Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 54
NORME DI DISCIPLINA, TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA PASTORIZIA E DELLA TRANSUMANZA, PRESIDII DEL TERRITORIO
LUCANO
Bollettino Ufficiale n. 84 (Supplemento ordinario) del 2
dicembre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 5 giugno 2023, n.
11.
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Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Basilicata
riconosce e tutela la pastorizia e l’allevamento estensivo praticato allo stato
brado e semibrado e in forma transumante come patrimonio regionale.
2. Tali attività
rappresentano un presidio permanente ed insostituibile sull’intero territorio
regionale, soprattutto nelle aree naturali protette, nelle aree di montagna,
nelle aree interne e svantaggiate, svolgendo una funzione strategica per la
tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari.
3. A tal fine la Regione
riconosce il ruolo del pastore presidio del territorio.
Art. 2
Pastore presidio del
territorio
1. Ai fini della presente
legge è “pastore presidio del territorio” l’imprenditore agricolo singolo o
associato che, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del
codice civile, pratica l’allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in
forma transumante.
2. Il pastore presidio
del territorio assicura il benessere animale dei capi allevati e svolge la
propria attività nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturalistico
regionale che contribuisce a tutelare e valorizzare.
3. Il pastore presidio
del territorio, prestando la propria professionalità e competenza, può
collaborare con la pubblica amministrazione nell’ambito di programmi ed
interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale
adottati dalle autorità con le modalità e le forme previste dall’ordinamento giuridico.
4. Per le finalità di cui
ai commi precedenti è istituito presso la Regione Basilicata l’elenco regionale
dei pastori presidii del territorio.
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Regione, per gli
scopi e le finalità della presente legge:
a)
diffonde la conoscenza ed il rispetto del patrimonio storico rurale,
dell’ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza;
b)
tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;
c)
adotta appositi programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio
culturale di saperi, di tecniche e consuetudini
legate alla pastorizia, all’allevamento estensivo e transumante ed alle
produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;
d)
sostiene le attività di assistenza tecnico-veterinaria in favore delle aziende
zootecniche della Regione;
e)
prevede, nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR), misure di
intervento e criteri prioritari e di premialità, sia
in favore dei pastori presidii del territorio sia in favore degli enti locali
in attuazione del comma 3 dell’articolo 2;
f)
definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidii del
territorio nell’ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo
ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei
relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o
insufficientemente coltivati inseriti nella Banca regionale della terra lucana
di cui alla L.R. 14 dicembre 2017, n. 36 e di eventuali altri beni e terreni
oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi
affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in
relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.
Art. 4
Rapporti con gli enti
locali
1. Per le finalità di cui
alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ed all’ articolo
119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) in materia di contratti e accordi di
collaborazione, promozione e convenzioni con gli imprenditori agricoli.
Art. 5
Elenco regionale dei
pastori presidii del territorio lucano
1. È istituito presso la
struttura amministrativa regionale competente l’elenco regionale dei pastori
presidii del territorio lucano.
2. Ai fini
dell’iscrizione del pastore nell’elenco regionale è necessario che:
a)
l’allevamento di cui è titolare deve essere ubicato nel territorio regionale;
b)
il pastore deve praticare l’allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o
in forma transumante;
c)
i capi dell’allevamento devono essere registrati presso l’anagrafe zootecnica
tenuta dal servizio veterinario pubblico;
d)
il pastore deve detenere il fascicolo aziendale;
e)
il pastore, per allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di
assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Basilicata.
3. Il pastore presidio
del territorio, ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale e del
mantenimento della stessa, deve garantire che la propria attività venga svolta
nel rispetto dell’ambiente, del territorio e del patrimonio naturalistico
regionale.
4. Con successivo
provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle
domande di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco nonché di verifica
del mantenimento dei requisiti di iscrizione dei pastori presidii del
territorio, potendo anche assegnare parte di questi compiti ai servizi di
assistenza tecnico-veterinaria.
Art. 6
Rete dei pastori
presidii del territorio regionale
1. E’ istituita la rete
delle aziende zootecniche dei pastori presidii del territorio regionale.
2. Le attività di
raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e
pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria, che
ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.
Art. 7
Disposizioni di
attuazione
1. La Giunta regionale
approva con propria deliberazione gli atti di attuazione della presente legge
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 8
Disposizioni
finanziarie
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di
euro 100.000 per l’esercizio 2023 si provvede mediante lo stanziamento a valere
sulla Missione 16, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2023-2025.
(1)
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma sostituito
dall’art. 19, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 11.