Legge Regionale 6 ottobre 2021, n. 46
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN
SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
Bollettino Ufficiale n. 76 (Speciale) dell’8 ottobre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
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Art. 1
Finalità e destinatari
1. La Regione assicura
particolare tutela ai genitori che si trovano anche in condizioni di disagio
economico al fine di garantire agli stessi una esistenza dignitosa finalizzata
al recupero dell'autonomia abitativa, presupposto propedeutico all'esercizio
del ruolo genitoriale.
2. La Regione definisce
azioni a sostegno dei coniugi separati o divorziati, anche ai sensi della L.
76/2016, art. l, comma 20, in situazione di difficoltà economica, in particolare
con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la
centralità del loro ruolo nella vita dei figli. I benefici previsti dalla
presente legge non sono concessi e, se già concessi, sono revocati:
a) nel caso di decadenza
dalla responsabilità genitoriale;
b) nel caso di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per delitti non colposi commessi in danno dei
figli nei precedenti cinque anni. (1)
3. È escluso
dall’applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei
benefici a essa connessi, il coniuge che abbia contratto nuovo matrimonio o
nuova convivenza di fatto, ai sensi della Legge 76/2016.
Art. 2
Competenze della
Regione
1. La Regione coinvolge
le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti
pubblici e privati per la realizzazione di azioni integrate sul territorio.
2. La Regione agevola,
altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della
contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti
di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi
separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli
maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della
legge 104/1992.
Art. 3
Promozione dell’assistenza
e mediazione familiare
1. La Regione valorizza i
consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla
mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica,
sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di
fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi,
iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche
attraverso il coinvolgimento degli enti
del terzo settore che si occupano di relazioni familiari. (2)
Art. 4
Interventi di sostegno
abitativo
1. La Regione promuove
interventi di sostegno abitativo a favore del genitore e del coniuge legalmente
separato o divorziato incapace di soddisfare il bisogno abitativo per sé e per
i suoi figli.
2. Gli interventi di cui
al comma 1 consistono in:
a)
promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e
privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del
luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di
facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
b)
promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti
pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
3. Ai fini di cui al
comma 1 la Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei soggetti di cui
all'art. 1 per il pagamento dei canoni di locazione.
Art. 5
Interventi di sostegno
economico
1. La Regione promuove e
sostiene, anche economicamente, nei limiti delle risorse disponibili, i
soggetti di cui all'art. 1, comma 2 attraverso l'individuazione di criteri alla
base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla
conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
2. L'accesso agli
interventi di cui al comma 1 è disciplinato con delibera della Giunta regionale
che ne definisce i criteri e le modalità, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. Tra le misure di
sostegno economico sono, altresì, definite con delibera della Giunta regionale
le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli
interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
Art. 6
Modalità attuative
1. La Giunta regionale,
ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce entro 60 giorni con
apposito atto criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e
sociale tenendo conto, per la
quantificazione del contributo, dell’ISEE, nonché di ulteriori criteri quali
mantenimento dei figli, del coniuge, dell’ex coniuge e della perdita della
disponibilità abitativa della casa familiare.
(3)
Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale
presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale
sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e
alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di
cui all'articolo l, comma 2 e sui risultati ottenuti.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dalla presente legge si provvede in sede di prima applicazione con la somma di
euro 50.000,00 per l’anno 2021 e di euro 100.000,00 per gli anni 2022 e 2023 a
valere sulla Missione 20 Programma 03 del Bilancio 2021-2023 della Regione
Basilicata.
2. Per gli anni
successivi si provvede con appositi stanziamenti sulle leggi di bilancio
successive.
3. La Giunta Regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le
pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma modificato
dall’art. 34, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. Il testo precedente era
così formulato: “2. La Regione definisce
azioni a sostegno dei coniugi separati o divorziati, anche ai sensi della L.
76/2016, art. l, comma 20, in situazione di difficoltà economica, in
particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai
sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di
garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli. E' escluso
dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei
benefici ad essa connessi il coniuge che venga meno ai suoi doveri di cura e
mantenimento dei figli. E’ escluso dall'applicazione della presente legge e
dalla possibilità di usufruire dei benefici a essa connessi il coniuge che sia
stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona,
tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli
570 e 572 del codice penale e il coniuge che venga meno ai doveri di cura e
mantenimento dei figli.”;
(2) comma modificato
dall’art. 34, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(3) comma modificato
dall’art. 34, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.