INDICE
Titolo I
Principi
Generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
Art. 3 - Elezione dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere
Art. 4 - Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi
Art. 5 - Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi
Art. 6 - Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
Art. 7 - Presentazione delle liste elettorali
Art. 8 - Organi elettorali
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
Titolo II
Le liste
elettorali e le candidature
Art. 10 - Candidature e liste dei candidati
Art. 11 - Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste
Art. 12 - Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro
la
eliminazione di liste o di candidati
Art. 13 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle
decisioni
sull’ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per
la votazione
Titolo III
Delle
manifestazioni di voto
Art. 15 - Norme speciali per gli elettori
Art. 16 - Scheda elettorale
Art. 17 - Manifestazione del voto
Titolo IV
Le
Operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e
supplenza degli eletti
Art. 18 - Invio del verbale delle sezioni
all'Ufficio centrale circoscrizionale
Art. 19 - Clausola di sbarramento
Art. 20 - Assegnazione dei seggi
Titolo V
Disposizioni
sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni
Art. 21 - Spese per le elezioni
Art. 22 - Accordo con il Ministero dell’Interno
Art. 23 - Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori
Art. 24 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 26 - Entrata in vigore
_____________________________________________________
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina il sistema di
elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali
sulla base di quanto disposto dall’art. 122 della Costituzione, nel rispetto
dello Statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 2
luglio 2004, n. 165.
Art. 2
Elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 48 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all’elezione del Consiglio regionale.
2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su
tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna
circoscrizione provinciale.
3. Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto
regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente,
il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti.
4. E’ eletto Consigliere regionale il candidato
alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
Presidente, ai sensi della presente legge.
5. Qualora il candidato Presidente non eletto si
dimetta o decada dalla carica di Consigliere, il seggio è assegnato alla lista
circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell’art. 20, comma 5, lettera
c). (1)
Art. 3
Elezione
dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere
1. I Consiglieri regionali sono eletti a suffragio
universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la
disciplina della presente legge.
2. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti
su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, mediante
riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio
unico regionale.
3. Le liste concorrenti su base circoscrizionale
sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60%
del totale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c bis) punto 1, della Legge 2
luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede
all’arrotondamento all’unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle
suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a
partire da quelli collocati in coda.
Art. 4
Circoscrizioni
elettorali e ripartizione dei seggi
1. Il territorio della Regione è ripartito in 2
circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di
Matera e di Potenza.
2. La ripartizione dei 20 seggi tra le
circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione
residente, quale risulti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento generale
nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell’intero
territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti
resti. (2)
3. La ripartizione dei 20 seggi tra le due
circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale
emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Art. 5
Indizione
delle elezioni e convocazione dei comizi
1. Le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta
domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato
in base all’articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di
cui all’art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito
il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il
decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di
celebrazione delle elezioni.
3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il
decreto di cui all’articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione.
4. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno
notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque
giorni prima della data stabilita per le elezioni.
5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre,
è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della
Regione.
Art. 6
Presentazione
delle candidature a Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature a Presidente della Giunta
regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui
collegate con le modalità di cui all’art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale,
che le invia all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità
e delle condizioni di candidabilità ed
eleggibilità. (3)
2. La presentazione delle candidature è
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di
liste o coalizione di liste.
3. La presentazione della candidatura e la
dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell’articolo 11.
4. La candidatura di ciascun candidato Presidente
è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello
stesso, autenticata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e dalla documentazione
di cui all’art. 11, comma 1; inoltre, ha efficacia solo se convergente con la
dichiarazione di collegamento di cui all’articolo 11, comma 2.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente
è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori
della Regione.
6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un
terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
Art. 7
Presentazione
delle liste elettorali
1. In ogni circoscrizione sono presentate liste
circoscrizionali di candidati Consiglieri regionali, contrassegnate da un
simbolo:
a) è definito “gruppo di liste” l’insieme delle liste circoscrizionali
contrassegnate dal medesimo simbolo.
b) è definita “coalizione di liste” l’insieme di gruppi di liste collegati ad
una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali è
accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un
candidato Presidente della Giunta regionale. Nel caso di un gruppo di liste il
candidato Presidente, a pena di nullità, deve essere lo stesso.
3. Più liste circoscrizionali o più gruppi di
liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla
presentazione della rispettiva lista. Le liste con il medesimo candidato
Presidente partecipano congiuntamente all’attribuzione del premio di
maggioranza.
4. Le liste sono presentate da non meno di
trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della circoscrizione.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente
comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione
delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle
ultime elezioni regionali o politiche, hanno presentato candidature con il
medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale
o in Parlamento. L’esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso
di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o
in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri
partiti o gruppi. (4)
Art. 8
Organi
elettorali (5)
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l’Ufficio centrale
regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due
circoscrizioni provinciali.
2. L’Ufficio centrale regionale è costituito
presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre
magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente
della Corte d’Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale
regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte
d’Appello.
3. L’Ufficio centrale circoscrizionale è
costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto
da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal
Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio
centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del
Tribunale stesso.
4. L’Ufficio centrale circoscrizionale
sopraintende alle operazioni previste dalla presente legge.
5. L’Ufficio centrale regionale decide i ricorsi
contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l’attribuzione dei
seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse
coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti
che gli sono attribuiti dalla presente legge.
6. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del
procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le
necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi
dell’amministrazione statale centrale e periferica.
Art. 9
Elettorato
attivo e passivo
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste
elettorali compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il
giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della
Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
TITOLO II
LE LISTE
ELETTORALI E LE CANDIDATURE
Art. 10
Candidature
e liste dei candidati
1. Le candidature a Presidente della Giunta
regionale e le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate
all’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Comune capoluogo di Provincia
dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno
antecedenti quello della votazione; a tale scopo l’Ufficio rimane aperto
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le candidature e le liste dei candidati devono
essere sottoscritte dagli elettori, secondo quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, e 7, commi 4 e 5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni
antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli
elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di
sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri
uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e
durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di
presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei
comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al
pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici,
nonché attraverso gli organi di informazione.
3. La firma degli elettori, indicante il nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante
il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale); è indicato il Comune nelle cui liste
l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più
di una candidatura o lista di candidati.
4. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un
numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella
circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.
5. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome,
luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione
progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. È consentito presentare la propria candidatura
in una sola lista e in due circoscrizioni. Il candidato che sia proclamato
eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, deve optare per
una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata
opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra
elettorale individuale più elevata.
Art. 11
Documenti
per la presentazione delle candidature e delle liste
1. La candidatura a Presidente della Giunta
regionale, oltre a quanto previsto dall’articolo 6, è corredata dai seguenti
documenti:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della
candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile
di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato Presidente.
La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini
residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del
Decreto Legislativo n. 235 del 2012;
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;
e) la dichiarazione di collegamento del candidato Presidente della Giunta con
una lista, o un gruppo di liste, o una coalizione di liste. Tale dichiarazione
è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dai delegati
delle rispettive liste.
2. La lista è corredata dai seguenti documenti:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista,
che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile
di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini
residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del
Decreto Legislativo n. 235 del 2012;
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica del candidato, nonché il certificato del casellario
giudiziale;
e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è
ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente
confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o
raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in
precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti
immagini o soggetti di natura religiosa;
f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato
Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con
l’analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale
alla presentazione della sua candidatura.
3. La dichiarazione di presentazione della lista
contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o
per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da
notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale.
Art. 12
Esame ed
ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di
liste o di candidati (7)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro
ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:
a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal
numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al
minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e
all’art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad
un candidato Presidente della Giunta;
b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui
alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di
candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un
numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando
gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10,
comma 4 e dell’articolo 3, comma 3;
c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo
11, comma 2, lettera e);
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione
sostitutiva di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a
carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso
dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità
previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per
i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma
dell'articolo 11, comma 2;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non
compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli
per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del
casellario giudiziale;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;
g) trasmette all’Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui
all'articolo 11, comma 2, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio
centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a
riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle
liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo
contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. I delegati di lista possono ricorrere
all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o
di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla
comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella
stessa giornata, trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le
proprie deduzioni; l’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni
successivi.
7. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale
sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed
agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 13
Operazioni
dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per
la votazione (8)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia
stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione
dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo
l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 3, effettuato alla
presenza dei delegati di lista;
b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo
l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 2, effettuato alla
presenza dei delegati di lista;
c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla
stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni,
secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei
comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della
votazione;
e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale
le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede
nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
TITOLO III
DELLE
MANIFESTAZIONI DI VOTO
Art. 14
Diritto di
voto dell’elettore
1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di
un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a
favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.
2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di
attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 15
Norme
speciali per gli elettori
1. Gli elettori di cui all’art. 40 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si
trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali
di un Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono
ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con
le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, purché
siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 16
Scheda
elettorale
1. La votazione per l’elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La
scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista
provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate
all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è
indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il
primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono
contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di più liste provinciali,
i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio
rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo
definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente
collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli più
ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
Art. 17
Manifestazione
del voto
1. L’elettore esprime il suo voto per una delle
liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un
voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei
candidati compresi nella lista stessa.
2. L’elettore ha facoltà di esprimere una seconda
preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena
l'annullamento della preferenza successiva alla prima.
3. Il voto espresso per una delle liste
provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o
coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato
Presidente è attribuito al Presidente stesso.
4. Il voto espresso su liste diverse collegate
allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato
Presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato
appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla
lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio
riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al
candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.
5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso
per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è
nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è
nullo.
TITOLO IV
LE
OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI PROCLAMAZIONE, CONVALIDA, SURROGA E
SUPPLENZA DEGLI ELETTI
Art. 18
Invio del
verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
1. I Presidenti degli
Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune,
curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei Comuni ripartiti
in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente
dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei
Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le
disposizioni del comma 1.
Art. 19
Clausola di
sbarramento
1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le
liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di
coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento
dei voti validi.
2. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le
liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di
coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno dell’otto per cento
dei voti validi.
3. Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le
liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di
coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, almeno l’otto per cento
dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o
gruppi di liste circoscrizionali.
4. Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le
liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto,
nell’intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se
facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno
dell’otto per cento dei voti validi.
In tal caso le suddette liste partecipano all’assegnazione dei seggi come liste
circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di
coalizioni. (9)
Art. 20
Assegnazione
dei seggi (10)
1. Compiute le operazioni di cui all’art. 15, co 1
e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l’Ufficio centrale
circoscrizionale:
a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta
regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 2),
della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole
sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista
circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli
assegnati ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968,
ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista
circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei
voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell’art. 15,
comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di
presentazione nella lista;
e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La
cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti
dalle liste circoscrizionali collegate;
f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della
circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa,
aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione
costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
g) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il risultato di
tutte le operazioni compiute.
2. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito
dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria
dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.
3. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le
comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il
candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior
numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando
le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste,
corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.
d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi
all’assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 19, successivamente per 1, 2,
3, 4 … e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così
ottenuti;
e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale
a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a
ciascuna coalizione o gruppo di liste;
f) l’Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al
Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione
ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l’Ufficio
attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale
consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40%
dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno
del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad
esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto
almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le
previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in
cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già
raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto
di cui alla precedente lettera e). L’Ufficio, una volta determinato il numero
di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto,
distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le
modalità di cui alla lettera e);
g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato
eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi
assegnati sono in numero superiore, l’Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla
coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale
soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la
graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);
h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente
eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14,
resta fermo il riparto di cui alla lettera e);
i) L’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della
medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste
appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, …; forma, poi,
una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in
numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in
tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.
4. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni
lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale
circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di
seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi
che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma
del comma 5, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati
ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a
favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti
anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di
cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione
costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista
circoscrizionale.
5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a
quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a).
Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di
cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali,
partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l’ordine decrescente
del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati,
la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi
inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi
residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone, in un’unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali
residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le
liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre
elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni
circoscrizione ai sensi dall’art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il
numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette
operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di
liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad
ogni circoscrizione ai sensi dell’art. 4, a partire dalle liste
circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi
in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero
dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della
Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l’ultimo dei
seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera
b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano
stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente
il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata
che ha riportato la minore cifra elettorale.
6. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale
determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste
circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma
4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In
nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi
superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui
all’articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5,
lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell’Ufficio centrale
regionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale
corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del
comma 1, lettera d). (11)
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale
regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli
esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio
regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso;
l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d‘Appello.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Art. 21
Spese per
le elezioni
1. Le spese inerenti
alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale,
ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a
carico della Regione.
2. Gli oneri relativi
al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri
comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico
direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono
immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto
presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Art. 22
Accordo con
il Ministero dell’Interno (12)
1. Il Presidente della
Giunta regionale è autorizzato a concludere, in tempo utile per il regolare
svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell’interno per la
gestione delle elezioni regionali sulla base di quanto stabilito dalla presente
legge e dalla disciplina statale e regionale.
2. L’onere economico
del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale regionale 2024-2026
- Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato
104.
Art. 23
Supplenza e
surroga dei Consiglieri Assessori
1. La nomina ad
Assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di
Consigliere regionale, per la durata dell’incarico assessorile accettato dallo
stesso Consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un Consigliere
supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina,
nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto
avente la cifra elettorale individuale più elevata.
2. Qualora, durante
l’incarico di Assessore dello stesso Consigliere, così temporaneamente sospeso
da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per
dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto
nella stessa lista, il Consigliere supplente l’Assessore ai sensi del comma 1 è
proclamato definitivamente eletto e l’Assessore è sostituito dal candidato
Consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più
elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima
seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell’altro Consigliere
regionale eletto nella stessa lista.
Art. 24
Cause di
ineleggibilità ed incompatibilità
1. Per le cause di incompatibilità e di
ineleggibilità si rinvia alla normativa nazionale.
Art. 25
Norma
transitoria (6)
[1. In sede di prima
applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia
statutaria, l’Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il
Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di
cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale
stesso. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono
assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.
2. In sede di prima
applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia
statutaria, l’Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d’Appello
del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con
funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d’Appello medesima.
Le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale regionale sono assicurate dal
personale della cancelleria della Corte d’Appello.
3. Al fine di
assicurare l’ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della
Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese
con i competenti organi dell’amministrazione statale centrale e periferica.]
Art. 26
Entrata in
vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata
_____________
NOTE:
(1) comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3
ottobre 2018, n. 27;
(2) comma modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(3) comma sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(4) comma sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(5) articolo sostituito dall'art. 5 comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(6) articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(7) articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(8) articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(9) comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(10) articolo sostituito dall'art. 9 comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27;
(11) l'art. 21, comma
1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4, così dispone: "Nell’ultimo periodo del comma
6 dell’art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20 le parole “Il Presidente
dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale” sono così modificate: “Il Presidente
dell’Ufficio centrale regionale”.
AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019): 2) L’articolo 1 e
l’articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni
urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata” sono ripetuti e
contengono la medesima disposizione, per cui l’articolo 20 è da intendersi una
mera duplicazione e va cancellato. Conseguentemente la numerazione degli
articoli successivi è rideterminata e risulta essere la seguente: "Articolo
20
Modifica dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della L.R. 20 agosto 2018
n. 20".
Pertanto, per effetto della suddetta rettifica, l'art. 21 è rinumerato in Art.
20;
(12) articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2024, n. 2. Il testo precedente era così formulato: “Art. 22 Accordo con il Ministero
dell’Interno
1. Il Presidente
della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro 3 mesi dalla data di
adozione della presente legge, e comunque in tempo utile per il regolare
svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell’Interno per la
gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e
della disciplina statale e regionale.
2. L’onere
economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018 -
2020 della Regione Basilicata Missione 01 - Programma 07 - Titolo 1 - Macroaggregato 104.”.