Legge Regionale 23 agosto 2022, n. 28
MISURE REGIONALI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER LA
TRANSIZIONE ENERGETICA E RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO LUCANO
Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 23 agosto 2022
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 29 novembre 2022,
n. 30 e con L.R. 28 luglio 2023, n. 21.
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Art. 1
Oggetto e finalità
1. In applicazione del
principio di efficientamento e di risparmio
energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della
crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del territorio
lucano, la Regione dispone la valorizzazione del gas naturale, acquisito in
sede di negoziati in materia di compensazione ambientale con le concessionarie
degli impianti estrattivi di idrocarburi sul territorio, consentendo, con oneri
a carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino ed
incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso
di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione gratuita mediante rimborso
della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche
dei residenti nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni
regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli
enti locali regionali. I criteri per il rimborso perseguono l’obiettivo del
risparmio del consumo e della riconversione energetica secondo modalità
definite dalla Giunta Regionale.
2. L’agevolazione di cui
comma 1 non esclude i bonus sociali previsti dalle misure urgenti per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale previsti dalle
norme statali vigenti.
[3. La procedura di cui
al comma 1 è gestita dalla Regione, con l’utilizzazione delle informazioni
presenti nel Sistema informativo integrato di acquirente unico Spa (AU), di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di
energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di
riordino del sistema degli incentivi).]
(1)
4. Sono demandati alla
Giunta regionale gli atti di competenza per l’attuazione di quanto definito ai
commi precedenti.
Art. 2
Norma finanziaria
1. La copertura finanziaria
degli interventi di cui al precedente articolo, quantificata in un massimo di €
60.000.000,00 per l’esercizio 2022 e in un massimo di € 200.000.000,00 per gli
esercizi 2023 e 2024, viene assicurata apportando le seguenti variazioni in
termini di competenza e di cassa per l’anno 2022 e, in termini di competenza,
per gli esercizi 2023 e 2024, come di seguito esposto:
Stato
di previsione delle entrate
Variazione
in aumento
Titolo – Tipologia – Categoria -
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Esercizio 2022
|
Esercizio 2023
|
Esercizio 2024
|
2000000
2010300
2010302
|
Stanziamento di competenza e di cassa
|
Stanziamento di competenza
|
Stanziamento di competenza
|
|
€ 60.000.000,00
|
€ 200.000.000,00
|
€ 200.000.000,00
|
Stato
di previsione della Spesa (2)
Variazione
in aumento
Missione-
Programma e titolo
-
|
Esercizio 2022
|
Esercizio 2023
|
Esercizio 2024
|
|
Stanziamento di
competenza
|
Stanziamento di
competenza
|
Stanziamento di
competenza
|
17
01
1
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60.000.000 euro
|
156.000.000 euro
|
156.000.000 euro
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17
01
2
|
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44.000.000 euro
|
44.000.000
euro
|
1. La Giunta Regionale con proprio provvedimento
provvederà ad appostare le risorse negli appositi capitoli di entrata e di
spesa.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma abrogato
dall’art.1, comma 1, L.R. 29 novembre 2022, n. 30;
(2) tabella sostituita
dall’art.8, comma 1, L.R. 28 luglio 2023, n. 21.