Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 25
PALESTRE DELLA SALUTE
Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
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Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata
riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e
sportiva.
Art. 2
Palestre della Salute
1. La Regione riconosce
l'esercizio fisico strutturato e adattato, in coerenza con le “Linee di
indirizzo sull’attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le
differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per
specifiche patologie”, adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021,
ed eventuali successivi aggiornamenti, come strumento indispensabile di un corretto
stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da
patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a
rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio
prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo. (1)
2. I programmi di
esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non
sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute"
come definite dalla lettera ff) del comma 1
dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).
(2)
3. La Regione riconosce
le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di
certificazione.
4. I programmi di cui al
comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei
titoli di studio di cui alle “Linee guida per l’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere” redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e
dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, figura introdotta
dall’articolo 41 del Decreto Legge 28 febbraio 2021, n. 36.
Art. 3
Regolamento attuativo
1. La Giunta regionale
entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i
requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e
definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al
comma 2 dell’articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente,
ai sensi dell’art. 56, comma 2 dello Statuto regionale.
2. È istituito e
pubblicato sul sito della Regione Basilicata l’elenco delle Palestre della
salute riconosciute ai sensi dell’articolo 3 comma 2.
Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non
comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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NOTE:
(1) comma modificato
dall’art. 16, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(2) comma sostituito
dall’art. 16, comma 2, L.R. 18 aprile 2023, n. 3.