Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


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Legge Regionale 16 novembre 2021, n. 48

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2000, N. 47 “RECEPIMENTO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI, OPERATO CON L’ART. 24 DELLA LEGGE 8 MAGGIO 1998, N. 146 DELLE FUNZIONI NORMATIVE RELATIVE AI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10, E 11 DELLA LEGGE N. 386/1976” E ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2017, N. 19 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Bollettino Ufficiale n. 81 (Supplemento ordinario) del 17 novembre 2021

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Art. 1

Modifica al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. Al comma 1, articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, le parole come modificato dall’art. 3 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21” sono sostituite dalle parole “e successive modificazioni e integrazioni” e le parole “e nel regolamento dei beni di riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, nonché nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. L’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

1.         Per tutto quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le modalità attuative della gestione e della dismissione dei beni della riforma fondiaria si rimanda a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa riservata dell’ALSIA, che periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di adeguare i procedimenti alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento delle dismissioni.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

1. Al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole “e il correlato regolamento di dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono adeguati alle seguenti disposizioni e alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976”.

2. Al punto i) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n.19 le parole “nel regolamento di dismissione di cui al comma 2;” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47”.

3. Al punto vi) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole: “di cui all’art. 9 della Legge Regionale 47/2000 e ss.mm.ii. potranno essere definiti nel regolamento di dismissione di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni del predetto art. 9 ma sempre” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47”.

4. Al comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole “inerenti gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 47/2000 e ss.mm.ii.”, sono soppresse.

Art. 4

Abrogazione

1. Gli articoli 3-bis, 8, 9, 10, 11, 11-bis, 14, 15, 16, 19, 20 e 22 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, sono abrogati.

2. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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