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Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 61

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2021, 40 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)

Bollettino Ufficiale n. 87 (Speciale) del 30 dicembre 2021

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Articolo 1

Modiche alla L.R. n. 40/2021

1. Alla L.R. n. 40/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

“1. All’articolo 1 comma 1 tra le parole “alle famiglie” e la parola “nonché” sono inserite le seguenti parole: “e delle linee di indirizzo nazionali per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo,”.

2. All’articolo 3, comma 2, lettera k) tra le parole “Garante” e dell’Infanzia” è inserita la   parola “regionale”.

3. La rubrica dell’art. 4 è sostituita dalla seguente:

 Art.4 “(Consulta degli enti del Terzo settore in materia di disturbi dello spettro autistico)”

4. Il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Presso la struttura regionale in materia di salute è istituita la Consulta degli Enti del Terzo settore, così come definiti dall’art.4, comma 1 del D.lgs. 117/2017, che si occupano prevalentemente dei disturbi dello spettro autistico, iscritti nell’apposito registro regionale.”

5. Al comma 4 dell’articolo 4 le parole “delle associazioni” sono sostituite dalle parole “degli enti del terzo settore”.

6. Al comma 5 dell’articolo 4 le parole “di tutte le associazioni aderenti” sono sostituite dalle parole “degli enti del terzo settore aderenti”.

7. Al comma 5 dell’articolo 5 la frase “un pedagogista clinico con formazione ABA (Applied Behavior Analysis), un educatore sanitario con formazione ABA (Applied Behavior Analysis)” è così sostituita: “un pedagogista con laurea quinquennale in pedagogia clinica o un pedagogista con formazione in pedagogia clinica ABA (Applied Behavior Analysis), un educatore socio pedagogico o un educatore socio sanitario.”.

8. Al comma 5 dell’articolo 5 tra le parole “quali” e  “il neuropsichiatra” sono inserite le parole “a titolo esemplificativo”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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