Legge Regionale 18 ottobre 2023, n. 33
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI SANITARIE A
TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO
Bollettino Ufficiale n.55 (Speciale) del 18 ottobre 2023
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Art. 1
Abolizione dell’obbligo di presentazione di certificazione
medica per assenza scolastica da più di cinque giorni
1. Ai fini della
semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria in ambito
scolastico, in tutto il territorio della Regione Basilicata è abolito l’obbligo
di presentazione di certificazione medica per assenza scolastica da più di
cinque giorni di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo ai servizi di medicina scolastica).
2. L’obbligo di
presentazione di certificazione permane nei seguenti casi:
a)
i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello
nazionale o locale per esigenze di sanità pubblica;
b)
i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione delle certificazioni
stesse in altre Regioni.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non
comporta nuove o maggiori spese, né determina oneri a carico della finanza
regionale.
Art. 3
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.