Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


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Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 11

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018

Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 giugno 2018

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 20 agosto 2018, n. 18; L.R. 24 settembre 2018, n. 25; L.R. 12 ottobre 2018, n. 28, L.R. 22 novembre 2018, n. 38 e con L.R. 20 gennaio 2020, n. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Art. 1

Modifiche alla Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 30, recante “Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.”

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 30/2017 sono abrogati.

2. I commi 2 e 3  dell’art. 9 della L.R. n. 30/2017 sono così sostituiti:

“2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, nelle forme e nei limiti di legge, specifiche risorse professionali competenti all’utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi “sportelli di accoglienza LIS”.

3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali secondo le modalità di cui al precedente comma 2.”

Art. 2

Modifiche alla Legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna"

1. L'art. 3 bis della Legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna - è abrogato.

2. All’articolo 3 della Legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua:

a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma1;
b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera a);
c) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.”

Art. 3

Modifiche alla Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 35 “Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali”.

1. Alla L.R. 6 dicembre 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell’art. 2 l’espressione “ne esercita la potestà” è sostituita con l’espressione “ne ha la responsabilità”;

b) Al comma 3 lett. b) dell’art. 2  l’espressione  “rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento” è sostituita con l’espressione “rivolto a persone in difficoltà”;

c) Al comma 2 dell’art. 3, lettera c) punto 2 e lettera d) punto 1, l’espressione “specializzata in IAA” è soppressa;

d) Al comma 13 dell’art. 4, la parola “se” è soppressa;

e) All’art. 10 comma 2, la lettera c) è così sostituita:
“c) un fisioterapista;”

f) All’art. 10 comma 2, l’espressione “specializzato in TAA e AAA” di cui  alla lettera g)  e  l’espressione      “ con comprovata esperienza in TAA e AAA” di cui alla lettera j) sono  sostituite con l’espressione “specializzato in IAA”;   (2)

g) All’art. 12 comma 1 lettera a), l’espressione “servizi di TAA e AAA” è sostituita con l’espressione “servizi di TAA,  AAA e EAA”;   (2)

h) All’art. 12 comma 1 lettera b), l’espressione “operatori di TAA e AAA” è sostituita con l’espressione “operatori i di TAA, AAA e  EAA”.   (2)

2. Sono fatte salve le procedure in corso per le nomine di cui all’articolo 10 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 35.

Art. 4

Istituzione Osservatorio regionale per i tempi di attesa

1. Al fine di abbattere i tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie è istituito, presso la Direzione Generale del Dipartimento regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per i tempi di attesa.

2. L’Osservatorio regionale di cui al precedente comma è composto dal dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia che lo presiede, da due dirigenti dello stesso Dipartimento e da un rappresentante per ciascuna delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

3. Ai lavori dell’Osservatorio regionale possono partecipare, su invito del dirigente generale del Dipartimento regionale le associazioni sindacali e quelle maggiormente rappresentative degli utenti del Servizio Sanitario Regionale.

4. L'Osservatorio regionale propone azioni finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, interventi correttivi per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni che presentano maggiori criticità e azioni innovative in materia di accessibilità, monitorandone l’applicazione e lo stato di avanzamento.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione dell'Osservatorio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

6. L'Osservatorio regionale relaziona, con cadenza semestrale, alla Commissione Consiliare competente in materia in merito alle azioni intraprese per la riduzione dei tempi di attesa.

Art. 5

Modifiche all’art.5 della Legge regionale 8 settembre 1998, n. 35
“Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”

1. All’articolo 5, comma 1,  “Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale” della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 35 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”, si aggiunge la seguente lettera c):    (3)

“c) le Guide Ambientali ed Escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria appartenenti all’elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla  Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Liberalizzazione delle professioni.”.

Art. 6

Modifiche all’art.6 della Legge regionale 5 novembre 2014, n. 32
“Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale” (1)

1. Al comma 5 dell’art. 6 della Legge regionale 5 novembre 2017, n. 32, dopo la parola “Basilicata”, è aggiunta la seguente espressione:

“, e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore in enti pubblici economici purché in possesso di laurea.".

Art. 7

Modifiche all’art.3 della Legge regionale 20 novembre 2017, n. 29
“Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”

1. Il comma 5 dell’art. 3 della Legge Regionale 20 novembre 2017, n.29 è così sostituito:

“5. E’ istituita la “Consulta regionale per l’invecchiamento attivo”, presieduta dall’Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta da 3 rappresentati delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello regionale, da 1 rappresentante dell’ANCI e dell’UPI, da 1 rappresentante dell’ASP e dell’ASM. Alla stessa partecipa di volta in volta il rappresentante del Comune capofila dell’ambito territoriale in cui si svolge il progetto nonché dal sindaco del Comune proponente il progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.”.

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 8

“Interventi urgenti in materia di sicurezza urbana integrata” (5)

[1. In attuazione del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n°48 e delle linee generali approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24.01.2018 (rep. atti 4/CU),  la Giunta Regionale, al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminali e situazioni di disagio di particolare allarme sociale, è autorizzata a promuovere ed approvare accordi di collaborazione con gli Enti Locali e piani operativi per le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana integrata.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 la Regione concorre, ai sensi dell’Art.17 della L. 48/17,  senza oneri ulteriori a carico della finanza regionale.]

Art. 9

“Interventi urgenti in materia di istruzione universitaria”

1. Al fine di valorizzare il capitale umano e sociale lucano, nonché la competitività dei sistemi produttivi locali e l’attrattività dell’Ateneo lucano, la Regione Basilicata promuove la mobilità “in” e “out” degli studenti sostenendo  la stipula di Accordi di programma tra l’Università  degli studi della Basilicata ed altri atenei italiani e stranieri, che consentano agli studenti il conseguimento di una laurea a doppio titolo di studio.

2. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo trova copertura sulla Missione 14, Programma 03, Capitolo 55060.

Art. 10

“Disposizioni in materia di energia”

1. In deroga all’articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n.31 e ss.mm.ii., l’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento “Realizzazione di un impianto di cogenerazione presso l’Ospedale San Carlo“ di Potenza, finanziato a valere sul Programma operativo regionale FESR Basilicata 2014-2020, svolge anche la funzione di Stazione Appaltante.

Art. 11

Integrazioni all’articolo 3 della Legge regionale 6 novembre 2015, n. 49
“Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

1. Al comma 4 dell’art.3 della Legge regionale 6 novembre 2015, n.49, dopo l’espressione “ai compiti di vigilanza e controllo” sono apportate le seguenti integrazioni:

“ivi compresa l’attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché di guardie giurate ittiche ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604”.

Art. 12

Modifica all’art. 20 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12
“Disciplina delle coltivazioni di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua”

1. L’art.20 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:

“ Art. 20

Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nel caso di:

1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista autorizzazione ovvero di estrazione, anche occasionale e non autorizzata, di materiali di interesse minerario a fini di lucro, è comminata una sanzione amministrativa di importo differenziato in base al valore commerciale del materiale inerte abusivamente estratto, suddiviso in tre fasce di apprezzamento:

- medio-bassa - (litotipi per impieghi da stabilizzato o da frantumazione, come arenarie, calcari, calcareniti, conglomerati e similari) - 5 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

- media - (litotipi per impieghi artigianali e industriali, come argille, sabbie arenacee, sabbie silicee, piroclastiti, tufi per blocchi squadrati, pietre da spacco e similari) - 7 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

- medio-alta – (litotipi per pietre da taglio come breccia irpina, pietra di Latronico, pietra di Gorgoglione e similari) - 10 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto.

2) violazione di norme e prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o nella regolamentazione generale del settore, qualora non si configurino altre violazioni ricadenti nella fattispecie di cui al precedente comma 1), è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.
Una quota pari ad un decimo degli introiti derivanti da tali sanzioni viene destinata all’Ufficio competente per lo svolgimento di attività di verifica, rilevamento e dotazione di adeguata strumentazione tecnica.”

Art. 13

Attivazione della sperimentazione gestionale delle attività di Hospice dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP

1. L’art. 1 della Legge regionale 30 novembre 2017, n.33 è così sostituito:

“Art.1

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il biennio di programmazione 2018-2019, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa vigente con la Fondazione ANT Italia Onlus gli atti necessari per la gestione in concorso con la stessa Fondazione delle attività e delle funzioni assistenziali relative ad un hospice per adulti, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP nel Comune di Viggiano.

2. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP provvede ad attivare per la struttura di cui al comma 1 le procedure previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché dalla relativa normativa di recepimento.

3. I rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP e l'ANT Italia Onlus sono disciplinati da appositi atti negoziali, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sperimentazione gestionale, con i quali sono fra l'altro regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e vi si fa fronte con le risorse già previste nel bilancio pluriennale regionale 2018-2020 destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale alla Missione 13, Programma 01.”

Art. 14

Modifiche alla Legge regionale 4 giugno 2008, n. 7
“Sistema Turistico Regionale”

1. Al comma 3 dell’art.28 “Contributi” della Legge regionale 4 giugno 2008, n.7 dopo le parole “istanza all’Agenzia” è aggiunta la seguente espressione “corredata da un parere non vincolante espresso dall’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta da presentarsi entro il 1° settembre”.

2. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge le Pro-Loco devono adeguare i propri Statuti alle modifiche introdotte.

Art. 15

Modifiche alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25
“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio esistente”

1. L’art.10 “Validità temporale” della Legge regionale 7 agosto 2009, n.25 è abrogato.

Art. 16

Modifiche alla Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
“Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.

1. La lettera m) dell’art.1 della Legge regionale 20 novembre 2017, n.28 “Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.” è così modificata:

“m)  promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi nel rispetto della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del rapporto uomo-natura, favorendo tra l’altro la possibilità di fruizione dei laghi di Monticchio attraverso barche a motore elettrico, ibride e ad energia solare, purché consentite dalle norme ambientali”.

Art. 17

Modifiche alla Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
“Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.

1. All’articolo 13 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Alle procedure di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in servizio presso una delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, aventi contratto a tempo indeterminato e pieno, o parziale, ed inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel rispetto delle tabelle di equiparazione fissate con D.P.C.M. 26/06/2015”.  

Art. 18

Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12
“Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse regionale”

1. Il comma 4 dell’art. 4 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12 “Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse regionale” è così sostituito:

4. “L’area territoriale del Parco delle Cantine è attualmente quella che comprende i territori dei Comuni di Rapolla, Barile Roccanova, Pietragalla, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve e successivamente sarà composta dai territori di quei comuni che ne faranno richiesta ai sensi dell’articolo 5 e che presentano le caratteristiche richieste dalla presente legge”.

Art. 19

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 2 febbraio 2006, n.1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2006”

1. Il comma 3 dell’art.21 della Legge regionale 2 febbraio 2006, n.1 “Osservatorio Regionale della condizione abitativa” è così sostituito:

“3. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si avvale dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, dei fenomeni di disagio abitativo, oltre che per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati. L’Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l’Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali”.

2. Dopo il comma 3 dell’art.21 della Legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell’Osservatorio regionale sono volte all’acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all’analisi e al monitoraggio del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all’osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre il disagio abitativo.

3 ter. L’Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione abitativa nel territorio regionale; cura l’aggiornamento della propria banca dati, in collaborazione con enti locali e le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza e Matera ed altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative.

3 quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione, disciplina le modalità per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell’anagrafe regionale dell’utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ATER e degli altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative.

3 quinquies. I dati e le informazioni dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L’avere adempiuto a tale obbligo è condizione per l’ammissione ai contributi regionali.

3 sexies. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla condizione abitativa, sulle politiche abitative e sulle azioni di contrasto al disagio abitativo. Il Consiglio regionale rende pubblica, anche tramite il proprio sito istituzionale, la relazione annuale presentata dalla Giunta regionale”.

3. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso o rimborso spese, essendo l’incarico a titolo gratuito.

Art. 20

Clausola valutativa delle leggi regionali nn.26/2008, 27/2008, 15/2009, 2/2010, 9/2010, 12/2010 e 17/2010

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle seguenti leggi: Legge regionale 14 ottobre 2008, n.26 recante “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”; Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 “Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare”; Legge regionale 28 aprile 2009, n.15 “Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici”; Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 “Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”; Legge regionale 29 gennaio 2010, n.9 “Assistenza in Rete integrata Ospedale-Territorio della Patologia Diabetica e delle Patologie Endocrino-metaboliche”; Legge regionale 5 febbraio 2010, n.12 “Istituzione del parco Urbano delle Cantine di interesse regionale”; Legge regionale 5 febbraio 2010, n.17 “Interventi per l’inserimento e l’integrazione sociale a favore dei sordi”.

2. La relazione, relativa all’anno precedente, di cui al comma 1 descrive: a) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali; b) la tipologia e l’entità degli eventuali incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; c) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale le relazioni di cui al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21

Modifiche all’art. 29 della Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005”

1. Dopo il comma 1 dell’art. 29  della Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Sono inseriti nell’ambito del Programma di cui al comma 1, i comuni di: Colobraro, Episcopia, Latronico, San Giorgio Lucano, Valsinni in quanto ricadenti nel bacino idrografico del Sinni.
È fatto mandato alla Giunta Regionale di predisporre e approvare i consequenziali provvedimenti di armonizzazione”.

Art. 22

Modifiche all’art. 40 della Legge Regionale 25 luglio 2017, n. 19
“Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria”

1. L’Art. 40, comma 1 della Legge Regionale 25 luglio 2017, n.19 è così modificato:

- al punto i) della lettera c), dopo le parole “specifici parametri correttivi” sono cancellate le parole “inerenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni”;

- al punto iv) della lettera c), dopo le parole “per un periodo” è cancellata la parola “massimo”;
§
- dopo il punto v) della lettera c) è aggiunto il seguente punto vi): “prezzi, canoni, criteri e modalità di vendita dei Fondi rustici di piccole dimensioni di cui all’art. 9 della Legge Regionale 47/2000 e ss.mm.ii. potranno essere definiti nel regolamento di dismissione di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni del predetto art. 9 ma sempre facendo riferimento ai Valori Agricoli Medi di cui alla precedente lettera i)”;

- al punto ii) della lettera d), dopo le parole “per un periodo” è cancellata la parola “massimo”.

Art. 23

Disposizioni in materia di rifiuti
Integrazioni all’art.11 della Legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1
(Piani d’Ambito)   

1.  Dopo il comma 4 dell’Art.11 della L.R. 8/01/2016 n. 1 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti di cui al comma 1, l’EGRIB di concerto con la Regione, sulla base dei criteri,  e degli indirizzi e delle priorità fissati dal PRGR e dei principi di cui all’art. 202 del D.Lgs. n.152/06, approva, anche per stralci, gli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnati da un piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo dei medesimi. Gli interventi da realizzare, assistiti dal relativo piano finanziario e dai modelli gestionali ed organizzativi, saranno recepiti in sede di definizione del Piano d’Ambito regionale”.

Art. 24

Modifiche all’art. 25 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18
“Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale.”

1. Dopo il comma 2 dell’Art. 25 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 18 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2. bis - I Consorzi possono derogare alle disposizioni di cui al primo periodo del comma precedente, comunque entro i limiti delle riserve di utili e dell’utile presenti nell'ultimo bilancio approvato, per finanziare le spese correnti a carattere non continuativo e non ricorrente".

Art. 25

Fabbisogno posti strutture semiresidenziali disabili

1. Il fabbisogno di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili è rideterminato in 0,45 posti per 1.000 abitanti residenti in conformità all’indicatore ministeriale relativo al livello di assistenza distrettuale disabili.

2. L’art. 35 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

Art. 26

Norme in materia di durata delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pubblicate entro il 31.12.2010   (6)

[1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per il personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pubblicate entro il 31.12.2010 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge cessa in ogni caso alla data del 1° settembre 2018.]

Art. 27

Commissari delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n.12

1. Al comma 3-bis dell’art.17 della Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1 della Legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole “possono individuare i Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6” sono sostituite dalle seguenti “possono individuare fino ad un massimo di tre Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6 per ciascuna Azienda”.

2. Al comma 3-bis dell’art.17 della Legge regionale  9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1 della Legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole “Il compenso annuo omnicomprensivo del Commissario” sono sostituite dalle seguenti “Il compenso annuo omnicomprensivo e complessivo per tutti i Commissari nominati da ciascuna Azienda Sanitaria”.

Art. 28

Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali

1. Al comma 2, lett. e) dell’art. 3 della Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4 dopo le parole “psichiatrica e sensoriale” sono aggiunte le seguenti parole “nonché i servizi di supporto all’abitare, quale residenzialità decentrata, che garantiscono alle persone con disabilità psichiatrica interventi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa”.

Art. 29

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell’art. 23 (Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato) della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, è abrogato.

Art. 30

Modifica al comma 1 dell’art. 15 (Norma finanziaria) della Legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1
“Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”

1. Al comma 1 dell’art. 15 (Norma finanziaria) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, dopo le parole “anni 2016 e 2017” sono inserite le parole “e l’anno 2018”.

Art. 31

Modifiche alla Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42
“Norme in materia forestale”

1. All’art. 16 “Vincolo idrogeologico” della Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 -bis:

“3-bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione dei territori e successivo aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle Aree Protette della Regione Basilicata restano valide le disposizioni di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le eventuali disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico dai Parchi, in forza dei rispettivi Piani approvati con Delibera del Consiglio regionale.”  

Art. 32

Modifica alla Legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure”

1. L’art. 2, comma 1 della Legge regionale 2 settembre 1993, n. 50  è così sostituito:

“1. La commissione regionale è composta:

a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia o da un Dirigente dello stesso Dipartimento all’uopo delegato, con funzione di Presidente;

b) dal Soprintendente Archeologico delle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata o suo delegato;

c) dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale o suo delegato;

d) dal Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo o suo delegato;

e) dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale o suo delegato;

f) da 3 esperti designati dal Consiglio regionale”.

Art. 33

Modifica alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela Governo ed Uso del Territorio”

1. Il comma 1 dell’art. 36-bis “Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - PPR” della Legge regionale 11 agosto 1999,  n. 23 è così sostituito:

“1. La Regione elabora il Documento Programmatico propedeutico alla redazione del PPR e procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il Documento programmatico oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata,  viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza.”

Art. 34

Norme in materia di servizi per il lavoro

1. Al fine di completare il trasferimento delle competenze in materia di servizi e politiche del lavoro, il personale dipendente a tempo indeterminato delle Province di Potenza e Matera, già in sovrannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impiegato nei servizi per il lavoro di livello regionale, compreso il collocamento mirato presso il competente Dipartimento regionale e quello impiegato nei Centri per l’impiego,  è trasferito nel ruolo del personale della Regione Basilicata, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, ai sensi e in attuazione dell’articolo 1, commi 793 e 798, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il personale in servizio nei Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato funzionalmente all’Agenzia regionale per il Lavoro e l’Apprendimento (LAB).

Art. 35

Misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale

1. Al fine di raccordare le politiche regionali per l’inclusione sociale con quelle nazionali, in particolare con il Reddito di inclusione, in acronimo ReI, la Giunta regionale provvede a destinare le risorse complessivamente attribuite al Programma Reddito minimo di inserimento, istituito ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, a valere sulle Intese sottoscritte con i Ministeri competenti per l’utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 della 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., assegnando a ciascuna delle Categorie di beneficiari di cui alla DGR n. 769 del 9 giugno 2015, ovvero alla Categoria A cui appartengono i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità  [in deroga]   e alla Categoria B relativa ai soggetti svantaggiati, distinte dotazioni finanziarie.   (13)

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale identifica interventi specifici per la Categoria A e la Categoria B, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna di esse e nel rispetto delle caratteristiche dei beneficiari stessi, e in particolare:

- per la Categoria A, ovvero per gli ex lavoratori in mobilità   [in deroga],    prevede di norma il loro reimpiego in attività lavorative anche nel settore idraulico-forestale, finalizzate, ad esempio, alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori;    (13)

- per la Categoria B, al fine di consentire l’integrazione delle risorse regionali con quelle del ReI e per l’utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale della povertà 2018/2020 e del PON Inclusione, allo scopo di aumentare il numero dei nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti, sentito il parere della Commissione consiliare competente, individua:

a) le modalità di integrazione delle due misure;

b) le caratteristiche dei beneficiari in aggiunta a quelli già selezionati dal ReI;

c) l’eventuale ammontare dell’integrazione economica ai nuclei familiari già beneficiari del ReI;

d) le attività che i beneficiari sono tenuti a svolgere per la fruizione del beneficio economico messo a disposizione dalla Regione Basilicata.

Art. 36

Rimborso spese ai componenti delle Commissioni giudicatrici

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:

"3bis. Ai componenti e al presidente delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano scelti tra funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale per procedure di gara gestite dalla SUA-RB, sono riconosciute, a cura della SUA-RB, le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalla disciplina delle missioni delle rispettive Amministrazioni di appartenenza”.

Art. 37

Svolgimento dell’incarico di componenti delle Commissioni giudicatrici

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'articolo 79 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:

“3ter. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo svolgimento dell’incarico di componente o presidente delle Commissioni giudicatrici da parte dei funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale, iscritti all’Albo Unico delle Stazioni appaltanti della SUA-RB, per gare espletate dalla SUA-RB, rientra nei doveri d’ufficio e non dà titolo a compensi aggiuntivi oltre all’indennità, prevista per i funzionari, e al rimborso spese, di cui ai precedenti commi 3 e 3bis”.

Art. 38   (4 bis)

Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali

[1. Il termine di cui al comma 2 dell’art. 14 della L.R. 39 del 30.12.2017 è differito al 31.12.2018. ]   (4)

Art. 39

Disposizioni in materia sanitaria

1. Le indennità aggiuntive di cui all’art.44, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.331 dell’11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute, sino all’adozione di un nuovo Accordo Integrativo Regionale, in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico dell’Emergenza Sanitaria Territoriale a garanzia del miglioramento e dell’integrazione dell’assistenza medica ai cittadini da parte dei professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della emergenza/urgenza, anche per la centralizzazione dei pazienti affetti da patologie tempo dipendenti nel rispetto dei PP.DD.TT. attivi in Regione Basilicata.

2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici della Emergenza sanitaria Territoriale ed in linea con gli obiettivi posti dall’articolo 95 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2005 e s.m.i., nonché nel rispetto dei Principi Generali di cui agli artt. 13 e 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., le indennità di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio, rischio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Emergenza Sanitaria Territoriale e a garantire la qualità delle prestazioni erogate nell’arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3 dell’articolo 95.

Art. 40

Disposizioni in materia di sanità convenzionata

1. Alla luce delle intervenute modifiche ed integrazioni all’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 a seguito dell’adozione dell’A.C.N. del 29 luglio 2009, in sede di Accordo Integrativo Regionale, si valorizzano ed implementano le attività dirette alla razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di medicina generale territoriale. É, altresì, ritenuta prioritaria la realizzazione di azioni dirette alla integrazione tra i medici della Continuità Assistenziale ed i medici ed i pediatri dell’Assistenza primaria, nell’ambito dei progetti diretti alla condivisione, strutturazione e trasferibilità delle informazioni sanitarie. In sede di Accordo Integrativo Regionale e di Accordi Integrativi Aziendali può essere adeguatamente valorizzata l’attività svolta dai medici della Continuità Assistenziale, previa definizione di parametri di valutazione che tengano conto delle particolari condizioni di difficoltà e di disagio derivanti dall’espletamento dell’attività convenzionale.

Art. 41

Integrazione tra i professionisti della Continuità Assistenziale ed i medici dell’Assistenza Primaria

1. Le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato in tema di sanità, nel rispetto dei principi generali fissati nell’Accordo Collettivo Nazionale vigente ed in coerenza con la Legge regionale 12 gennaio 2017, n.2 di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, nell’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e nel rispetto dei vincoli di spesa assegnati con legge dello Stato, possono adottare forme organizzate finalizzate a promuovere la piena integrazione tra i professionisti della Continuità Assistenziale ed i medici dell’Assistenza Primaria.

Art. 42

Modifiche alla Legge regionale 27 marzo 1979, n. 12
“Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua”

1. Dopo l’art.1 della Legge regionale 27 marzo 1979, n.12 sono aggiunti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

“Art.1 bis:

1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del settore estrattivo, al fine di avviare le azioni di recupero ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, è istituito presso il settore cave della Regione Basilicata un apposito elenco contenente il censimento e l’individuazione dei perimetri delle suddette cave.

2. Per cava abbandonata si intende la cava, regolarmente autorizzata, la cui autorizzazione non è ancora scaduta e la cui attività è cessata senza dar corso, anche parzialmente, al previsto recupero ambientale. Per cava dismessa si intende la cava la cui attività è cessata e la cui autorizzazione regionale è scaduta e per la quale non si è dato corso, anche parzialmente, al prescritto recupero ambientale.

3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei comuni dove ricadono, sono inserite nell’elenco gestito dall’Ufficio Cave della Regione. Il recupero ambientale delle cave è eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, validato e autorizzato dalla Regione Basilicata, i relativi lavori di ripristino devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali carbonatici a concorrenza del valore economico del progetto di recupero ambientale. Per l’esecuzione delle azioni di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse la Regione Basilicata pubblica appositi avvisi pubblici. L’area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica.

4. L’inclusione nell’elenco di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti nei relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale. I manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all’attività della cava devono essere asportati dopo la cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il perimetro di cava comprende le aree oggetto di scavo, le discariche, i connessi manufatti e gli impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava nonché, le strade o piste di servizio del complesso estrattivo”.

“Art.1 ter:

1. Fino all’approvazione del piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni dall’entrata in vigore non si potranno rilasciare autorizzazioni, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente legge, per l’apertura di nuove cave ad eccezione di quelle i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali e sempre che tale richiesta sia supportata da apposita delibera del Consiglio comunale del territorio dove ricade l’attività di cava. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell’area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico esistente”.

Art. 43

Ripristino officiosità alvei fluviali regionali

1. L’estrazione dei materiali litoidi nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione  nel rispetto  della legislazione statale in materia      (10)    per i corsi d’acqua ricadenti nel territorio regionale, in conformità alla vigente legislazione regionale    (11)  in materia ed in coerenza con il piano stralcio di assetto idrogeologico della Basilicata e con il piano di  bacino. In assenza dei piani predetti lo estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto.

2. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell’ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento  dell’alveo  o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive.

3. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:

a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell’officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;

c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l’officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.

4. A tal fine, l’Ufficio regionale competente che svolge funzioni di sportello unico provvede a predisporre un elenco dei corsi d’acqua che necessitano di interventi urgenti di  ripristino dell’officiosità. L’elenco è aggiornato annualmente anche su indicazione dei comuni il cui  territorio è interessato dall’attraversamento del corso d’acqua.

Art. 44

Interventi di manutenzione urgenti per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua

1. Per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua che necessitano di interventi di manutenzione urgenti, l’Ufficio regionale competente  nel rispetto della legislazione statale in materia provvede attraverso la pubblicazione dei avvisi pubblici o altri procedimenti ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016  (Codice dei contratti  pubblici), proponendo agli operatori del settore l’esecuzione di lavori di ripristino, previa presentazione da parte del soggetto interessato di un progetto di manutenzione dell’asta fluviale, che deve essere validato ed autorizzato dall’Ufficio regionale compente.     (12)

2. Il pagamento del corrispettivo per i lavori di manutenzione, ivi compreso il costo del direttore dei lavori, avviene con il metodo compensativo, previa autorizzazione al prelievo dal corso d’acqua oggetto dell’intervento di  materiale litoide a concorrenza del valore economico dell’intervento, indicato sul computo metrico, determinato sulla base del listino prezzi della Regione Basilicata.

3. La concessione ha durata biennale, rinnovabile per altri due anni.

4. Con separato avviso pubblico l’Ufficio regionale individua un elenco di tecnici abilitati ai quali affidare la direzione dei lavori per gli interventi di manutenzione.

5. La Giunta regionale adotta gli atti di regolazione necessari.

Art. 45

Mobilità sanitaria interregionale-norma interpretativa-abrogazione-articolo 33 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19      (16)

[1. Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ex articolo 25 Legge 833/1978, erogati a cittadini residenti in altre regioni dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale (mobilità sanitaria interregionale), la conseguente loro remunerazione è regolata dagli accordi assunti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al fine di permettere  le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell’ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, la Giunta regionale dispone gli atti amministrativi necessari affinché dette prestazioni  non siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano essere erogate formando oggetto di compensazione nei limiti definiti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Il pagamento delle prestazioni può avvenire anche dopo le compensazioni per la migrazione sanitaria relative all’anno di erogazione delle prestazioni.

3. L’articolo 33 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.]

Art. 46

Semplificazioni in materia di attività agricole  

1. Al  fine  della  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  e  dei  conseguenti  adempimenti burocratici  a  carico  degli  addetti  ad  attività  agricole  o  connesse  con  l’agricoltura,  per  l’esercizio dell’attività  di  trebbiatura  e  sgranatura  meccanica  dei  cereali  e  delle  leguminose,  di  cui  al  regio decreto legge  23  aprile  1942,  n.  433  e  al  decreto  legislativo  luogotenenziale  3  luglio  1944,  n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi  e  sistemi,  dei  cereali  e  delle  leguminose),  non  è  richiesta  alcuna  licenza  o  concessione  regionale.

Art. 47

Modifiche all’art.5 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 19
“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017”    (15)

[1. L’art. 5 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 è così sostituito:

“Art. 5

1. E’ consentito il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l’Ufficio Tecnico comunale, nel caso in cui sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.

2. Nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.

3. I Comuni, attraverso i propri responsabili degli uffici tecnici,  con provvedimento motivato, autorizzano il completamento funzionale  ai fini dell’agibilità/abitabilità delle opere realizzate."]

Art. 48

Modifiche all’articolo 5, comma 1 - quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 s.m.i.
“Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. L’articolo 5, comma 1- quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 s.m.i. è così sostituito:

“1 – quater. I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale  non possono riguardare i piani seminterrati  ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi  all’interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68. Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a residenziale  nella misura massima di cui al comma precedente. In dette aree è altresì consentito il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti, previa l’inderogabile dimostrazione della dotazione di aree a parcheggio nella misura  prevista dalle normative vigenti.”.

Art. 49

Modifica all’art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

“1 quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee  E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita  alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30 per cento  della superficie residenziale esistente.
Sono altresì consentite all’interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti  nella misura massima di metro quadrati  300 per consentirne l’utilizzo ai fini artigianali e commerciali.
Il mutamento di destinazione d’uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell’Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici.”

Art. 50

Modifica all’articolo 1, comma 1, della Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 24
“Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale”

1. All’articolo 1, comma 1,  della L.R. 15 febbraio 2010, n.24 “Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale”, dopo le parole “appalti di servizi”  aggiungere le parole “ivi comprese le procedure per l’affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale”.

Art. 51

Modifica all’articolo 61, comma 2, della Legge regionale 4 marzo 2016, n. 5
“Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”

1. Il comma 2 dell’articolo 61 della Legge regionale  4 marzo 2016, n. 5  “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”, è così sostituito:

“ 2. Il Regolamento regionale che disciplina l’organizzazione ed il riconoscimento dei corsi per la formazione di OSS (Operatore Socio Sanitario) e OSSS (Operatore Socio Sanitario Specializzato), approvato con D.G.R. n. 654 del 15 aprile 2002, si intende espressamente modificato con le previsioni del presente articolo.”.

Art. 52

Modifica all’art. 39, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24
“Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

1. Il comma 1 dell’art.39 della L.R. 18 dicembre 2007, n.24 è così modificato:

“1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze di decadenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell’ente gestore, domanda di sanatoria  in presenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.”.

Art. 53

Modifica all’articolo 5, comma 3, della L.R. 20 marzo 2015, n. 12
“Promozione e sviluppo della cooperazione”

1. All’articolo 5,  comma 3, lett. b) della L.R. 20 marzo 2015, n. 12 “Promozione e sviluppo della cooperazione” dopo le parole “attinenti” aggiungere le parole “le politiche di sviluppo,”.

Art. 54

Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28
“Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”

1. L’art. 15 della L.R. n. 28/1994 è modificato nel modo seguente:

- il comma 1 è così sostituito:

“1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei Parchi Nazionali e  
dei Parchi Regionali è delegata alle Province.”;

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“ 1 bis.  La gestione  delle Riserve Regionali incluse nel territorio dei Parchi Nazionali e              
Regionali è delegata agli Enti Parco in cui le stesse ricadono.”    (7)

Art. 55

Modifiche alla Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 30
“Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”

1. Alla L .R. n. 30/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine dell’art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
“ Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale.”;

- L’art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione.”;

- L’art. 12, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2.  Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l’obbiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un’ apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall’Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale.”;

- L’art. 12, comma 5, è sostituito dal seguente:
“5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell’Autorità competente. L’apposizione della targa identificativa avviene, con l’ausilio degli operatori del settore, all’atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’Autorità competente.”;

- L’art. 12, comma 7,  è sostituito dal seguente:
“ 7. L’Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici.”;

- L’art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente:
“ 3. A decorrere dall’attivazione del Catasto di cui all’art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli impianti, l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici.”;

- L’art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1.Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013.”;

- L’art. 16, comma 2, è sostituito dal seguente:
“ 2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e  di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.”.

2. Nell’ambito degli Allegati della L.R. n. 30/2016, è abrogato l’Allegato 7.

Art. 56

Modifiche alla Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8
“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. Dopo l’articolo 15 della L.R. n. 8/2012 è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

“ Art. 15 bis
(Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza)

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell’esercente.

2. I componenti e le apparecchiature costituenti l’impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza.

3. L’esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato l’impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.

4. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà le disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica sulla sicurezza mediante l’istituzione di un apposito libretto di sicurezza dell’impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.”

Art. 57

Modifica all’articolo 5, comma 2, lett. b) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8
“Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”

1. L’articolo 5, comma 2,   lett. b) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”, è così  sostituito:

“b) cambio d’uso di locale garages di pertinenza della unità immobiliari, salvo il caso  di loro traslazione in altra zona del fabbricato, qualora ciò non sia possibile è consentita la trasformazione del 50% dei locali attraverso le modalità previste dall’articolo 6, comma 4;”.

Art. 58

Norme in materia di promozione dell’utilizzo dell’idrogeno

1. La Regione riconosce l’idrogeno come combustibile alternativo alle fonti fossili.

2. La Regione favorisce un’economia  basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile e mediante il recupero e/o riutilizzo di acqua sottoposta a processi di trattamento.

3. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale dell’idrogeno sono gli accordi di programma e le convenzioni e i protocolli d’intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.

4. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare oneri  a carico del bilancio regionale.

Art. 59

Modifica all’articolo 24, della L.R. 2 settembre 1996, n. 43 ss.mm.ii.
“Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”

1. All’articolo 24, della L.R. 2  settembre  1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5:

“5. Nell’ambito dell’azione di valorizzazione  del patrimonio idro-minerario ed al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse idriche ed idrogeologiche che contribuisca allo sviluppo  economico e sociale  dei territori  interessati, la Regione Basilicata autorizza l’affidamento ad unico titolare di concessioni, nuove ovvero in scadenza, della portata massima di  5 l/sec. Che ricadono in prossimità delle aree di cui al comma 4 provvedendo, se necessario,  alla  rimodulazione dei termini di durata delle concessioni interessate, unificandone la scadenza.”.

Art. 60

Modifica all’articolo 34, comma 1, della L.R. 2 settembre 1996, n. 43 ss.mm.ii.
“Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”

1. All’articolo 34, comma 1, della L.R. 2  settembre  1996, n. 43 ss.mm.ii. “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”  è inserita la seguente lett. h):

“h) costituisce violazione al diritto-obbligo di coltivazione ed utilizzazione e pertanto causa di decadenza della concessione il non mantenere in attività, per oltre sei mesi consecutivi, o comunque per oltre dieci mesi nell’anno solare, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di giustificati motivi.”.

Art. 61

Istituzione della Platea Unica dei lavoratori del settore idraulico – forestale
Integrazione alla Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42

1. Alla L.R. n. 42/1998 dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis:

“Art. 8 bis
Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale

1. E’ istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie di cui all’articolo 9 della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB), tutti afferenti al comparto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

2. E’ altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU Pollino, anch’esso afferente al medesimo comparto.

3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB) incluso nelle relative graduatorie per l’anno 2017.”

Art. 62

Modifiche agli articoli 9 e 10 della Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42
“Norme in materia forestale”

1. Al comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole “con l’impiego dei lavoratori” e prima del periodo “che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale” è inserita l’espressione “di cui al precedente articolo 8 bis”.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 9 è abrogato.

3. Al comma 1 dell’articolo 10 l’espressione “tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al 31 dicembre 1997” è sostituita dalla seguente: “dei lavoratori di cui all’art. 8 bis ”.

Art. 63

Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia

1. All’articolo 39 della L.R. n. 19 del 24/07/2017 l’espressione “sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. n. 603 del 31 marzo 2009” è sostituita dalla seguente: “sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale”.

Art. 64

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”

1. All’art. 7 della legge regionale 13.05.2016, n. 9: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), sono apportate le seguenti modifiche:

- All’art. 7, comma 4, della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9, dopo le parole “poteri di direzione”, sono soppresse le parole “e di gestione”.

- All’art. 7, comma 5, lettera a) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 è soppressa la parola “gestione”;

- All’art. 7, comma 5, lettera b) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le parole “alla predisposizione” sono soppresse e sostituite con le parole “all’adozione”;

- All’art. 7, comma 5, lettera c) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la parola “gestione” è soppressa e sostituita con le parole “alla salvaguardia dell’integrità”;

- All’art. 7, comma 5, lettera e) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la parola “predisposizione” è soppressa e sostituita con le parole “alla definizione”;

- All’art. 7, comma 5, lettera f) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le parole “alla verifica ed
all’assicurazione” sono soppresse e sostituite con le parole “al conseguimento”;

- All’art. 7, comma 5, lettera h) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 le parole “contratti e” sono soppresse e, dopo la parole “convenzioni”, sono inserite le parole “protocolli d’intesa, accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”;

- All’art. 7, comma 5, lettera i) della Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 la parola “redazione” è soppressa e sostituita con la parola “approvazione”;

- All’art. 7, comma 5, dopo la lettera j) sono inserite la seguenti lettere:
“k) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, in linea con quanto previsto dall’art. 51 della Legge Regionale n. 26/2014, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati”;
l) dirige e coordina l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
m) valuta, con il supporto dell’Autorità regionale per la valutazione ed il merito - Organismo Indipendente di Valutazione, l’attività dei dirigenti”.

2. All’art. 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), è  apportata la seguenti modifica:

- Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 11: “11. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo in via esclusiva la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

Art. 65

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1: “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”

1. All’art. 20, comma 5, della Legge Regionale 11 gennaio 2017, n. 1, le parole “stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8” sono soppresse e sostituite con le parole “è pari al compenso determinato dalla Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 3”.

2. All’art. 22, comma 6, della Legge Regionale 11 gennaio 2017, n. 1, le parole “dalla Giunta Regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 10” sono soppresse e sostituite con le parole “dall’organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 10, comma 3”.

Art. 66

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39
“Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”

1. L'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è così modificato:

a) al comma 1 l'espressione “fino al 30 giugno 2018” è sostituita con l'espressione “fino al 31 agosto 2018”.

b) al comma 2 l'espressione " fino al 30 giugno 2018” è sostituita con l'espressione “fino al 31 agosto 2018”.

2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. a) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di euro 78.100,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018, a valere sulla Missione 09 Programma 08.

3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett.  b) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima complessiva di euro 54.400,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018: per Euro 19.975,00 a valere sulla  Missione 09 Programma 08, per Euro 6.660 a valere sulla  Missione 01 Programma 11, per Euro 16.460,00 a valere sulla  Missione 09 Programma 02 e per Euro 11.305,00 a valere sulla  Missione 01 Programma 03.

Art. 67

Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l’Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di  realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2017/D00845 del 30 dicembre 2017, n. 13A2.2017/D.00847 del 30 dicembre 2017, n. 13A2.2017/D.00844 del 30 dicembre 2017 e n. 13A2.2017/D.00846 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre  2018.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 112.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine di lo svolgimento delle attività ricomprese nel Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2017/D.00848 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018 è prorogato fino al 31 dicembre  2018.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’esercizio 2018, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07.

5. Al fine garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre  2018.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2018-2020.

Art. 68

Modifica al comma 2 dell’art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19
“Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017”

1. Alla fine del  comma 2, dell’art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 è aggiunto il seguente periodo: “il nuovo regolamento costituisce disciplina unica, esecutiva ed attuativa, in materia di gestione e dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di Riforma Fondiaria.”.

Art. 69

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 “Riforma Agenzia regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)”      

[1. Il comma 3 dell’art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37  “Riforma Agenzia regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)” è così sostituito:

“3. Il trattamento economico del Direttore generale è  equiparato a quello previsto  per i Dirigenti generali della Regione Basilicata.”.]   (14)

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.

Art. 70

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16: “ Istituzione del Nido Familiare con “Tagesmutter” – Mamma di giorno”

1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

“1. Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell’ambito familiare fino ad un massimo di 8 contemporaneamente.”

2. Al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è aggiunta la seguente espressione:

“- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che è necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza documentata a corsi di formazione e di aggiornamento relative a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalla Regione.”  

Art. 71

Integrazioni all’Allegato A della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
“Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”

1. Nell’allegato A della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 sono inserite le seguenti integrazioni:

- Nella sezione “Ambulatori”, dopo l’espressione “Requisiti minimi strutturali e tecnologici” è inserito il seguente paragrafo: “In tutti i locali devono essere di regola assicurate l’illuminazione e la ventilazione naturali; possono essere destinati alle attività locali chiusi, in tali casi devono essere  assicurate idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. E’ comunque consentito l’uso dei locali chiusi quando le attività non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme a tutela della salute e segnatamente:

a) Nei casi di locali chiusi devono adottarsi adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche  UNI-EN 12464-1 ed eventuali aggiornamenti;

b) Nei casi di locali chiusi è necessario assicurare aria salubre in quantità sufficiente ottenuta con impianti di areazione, che devono essere sempre mantenuti funzionanti. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo e gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.”    

- Nella sezione “Ambulatori”, dopo l’espressione “Servizio igienico per il personale” è inserito il seguente periodo: “In locali siti nello stesso plesso del luogo di lavoro, con spogliatoio e doccia, con gabinetto e lavabo con acqua corrente calda, se necessario, e dotato di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti bagni separati: quando ciò sia possibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano collaboratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.”

- Nella sezione “Punti prelievo” dopo il primo paragrafo è inserito il seguente: “I punti prelievo possono essere ubicati presso poliambulatori. In tale caso il poliambulatorio che inoltra la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto all’articolo 6 della presente legge,  deve aver sottoscritto apposita convenzione con un laboratorio di analisi, in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, atta a garantire la qualità delle prestazioni verso l’utenza.”  e, al secondo paragrafo, dopo le parole “E’ affidata al direttore del laboratorio di analisi” è inserita la seguente espressione: “ovvero al responsabile del poliambulatorio.”

Art. 72

Norme in materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa

1. I direttori generali delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti ad attivare ogni azione utile affinché i medici prescrittori informino i propri comportamenti al rispetto delle linee guida nazionali e dei provvedimenti regionali relativi all’appropriatezza prescrittiva garantendo adeguati processi di verifica, controllo e monitoraggio.

2. I direttori generali delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti al rispetto dei tempi massimi stabiliti in attuazione della Intesa della Conferenza Stato Regioni n.189 del 28 ottobre 2010 per le liste di attesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale armonizzando le prestazioni rese in ambito istituzionale, quelle rese in ambito libero professionale intramurario nel rispetto delle linee guida regionali e dell’art.3 commi 13 e 14 del D.Lgs n.124/1998, quelle rese dai centri esterni convenzionati ed in ultima istanza facendo ricorso all’acquisto di servizi sul libero mercato.

3. I direttori generali delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a realizzare un sistema di monitoraggio delle prestazioni prenotate e non fruite da parte degli utenti e ad attivare le procedure di cui all’art.3 comma 15 del D.Lgs n.124/1998.

4. I direttori generali delle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a monitorare l’andamento degli obblighi e della loro tempistica afferenti il Sistema Sanitario Regionale per l’alimentazione dei dati del Fascicolo Sanitario Elettronico di competenza sia delle strutture erogatrici pubbliche, sia di quelle private convenzionate che della medica primaria.

 

 

Art. 73

Strutture sociosanitarie

1. Il comma 2 dell’art. 26 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

[2. Il comma 4, primo e secondo periodo, dell’articolo 26 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 sono così sostituiti: “I contratti in essere con le strutture sociosanitarie di cui al comma 1 stipulati con le Aziende sanitarie locali proseguono la loro validità nelle more della regolamentazione dell’accreditamento istituzionale.”]    (13 bis)

Art. 74

Tetti di spesa sanitari per prestazioni specialistiche ambulatoriali

1. Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ex articolo 25 della legge n. 833/78, rese dalle strutture private convenzionate a cittadini residenti fuori regione, le Aziende sanitarie locali sono tenute ad effettuare i relativi pagamenti entro i limiti del relativo tetto di spesa definito ai sensi dell’articolo 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012.

[2. Per le prestazioni erogate in eccedenza al tetto di spesa di cui al comma precedente, i relativi pagamenti saranno effettuati solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.]    (17)

Art. 75

Modifica all’articolo 16 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18
“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019”

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della Legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019” vengono eliminate le parole “fino al 31 dicembre 2018”.

Art. 76

Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 6 novembre 2015, n. 49, le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”.

2. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della L.R. 6 novembre 2015, n. 49 le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”.

[3. Il comma 7 dell’articolo 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è così modificato:

- le parole “da parte delle Amministrazioni Comunali” sono soppresse;

- le parole “mediante procedura di gara” sono soppresse;

- le parole “30 giugno 2018” sono sostituite con le parole “30 settembre 2018”.]   (8)

[4. Il comma 5 dell’art. 34 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 è così sostituito:

“5. Anche al fine di assicurare la prosecuzione  del servizio di cui ai precedenti commi  successivamente al termine del 30 settembre  2018, la Regione, in considerazione degli investimenti da effettuare, anche in cofinanziamento, da parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale rotabile in applicazione dell’art. 27,  comma 11 bis, del D. Lgs. 24 aprile 2017 n. 50,  provvede  ad assumere i provvedimenti di cui  all’art. 4, Paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.”]     (9)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 78

Entrata in vigore

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

___________________

NOTE

(1) AVVISO DI RETTIFICA (B.U. n. 29 del 16/07/2018): all'art. 6, comma 1, è stato riscontrato il seguente errore materiale, dopo la parola "Basilicata" era stata aggiunta soltanto l'espressione "purché in possesso di laurea" anziché la seguente espressione completa ", e fra coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore in enti pubblici economici purché in possesso di laurea.";
(2) ERRATA CORRIGE: lettere modificate come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;
(3) ERRATA CORRIGE: comma modificato come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;
(4) ERRATA CORRIGE: comma modificato come da AVVISO DI RETTIFICA pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2018;

(4 bis) la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  del presente articolo;
(5) articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;

(6) articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, L.R. 20 agosto 2018, n. 18;  

(7) l'art. 14, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18, così dispone: "All’art. 54 comma 1 “Individuazione, , classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata" dopo la parola “Parchi” e prima della qualificazione “Regionali”, l’espressione “Nazionali e” è eliminata.";
(8) comma abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 24 settembre 2018, n. 25;
(9) comma abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 24 settembre 2018, n. 25;
(10) parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 12 ottobre 2018, n. 28;
(11) parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 12 ottobre 2018, n. 28;
(12) parole sostituite dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 12 ottobre 2018, n. 28;
(13) parole soppresse dall'art. 25, comma 1, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;

(13 bis) la Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2018, n. 238 (in Gazz. Uff. 27 dicembre 2018, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma;

(14) comma abrogato dall’art. 39, comma 2, lett. b), L.R. 20 gennaio 2020, n. 1;

(15) la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  del presente articolo;
(16) la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  del presente articolo;

(17) la Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre -9 novembre 2020, n. 233 (G.U. n. 46 dell’11/11/2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  del presente comma.




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