Legge Regionale 9 dicembre 2022, n. 35
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2022-2024
Bollettino Ufficiale n. 65 (Speciale) del 9 dicembre 2022
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Sommario
Articolo 1 Residui attivi
e passivi
Articolo 2 Fondo
pluriennale vincolato
Articolo 3 Variazioni del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
Articolo 4 Variazione
delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n.
9 (Legge di stabilità regionale 2022)
Articolo 5 Aggiornamento
degli allegati di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 10 (Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024)
Articolo 6 Utilizzo di
quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio
2021
Articolo 7 Ripiano
disavanzo di amministrazione
Articolo 8 Modifiche alla
legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)
Articolo 9 Risorse
finanziarie per interventi di contrasto all’emergenza idrica
Articolo 10 Modifica alla
legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza
ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)
Articolo 11 Istituzione
del Fondo regionale per la transizione verde
Articolo 12 Modifiche
alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020)
Articolo 13 Entrata in
vigore
Allegati: A, B, C, D, E,
F, G, H, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, H2.1, H2.2, I2, J2, K2, L2, M2, N2
Tabelle: A1, B1, C1, D1,
E1, F1
Art. 1
Residui attivi e passivi
1. Nelle more della
conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2021 da parte della Corte dei conti, i dati
presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati
risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale.
2. Le differenze fra
l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del
bilancio e l’ammontare dei residui dell’esercizio finanziario 2021 sono
rappresentate negli allegati A e B, annessi alla presente legge.
Art. 2
Fondo pluriennale vincolato
1. Per l’esercizio finanziario
2022, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle
entrate è adeguato ad euro 438.374.596,67, suddiviso in euro 64.660.583,58, per
la parte corrente, ed in euro 373.714.013,09, per la parte capitale.
2. Per l’esercizio finanziario
2023, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle
entrate è adeguato ad euro 52.441.200,42, suddiviso in euro 5.048.004,66, per
la parte corrente, ed in euro 47.393.195,76, per la parte capitale.
3. Per l’esercizio finanziario
2024, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle
entrate è adeguato ad euro 4.400.780,65, suddiviso in euro 500.000,00, per la
parte corrente, ed in euro 3.900.780,65, per la parte capitale.
Art. 3
Variazioni del bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
1. Nello stato di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2022-2024, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati
C, D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.
Art. 4
Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge
regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)
1. Le tabelle A, B, C, D,
E ed F di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 sono variate così come
evidenziate nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1 ed F1, allegate alla presente
legge.
Art. 5
Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 31
maggio 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024)
1. Gli Allegati A, B, C,
D, E, F, G, H, H.1, H.2, I, J, K, L, M, alla legge regionale 31 maggio 2022, n.
10, sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, H2.1, H2.2,
I2, J2, K2, L2, M2, N2 acclusi alla presente legge.
Art. 6
Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di
amministrazione dell’esercizio 2021
1. Nel rispetto delle
finalità cui sono destinate, l’utilizzo delle quote vincolate ed accantonate
del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è autorizzato per euro
313.108.324,90.
Art. 7
Ripiano disavanzo di
amministrazione
1. Il disavanzo di
amministrazione riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo
quanto previsto nell’allegato M2.6, accluso all’allegato M2 di cui alla
presente legge.
Art. 8
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di
stabilità regionale 2022)
1. La lettera a) del
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è sostituita
dalla seguente:
“a) attivazione di una
misura di sostegno alle imprese agricole e agroalimentari per contrastare gli
effetti economici che la grave crisi internazionale ha determinato, mediante un
contributo, temporaneo ed eccezionale, una tantum, per fronteggiare l’aumento
dei costi di bonifica e delle tariffe irrigue, le cui modalità applicative sono
individuate con provvedimento della Giunta regionale che assicuri che
dall’applicazione della presente disposizione non si generino nuovi oneri
amministrativi a carico delle imprese medesime;”.
2. La lettera b) del
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è abrogata.
3. Il comma 3
dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è abrogato.
Art. 9
Risorse finanziarie per interventi di contrasto all’emergenza
idrica
1. Le risorse finanziarie
riallocate nel bilancio regionale, a seguito della soppressione dell’Autorità
Interregionale di bacino della Basilicata, a norma dell’articolo 12 della legge
regionale 13 marzo 2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”, sono
destinate a interventi per contrastare l’emergenza idrica da gestire a cura
dell’Acquedotto Lucano.
Art. 10
Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 44
(Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare
per le spiagge libere della Basilicata)
1. Il comma 2 dell’articolo
6 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44
è abrogato.
Art. 11
Istituzione del Fondo regionale per la transizione verde
1. La Regione, nel
rispetto della legge regionale 15 ottobre
2018, n. 32 (Decarbonizzazione e politiche
regionali sui cambiamenti climatici- Basilicata Carbon Free), anche a seguito
della congiuntura geopolitica internazionale e delle sue conseguenze sui
sistemi finanziari, economici e produttivi, istituisce il Fondo regionale per
la transizione verde a favore del
sistema produttivo regionale delle piccole e medie imprese, volto a sostenere
una transizione giusta verso la neutralità climatica, con efficienza di costo e
che faciliti l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.
2. Per le finalità di cui
al comma 1 e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa
europea, la Giunta regionale adotta un disegno di legge recante i criteri di
gestione, le modalità applicative e le forme degli aiuti di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea n. 2022/C 80/01.
3. Il Fondo di cui al
comma 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2022/2024, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.
4. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede a valere sugli stanziamenti di competenza
della missione 20, programma 03, titolo 2, del bilancio di previsione 2022/2024
per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di
stabilità regionale 2020)
1. La lettera a) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 è sostituita
dalla seguente:
“a) alle assunzioni di
personale a tempo determinato per le sole attività di sorveglianza, controllo e
monitoraggio ambientale, nei limiti della normativa vigente;”.
2. Alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 le parole
“di vigilanza” sono sostituite dalle parole “di sorveglianza”.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge
regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.