Legge Regionale 16 novembre 2021, n. 49
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997,
N. 38 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO), COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 38/2020
Bollettino Ufficiale n. 81 (Supplemento ordinario) del 17
novembre 2021
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Art. 1
Modifiche al comma 9
dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 “Denuncia dei lavori
e autorizzazione all’inizio dei lavori”
1. Il comma 9
dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 è così sostituito:
“9. Per gli interventi di
sopraelevazione alla denuncia dei lavori deve essere allegata una
certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo dei piani che
è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce
la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale, di cui all’art. 90 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L’autorizzazione
dell’Ufficio tecnico regionale è rilasciata nel rispetto dei termini previsti
dal presente articolo.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo
9 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38
“Utilizzazione degli edifici e manufatti”
1. All’articolo 9 della
legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“9. Per le opere
strutturali, la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in
vigore della presente legge, è fissato il termine, in via transitoria, di anni
due dalla medesima data per la produzione della certificazione di idoneità
statica. E’ consentito l’utilizzo delle opere durante l’arco temporale entro il
quale deve essere prodotto il certificato di idoneità statica.”. (1)
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1)
ERRATA CORRIGE (pubblicata sul B.U. n. 82
Speciale del 25/11/2021): “Per mero errore materiale, al comma 1 dell’art.2
dopo la parole “legge” è inserita l’espressione “, è fissato il termine,”.