Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 61
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2021, 40 (NORME IN
MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)
Bollettino Ufficiale n. 87 (Speciale) del 30 dicembre 2021
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Articolo 1
Modiche alla L.R. n.
40/2021
1. Alla L.R. n. 40/2021
sono apportate le seguenti modifiche:
“1. All’articolo 1 comma
1 tra le parole “alle famiglie” e la parola “nonché” sono inserite le seguenti
parole: “e delle linee di indirizzo nazionali per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo,”.
2. All’articolo 3, comma
2, lettera k) tra le parole “Garante” e dell’Infanzia” è inserita la parola “regionale”.
3. La rubrica dell’art. 4
è sostituita dalla seguente:
Art.4 “(Consulta degli enti del Terzo settore
in materia di disturbi dello spettro autistico)”
4. Il comma 1
dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“1. Presso la struttura
regionale in materia di salute è istituita la Consulta degli Enti del Terzo
settore, così come definiti dall’art.4, comma 1 del D.lgs. 117/2017, che si
occupano prevalentemente dei disturbi dello spettro autistico, iscritti
nell’apposito registro regionale.”
5. Al comma 4
dell’articolo 4 le parole “delle associazioni” sono sostituite dalle parole
“degli enti del terzo settore”.
6. Al comma 5
dell’articolo 4 le parole “di tutte le associazioni aderenti” sono sostituite
dalle parole “degli enti del terzo settore aderenti”.
7. Al comma 5
dell’articolo 5 la frase “un pedagogista clinico con formazione ABA (Applied Behavior Analysis), un
educatore sanitario con formazione ABA (Applied Behavior Analysis)” è così sostituita: “un pedagogista con
laurea quinquennale in pedagogia clinica o un pedagogista con formazione in
pedagogia clinica ABA (Applied Behavior
Analysis), un educatore socio pedagogico o un educatore socio sanitario.”.
8. Al comma 5
dell’articolo 5 tra le parole “quali” e
“il neuropsichiatra” sono inserite le parole “a titolo esemplificativo”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.