Legge Regionale 12 agosto 2024, n. 22 (1)
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 (TESTO
UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI
MISSIONE, DI FINE MANDATO E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI
DELLA REGIONE BASILICATA) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998, N.
8 (NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA ED AI GRUPPI CONSILIARI DELLA REGIONE BASILICATA)
Bollettino Ufficiale n. 40 (Parte 1) del 16 agosto 2024
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Art. 1
Modifica alla legge
regionale legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di
indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine
mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione
Basilicata)
1. I commi 3 e 3 bis
dell’articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 sono abrogati.
Art. 2
Modifica alla legge
regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza
agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione
Basilicata)
1. Il comma 4
dell’articolo 6 della legge regionale n. 8/1998 è abrogato.
2. Il comma 1
dell’articolo 11 della legge regionale n. 8/1998 è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge, ai Gruppi consiliari, per le spese
del personale, viene assegnata annualmente una somma di un massimo di 75.000
euro per ogni Consigliere componente il Gruppo.”.
3. Al comma 2
dell’articolo 11 della legge regionale n. 8/1998 le parole: “dalla categoria A
alla categoria D, posizione economica D6,” sono sostituite dalle seguenti:
“appartenente a tutte le categorie previste dal CCNL di riferimento di ciascun
ente per il personale di comparto,”.
4. Il comma 2
dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 8/1998 è sostituito dal seguente:
“2. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alla previsione di cui al
comma 1, stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al
livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale
conseguita e comunque entro l’Area dei funzionari ad elevata qualificazione del
CCNL Funzioni locali. Il personale assegnato a ciascun Consigliere viene
attestato in capo a ciascun Gruppo consiliare di appartenenza del Consigliere
medesimo.”.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge,
quantificati in un massimo complessivo di 454.986 euro annui, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sulla Missione 01,
Programma 01, Titolo 1 Macro aggregato 104 del Bilancio di previsione triennale
2024 - 2026 del Consiglio regionale della Basilicata.
Art.
4
Entrata
in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1) ERRATA CORRIGE
(B.U.R. n. 43, Parte 1, del 1° settembre 2024): la numerazione della presente
legge, per mero errore materiale, è errata. Con la presente rettifica si
precisa che la numerazione esatta è: “Legge regionale 12 agosto 2024, n. 22”,
anziché 23. I termini per l’entrata in vigore della presente legge decorrono,
comunque, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 40, Parte Prima, del 16 agosto 2024.