Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 27
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
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Art. 1
Istituzione e finalità
del Servizio di psicologia scolastica
1. La Regione Basilicata
istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme
coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative
alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di
psicologia scolastica è finalizzato a:
a)
contribuire al miglioramento della vita scolastica;
b)
supportare le istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie;
c)
migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche;
d)
fronteggiare e prevenire fenomeni di insuccesso formativo, di abbandono, di
dispersione scolastica, di bullismo, di vandalismo e di disagio giovanile.
Art. 2
Compiti ed attività
del Servizio di psicologia scolastica
1. Il Servizio di
psicologia scolastica svolge le seguenti attività:
a)
partecipazione alla conduzione ed alla valutazione di iniziative,
sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio
scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici incentivando lavori di
equipe con il personale docente e favorire sinergie promuovendo la qualità del
sistema psicoeducativo;
b)
consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui
segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili
forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi, nonché attività di
affiancamento ai Consigli di classe o ai team di docenti delle scuole primarie
nella definizione dei Piani Didattici Personalizzati compresa l’area dei
Bisogni Educativi Speciali come da Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012;
c)
informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello
individuale, su temi come lo sviluppo fisico e psicologico, l'organizzazione
efficace delle attività di studio in relazione alla attività del tempo libero,
i rapporti con i coetanei e con gli adulti, l'educazione sessuale,
l’orientamento scolastico e professionale, le varie forme di dipendenza o di
devianza, i modi adeguati di reagire all'insuccesso, la formazione del senso di
identità e tutto ciò che attiene lo sviluppo della persona e dell’individuo nel
suo complesso;
d)
attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di gruppo
o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i figli e i
rapporti con la scuola. L'intervento deve essere volto a mettere a disposizione
dei genitori conoscenze che li pongano in grado di sviluppare in modo pieno,
consapevole e positivamente efficace, la loro funzione educativa;
e)
attività di consulenza e di formazione rivolta ai dirigenti scolastici e alla
struttura amministrativa territoriale del sistema scolastico.
2. Gli interventi e le
attività di consulenza sono effettuati, sin dall’inizio dell’anno scolastico,
nel rispetto delle norme sulla privacy dell’individuo, con particolare
riferimento ai minori.
3. Gli interventi
collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali della scuola.
4. Qualora dagli
interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni dei docenti
emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio di
psicologia scolastica fa riferimento ai servizi specialistici territoriali,
fatte salve le rispettive competenze.
Art. 3
Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia
scolastica
1. La Direzione regionale
competente in materia, sovraintende il Servizio di psicologia scolastica del
Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 4, comma 2. (3)
2. La Giunta regionale,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il
regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia
scolastica, previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente.
3. Il regolamento
attuativo organizza il Servizio di psicologia scolastica tenendo conto, tra gli
altri, dei seguenti criteri:
a) organizzazione
territoriale del Servizio, su base di ambito;
b) individuazione di reti
di scuole sulla base della distribuzione territoriale, della tipologia di
scuole, del numero di alunni;
c)
l’istituzione ed aggiornamento annuale di un Elenco di psicologi con comprovata
esperienza maturata nel settore e di associazioni tra professionisti composti
da psicologi e altre figure professionali quale a titolo non esaustivo,
pedagogisti e logopedisti. I professionisti, qualora previsto dalla normativa
statale in materia di professioni sanitarie, devono esser iscritti ai relativi
Ordini Professionali; (1)
d)
realizzazione del servizio tramite convenzioni ai sensi della normativa vigente
tra le reti di scuola che ne fanno richiesta ed i soggetti scelti attraverso
procedure di evidenza pubblica all’interno dell’Elenco di cui alla lettera c);
la durata di ciascuna convenzione dovrà essere pari a quella dell’offerta
formativa.
4. Le scuole possono
richiedere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria,
attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal servizio
provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva, nel rispetto delle
norme di bilancio dello Stato. (2)
5. Il Servizio di
psicologia scolastica opera in collegamento con servizi socio-sanitari
territoriali ai sensi della legge n.328/2000 e legge regionale n. 4/2007, fatte
salve le rispettive competenze nonché il sistema integrato per l’apprendimento
permanente ed il sostegno alle transizioni alla vita attiva di cui alla legge
n. 30/2015.
Art. 4
Comitato Tecnico
Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica
1. La Regione coordina ed
assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.
2. Presso la Direzione
regionale competente in materia è istituito il Comitato Tecnico Scientifico per
il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Direttore
Generale della Direzione regionale stessa o da un suo delegato. (4)
3. Al Comitato sono
attribuiti i seguenti compiti:
a)
definire le linee guida del servizio di psicologia scolastica e redigere
annualmente un piano degli interventi da realizzarsi sul territorio di
competenza, anche sulla base di specifici progetti di intervento proposti dalle
istituzioni scolastiche o da altri enti operanti nel settore della prevenzione
del disagio giovanile e sulla base delle esigenze di interventi psico-socio-culturali, espresse dai giovani in età scolare,
dagli operatori scolastici e dalle famiglie;
b)
redigere la Carta dei servizi di psicologia scolastica, da diffondere nelle
scuole di ogni ordine e grado e tramite le scuole, alle famiglie
c)
curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, con particolare riguardo
al corretto esercizio delle attribuzioni nei casi di rispettiva competenza;
d)
promuovere il Servizio di psicologia scolastica con incontri sul territorio e
con attività di comunicazione.
4. Il Comitato è composto
da:
a)
il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;
b)
un rappresentante della dirigenza scolastica di primo grado designato
dall'Ufficio Scolastico regionale;
c)
un rappresentante della dirigenza scolastica di secondo grado designato
dall'Ufficio Scolastico regionale;
d)
il Garante regionale dei diritti della persona;
e)
il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata o suo delegato;
f)
due esperti nel campo della Psicologia scolastica nominati dalla Giunta
regionale;
g)
un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso la
Direzione regionale competente in materia con funzioni di segretario del
Comitato; (5)
h)
un rappresentante per ogni Azienda sanitaria territoriale.
5. Il Comitato si
riunisce almeno due volte l’anno. I membri del Comitato restano in carica tre
anni ed hanno diritto esclusivamente al rimborso spese di viaggio nella misura
prevista per i dirigenti regionali.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dalla presente legge, quantificati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in
Euro 100.000,00 (centomila euro), si provvede mediante prelevamento dalla
Missione 20 Programma 03 Titolo 1 del bilancio della Regione Basilicata che
presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni
successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di
bilancio ed iscritto sul pertinente capitolo.
Art. 6
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) lettera così modificata dall’art. 15, comma 1,
L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(2) comma così sostituito dall’art. 15, comma 2, L.R.
18 aprile 2023, n. 3;
(3) comma così modificato dall’art. 15, comma 3, L.R.
18 aprile 2023, n. 3;
(4) comma così modificato dall’art. 15, commi 3 e 4,
L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(5) lettera così modificata dall’art. 15, comma 4,
L.R. 18 aprile 2023, n. 3.