Legge Regionale 15 gennaio 2025, n. 11
INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO E DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE REGIONALE DEI LUCANI NEL MONDO E DEL FORUM DEI GIOVANI
Bollettino Ufficiale n. 4 (Parte 1) del 16 gennaio 2025
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON L.R. 6 febbraio2025, n.
14.
___________________________________________________
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata
opera nel quadro della programmazione regionale per affrontare i problemi
dell'emigrazione e, in attuazione dei princìpi del proprio Statuto, nell'ambito
delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi
dello Stato e della UE, definisce le misure necessarie in favore dei cittadini
lucani emigrati.
2. Per conseguire le
finalità di cui alla presente legge, può:
a)
prevedere azioni di solidarietà e di tutela in favore dei lavoratori emigrati e
delle loro famiglie;
b)
diffondere la cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità
originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
c)
realizzare iniziative all’estero in favore di emigrati ivi residenti di origine
lucana per la diffusione e la conoscenza del patrimonio storico - culturale
lucano e delle attuali condizioni socio - economiche della Regione;
d)
stipulare convenzioni, accordi e protocolli con i soggetti istituzionali
interessati dal fenomeno migratorio, ivi comprese le Università;
e)
effettuare studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano
la Regione e sui problemi connessi all’emigrazione e al rientro, anche
avvalendosi di qualificati esperti con comprovate esperienza e competenza in
materia di studi e di attività di ricerca sull’emigrazione o di istituti e
centri di ricerca;
f)
prevedere interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima
occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nella vita sociale
e nelle attività produttive regionali degli emigrati che rientrano in
Basilicata;
g)
promuovere azioni volte a favorire l’acquisto della prima abitazione o il
recupero dell’abitazione di proprietà dei lucani emigrati, in caso di
trasferimento della residenza in un Comune della Regione, anche nell’ambito
delle politiche di valorizzazione dei piccoli borghi e dei centri storici;
h)
prevedere un programma formativo per emigrati lucani di ogni età, al fine di
accrescerne conoscenze e competenze, avvalendosi di Enti senza scopo di lucro e
di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Associazioni e
Federazioni dei Lucani nel mondo, anche nell’ambito delle opportunità offerte
dal Programma dell’Unione Europea Erasmus Plus;
i)
promuovere percorsi di istruzione, formazione e riqualificazione professionale,
anche al fine di favorire il rientro degli emigrati lucani;
l)
organizzare nel territorio regionale soggiorni, vacanze culturali, viaggi di
studio e di lavoro per gli emigrati lucani;
m)
concedere borse di studio ai giovani lucani residenti all’estero che intendano
frequentare l’Università della Basilicata e gli Istituti di istruzione
superiore;
n)
curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari e materiale audiovisivo tra
gli emigrati.
3. Le attività di cui al
presente articolo possono essere realizzate anche in collaborazione con altre
Regioni e Amministrazioni pubbliche.
Art. 2
Destinatari degli
interventi
1. I destinatari degli
interventi sono i lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e le loro
famiglie.
2. Agli effetti della
presente legge sono considerati emigrati:
a)
i cittadini italiani nati in Basilicata e le loro famiglie, emigrati e
residenti all'estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata
e che siano emigrati all'estero per un periodo non inferiore ai tre anni per
motivi di lavoro dipendente od autonomo.
3. Possono usufruire dei
benefìci della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati nella
Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale
può contribuire, a valere su apposito capitolo del Bilancio regionale, alle
spese per il rientro nel Comune di origine delle salme degli emigrati e dei
loro familiari deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di
permanenza, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti
pubblici o privati. Il contributo è determinato nella misura di euro 775,00 per
il rientro dai Paesi europei e di € 1.550,00 per il rientro dai paesi extra
europei.
Art. 3
Accesso degli emigrati
alla legislazione regionale
1. Le leggi regionali che
dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio,
industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di
formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali
definiscono criteri di applicazione che tengano conto della particolare
condizione degli emigrati che risiedono o vogliono rientrare come definiti
dall'articolo 2.
2. I bandi relativi agli
interventi nelle materie di cui al comma 1, nel rispetto delle norme nazionali
e comunitarie, possono prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in
favore dei lucani emigrati all'estero che, a seguito del loro rientro in
Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della regione
Basilicata.
3. Possono godere dei
benefici di cui al precedente comma 2 gli emigrati che abbiano fissato la loro
residenza in Basilicata da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni
alla data di pubblicazione dei bandi.
Art. 4
Commissione regionale
dei Lucani nel mondo
1. Per l'attuazione delle
finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale si avvale della
collaborazione e delle proposte della Commissione regionale dei Lucani nel
mondo.
Art. 5
Composizione della
Commissione regionale dei Lucani nel mondo
1. La Commissione
regionale dei Lucani nel mondo è costituita all’inizio di ogni legislatura ed è
composta da:
a)
Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni
di Presidente della Commissione;
b)
due Consiglieri regionali con incarico di Vice Presidente e due Consiglieri
regionali con incarico di Segretari;
c)
un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI (Sezione regionale della
Basilicata);
d)
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Potenza e un
rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Matera;
e)
i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo;
f)
il Presidente dell'Associazione presente nei Paesi in cui non è istituita la
Federazione, qualora sia l'unica Associazione presente nel Paese stesso ovvero,
nel caso di più Associazioni, un solo rappresentante designato dalle stesse;
g)
un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni
Regione. I rappresentanti sono designati dall'Assemblea delle Associazioni
Italiane, convocata dal Presidente della Commissione;
h)
qualora i Presidenti di cui alle precedenti lettere e) f) e g) non siano in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, comma 4, le Federazioni
e le Associazioni designano un rappresentante quale componente della
Commissione, in possesso dei predetti requisiti;
i)
il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel
mondo – Nino Calice”.
2. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'articolo 11 o
da un suo delegato.
3. I componenti della
Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale
previa designazione da parte dei rispettivi Enti od Organismi di appartenenza.
4. La Commissione
costituita ai sensi della L.R. n. 16/2002 decade con l’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6
Designazioni
1. Le designazioni dei
componenti la Commissione devono pervenire al Presidente del Consiglio
regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Trascorso tale termine
la Commissione è comunque insediata dal Presidente del Consiglio regionale.
3. I componenti restano
in carica fino alla data di scadenza della Commissione.
4. L’incarico di
componente della Commissione può essere ricoperto al massimo per due
legislature, anche non consecutive, ed anche qualora l’incarico sia di durata
inferiore a quella della legislatura.
Art. 7
Compiti della
Commissione
1. La Commissione
regionale dei Lucani nel mondo ha i seguenti compiti:
a)
propone il Programma triennale delle attività ed il Piano annuale per la
concessione di contributi alle Federazioni, alle Associazioni e alle
amministrazioni comunali che realizzino progetti in collaborazione con le
medesime, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, per
l’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b)
studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso
determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di
vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo relazioni
con i Ministeri interessati nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti
operanti nel settore;
c)
formula proposte in materia di occupazione;
d)
segnala agli organi competenti l'opportunità di proporre iniziative di legge al
Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, per la tutela dei
diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza
regionale;
e)
segnala l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi
dell'emigrazione con altre Regioni, con il Governo e con le Comunità
organizzate all'estero;
f)
propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da
realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma
singola od associata nei settori dell'artigianato, del commercio,
dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;
g)
propone programmi annuali di attività tese a conservare l'identità
storico-culturale dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di
associazioni nelle località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a
potenziare quelle esistenti;
h)
propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre regioni,
amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di soggiorni
culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai discendenti
degli emigrati all'estero, nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani
studenti residenti in Basilicata o di soggiorni per anziani emigrati residenti
all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei
beneficiari attestate dall'autorità consolare;
i)
propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre regioni,
amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di progetti
formativi ed iniziative culturali, sociali ed economiche, per gli emigrati
all'estero e le loro famiglie, tenendo conto prioritariamente delle condizioni
di disagio economico dei beneficiari attestate dall'autorità consolare.
Art. 8
Riunioni della
Commissione
1. La Commissione adotta
nella prima seduta il regolamento per il suo funzionamento.
2. La Commissione
regionale dei Lucani nel mondo si riunisce ordinariamente una volta all'anno,
anche online, e può riunirsi in via straordinaria, previa intesa con l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, per comprovati motivi. La Commissione in
presenza può essere convocata a rotazione nei vari continenti con maggiore
presenza di emigrati lucani.
3. Ai componenti della
Commissione, esclusi il Presidente, i Consiglieri regionali e i rappresentanti
designati dalle Province e dall’Anci per la partecipazione alle sedute in
Italia e all'estero, compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai
dirigenti del Consiglio regionale.
4. Ai fini
dell’individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si
ha riguardo al luogo di residenza o di domicilio, ancorché situati all'estero.
5. Le spese derivanti
dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito degli stanziamenti indicati
nell'apposita dotazione finanziaria del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 9
Forum dei giovani
Lucani nel mondo
1. Il Forum dei giovani
Lucani nel mondo garantisce la partecipazione dei giovani alle scelte della
Regione anche per rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Basilicata
e le proprie comunità all'estero.
2. Il Forum formula
indicazioni generali sulle iniziative in favore dei giovani delle comunità
all'estero ai fini della predisposizione del Piano annuale di cui all'articolo
15.
3. Il Forum è costituito
all'inizio di ogni legislatura con le stesse modalità previste dall'articolo 6
ed è composto:
a)
dal Presidente della Commissione dei Lucani nel mondo, che lo presiede;
b)
da 5 rappresentanti, uno per ogni Continente, che non abbiano superato i
quarant’anni di età, emigrati o discendenti di emigrati, eletti nei Congressi
Nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni lucane
iscritte all’Albo Regionale, ovvero dall’Assemblea delle Associazioni lucane in
Italia.
4. I componenti del Forum
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale e restano in
carica fino alla data di scadenza dell’Organismo.
5. L’incarico di
componente del Forum può essere ricoperto al massimo per due legislature, anche
non consecutive, ed anche qualora l’incarico sia di durata inferiore a quella
della legislatura.
6. Il Forum dura in
carica per l'intera legislatura.
7. Il Forum è convocato
dal Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo.
8. Il Forum individua due
rappresentanti dell’Organismo, una giovane ed un giovane, per la partecipazione,
senza diritto di voto, a ciascuna riunione annuale della Commissione dei Lucani
nel mondo.
9. Ai componenti il Forum
per la partecipazione alle sedute in Italia e all’estero compete il rimborso
spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale.
10. Ai fini
dell’individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si
ha riguardo al luogo di residenza o di domicilio, ancorché situati all'estero.
11. Il Forum dei giovani
costituito ai sensi della L.R. n. 16/2002 decade con l’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 10
Compiti del Presidente
1. Il Presidente svolge i
seguenti compiti:
a)
coordina, insieme ai due Vice Presidenti, le attività della Commissione così
come previste dalla presente legge;
b)
nomina due Consiglieri Segretari con funzioni di trascrizione e tenuta dei
verbali della seduta della Commissione e della custodia degli atti, i quali
provvedono, inoltre, alle convocazioni e alle comunicazioni, in conformità con
le indicazioni impartite dal Presidente;
c)
convoca, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali, che
possono svolgersi anche online, per l’elezione dei rappresentanti di ciascun
Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi
regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della Commissione anche online.
2. Al Presidente ed ai
Consiglieri regionali componenti della Commissione, per le missioni all’estero
ed in Italia, è riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 9 della L.R. 29
ottobre 2002, n. 38 e ss.mm.ii.
Art. 11
Struttura di supporto
funzionale
1. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Dirigente Generale,
individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della
Commissione regionale dei Lucani nel mondo e del Forum dei Giovani lucani nel
mondo.
2. La struttura, così
come previsto dal comma precedente, può avvalersi di personale della Giunta
regionale e di esperti, nel numero massimo di due (2) e a titolo gratuito.
3. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto
organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e i
compiti propri della Commissione, anche attraverso le altre strutture del
Consiglio regionale per le materie di rispettiva competenza.
Art. 12
Albo regionale
1. L'Albo regionale delle
Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all'estero e in Italia, al di
fuori del territorio regionale, è gestito dalla struttura di supporto
funzionale di cui all'articolo 11.
2. È iscritta all'Albo
regionale di cui al comma precedente, l'Associazione che annoveri almeno trenta
(30) iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai princìpi della Costituzione e
dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e
regionali. Qualora gli iscritti siano tutti di età inferiore ai quarant’anni, è
sufficiente il numero minimo di quindici (15).
3. L’iscrizione è
adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata,
all’inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi,
previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
la permanenza all’estero, sottoscritta dai Presidenti delle Associazioni e
Federazioni.
Art. 13
Modalità di iscrizione
all'Albo regionale
1. Per ottenere l'iscrizione
o la conferma dell’iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni e le loro
Federazioni devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio regionale,
corredata dalla copia dello Statuto e dell'elenco nominativo degli iscritti
comprensivo, per ciascuno, dei dati anagrafici, del curriculum personale e
professionale e delle informazioni di contatto, pena la mancata iscrizione.
2. L'elenco delle
Associazioni lucane e delle loro Federazioni iscritte all'Albo regionale ed i
successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
regionale.
3. Le Associazioni lucane
possono iscriversi alla Federazione nazionale di riferimento. Possono
costituirsi Federazioni nei paesi esteri e nelle regioni italiane in cui
operano due o più Associazioni.
4. Il Presidente del
Consiglio regionale, in caso di gravi inadempienze, con proprio decreto, può
disporre la cancellazione dall'Albo regionale di Federazioni e Associazioni.
5. Le nuove Associazioni,
con sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni lucane
iscritte all'Albo, possono richiedere l'iscrizione solo se annoverano almeno
quaranta (40) associati.
Art. 14
Modalità per
l'ottenimento dei benefìci
1. Il Presidente della
Commissione invita le Federazioni e le Associazioni, iscritte all’Albo
regionale, a trasmettere le richieste di contributi.
2. Le Federazioni e le
Associazioni iscritte all’Albo regionale inviano contestualmente al Presidente
della Commissione regionale dei Lucani nel mondo ed al competente Ufficio del
Giunta regionale, d’intesa con l’omologo Ufficio del Consiglio regionale, entro
il 31 gennaio di ciascun anno le richieste di contributi con allegata
documentazione progettuale. Non possono essere richiesti contributi per
finanziare attività di altre Federazioni o Associazioni iscritte all’albo
regionale o dei loro iscritti.
3. Il competente Ufficio
della Giunta regionale, d’intesa con l’omologo Ufficio del Consiglio regionale,
conclude, entro il 31 marzo di ogni anno, l’istruttoria delle richieste
pervenute. Successivamente, d’intesa con il Presidente della Commissione
regionale dei Lucani nel mondo, formula il Piano annuale con il riparto delle
risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle disposizioni della
presente legge e dei criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
4. La Commissione esamina
ed approva la proposta di Piano annuale.
Art. 15
Piano annuale
1. La Giunta regionale,
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere
delle Commissioni consiliari permanenti competenti, tenendo conto delle
disposizioni della presente legge e dei criteri stabiliti, approva il Piano
annuale degli interventi, proposto dalla Commissione regionale dei Lucani nel
Mondo che definisce il riparto delle somme disponibili destinate alle
Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo.
2. I contributi relativi
ai progetti approvati con il Piano annuale sono erogati, previa verifica delle
attività svolte e delle spese sostenute, dal competente Ufficio della Giunta
regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 16
Programma triennale
1. La Commissione esamina
ed approva la proposta di Programma triennale predisposta dai competenti Uffici
della Giunta e del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale approva il Programma triennale, previo
parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti.
3. Il Programma triennale
di massima definisce:
a)
le linee e gli obiettivi da conseguire;
b)
le priorità degli interventi;
c)
i criteri per la formulazione dei piani annuali di cui all'articolo 15;
d)
le attività di documentazione, di studio, d'informazione nonché ogni altra
iniziativa, anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione.
4. Esso è attuato ed
aggiornato mediante il Piano annuale di cui all'articolo 15.
Art. 17
Assistenza e
consulenza
1. Le Associazioni dei
Lucani nel mondo hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza degli
Uffici regionali, degli Enti e Agenzie sub-regionali e Società in house.
Art. 18
Centro dei lucani nel
mondo
1. La Giunta regionale
garantisce il necessario supporto organizzativo per l'attuazione di quanto
previsto dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 "Istituzione del
Centro dei Lucani nel mondo", successivamente denominato "Centro dei
Lucani nel Mondo Nino Calice".
Art. 19
Norma finanziaria (1)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge, finalizzati all’erogazione dei contributi di cui al Piano
annuale e al Piano triennale, disciplinati nei precedenti articoli quantificati
in un massimo di euro 200.000 annui, si provvede con gli stanziamenti di
competenza previsti a valere sulla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per
ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2024-2026 e in un massimo di euro 50.000 annui, con gli
stanziamenti di competenza previsti a valere sulla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti
dalle spese di funzionamento della Commissione regionale dei lucani nel mondo e
del Forum dei giovani lucani nel mondo, quantificati nella misura massima di
euro 145.000 annui, si provvede con le risorse stanziate a valere sulla
Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026
del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.
Art. 20
Abrogazioni
1. La presente legge
abroga la L.R. 3 maggio 2002 n. 16 e ss.mm.ii.
Art. 21
Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
________________________________________________
NOTE:
(1) articolo così
sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2025, n. 14. Il testo
originario era così formulato: “Art.
19 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge per l’erogazione dei contributi di cui
al Piano annuale e a quello triennale di cui alla presente legge, si provvede
con gli stanziamenti già previsti nel Bilancio di previsione della Regione Basilicata
2024-2026 e, precisamente, per euro 50.000 per l’annualità 2024, euro 100,000
per l’annualità 2025 e euro 50.000 per l’annualità 2026 a valere sulla Missione
01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale per il triennio 2024-2026.
2. Per gli oneri
derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione regionale dei lucani
nel mondo e del Forum dei giovani lucani nel mondo, quantificati per un massimo
di euro 100.000 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con le
risorse a
valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio
regionale.”.