Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 58
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Bollettino Ufficiale n. 86 (Parte 1) del 16 dicembre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 18 aprile 2023,
n. 3 e con L.R. 15 novembre 2023, n. 43.
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Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge si
prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
potenziare l’assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del
principio di sussidiarietà e fronteggiare i problemi di salute dei cittadini;
b)
rivedere il modello organizzativo distrettuale valorizzando e
responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per una
maggior efficacia delle prestazioni in relazione alle necessità
clinico-assistenziali, alla tempestività, alla continuità della cura e alla comunicazione con gli utenti;
c)
diminuire gli accessi in Pronto Soccorso, le degenze ospedaliere e le
riammissioni, garantendo assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non
richiedono cure intensive o praticabili esclusivamente in ospedale, anche
attraverso l’uso della telemedicina, quindi monitorarli con l’utilizzo di
dispositivi medici certificati in grado di prevenire la patologia o
l’acutizzarsi della stessa;
d)
abbattere le liste di attesa delle visite di controllo e/o la necessità di
affrontare lunghi viaggi per recarsi in Ospedale, con l’utilizzo del
teleconsulto. Il paziente prenota una televisita al
Cup, si collega attraverso la propria postazione personal computer, oppure
tramite quella presente nell’ambulatorio infermieristico ed effettua una televisita.
Art. 2
Case della comunità e assistenza domiciliare (1)
1. In
ogni distretto della salute, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4 della legge
regionale 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del
servizio sanitario regionale), il servizio sanitario regionale istituisce le
Case della comunità previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR, in attuazione del
modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale delineato dal
decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la
definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale
nel Servizio sanitario nazionale). (8)
2. Le Case della comunità
sono il luogo di cura che, grazie ad un’equipe costituita da medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di
famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali,
presenta un’offerta multi professionale, attraverso l’integrazione tra unità
afferenti a materie e discipline diverse e il coordinamento tra gli aspetti
sanitari e quelli sociali.
3. Nelle Case della comunità vengono erogati
almeno i seguenti servizi e, comunque, nel rispetto dei servizi definiti
obbligatori di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022: (9)
a) cure primarie;
b) punto unico di
accesso;
c) punto prelievo;
d) servizi diagnostici di
base;
e) servizi ambulatoriali
specialistici;
f) sistema integrato di
prenotazione;
g) servizi di assistenza
domiciliare di base;
h) integrazione con i
servizi sociali;
i) percorsi di sanità
d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria;
i bis) i servizi infermieristici
di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 77
del 2022; (10)
i ter) la continuità
assistenziale secondo la previsione normativa di cui al decreto del Ministro
della salute n. 77 del 2022. (10)
4. Le COT sono punti di
facilitazione e governo dell’orientamento e utilizzo della rete di offerta
sociosanitaria all’interno del distretto con la funzione di coordinare il
sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, favorendo la presa
in carico della persona e il raccordo tra i professionisti e i servizi offerti
nei diversi setting assistenziali e, comunque, nel
rispetto della definizione delle stesse contenuta nel decreto del Ministro
della salute n. 77 del 2022. (11)
5. Le farmacie di cui
alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e al
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché
disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie
rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), operanti
nei distretti territoriali della Regione Basilicata, svolgono le attività di
cui alle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella
farmacia di comunità, adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 17 ottobre 2019, ai sensi
dei commi 403 e 406 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), e ai sensi dei commi 461 e 462
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022), così come di seguito elencate:
a) servizi cognitivi
(monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della
terapia farmacologica);
b) servizi di front-office (fascicolo sanitario
elettronico – FSE);
c) servizi relativi alle
prestazioni analitiche di prima istanza (telemedicina, partecipazione alle
campagne di screening).
Art. 3
Infermiere di famiglia
(2)
1. Nell’ambito del sistema delle cure
primarie, governato dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di cui al
comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, intesi come servizi a disposizione del cittadino,
dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.
2. La Regione favorisce
l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie e
degli infermieri di famiglia e comunità, preferibilmente attraverso
l’erogazione delle relative prestazioni nelle case di comunità.
3. La Regione favorisce,
nell’esercizio delle attività di cure primarie dei professionisti sanitari e
dell’infermiere di famiglia e comunità e in relazione alle proprie competenze,
l’utilizzo delle tecnologie informative per incrementare il ricorso alla
telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio
medico e assistenziale e alla teleriabilitazione, in
sinergia con le farmacie, anche al fine di potenziare e migliorare la presa in
carico del paziente affetto da patologie croniche.
4. Per le finalità di cui
al precedente comma, relativamente ai servizi e alle prestazioni di telemonitoraggio, i
pazienti, in base alle loro patologie, sono dotati di apposite apparecchiature
certificate come dispositivi medici, in grado di trasmettere i parametri vitali
al software tramite una connessione internet o anche l’utilizzo di una
connessione mobile cellulare e informare il personale sanitario se il decorso
della malattia è corretto o se bisogna intervenire in base alla gravità del
caso in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali per l’erogazione di
prestazioni in telemedicina approvate con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del
17 dicembre 2020 e successive modifiche.
5. Ogni persona è dotata
del proprio fascicolo sanitario elettronico che può essere consultato nel
rispetto nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese), a tutela dell’interessato. Il fascicolo viene arricchito con i dati
rilevati dai dispositivi in uso dei pazienti cronici, nel rispetto delle
disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012.
Art. 4
Rapporto di lavoro dell’infermiere di famiglia/di comunità
1. Il rapporto di lavoro
dell’infermiere di famiglia/di comunità con il Servizio Sanitario regionale è
disciplinato da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi
della normativa vigente e di quanto disposto dal contratto collettivo di
lavoro.
2. Le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario regionale procedono al reclutamento degli infermieri di
famiglia/di comunità in numero tale da rispettare la proporzione di otto unità
infermieristiche ogni 50.000 abitanti.
3. La copertura degli
oneri di cui al comma 1 è garantita con le risorse stanziate ai sensi
dell’articolo 9 della presente legge, nel limite degli stanziamenti stabiliti
dal combinato disposto tra il comma 5, il comma 10 dell’articolo 1 del decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) e l’Allegato B del medesimo decreto. (3)
Art. 5
Servizio infermieristico territoriale regionale
1. Gli ambulatori
infermieristici territoriali – Case della salute - e gli infermieri di famiglia
costituiscono, nel loro insieme, il “servizio infermieristico territoriale
regionale”, le cui modalità organizzative sono regolamentate con delibera della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
[2. La Giunta regionale
definisce i criteri per la nomina del responsabile dell’area territoriale del
servizio infermieristico di cui al comma 1 per gestire, controllare e
organizzare l’attività degli ambulatori infermieristici territoriali di cui
all’articolo 2 e per pianificare e monitorare le attività degli ambulatori
infermieristici territoriali – Case della salute. (4)
3. Il servizio
infermieristico negli ambulatori territoriali o Case della salute è coordinato
dal Direttore infermieristico.] (4)
Art. 6
Direttore infermieristico
(5)
[1. La Giunta regionale
definisce, con proprio atto, i criteri per la nomina del Direttore
infermieristico.
2. Il Direttore
infermieristico deve possedere i seguenti titoli:
a)
diploma di laurea in infermieristica;
b)
master in dirigente dell’assistenza infermieristica.
3. Il Direttore
infermieristico contribuisce alla definizione della mission,
vision e dei valori guida degli ambulatori
infermieristici territoriali – Case della salute e persegue il loro
raggiungimento attraverso il razionale uso delle risorse umane e materiali
disponibili. Fa in modo che sia erogata un’assistenza efficace, efficiente, di
qualità; contribuisce alla formazione continua e all’aggiornamento del
personale di competenza.]
Art. 7
Personale sanitario emergenza COVID – proroga termini
contrattuali ed esenzione da prove selettive
1. L’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di cui alla legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, in
considerazione della grave carenza di personale in servizio e nell’ambito della
spesa complessiva all’uopo prevista, provvedono alla proroga contrattuale dei
rapporti di lavoro degli operatori sanitari assunti con contratto a tempo
determinato per far fronte allo stato di emergenza sanitaria da
Sars-CoV-2/COVID-19 fino ad una massimo complessivo di 36 mesi di servizio.
2. Nell’ambito del Piano
triennale dei fabbisogni di personale vigente e ove vi siano le condizioni
previste dalle norme in vigore le aziende di cui al comma 1, allo scadere del
limite massimo di proroga di 36 mesi dei contratti a tempo determinato, possono
procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale interessato
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 e s.m.i. ed in particolare del comma 11 bis dell’art. 20.
3. Quanto previsto dai
commi 1 e 2 deve avvenire, comunque, nel rispetto dei tetti e delle percentuali
per tipologia di lavoro e di spesa previsti dalle norme statali vigenti in
materia ed in applicazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale.
4. Gli operatori sanitari
e gli operatori tecnici specializzati autista di ambulanza, assunti con
contratto a tempo determinato per far fronte allo stato di emergenza sanitaria
da Sars-CoV-2/COVID-19 che partecipano ai concorsi unici regionali sono
esentati dallo svolgimento di eventuali prove preselettive previste dai bandi
di concorso ed accedono, di diritto, alle successive fasi concorsuali.
5. Dall’attuazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del
bilancio regionale. Le spese previste trovano copertura sulle risorse
trasferite dalla Regione alle aziende di cui all’art. 1 sui fondi ordinari
relativi al Servizio sanitario regionale ed, eventualmente, sui fondi
straordinari nazionali trasferiti per l’emergenza da Sars-CoV-2/COVID-19.
Art. 8
Ambito di applicazione delle previsioni per il personale
emergenza COVID
1. Le disposizioni di cui
al comma 1 dell’articolo 7 si applicano anche all’IRCCS CROB di Rionero in
Vulture.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 7 si applicano al personale del Servizio sanitario regionale sia
dell’Area Dirigenza che dell’Area Comparto.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Le attività relative
agli ambulatori infermieristici territoriali - Case della salute, di cui
all’articolo 2, all’infermiere di famiglia di cui all’articolo 4 e al direttore
infermieristico di cui all’articolo 6 sono finanziate dall’ A.S.P. e A.S.M. con
apposito capitolo del fondo in dotazione, alimentato, per l’anno 2021 con le
risorse di cui alla Missione 13, Programma 03, in particolare con i
trasferimenti di cui al D.L. n.34/2020, art.1 e per gli anni 2022 e 2023 a
valere sul Fondo sanitario così come previsto dal medesimo D.L. n. 34/2020.
Art. 10
Regolamento
1. Per le modalità di
attuazione della presente legge la Giunta regionale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della stessa, approva un apposito regolamento per la
disciplina di ogni ulteriore aspetto, nel rispetto della normativa
vigente. (6)
Art. 10 bis
Norma di rinvio (7)
1. Nell’applicazione
della presente legge è assicurato il rispetto del comma 11 bis dell’articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) delle lettere
a) e b), del comma 268, dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e
del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per
quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non
specificatamente richiamati.
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) articolo così
sostituito dall’art. 9, comma 2, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(2) articolo così
sostituito dall’art. 9, comma 3, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(3) parole aggiunte
dall’art. 9, comma 4, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(4) commi abrogati
dall’art. 9, comma 5, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(5) articolo abrogato
dall’art. 9, comma 6, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(6) parole aggiunte
dall’art. 9, comma 7, L.R. 18 aprile 2023, n. 3;
(7) articolo aggiunto
dall’art. 9, comma 8, L.R. 18 aprile 2023, n. 3 e poi modificato dall’art. 1,
comma 5, L.R. 15 novembre 2023, n. 43;
(8) comma integrato
dall’art. 1, comma 1, L.R. 15 novembre 2023, n. 43;
(9) alinea così integrato
dall’art.1, comma 2, L.R. 15 novembre 2023, n. 43;
(10) lettere aggiunte
dall’art. 1, comma 3, L.R. 15 novembre 2023, n. 43;
(11) comma integrato dall’art. 1, comma 4, L.R. 15
novembre 2023, n. 43.