Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


Risultati pagina  
Anno
Numero    
Data Dal
Data Al  
 
Materia
Testo  
   

Scarica la Legge in pdf

Link Diretto Legge

Legge Regionale 15 gennaio 2025, n. 11

INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LUCANI NEL MONDO E DEL FORUM DEI GIOVANI

Bollettino Ufficiale n. 4 (Parte 1) del 16 gennaio 2025

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 6 febbraio2025, n. 14.

 

___________________________________________________

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata opera nel quadro della programmazione regionale per affrontare i problemi dell'emigrazione e, in attuazione dei princìpi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi dello Stato e della UE, definisce le misure necessarie in favore dei cittadini lucani emigrati.

2. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, può:

a) prevedere azioni di solidarietà e di tutela in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

b) diffondere la cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;

c) realizzare iniziative all’estero in favore di emigrati ivi residenti di origine lucana per la diffusione e la conoscenza del patrimonio storico - culturale lucano e delle attuali condizioni socio - economiche della Regione;

d) stipulare convenzioni, accordi e protocolli con i soggetti istituzionali interessati dal fenomeno migratorio, ivi comprese le Università; 

e) effettuare studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione e sui problemi connessi all’emigrazione e al rientro, anche avvalendosi di qualificati esperti con comprovate esperienza e competenza in materia di studi e di attività di ricerca sull’emigrazione o di istituti e centri di ricerca;

f) prevedere interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli emigrati che rientrano in Basilicata;

g) promuovere azioni volte a favorire l’acquisto della prima abitazione o il recupero dell’abitazione di proprietà dei lucani emigrati, in caso di trasferimento della residenza in un Comune della Regione, anche nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei piccoli borghi e dei centri storici;  

h) prevedere un programma formativo per emigrati lucani di ogni età, al fine di accrescerne conoscenze e competenze, avvalendosi di Enti senza scopo di lucro e di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo, anche nell’ambito delle opportunità offerte dal Programma dell’Unione Europea Erasmus Plus;   

i) promuovere percorsi di istruzione, formazione e riqualificazione professionale, anche al fine di favorire il rientro degli emigrati lucani;

l) organizzare nel territorio regionale soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per gli emigrati lucani;

m) concedere borse di studio ai giovani lucani residenti all’estero che intendano frequentare l’Università della Basilicata e gli Istituti di istruzione superiore;

n) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari e materiale audiovisivo tra gli emigrati.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere realizzate anche in collaborazione con altre Regioni e Amministrazioni pubbliche.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi sono i lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e le loro famiglie.

2. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:

a) i cittadini italiani nati in Basilicata e le loro famiglie, emigrati e residenti all'estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata e che siano emigrati all'estero per un periodo non inferiore ai tre anni per motivi di lavoro dipendente od autonomo.

3. Possono usufruire dei benefìci della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale può contribuire, a valere su apposito capitolo del Bilancio regionale, alle spese per il rientro nel Comune di origine delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di permanenza, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti pubblici o privati. Il contributo è determinato nella misura di euro 775,00 per il rientro dai Paesi europei e di € 1.550,00 per il rientro dai paesi extra europei.

Art. 3

Accesso degli emigrati alla legislazione regionale

1. Le leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali definiscono criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione degli emigrati che risiedono o vogliono rientrare come definiti dall'articolo 2.

2. I bandi relativi agli interventi nelle materie di cui al comma 1, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, possono prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in favore dei lucani emigrati all'estero che, a seguito del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della regione Basilicata.

3. Possono godere dei benefici di cui al precedente comma 2 gli emigrati che abbiano fissato la loro residenza in Basilicata da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data di pubblicazione dei bandi.

Art. 4

Commissione regionale dei Lucani nel mondo

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale si avvale della collaborazione e delle proposte della Commissione regionale dei Lucani nel mondo.

Art. 5

Composizione della Commissione regionale dei Lucani nel mondo

1. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo è costituita all’inizio di ogni legislatura ed è composta da:

a) Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) due Consiglieri regionali con incarico di Vice Presidente e due Consiglieri regionali con incarico di Segretari;

c) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI (Sezione regionale della Basilicata);

d) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Potenza e un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Matera;

e) i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo;

f) il Presidente dell'Associazione presente nei Paesi in cui non è istituita la Federazione, qualora sia l'unica Associazione presente nel Paese stesso ovvero, nel caso di più Associazioni, un solo rappresentante designato dalle stesse;

g) un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione. I rappresentanti sono designati dall'Assemblea delle Associazioni Italiane, convocata dal Presidente della Commissione;

h) qualora i Presidenti di cui alle precedenti lettere e) f) e g) non siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 4, le Federazioni e le Associazioni designano un rappresentante quale componente della Commissione, in possesso dei predetti requisiti;

i) il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel mondo – Nino Calice”.

 

 

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'articolo 11 o da un suo delegato.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa designazione da parte dei rispettivi Enti od Organismi di appartenenza.

4. La Commissione costituita ai sensi della L.R. n. 16/2002 decade con l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Designazioni

1. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Trascorso tale termine la Commissione è comunque insediata dal Presidente del Consiglio regionale.

3. I componenti restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione.

4. L’incarico di componente della Commissione può essere ricoperto al massimo per due legislature, anche non consecutive, ed anche qualora l’incarico sia di durata inferiore a quella della legislatura.

Art. 7

Compiti della Commissione

1. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo ha i seguenti compiti:

a) propone il Programma triennale delle attività ed il Piano annuale per la concessione di contributi alle Federazioni, alle Associazioni e alle amministrazioni comunali che realizzino progetti in collaborazione con le medesime, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, per l’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

b) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo relazioni con i Ministeri interessati nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore;

c) formula proposte in materia di occupazione;

d) segnala agli organi competenti l'opportunità di proporre iniziative di legge al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

e) segnala l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi dell'emigrazione con altre Regioni, con il Governo e con le Comunità organizzate all'estero;

f) propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma singola od associata nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;

g) propone programmi annuali di attività tese a conservare l'identità storico-culturale dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di associazioni nelle località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti;

h) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai discendenti degli emigrati all'estero, nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in Basilicata o di soggiorni per anziani emigrati residenti all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestate dall'autorità consolare;

i) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di progetti formativi ed iniziative culturali, sociali ed economiche, per gli emigrati all'estero e le loro famiglie, tenendo conto prioritariamente delle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestate dall'autorità consolare.

Art. 8

Riunioni della Commissione

1. La Commissione adotta nella prima seduta il regolamento per il suo funzionamento.

2. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo si riunisce ordinariamente una volta all'anno, anche online, e può riunirsi in via straordinaria, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per comprovati motivi. La Commissione in presenza può essere convocata a rotazione nei vari continenti con maggiore presenza di emigrati lucani.

3. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente, i Consiglieri regionali e i rappresentanti designati dalle Province e dall’Anci per la partecipazione alle sedute in Italia e all'estero, compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale.

4. Ai fini dell’individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo al luogo di residenza o di domicilio, ancorché situati all'estero.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito degli stanziamenti indicati nell'apposita dotazione finanziaria del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 9

Forum dei giovani Lucani nel mondo

1. Il Forum dei giovani Lucani nel mondo garantisce la partecipazione dei giovani alle scelte della Regione anche per rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Basilicata e le proprie comunità all'estero.

2. Il Forum formula indicazioni generali sulle iniziative in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del Piano annuale di cui all'articolo 15.

3. Il Forum è costituito all'inizio di ogni legislatura con le stesse modalità previste dall'articolo 6 ed è composto:

a) dal Presidente della Commissione dei Lucani nel mondo, che lo presiede;

b) da 5 rappresentanti, uno per ogni Continente, che non abbiano superato i quarant’anni di età, emigrati o discendenti di emigrati, eletti nei Congressi Nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all’Albo Regionale, ovvero dall’Assemblea delle Associazioni lucane in Italia.

4. I componenti del Forum sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale e restano in carica fino alla data di scadenza dell’Organismo.

5. L’incarico di componente del Forum può essere ricoperto al massimo per due legislature, anche non consecutive, ed anche qualora l’incarico sia di durata inferiore a quella della legislatura.

6. Il Forum dura in carica per l'intera legislatura.

7. Il Forum è convocato dal Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo.

8. Il Forum individua due rappresentanti dell’Organismo, una giovane ed un giovane, per la partecipazione, senza diritto di voto, a ciascuna riunione annuale della Commissione dei Lucani nel mondo.

9. Ai componenti il Forum per la partecipazione alle sedute in Italia e all’estero compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale.

10. Ai fini dell’individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo al luogo di residenza o di domicilio, ancorché situati all'estero.

11. Il Forum dei giovani costituito ai sensi della L.R. n. 16/2002 decade con l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Compiti del Presidente

1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

a) coordina, insieme ai due Vice Presidenti, le attività della Commissione così come previste dalla presente legge;

b) nomina due Consiglieri Segretari con funzioni di trascrizione e tenuta dei verbali della seduta della Commissione e della custodia degli atti, i quali provvedono, inoltre, alle convocazioni e alle comunicazioni, in conformità con le indicazioni impartite dal Presidente;

c) convoca, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali, che possono svolgersi anche online, per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della Commissione anche online.

2. Al Presidente ed ai Consiglieri regionali componenti della Commissione, per le missioni all’estero ed in Italia, è riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 e ss.mm.ii.

Art. 11

Struttura di supporto funzionale

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Dirigente Generale, individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della Commissione regionale dei Lucani nel mondo e del Forum dei Giovani lucani nel mondo.

2. La struttura, così come previsto dal comma precedente, può avvalersi di personale della Giunta regionale e di esperti, nel numero massimo di due (2) e a titolo gratuito.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e i compiti propri della Commissione, anche attraverso le altre strutture del Consiglio regionale per le materie di rispettiva competenza.

Art. 12

Albo regionale

1. L'Albo regionale delle Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all'estero e in Italia, al di fuori del territorio regionale, è gestito dalla struttura di supporto funzionale di cui all'articolo 11.

2. È iscritta all'Albo regionale di cui al comma precedente, l'Associazione che annoveri almeno trenta (30) iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai princìpi della Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali. Qualora gli iscritti siano tutti di età inferiore ai quarant’anni, è sufficiente il numero minimo di quindici (15).

3. L’iscrizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata, all’inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la permanenza all’estero, sottoscritta dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni.

Art. 13

Modalità di iscrizione all'Albo regionale

1. Per ottenere l'iscrizione o la conferma dell’iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni e le loro Federazioni devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio regionale, corredata dalla copia dello Statuto e dell'elenco nominativo degli iscritti comprensivo, per ciascuno, dei dati anagrafici, del curriculum personale e professionale e delle informazioni di contatto, pena la mancata iscrizione.

2. L'elenco delle Associazioni lucane e delle loro Federazioni iscritte all'Albo regionale ed i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. Le Associazioni lucane possono iscriversi alla Federazione nazionale di riferimento. Possono costituirsi Federazioni nei paesi esteri e nelle regioni italiane in cui operano due o più Associazioni.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di gravi inadempienze, con proprio decreto, può disporre la cancellazione dall'Albo regionale di Federazioni e Associazioni.

5. Le nuove Associazioni, con sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni lucane iscritte all'Albo, possono richiedere l'iscrizione solo se annoverano almeno quaranta (40) associati.

Art. 14

Modalità per l'ottenimento dei benefìci

1. Il Presidente della Commissione invita le Federazioni e le Associazioni, iscritte all’Albo regionale, a trasmettere le richieste di contributi.

2. Le Federazioni e le Associazioni iscritte all’Albo regionale inviano contestualmente al Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo ed al competente Ufficio del Giunta regionale, d’intesa con l’omologo Ufficio del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno le richieste di contributi con allegata documentazione progettuale. Non possono essere richiesti contributi per finanziare attività di altre Federazioni o Associazioni iscritte all’albo regionale o dei loro iscritti.

3. Il competente Ufficio della Giunta regionale, d’intesa con l’omologo Ufficio del Consiglio regionale, conclude, entro il 31 marzo di ogni anno, l’istruttoria delle richieste pervenute. Successivamente, d’intesa con il Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, formula il Piano annuale con il riparto delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle disposizioni della presente legge e dei criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

4. La Commissione esamina ed approva la proposta di Piano annuale.

Art. 15

Piano annuale

1. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, tenendo conto delle disposizioni della presente legge e dei criteri stabiliti, approva il Piano annuale degli interventi, proposto dalla Commissione regionale dei Lucani nel Mondo che definisce il riparto delle somme disponibili destinate alle Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo.

2. I contributi relativi ai progetti approvati con il Piano annuale sono erogati, previa verifica delle attività svolte e delle spese sostenute, dal competente Ufficio della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

Art. 16

Programma triennale

1. La Commissione esamina ed approva la proposta di Programma triennale predisposta dai competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il Programma triennale, previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti.

3. Il Programma triennale di massima definisce:

a) le linee e gli obiettivi da conseguire;

b) le priorità degli interventi;

c) i criteri per la formulazione dei piani annuali di cui all'articolo 15;

d) le attività di documentazione, di studio, d'informazione nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione.

4. Esso è attuato ed aggiornato mediante il Piano annuale di cui all'articolo 15.

Art. 17

Assistenza e consulenza

1. Le Associazioni dei Lucani nel mondo hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza degli Uffici regionali, degli Enti e Agenzie sub-regionali e Società in house.

Art. 18

Centro dei lucani nel mondo

1. La Giunta regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 "Istituzione del Centro dei Lucani nel mondo", successivamente denominato "Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice".

Art. 19

Norma finanziaria (1)

 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, finalizzati all’erogazione dei contributi di cui al Piano annuale e al Piano triennale, disciplinati nei precedenti articoli quantificati in un massimo di euro 200.000 annui, si provvede con gli stanziamenti di competenza previsti a valere sulla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e in un massimo di euro 50.000 annui, con gli stanziamenti di competenza previsti a valere sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione regionale dei lucani nel mondo e del Forum dei giovani lucani nel mondo, quantificati nella misura massima di euro 145.000 annui, si provvede con le risorse stanziate a valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

Art. 20

Abrogazioni

1. La presente legge abroga la L.R. 3 maggio 2002 n. 16 e ss.mm.ii.

Art. 21

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

________________________________________________

NOTE:

(1) articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2025, n. 14. Il testo originario era così formulato: “Art. 19 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’erogazione dei contributi di cui al Piano annuale e a quello triennale di cui alla presente legge, si provvede con gli stanziamenti già previsti nel Bilancio di previsione della Regione Basilicata 2024-2026 e, precisamente, per euro 50.000 per l’annualità 2024, euro 100,000 per l’annualità 2025 e euro 50.000 per l’annualità 2026 a valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale per il triennio 2024-2026.

2. Per gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione regionale dei lucani nel mondo e del Forum dei giovani lucani nel mondo, quantificati per un massimo di euro 100.000 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con le risorse a valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio regionale.”.




© 2025 - Consiglio Regionale della Basilicata