Legge Regionale n. 20 del 16 luglio 2023
CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Bollettino Ufficiale n. 42 (Speciale) del 21 luglio 2023
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 15 novembre 2023,
n. 43.
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Art. 1
Finalità
1. Al fine di raggiungere
gli obiettivi di efficientamento energetico previsti
dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del
Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno
2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica
e che modifica il Regolamento CE 401/2009 ed il Regolamento UE 2018/1999
(normativa europea sul clima), la Regione Basilicata riconosce il rilevante contributo
derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il
carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile
promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale
o regionale, per il relativo sostegno.
2. Nel perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici
economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi,
ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii.
(Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella
circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119
del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121,
comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed
operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul
medesimo territorio.
Art. 2
Misure per la
circolazione crediti fiscali
1. Per l’applicazione dei
commi 1 e 2 dell’articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto
Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti
di cui all’art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:
a)
monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma
elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la
pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di
acquisto di detti crediti;
b)
favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o
società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il
trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il
loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito
d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’art. 121, comma 1,
del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
c)
promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici
regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco
di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in
compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;
c
bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali
e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2
dell’articolo1 della legge n. 196 del 2009 per l’acquisto dei crediti fiscali
edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci,
e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto
elenco; (1)
c
ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti
tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste
all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023. (1)
2. Ai fini
dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente
articolo, la Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della
consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli
enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati
non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco di
cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica).
3. Nell’ambito delle
operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al
successivo articolo 3, l’acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a
condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore
nominale del credito.
Art. 3
Adempimenti
1. Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Basilicata disciplina
con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto
nell’articolo 2.
2. La Giunta regionale,
nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative
finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di
cui al comma 2 dell’articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e
intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i
presidi ed il modello organizzativo previsti dal D.lgs. n. 231/2007 in materia
di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art.
5
Entrata
in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1) lettere aggiunte
dall’art. 5, comma 1, L.R. 15 novembre 2023, n. 43.