Leggi Regionali
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Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 25

PALESTRE DELLA SALUTE

Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

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Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva.

Art. 2

Palestre della Salute

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato, in coerenza con le “Linee di indirizzo sull’attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021, ed eventuali successivi aggiornamenti, come strumento indispensabile di un corretto stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.  (1)

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).   (2)

3. La Regione riconosce le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di certificazione.

4. I programmi di cui al comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei titoli di studio di cui alle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, figura introdotta dall’articolo 41 del Decreto Legge 28 febbraio 2021, n. 36.

Art. 3

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 dell’articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell’art. 56, comma 2 dello Statuto regionale.

2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione Basilicata l’elenco delle Palestre della salute riconosciute ai sensi dell’articolo 3 comma 2.

Art. 4

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1) comma modificato dall’art. 16, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;

(2) comma sostituito dall’art. 16, comma 2, L.R. 18 aprile 2023, n. 3.




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