Legge Regionale 12 gennaio 2024, n. 1
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI
REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
NONCHÉ DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Bollettino Ufficiale n. 2 (Parte 1) del 16 gennaio 2024
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 5 aprile 2024, n.
14.
___________________________________________
INDICE
CAPO I
DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. GARANTE
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ
Articolo 1 - Istituzione del
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità.
Articolo 2 - Autonomia e struttura organizzativa
Articolo 3 - Elezione del
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale - Requisiti
Articolo 4 - Elezione del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità – Requisiti
Articolo 5 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Articolo 6 - Revoca e rinuncia dell’incarico
Articolo 7 - Relazioni,
audizioni del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità - Diritto di accesso
Articolo 8 - Indennità
CAPO II
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Articolo 9 -
Funzioni della difesa civica
Articolo 10 - Misure contro la
discriminazione dei cittadini stranieri immigrati
Articolo 11 - Ambito di
intervento e modalità
Articolo 12 - Procedimento
Articolo 13 - Interventi a
tutela del diritto di accesso
Articolo 14 - Coordinamento
della difesa civica
CAPO III
UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO
Articolo 15 - Funzioni del garante delle vittime di reato
Articolo 16 - Ambito di
intervento e modalità
Articolo 17 - Incompatibilità
CAPO IV
UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Articolo 18 - Funzioni del
garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Articolo 19 - Ambito di intervento e modalità
CAPO V
UFFICIO DEL GARANTE PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Articolo 20 - Funzioni del
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Articolo 21 - Ambito di
intervento e modalità
Articolo 22 - Tutela e curatela
CAPO VI
UFFICIO DEL GARANTE DEL DIRITTO
ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Articolo 23 - Funzione del
garante del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità
Articolo 24 - Ambito di
intervento e modalità
CAPO VII
NORME FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 25 - Norma
finanziaria
Articolo 26 - Norma
transitoria
Articolo 27 - Abrogazione
Articolo 28 - Entrata in
vigore
____________________________________
CAPO I
DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. GARANTE PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ
Art. 1
Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di
reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
nonché del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e
dei diritti delle persone con disabilità.
1. Sono istituiti:
a)
il Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale;
b)
il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei
diritti delle persone con disabilità.
2. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto
alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno sede presso il
Consiglio regionale e possono svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi
decentrate della Regione Basilicata.
3. II Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore
civico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto
regionale e dal Capo II della presente legge e svolge i compiti inerenti
l'ufficio del garante dei diritti delle vittime di reato e delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale secondo quanto previsto
dai Capi III e IV della presente legge.
4. Il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità svolge i compiti inerenti l’ufficio del garante per
l’infanzia e l’adolescenza e quelli dell’ufficio del garante del diritto alla
salute e dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto
previsto dai Capi V e VI della presente legge.
5. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolgono ogni
altra funzione ad essi attribuita dalla legislazione regionale, dalla normativa
statale ed unionale.
Art. 2
Autonomia e struttura organizzativa
1. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolgono le
proprie funzioni in autonomia e indipendenza. Per assicurare il funzionamento
dei loro uffici in forma decentrata, possono utilizzare le sedi periferiche
della Regione, previa intesa, tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
e la Giunta regionale.
2. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità per l’esercizio
delle loro funzioni si avvalgono di una struttura organizzativa costituita,
nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale che, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, ne determina la relativa dotazione organica.
3. Il personale assegnato
alla struttura di cui al comma 2 dipende funzionalmente dal Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale e dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità.
4. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità si avvalgono di
funzionari in servizio presso la Regione Basilicata in qualità di referenti.
Per garantire l’espletamento delle funzioni sul territorio regionale, l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale assicura la presenza periodica nelle sedi
decentrate dei suddetti referenti.
5. Il Difensore civico e
Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità possono,
altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti delle
spese per il loro funzionamento di cui al capitolo di bilancio a loro dedicato,
possono attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti
alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.
Art.3
Elezione del Difensore civico e garante delle vittime di reato
e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale -
Requisiti
1. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento di
almeno uno dei seguenti titoli di studio:
1)
laurea magistrale in giurisprudenza;
2)
laurea specialistica o diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente
equiparati o equipollenti alla laurea indicata al punto 1) ai sensi della
normativa statale vigente;
b) specifica esperienza
almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti
agli uffici da ricoprire.
2. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio regionale.
3. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
4.Per quanto non previsto
da questo articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5
aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza
regionale).
Art. 4
Elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità - Requisiti
1. Il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
conseguimento del seguente titolo di studio:
-
laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea di cui
all’ordinamento previgente in materie
attinenti all’incarico da svolgere;
b)
specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i
compiti attinenti agli uffici da ricoprire.
2. Il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio regionale.
3. Il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
4. Per quanto non
previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge
regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di
competenza regionale).
Art. 5
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
1. Sono ineleggibili a
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale ed a garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità:
a)
i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b)
i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;
c)
i Sindaci;
d)
gli Assessori e i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità
montana;
e)
i Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni
sindacali [o di categoria.] (1)
2. Le cariche di cui al
comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
3. L’incarico di
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale e di garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità sono incompatibili con le cariche di dirigente nazionale, regionale
e locale di associazioni di categoria, e con l’esercizio di ogni altra
funzione, con l’espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio
di qualsiasi attività di lavoro subordinato e di qualsiasi attività
commerciale, imprenditoriale svolti nella regione. L’incarico è, inoltre,
incompatibile con gli incarichi derivanti da attività di lavoro autonomo o
professionale che abbiano per oggetto questioni svolte come Difensore civico in
potenziale conflitto di interesse. Durante il loro mandato non possono
esercitare attività di carattere politico. Il Difensore civico e garante delle
vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla
salute e dei diritti delle persone con disabilità, il personale ed i loro
collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione. (2)
4. È comunque
incompatibile con la carica chiunque, successivamente all’elezione, venga a
trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Il Presidente del
Consiglio regionale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi,
l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale o il Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa
nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito, il
Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale o il Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con
disabilità sono dichiarati, previa istruttoria e contradditorio con
l’interessato svolti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
decaduti dall’incarico con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi
entro i trenta giorni successivi.
6. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge
regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di
competenza regionale).
Art. 6
Revoca e rinuncia dell’incarico
1. Il Consiglio
regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti, può revocare il Difensore civico e garante delle
vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla salute
e dei diritti delle persone con disabilità per gravi o ripetute violazioni di
legge.
2. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno facoltà di
rinunciare all’ufficio in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente
del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
Art. 7
Relazioni, audizioni del Difensore civico e garante delle
vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del diritto alla
salute e dei diritti delle persone con disabilità - Diritto di accesso
1. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità presentano entro
il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale, che la
trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una
relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Possono
inviare al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta
regionale apposite relazioni, nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al
comma 1 sono discusse in Consiglio regionale secondo le modalità indicate dal
regolamento interno del medesimo. Esse sono pubblicate integralmente nel
Bollettino ufficiale della Regione ed alle stesse è data la più ampia
diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, d’intesa con i Garanti.
3. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità sono ascoltati
dalle Commissioni consiliari competenti su loro richiesta o su invito delle
Commissioni medesime. Possono, inoltre, essere ascoltati dal Consiglio regionale
e dalla Giunta regionale., secondo le modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti interni di organizzazione e funzionamento.
4. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità possono
rivolgere raccomandazioni scritte alle autorità politiche o amministrative
competenti. La Regione e gli enti da essa dipendenti sono tenuti a rispondere
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandazione
medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è
data conoscenza al Consiglio regionale su richiesta dei Garanti tramite comunicazione.
5. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità hanno diritto di
accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e
degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati, nonché alla
documentazione necessaria in possesso degli stessi, fermo restando quanto
previsto al Capo II della presente legge.
Art. 8
Indennità
1. Al Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale ed al Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità spetta un
compenso annuo omnicomprensivo, pari al 50 per cento dell’indennità complessiva
lorda percepita dal Consigliere regionale, nonché lo stesso trattamento di
missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.
2. Il compenso di cui al
comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali
ed assistenziali.
CAPO II
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 9
Funzioni della difesa civica
1. L’ufficio del
Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza,
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo
ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela
dei suoi diritti ed interessi.
2. Per le finalità
indicate al comma 1, il Difensore civico e garante delle vittime di reato e
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:
a)
interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 11 della
presente legge in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni
o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti,
aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali,
in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di
apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;
b)
può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o
amministrative, nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse.
3. Il Difensore civico
può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare
disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione
sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la
pubblica amministrazione e in particolare, nei procedimenti amministrativi cui
sono interessati.
Art. 10
Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri
immigrati
1. Il Difensore civico e
garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), svolge funzioni di
informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed
indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui all’articolo 18
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. Per le finalità di cui
al comma 1, il Difensore civico:
a)
riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda
con la rete dei difensori civici locali;
b)
favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di
difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
c)
coordina la propria attività con l’ufficio nazionale anti discriminazioni
razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel
territorio regionale;
d)
acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la
discriminazione;
e)
supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali
e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di
discriminazioni.
Art. 11
Ambito di intervento e modalità
1. Il Difensore civico
interviene:
a)
a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali
allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le
irregolarità o le disfunzioni;
b)
di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze,
irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l’adozione
di provvedimenti.
2. La presentazione della
richiesta di intervento del Difensore civico non è soggetta a formalità ed è a
titolo gratuito.
3. Le amministrazioni e
gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 sono
tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di
cui alla presente legge.
4. La proposizione di
ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di
intervento dell’ufficio del Difensore civico.
Art. 12
Procedimento
1. Il Difensore civico
effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza
presentata.
2. Il Difensore civico,
valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di
intervenire d’ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 9 della presente legge a fornire tutte le informazioni ed i
chiarimenti ritenuti necessari.
3. Il Difensore civico
può:
a)
avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento
e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei
sistemi informativi regionali;
b)
convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche
congiuntamente agli interessati, al fine di raggiungere un accordo tra le
parti;
c)
chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si
tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione
di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del
procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al
Difensore civico. Deve, altresì, entro venti giorni dalla richiesta scritta del
Difensore civico, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti
richiesti.
5. Il Difensore civico,
esaurita l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti
interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti o un termine
per la definizione del procedimento.
6. I soggetti di cui alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 comunicano al Difensore civico e ai
soggetti interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non
ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore
civico.
7. Il Difensore civico
informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento,
indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente
intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Il Difensore civico,
se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del
precedente comma 6, oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato
al precedente comma 4, informa gli organi degli enti interessati per gli
adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti
da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al
Difensore.
Art. 13
Interventi a tutela del diritto di accesso
1. Il Difensore civico
può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi del
comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le
condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso
civico ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni).
Art. 14
Coordinamento della difesa civica
1. La Regione promuove ed
incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la
cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa
civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Difensore civico
e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e
reciproca informazione.
2. Il Difensore civico
può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i
Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi
internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie,
che si occupano di diritti umani.
CAPO III
UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO
Art. 15
Funzioni del garante delle vittime di reato
1. Il Difensore civico
svolge le funzioni di garante delle vittime di reato ed in quanto tale
promuove, garantisce e vigila sull’effettività dei diritti e degli interessi
delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è
sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con
imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa ed
amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del garante
delle vittime di reato, di cui al presente Capo, opera a favore delle persone fisiche,
residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal
Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei
delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona),
nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644
del medesimo codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. Si intende per vittima
del reato di cui al precedente comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora
questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato
alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era
con essa stabile convivente.
Art. 16
Ambito di intervento e modalità
1. Il garante delle
vittime di reato svolge le seguenti funzioni:
a)
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le
informazioni indicate nel comma 2;
b)
collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema
regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti
assistenziali e psicologici adeguati;
c)
promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali
al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione
esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei
soggetti di cui all'articolo 15;
d)
può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e
accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e
l'assistenza delle vittime;
e)
può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la
funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte
omissive;
f)
può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per
assicurare ai soggetti di cui all'articolo 15 la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di
definizione;
g)
promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle
vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i
servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le
associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti
dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo
di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di
questa legge.
2. Il garante delle
vittime di reato informa i soggetti di cui all'articolo 15 che ne fanno
richiesta in merito a:
a)
tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della
querela;
b)
forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e
legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per
ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per
quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le
modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di
erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di
altri enti;
c)
misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.
3. Per le attività
previste da questo articolo il garante delle vittime di reato promuove intese e
collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.
Art. 17
Incompatibilità
1. Al Difensore civico in
quanto garante delle vittime di reato è inibita la rappresentanza legale
diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio
dell'Autorità di garanzia.
CAPO IV
UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Art. 18
Funzioni del garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
1. L’ufficio di garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre
ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi
pubblici regionali e delle connesse attività.
2. Il Difensore civico
svolge le funzioni di garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale e in quanto tale, la sua azione è diretta nei confronti
dell’amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o
concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici
regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di
esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.
3. L’azione del garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale si
rivolge, altresì, nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui
sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.
Art. 19
Ambito di intervento e modalità
1. Il Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale interviene su
segnalazione o di propria iniziativa.
2. Il Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in
particolare:
a)
assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione
e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della
qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento
nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 286
del 1998 e dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
b)
verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su
istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano
tempestivamente nei termini di legge;
c)
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i
soggetti di cui all’articolo 18 della presente legge, dei quali venga a
conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e
organizzazioni che svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone
ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti
dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie
iniziative;
d)
supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti
amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà
personale;
e)
promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti
e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale;
f)
può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad
interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g)
può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa
statale vigente in materia;
h)
interviene nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 23 della
presente legge, in caso di verificate inadempienze che compromettano
l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale
vigente.
CAPO V
UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 20
Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
1. L'ufficio di Garante
per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena
attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia
individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta
europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione
europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e
ratificata in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130.
2. Il Garante per
l'infanzia e l'adolescenza, in particolare:
a)
promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di
minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine
come soggetti titolari di diritti;
b)
collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle
persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti
internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla
Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenze”, di cui al punto 7 dell’articolo 3 della legge 12 luglio
2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza), e collabora con l’autorità Garante nazionale e con i Garanti
regionali, presenti nella stessa Conferenza, nel promuovere l’adozione di linee
comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere
e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel
realizzare forme sistematiche di scambio
di dati, di informazioni e di esperienze sulla condizione dei minori.
Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei
diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
c)
verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità
nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari
opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi
di cura;
d)
favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a
prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
e)
segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio
regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio
per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o
giudiziaria;
f)
rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali,
secondo le modalità previste dalla presente legge;
g)
promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia,
iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e
dell'adolescenza;
h)
promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla
vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
i)
vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data
applicazione su tutto il territorio regionale alle convenzioni e alle normative
indicate al comma 1;
j)
accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila
sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le
amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le
cause che ne impediscono la tutela;
k)
interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa
dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241 del
1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
l)
cura, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM), la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e
all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai
media;
m)
vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e
sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la
salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo
della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia
stessa;
n)
segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed agli organi
competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di
autoregolamentazione della RAI;
o)
istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la
nomina di tutori o curatori;
p)
promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
q)
assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
r)
verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed
all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
s)
vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei
minori;
t)
collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi
alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
u)
formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di
indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza
della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. Il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza promuove con gli enti locali e con gli altri
soggetti, in raccordo con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela
dei minori e con il Comitato italiano per l’Unicef, iniziative volte a rendere
effettiva la tutela dei minori e, in particolare per la prevenzione dell’uso
dell’alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e
dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998 n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in
schiavitù).
Art. 21
Ambito di intervento e modalità
1. Nello svolgimento
delle funzioni previste all’articolo 20 della presente legge, il Garante per
l'infanzia e l'adolescenza:
a)
stipula intese e accordi con ordini professionali e organismi che si occupano
di infanzia e adolescenza;
b)
intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici
e privati;
c)
attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del
territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e
con le autorità giudiziarie;
d)
prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e
documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990;
e)
segnala alle autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.
Art. 22
Tutela e curatela
1. Il Garante per
l'infanzia e l'adolescenza promuove, d’intesa con i competenti organi regionali
e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite
l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con scuole di
formazione pubbliche.
CAPO VI
UFFICIO DEL GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ
Art. 23
Funzioni del garante del diritto alla salute e dei diritti
delle persone con disabilità
1. In ossequio ai
principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della
Costituzione e dell’articolo 5 dello Statuto regionale, l’ufficio di garante
del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità ha la
funzione di assicurare, su tutto il territorio regionale, la piena attuazione
dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con
disabilità, in attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), nonché la
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti,
domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio
regionale.
2. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità vigila, nel
territorio regionale, sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi
stabiliti dalla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e dagli altri trattati internazionali, dalle leggi nazionali e leggi
regionali vigenti.
3. Nell’esercizio della
sua funzione, il garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone
con disabilità può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche
avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale
competente in materia di sevizio ispettivo sanitario e socio-sanitario
regionale.
4. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità può essere adito
gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie,
direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni
del sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
5. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità acquisisce,
anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora
abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del
diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell’amministrazione
interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle
normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente
legge.
6. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità promuove la
cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso
campagne di sensibilizzazione e comunicazioni e progetti, iniziative ed azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
le amministrazioni competenti per materia.
7. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità svolge la
propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e
funzionale.
8. Il garante per il
diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità in relazione ai
compiti concernenti le persone con disabilità può avvalersi, con funzioni
meramente consultive, della collaborazione di una persona con disabilità,
designata, ai sensi della legge regionale n. 32 del 2000, tra persone con
disabilità [non inferiore al 76 per cento], dalle associazioni rappresentative
delle persone con disabilità operanti in Basilicata. (3)
Art. 24
Ambito di intervento e modalità
1. Per le finalità di cui
all’articolo 23, il garante per il diritto alla salute e dei diritti delle
persone con disabilità in collaborazione e in stretto raccordo con le
competenti Direzioni regionali, con l’amministratore di sostegno, gli enti e le
istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:
a)
l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà
e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e ponendo in essere
azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;
b)
la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed
economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
c)
la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la
conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per
agevolare l’obbligo di istruzione anche da parte degli alunni disabili che
vivono in contesti sociali a rischio di esclusione; (4)
d)
le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei
disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di
interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il
rispetto dei diritti;
e)
il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche
attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera
regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
f)
la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio,
televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g)
il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, proponendo
alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
h)
l’utilizzo dell’elenco degli amministratori di sostegno previsti dall’art. 3,
comma 1 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la
promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);
i)
la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che
riguardino le disabilità di competenza della Regione e degli enti locali;
j)
ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al
fine di valutare l’assenza di barriere per l’accessibilità. (5)
2. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, il garante per il diritto alla salute e dei diritti
delle persone con disabilità:
a)
collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, di cui all’articolo 3 della legge n. 18 del 2009, alla raccolta e
all’elaborazione dei dati sulla condizione delle persone con disabilità;
b)
riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione,
segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità,
in ordine a quanto specificato dalle lettere b), c), e) e j) del comma 1 del
presente articolo;
c)
segnala alle direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di
coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
d)
svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito
discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi
dell’art. 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);
e)
sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei
diritti delle persone con disabilità;
f)
attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi
nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;
g)
può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è
una persona con disabilità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 della legge n.
104 del 1992;
h)
riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari
competenti sull’attività svolta.
CAPO VII
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 70.000 annui, si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse già destinate alla copertura degli
oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5
(Garante regionale dei diritti della persona), abrogata dall’articolo 27 della
presente legge, stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del
Bilancio di previsione triennale 2023-2025 del Consiglio regionale della
Basilicata.
Articolo 26
Norma transitoria
1. Il Difensore civico e
il Garante per l‘infanzia e l’adolescenza di cui, rispettivamente, alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5
(Nuova disciplina del Difensore Civico) e la legge regionale 29 giugno 2009,
n.18 (Istituzione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza) continuano ad
esercitare le loro funzioni fino alla nomina del Difensore civico e garante
delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale nonché del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del
diritto alla salute e delle persone con disabilità di cui alla presente legge,
ed in ogni caso, cessano dalla carica decorsi centottanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge.
Art. 27
Abrogazione
1. È abrogata la legge
regionale 15 gennaio 2021 n. 5 (Garante regionale dei diritti della persona).
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
______________________________________________________
NOTE:
(1) parole soppresse
dall’art. 15, comma 1, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(2) parole inserite
dall’art. 15, comma 2, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(3) parole soppresse
dall’art. 15, comma 3, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(4) parole sostituite
dall’art. 15, comma 4, L.R. 5 aprile 2024, n. 14;
(5) parole sostituite
dall’art. 15, comma 5, L.R. 5 aprile 2024, n. 14.