Legge Regionale 5 aprile 2024, n. 16
ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA
Bollettino Ufficiale n.
17 (Speciale) del 5 aprile 2024
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Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione, nel
rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 18 Dicembre 1979 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 Maggio 2011, nonché, in
particolare, dei principi costituzionali, riconosce che ogni grado e forma di
violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani
fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi.
2. La Regione prevede e
sostiene interventi e misure volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado
di violenza morale, fisica, psichica, psicologica, sessuale, sociale ed economica
nei confronti delle donne, sia nella vita pubblica che in quella privata.
Costituiscono forme di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la
riduzione in schiavitù, matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili. La
Regione opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza e in
condizioni di non autosufficienza superi la condizione di dipendenza economica,
di soprusi e di ricatti e sia posta in condizione di accedere ai beni
essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.
Art. 2
Reddito di libertà
1. La Regione Basilicata
in continuità con le finalità perseguite dalla Legge regionale 18 dicembre
2007, n. 26 e ss.mm.ii “Istituzione Osservatorio
regionale sulla violenza di genere e sui minori” istituisce il reddito di
libertà quale misura specifica di sostegno per favorire, attraverso
l’indipendenza economica, l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di
violenza, anche domestica, in condizioni di povertà.
2. Il reddito di libertà
consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza
figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno
economico garantito dalla presente legge, si impegna a partecipare a un
progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della
propria autonomia e indipendenza personale, sociale, economica e lavorativa.
3. Il reddito di libertà
è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.
4. La Regione può
attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le associazioni
datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione di donne vittime di
violenza.
5. La Giunta regionale,
entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, attraverso un
proprio provvedimento definisce il Regolamento di attuazione, di accesso, di
decadenza, di esclusione, di gestione complessiva della misura.
Art. 3
Intese e protocolli tra Regione e Imprese
1. La Regione può
attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni
datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l’assunzione delle donne vittime
di violenza.
2. La Regione, inoltre,
può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di
violenza. La Regione prevede anche specifici interventi nell’ambito delle politiche
educative e dell’edilizia residenziale.
Art. 4
Requisiti e condizioni di accesso
1. Alla misura di cui al
comma 1 dell'articolo 2 possono accedere le donne, con o senza figli, vittime
di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).
2. La condizione di cui
al comma 1 è certificata dai servizi sociali del comune di residenza o, in caso
di allontanamento anche volontario da quest'ultimo, dai servizi sociali del
comune di nuovo domicilio. I servizi sociali si raccordano con i centri
antiviolenza o con le case di accoglienza presenti sul territorio regionale.
Art. 5
Procedimento
1. La domanda di accesso
al contributo è presentata al comune di residenza o, in caso di allontanamento
anche volontario da quest'ultimo, al comune in cui si è stabilito il domicilio.
La procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è a cura dell'Amministrazione
pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica e garantire la copertura
degli eventuali costi.
2. I comuni, in raccordo
con i centri antiviolenza e le case di accoglienza, progettano per ciascuna
beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzato al sostegno e
all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando
priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l' assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il piano è
redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative di
cui all'articolo 11.
3. Il piano
personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere
singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:
a)
l'erogazione di un sussidio economico;
b)
l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di
occupazione e di formazione;
c)
l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla
legislazione in materia o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in
proprio;
d)
l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla
condizione di violenza;
e)
la garanzia della continuità scolastica per i figli che debbano completare il
ciclo di istruzione.
4. Nella redazione dei
progetti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui
allo stesso comma 2, delle strutture competenti in materia di servizi per il
lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore, nonché
della collaborazione degli istituti scolastici e degli enti di formazione
scolastica e professionale.
Art. 6
Decadenza dal reddito di libertà
1. Il contributo di cui
all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, di
bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti e di qualsiasi prodotto legato al
gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.
2. Le donne affette da
dipendenze patologiche beneficiano del sussidio solo qualora abbiano intrapreso
un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio deve essere gestito da
centri antiviolenza, case di rifugio o attraverso la nomina di un
amministratore di sostegno temporaneo come nell’ipotesi di persone ludopatiche.
3. Il contributo decade
nel momento in cui la donna trova un impiego stabile che le garantisce
l’indipendenza economica.
Art. 7
Sostegno per il patrocinio legale
1. La Regione sostiene le
donne vittime di violenza fisica, sessuale, di maltrattamenti e di atti
persecutori nell'ambito delle azioni in sede giudiziaria e nella fase
prodromica all'avvio delle stesse, contribuendo alle spese di assistenza legale
sia in ambito penale che civile. Il sussidio economico non può essere concesso
all'interessata che vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello
Stato.
2. La Regione può stipulare apposito
protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori della Basilicata,
al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti
con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di
genere.
3. Il protocollo di cui
al comma 2 può prevedere:
a)
le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;
b)
le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla
materia;
c)
le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
d)
le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali
attivi sul territorio;
e)
le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;
f)
le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli
iscritti agli ordini.
Art. 8
Progetti di educazione all'affettività e alla parità di
genere
1. La Regione, attraverso
la scuola, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza,
promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco
rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti
interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità
personale.
2. I progetti di educazione
affettiva, destinati ai minori delle classi dell’infanzia e agli studenti delle
scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine de
grado e dagli enti locali in collaborazione con le Istituzioni, le associazioni
femminili e gli enti del terzo settore che abbiano tra i loro scopi la
prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e i minori.
Art. 9
Affido familiare
1. La Regione riconosce
il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli enti locali, i centri antiviolenza
e le case protette favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza
e dei figli minori.
2. Alle famiglie che
ricevono in affido le donne vittime di violenza è riconosciuto un contributo
economico da destinare all'ospitalità, alla cura e al mantenimento delle donne
e dei loro figli minori beneficiari della misura.
3. La Giunta regionale
definisce, con proprio atto, i parametri finanziari, i criteri e le modalità di
erogazione del contributo di affido familiare.
Art. 10
Esenzione dal pagamento delle imposte
1. Le imprese individuali
di cui titolare è una donna vittima di violenza possono essere esentate dal
pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.
2. La Giunta regionale,
con propria deliberazione, definisce i parametri finanziari, i criteri e le
modalità di esenzione.
Art. 11
Misure attuative
1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta
regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono
definite le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione
degli stanziamenti, le quali, a loro volta, definiscono:
a)
l'ammontare minimo e massimo dell’erogazione del contributo previsto
dall'articolo 2;
b)
i criteri di accesso alla misura;
c)
l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che
individui i diversi livelli di gravità del bisogno;
d)
le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per
la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla
misura;
e)
l 'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o
comunali e centri antiviolenza; le concrete modalità di attuazione
dell'articolo 8, stabilendo specifiche premialità in
funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;
f)
le concrete modalità di attuazione dell’articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi
didattici;
g)
i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di
affido previsto dall'art. 9 e dell'esenzione di cui all'art. 10;
h)
il piano d'azione con gli interventi mirati alla tutela e alla difesa delle
donne vittime di violenza;
i)
ogni altro profilo attuativo della presente legge;
j) la cumulabilità con la legge nazionale sul
Reddito di libertà (art. 105 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla
legge 17 luglio 2020 n. 77, riconosciuto alle donne sole o con figli seguite
dai centri antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per
contribuire a sostenerne l’autonomia).
Art. 12
Norma finanziaria
1. Per le finalità della
presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000,00, assicurata per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 a valere sulla Missione 20,
Programma 03 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da
provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente
all'approvazione del Bilancio”.
2. Per gli anni
successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di
approvazione del bilancio regionale.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
2. La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.