005. I
dipendenti che entro il 31 dicembre 2007 (2 ) facciano richiesta di
passaggio al ruolo regionale sono collocati nel ruolo soprannumerario, nel caso
in cui la dotazione organica non presenti disponibilità di posti di
corrispondenti categorie e profili.
2. Con accordo da raggiungersi tra le amministrazioni interessate, saranno
definiti termini e modalità atti a consentire all'Autorità di Bacino di
continuare ad avvalersi - in via transitoria e nelle forme consentite dalla
vigente disciplina legislativa e contrattuale - del personale dei ruoli della
Giunta regionale già messo a disposizione dell'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma
3, della L.R. 25 gennaio 2001, n.2 ed ivi in servizio alla data del 31 dicembre
2008. (2)
Art. 29
Modifiche alla L.R. 29.12.1997, n. 54
1. Il titolo della L.R. 29.12.1997, n.54 è così
sostituito:
"Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri e degli Assessori
Regionali".
2. L'art.1, comma 1, è così sostituito:
"La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei
Consiglieri in carica per: rischi di morte, invalidità permanente, invalidità
temporanea dipendenti da infortunio; garanzia per i danni subiti
accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell'espletamento del
mandato."
3. L'art.1, comma 2, è abrogato.
4. Al comma 3 dell'art.1 dopo la parola Consigliere si aggiunge "o
Assessore".
5. Al secondo periodo del comma 4, art.1, dopo la parola Consigliere si
aggiunge "ed ogni Assessore".
6. L'art.2 è così sostituito:
"Le quote a carico del Consigliere o dell'Assessore sono anticipate
dall'Ente Regione e trattenute d'ufficio in unica soluzione sull'indennità di
carica".
7. L'art. 3 è così sostituito:
"Il contratto di assicurazione viene stipulato in base al numero dei
consiglieri, oltre gli eventuali assessori esterni, nominati dal Presidente
della Giunta, ai sensi dell'art.2 della L.R. 10 aprile 2000, n.42, senza
l'elenco dei nominativi, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura
assicurativa fanno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali surrogazioni
poste in essere dal Consiglio Regionale ed i decreti di nomina del Presidente
della Giunta."
Art. 30
Modifiche alla L.R. 25 luglio 1997,
n. 34
1. Il titolo della L.R. 25.07.1997, n.34 è così
sostituito:
"Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e
Amministratori Regionali".
2. All'art.1 della L.R. 25.07.1997, n.34, dopo la parola
"Amministratore" si aggiunge "o Consigliere".
Art. 31
Interventi finanziari per le adozioni
internazionali
1. La Regione Basilicata, quale azione di solidarietà e sostegno ai minori
in condizioni disagiate anche attraverso l'istituto della famiglia, assicura un
contributo straordinario per l'attuazione di procedure di adozione
internazionale di importo non superiore a 30.000, 00 Euro per l'anno 2006 in
favore degli enti autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali con sede legale in Basilicata,
operanti nel territorio regionale ed iscritti nell'albo regionale del
volontariato.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà
fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1041.02 del bilancio di previsione
per l'anno 2006.
Art. 32
Celebrazione del bicentenario della
proclamazione della città di Potenza a capoluogo della provincia di Basilicata
1. Nel bicentenario della proclamazione della città di Potenza a capoluogo
della provincia di Basilicata, la Regione Basilicata contribuisce a promuoverne
la celebrazione attraverso iniziative e manifestazioni.
2. Il programma delle iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma
è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'amministrazione comunale
di Potenza, sentita la Commissione Consiliare Competente.
3. Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma è autorizzata
una spesa complessiva di Euro 100.000,00 stanziata alla UPB 0860.01 del
Bilancio 2006.
Art. 33
Modifiche alla Legge regionale
27.7.1972 n. 4
1. Al primo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 27.7.1972, n.4, come
modificata dalla Legge regionale 29.7.1978, n.32, le parole "non inferiore
a 250 miliardi di lire" sono sostituite con le parole non inferiore a 2
miliardi di Euro" e le parole "non inferiore a 4 miliardi di
lire" sono sostituite con le parole "non inferiore a 100 milioni di
Euro".
2. Il terzo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 27.7.1972 n.4 è
abrogato.
3. L'articolo 4 della Legge regionale 27.7.1972 n.4 è abrogato.
Art. 34
Gestione delle concessioni di aree
demaniali marittime per finalità turistico ricreative (2bis)
1. Nelle more dell’approvazione ed attuazione della variante al Piano
regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono riconfermabili
le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative ai già concessionari
a tutto il 2005, sia in forma stagionale che pluriennale, dando mandato alla
Giunta Regionale di provvedervi con apposito atto che tenga conto delle
incombenti necessità degli operatori del settore compatibilmente con gli
interessi pubblici più generali e di quelli ambientali in particolare.
Art. 35
Sostegno al parco storico naturale ed
ambientale della Grancia
1. Al fini di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico
culturale ed ambientale della Grancia per l'anno 2006, è concesso
all'Amministrazione provinciale di Potenza un contributo finanziario di €
100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito dello stanziamento
della U.P.B. 0473.03 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario
2006.
Art. 36
Proroga dei termini fissati dalla
L.R. 19.01.2005, n. 1
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R.
19.01.2005, n.1, su richiesta dell'interessato e previo adeguamento della
polizza assicurativa o fideiussione bancaria, può essere prorogato al
30/06/2008. (3)
2. I termini previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della L.R. 19.01.2005,
n.1, su richiesta dell'interessato, possono essere prorogati al 30/06/2008. (4)
Art. 37
Modifiche all'art. 44 della L.R. 11
agosto 1999, n. 23
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della L.R. 11
agosto 1999, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della L.R. 31.10.2001,
n.38, dall'articolo 43 della L.R. 4.2.2003, n.7, dall'articolo 1 della L.R.
23.4.2003, n.13 e dall'articolo 58 della L.R. 2.2.2004, n.1, è così sostituito:
"1. I comuni sono tenuti a provvedere all'approvazione del regolamento
urbanistico (RU) e, contestualmente, all'aggiornamento del regolamento
edilizio, entro il 31.12.2006, nelle forme della stipula di un accordo di
pianificazione di cui al precedente articolo 26".
Art. 38
Contributi agli Enti Locali per la
diffusione delle sale cinematografiche
1. Al fine di sostenere la diffusione delle sale cinematografiche sul
territorio regionale è autorizzato un limite di impegno quindicennale di €
300.000,00 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006 fino a tutto l'anno
2020.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono concessi agli Enti
Locali, che contraggono mutui dell'importo massimo di € 1.000.000,00 per il
recupero, l'adeguamento, la riqualificazione, la realizzazione e l'allestimento
di sale cinematografiche, contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi
per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all'istituto
di credito concedente. (5)
3. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al
presente articolo sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1° del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello
stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2006/2008. Per gli
esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci
pluriennali.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Rispetto dei vincoli di bilancio
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli
atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino
obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei
limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R.
6.09.2001, n.34.
Art. 40
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2006 contenute
nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2006.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
gli anni 2007 e 2008, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale
2007-2008.
Art. 41
Dichiarazione di urgenza ed entrata
in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
TABELLE
TABELLA A
La tabella A, che si omette, elenca gli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di leggi regionali la cui quantificazione annua è demandata alla
legge di bilancio.
TABELLA B
La tabella B, che si omette, provvede al rifinanziamento di norme recanti
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale.
TABELLA C
La tabella C, che si omette, indica il concorso finanziario della Regione a
programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dallo Stato.
TABELLA D
La tabella D, che si omette, riporta i limiti di impegno per interventi in
materia di investimenti pubblici.
TABELLA E
La tabella E, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio
2006 per il Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006 cofinanziato dai
fondi strutturali della Unione Europea.
TABELLA F
La tabella F, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio
2006 per il Programma di iniziativa comunitaria Equal 2000-2006.
TABELLA G
La tabella G, che si omette, elenca gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio
2006 per il Programma di iniziativa comunitaria Leader plus 2000-2006.
_____________________________________________
NOTE
(01) comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2007, n. 16;
(1) sono abrogate le disposizioni recate dall'art. 10 della legge in questione
per effetto dell'art. 8, comma 9, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1,
limitatamente alle regole del patto di stabilità infraregionale previste per
gli anni 2007 e successivi;
(1 bis) articolo soppresso dall'art. 4 della L.R. 04 agosto 2006, n. 14;
(2) termine modificato dall'art. 41 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28,
precedentemente già modificato dall'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1;
(2bis) articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 28 dicembre 2007, n.
28;
(3) il termine di cui al comma 1, dell'articolo 36, è così modificato dall'art.
41, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1
(4) il termine di cui al comma 2, dell'articolo 36, è così modificato dall'art.
41, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1;
(5) comma così sostituito dall'art. 8, comma 1 della L.R. 9 agosto 2007, n.13;
(6) vedi art. 1, L.R. 14 giugno 2008, n. 9, che dispone che, al fine di
consentire all'ARBEA l'adeguamento della propria struttura organizzativa alla
disciplina comunitaria, l'obbligo di cui al presente comma non trova
applicazione;
(7) comma sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11;
(8) commi aggiunti dall'art. 19, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11.