Legge Regionale 4 agosto 2023, n. 31
DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA E DI
UNA CULTURA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LUCANI E DELLA
CUCINA LUCANA
Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 4 agosto 2023
_______________________________________
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge
la Regione Basilicata intende tutelare e valorizzare il modello di dieta
mediterranea, riconosciuto dall’UNESCO, come patrimonio immateriale
dell’umanità, che presenta caratteristiche nutrizionali, economiche, ambientali
e socio-culturali che rivestono particolare importanza in aree a vocazione
agricola e di coincidente interesse ecologico, attraverso un’opportuna opera di
promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.
Art. 2
Obiettivi
1. La presente legge si
pone come obiettivi quelli di salvaguardare e valorizzare la tipicità dei
prodotti agricoli e agroalimentari di Basilicata, la cucina lucana e lo stile
di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale
dell'UNESCO, promuovendone la diffusione insieme alle attività economiche,
ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare nonché la
trasmissione alle giovani generazioni.
2. Si prevedono misure
specifiche, interventi, iniziative a sostegno della ricerca, dell’informazione,
della tutela, della valorizzazione, della diffusione e della promozione di uno
stile alimentare che tutela la salute e basato su alcune eccellenze del Made in
Italy come quelle presenti nel nostro territorio
regionale.
3. Attraverso il
Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR), la Regione Basilicata incentiva
azioni a sostegno della Dieta Mediterranea, consentendo altresì al sistema
imprenditoriale del comparto agroalimentare di essere più performante
nell’ottemperare ai principi insiti nella Dieta Mediterranea.
4. La Regione promuove attività di:
a.
diffusione della conoscenza della dieta mediterranea, dei prodotti
agroalimentari, della cucina lucana e delle culture e paesaggi a essa associati
in Basilicata nonché iniziative educative e di sensibilizzazione a sviluppare
sane abitudini alimentari a cominciare dalle scuole di ogni ordine e grado,
avviando con le stese un percorso per favorire l’inserimento nei Piani dell’
offerta formativa di progetti didattici, sui temi della dieta mediterranea e
allo stesso tempo un’adeguata formazione del personale docente in tema di Dieta
Mediterranea, conoscenza dell’agroalimentare lucano e cucina lucana;
b.
promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta
mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche al fine di prevenire
patologie sociali legate alla nutrizione;
c.
valorizzazione del patrimonio agroalimentare e storico-culturale lucano
connesso alla dieta mediterranea;
d.
rafforzamento degli scambi socio-culturali ed economici tra le comunità
rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta mediterranea;
e.
promozione e diffusione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, provenienti da
sistemi di filiera corta e biologica del territorio di Basilicata, legati alla
dieta mediterranea, a partire dalle mense scolastiche, ospedaliere, a tutto il
sistema della ristorazione collettiva, turistico, ricettivo e dell’agriturismo;
anche al fine di promuovere all’esterno l’immagine del territorio regionale e
rilanciare l’economia;
f.
promozione di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale,
interregionale ed internazionale per rinforzare lo sviluppo di filiere
enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici
rappresentanti la dieta mediterranea;
g.
realizzazione di nuovi modelli di attrazione turistica e economica per
l’utilizzo dei prodotti della dieta mediterranea all’interno degli specifici
contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;
h.
promozione della dieta mediterranea all’interno del sistema dei siti Unesco.
Art. 3
Osservatorio regionale per la dieta mediterranea
1. E’ istituito
l’Osservatorio regionale per la dieta mediterranea con funzioni consultive,
propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione Basilicata in
materia di promozione e sostegno del modello nutrizionale legato alla dieta
mediterranea, il cui carattere di “unicità” è stato il motivo del
riconoscimento UNESCO, mediante la valorizzazione degli aspetti sociali,
economici, storico-culturali, ambientali, paesaggistici e per la loro
propagazione alle giovani generazioni.
2. L’Osservatorio ha sede
presso la Direzione regionale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
dove opera e svolge i sotto elencati compiti, avvalendosi della collaborazione
delle strutture amministrative regionali competenti nelle materie trattate, le
quali supportano l’Osservatorio anche nelle attività di segreteria per le
convocazioni:
a)
attività di divulgazione, informazione, comunicazione ricerca e
sperimentazione, che riguardano le materie di cui alla presente legge;
b)
attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei
giovani, a cominciare dalle scuole, a sviluppare sane abitudini alimentari;
c)
pianificazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della
dieta mediterranea;
d)
gestione della rete di operatori per la dieta mediterranea di cui all’articolo
4.
3. L’ Osservatorio è
composto:
a.
dall’Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione
Basilicata o suo delegato che lo presiede e lo convoca;
b.
da un rappresentante dell’Università di Basilicata;
c.
un rappresentante dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in
Agricoltura;
d.
da un rappresentante dell’ANCI;
e.
un rappresentante delle associazioni di categoria del comparto agricolo;
f.
un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;
g.
un rappresentante dell’Ordine degli Agronomi;
h.
un rappresentante dell’ordine dei Tecnologi Alimentari
i.
un rappresentante delle Camere di Commercio;
l.
un rappresentante della Federazione Italiana Cuochi – Unione regionale cuochi
lucani.
4. Su invito del
Presidente, ai lavori dell’Osservatorio può partecipare un rappresentante
designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste.
5. Per la trattazione di
specifici argomenti può essere allargata la partecipazione ad altri soggetti
pubblici e privati.
6. La partecipazione ai
lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
7. L’Osservatorio potrà
approvare un proprio regolamento interno per il funzionamento.
8. Il Presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, dà attuazione all’istituzione
dell’Osservatorio definendone la relativa composizione sulla base delle
designazioni pervenute da ciascuna istituzione così come indicate al comma 3
del presente articolo.
9. Per l’attuazione di
quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Art. 4
Rete degli operatori per la dieta mediterranea
1. La Regione Basilicata,
al fine di garantire la più ampia partecipazione all’attuazione degli obiettivi
di cui alla presente legge, promuove la costituzione di una rete operativa per
la dieta mediterranea, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati
(enti, associazioni, aziende ecc.), operanti negli svariati settori della
ricerca, della cultura, della salute, dell’istruzione, del sociale,
dell’ambiente, della produzione e distribuzione, dell’associazionismo
culturale.
2. Le attività della rete
operativa per la dieta mediterranea sono coordinate e gestite dall’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 3 anche attraverso l’istituzione di un forum
dedicato all’incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente
legge.
3. Con apposito
disciplinare approvato dalla Giunta regionale sono definiti i compiti, le
attività e le modalità operative di funzionamento e di organizzazione del
precitato forum.
4. Per la realizzazione
delle attività di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. La Regione Basilicata
provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati a regime in euro 50.000,00
annui si provvede mediante l’imputazione della spesa sulla Missione 20,
Programma 03, Titolo 1.
3. Per gli anni
successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di
approvazione del bilancio regionale.
4. Inoltre, al fine di
garantire la realizzazione delle attività di cui all’art.2 della presente legge
possono essere utilizzate risorse previste da normative comunitarie e statali,
nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.
5. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando
missioni, programmi e capitoli come per legge.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge
regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.