Leggi Regionali
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Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 16

ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Bollettino Ufficiale n. 17 (Speciale) del 5 aprile 2024

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Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 Dicembre 1979 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 Maggio 2011, nonché, in particolare, dei principi costituzionali, riconosce che ogni grado e forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi.

2. La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psichica, psicologica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, sia nella vita pubblica che in quella privata. Costituiscono forme di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili. La Regione opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza e in condizioni di non autosufficienza superi la condizione di dipendenza economica, di soprusi e di ricatti e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Art. 2

Reddito di libertà

1. La Regione Basilicata in continuità con le finalità perseguite dalla Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26 e ss.mm.ii “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori” istituisce il reddito di libertà quale misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l’indipendenza economica, l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di violenza, anche domestica, in condizioni di povertà.

2. Il reddito di libertà consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno economico garantito dalla presente legge, si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale, economica e lavorativa.

3. Il reddito di libertà è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

4. La Regione può attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione di donne vittime di violenza.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, attraverso un proprio provvedimento definisce il Regolamento di attuazione, di accesso, di decadenza, di esclusione, di gestione complessiva della misura.

Art. 3

Intese e protocolli tra Regione e Imprese

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione delle donne vittime di violenza.

2. La Regione, inoltre, può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza. La Regione prevede anche specifici interventi nell’ambito delle politiche educative e dell’edilizia residenziale.

 Art. 4

Requisiti e condizioni di accesso

1. Alla misura di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono accedere le donne, con o senza figli, vittime di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).

2. La condizione di cui al comma 1 è certificata dai servizi sociali del comune di residenza o, in caso di allontanamento anche volontario da quest'ultimo, dai servizi sociali del comune di nuovo domicilio. I servizi sociali si raccordano con i centri antiviolenza o con le case di accoglienza presenti sul territorio regionale.

Art. 5

Procedimento

1. La domanda di accesso al contributo è presentata al comune di residenza o, in caso di allontanamento anche volontario da quest'ultimo, al comune in cui si è stabilito il domicilio. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è a cura dell'Amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica e garantire la copertura degli eventuali costi.

2. I comuni, in raccordo con i centri antiviolenza e le case di accoglienza, progettano per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzato al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l' assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.

3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

a) l'erogazione di un sussidio economico;

b) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;

c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;

d) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;

e) la garanzia della continuità scolastica per i figli che debbano completare il ciclo di istruzione.

4. Nella redazione dei progetti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore, nonché della collaborazione degli istituti scolastici e degli enti di formazione scolastica e professionale.

Art. 6

Decadenza dal reddito di libertà

1. Il contributo di cui all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti e di qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.

2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del sussidio solo qualora abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio deve essere gestito da centri antiviolenza, case di rifugio o attraverso la nomina di un amministratore di sostegno temporaneo come nell’ipotesi di persone ludopatiche.

3. Il contributo decade nel momento in cui la donna trova un impiego stabile che le garantisce l’indipendenza economica.

Art. 7

Sostegno per il patrocinio legale

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, di maltrattamenti e di atti persecutori nell'ambito delle azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che civile. Il sussidio economico non può essere concesso all'interessata che vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.

 2. La Regione può stipulare apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori della Basilicata, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere.

3. Il protocollo di cui al comma 2 può prevedere:

a) le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;

b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;

c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;

d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;

e) le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;

f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini.

Art. 8

Progetti di educazione all'affettività e alla parità di genere

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità personale.

2. I progetti di educazione affettiva, destinati ai minori delle classi dell’infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine de grado e dagli enti locali in collaborazione con le Istituzioni, le associazioni femminili e gli enti del terzo settore che abbiano tra i loro scopi la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e i minori.

 Art. 9

Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli enti locali, i centri antiviolenza e le case protette favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.

2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne vittime di violenza è riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalità, alla cura e al mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido familiare.

Art. 10

Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese individuali di cui titolare è una donna vittima di violenza possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.

      Art. 11

       Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono definite le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti, le quali, a loro volta, definiscono:

a) l'ammontare minimo e massimo dell’erogazione del contributo previsto dall'articolo 2;

b) i criteri di accesso alla misura;

c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno;

d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;

e) l 'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza; le concrete modalità di attuazione dell'articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;

f) le concrete modalità di attuazione dell’articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;

g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido previsto dall'art. 9 e dell'esenzione di cui all'art. 10;

h) il piano d'azione con gli interventi mirati alla tutela e alla difesa delle donne vittime di violenza;

i) ogni altro profilo attuativo della presente legge;

j)  la cumulabilità con la legge nazionale sul Reddito di libertà (art. 105 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, riconosciuto alle donne sole o con figli seguite dai centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia).

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000,00, assicurata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 a valere sulla Missione 20, Programma 03 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio”.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 




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