Legge Regionale 16 novembre 2021, n. 48
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2000, N. 47
“RECEPIMENTO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI, OPERATO CON L’ART. 24 DELLA LEGGE
8 MAGGIO 1998, N. 146 DELLE FUNZIONI NORMATIVE RELATIVE AI BENI IMMOBILI DI
RIFORMA FONDIARIA DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10, E 11 DELLA LEGGE N. 386/1976” E
ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2017, N. 19 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2017
Bollettino Ufficiale n. 81 (Supplemento ordinario) del 17
novembre 2021
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Art. 1
Modifica al comma 1,
articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
1. Al comma 1, articolo 3
della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, le parole come modificato
dall’art. 3 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21” sono sostituite dalle parole “e
successive modificazioni e integrazioni” e le parole “e nel regolamento dei
beni di riforma di cui al comma 2 del successivo art. 23.” sono sostituite
dalle seguenti: “nell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19,
nonché nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma
fondiaria di cui all’articolo 23.”.
Art.
2
Modifica
all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
1. L’articolo 23 della
legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Articolo 23
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla normativa
vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le modalità attuative
della gestione e della dismissione dei beni della riforma fondiaria si rimanda
a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa riservata dell’ALSIA, che
periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di adeguare i procedimenti
alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento delle dismissioni.”.
Art. 3
Modifica all’articolo
40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19
1. Al comma 1
dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole “e il
correlato regolamento di dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni”
sono sostituite dalle seguenti: “sono adeguati alle seguenti disposizioni e
alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 23 della legge regionale
14 aprile 2000, n. 47, (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con
l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 delle funzioni normative relative
ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
legge n. 386/1976”.
2. Al punto i) della
lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017,
n.19 le parole “nel regolamento di dismissione di cui al comma 2;” sono
sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di gestione e dismissione dei beni
della riforma fondiaria di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile
2000, n. 47”.
3. Al punto vi) della
lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017,
n. 19 le parole: “di cui all’art. 9 della Legge Regionale 47/2000 e ss.mm.ii. potranno essere definiti nel regolamento di
dismissione di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni del predetto
art. 9 ma sempre” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti con il
regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui
all’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47”.
4. Al comma 3
dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 le parole
“inerenti gli immobili di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n.
47/2000 e ss.mm.ii.”, sono soppresse.
Art. 4
Abrogazione
1. Gli articoli 3-bis, 8,
9, 10, 11, 11-bis, 14, 15, 16, 19, 20 e 22 della legge regionale 14 aprile
2000, n. 47, sono abrogati.
2. Il comma 2
dell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.