Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 40
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO
Bollettino Ufficiale n. 74 (Speciale) del 23 settembre 2021
TESTO AGGIORANTO E COORDINATO
CON: L.R. 30 dicembre 2021,
n. 61.
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Art. 1
Oggetto e Finalità
1. La Regione Basilicata,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 134 recante
“Norme in materia di diagnosi, cura ed abilitazione delle persone con disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, e delle linee di
indirizzo nazionali per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello
sviluppo, nonché di tutte le
disposizioni a tutela delle persone con disabilità e delle linee guida
nazionali ed internazionali in materia, promuove: (1)
a)
la realizzazione di un Centro di Riferimento Regionale per l’Autismo con
compiti di coordinamento della rete dei servizi sanitari dedicati alle persone
con disturbi dello spettro autistico (ASD);
b)
la costituzione, per ambiti territoriali distrettuali o interdistrettuali,
di equipe multidisciplinari dedicate alla diagnosi, alla cura ed
all’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
c)
la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche, degli operatori
sanitari di neuropsichiatria infantile, di psichiatria e degli addetti
all’abilitazione funzionale sui percorsi assistenziali;
d)
l’incentivazione di progetti destinati alla formazione ed al sostegno dei
nuclei familiari con persone autistiche;
e)
la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o
private accreditate con competenze specifiche dedicate alle persone con
disturbi dello spettro autistico (ASD);
f)
la promozione di progetti finalizzati all’inserimento scolastico e lavorativo
di soggetti adulti ai fini della loro inclusione sociale.
Art. 2
Centro di Riferimento
Regionale
1. Nell’ambito della rete
dei servizi già dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico
(ASD), la Giunta Regionale individua il Centro di Riferimento Regionale.
2. Sono parte della rete
di cui al precedente comma 1 i servizi di neuropsichiatria infantile e quelli
di psichiatria di cui al comma 4 del presente articolo, le Aziende Sanitarie
Territoriali ed i soggetti di particolare qualificazione nel settore della
neuropsichiatria infantile e dell’autismo che operano in Regione sulla base di
appositi provvedimenti.
3. Il Centro di
Riferimento Regionale si avvale di un Comitato di Indirizzo composto dai
direttori delle Unità Ospedaliere Complesse (U.O.C.) di neuropsichiatria
infantile e dai direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). E’ fatto
obbligo alle Aziende Sanitarie di istituire servizi dedicati nell’ambito del
Dipartimento di Salute Mentale per la presa in carico in ogni età della vita
delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD), articolati in equipe
multidisciplinare per ambiti distrettuali o interdistrettuali.
4. Il Centro di Riferimento
Regionale elabora i protocolli diagnostico-terapeutici ed assistenziali per i
soggetti con disturbi dello spettro autistico (ASD), sentiti i rappresentanti
della pediatria e della medicina di famiglia di cui al successivo art. 3,
nonché il coinvolgimento delle altre figure professionali operanti nei servizi
dedicati, aggiornando le prescrizioni terapeutiche secondo quanto previsto
dalle più recenti Linee Guida dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
5. Il Centro di
Riferimento Regionale definisce ed attua i programmi di formazione ed
aggiornamento continuo del personale nonché elabora ed approva i progetti di
ricerca.
Art. 3
Commissione
Permanente Regionale per i soggetti con disturbi dello spettro autistico
1. E’ istituita presso il
dipartimento competente in materia di salute la Commissione Regionale
permanente sui disturbi dello spettro autistico (ASD) con il compito di
elaborare e proporre alla Giunta Regionale interventi integrati tra i servizi
della salute, quelli sociali, le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro.
2. La Commissione presieduta dall’Assessore al
ramo o da un suo delegato è composta da:
a)
Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento in materia di salute e
politiche sociali;
b)
Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento competente in materia di
formazione e lavoro;
c)
Responsabile, o suo delegato, del Centro di Riferimento Regionale di cui al
precedente art. 2;
d)
Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle Aziende Sanitarie;
e)
Direttori, o delegati, delle Unità Ospedaliere (U.O.) di Neuropsichiatria
Infantile (N.P.I.);
f)
Pediatra di libera scelta designato dall’ordine professionale;
g)
Medico di medicina generale designato dall’ordine professionale;
h)
Rappresentante dell’ufficio scolastico regionale;
i)
Due rappresentanti, uno per provincia, degli ambiti territoriali designati
dall’ANCI regionale;
j)
Due Rappresentanti, uno per Provincia, della consulta delle associazioni, di
cui all’ art. 4;
k)
Garante regionale dell’Infanzia. (2)
3. La Giunta regionale
con proprio atto, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, disciplina i criteri e le modalità di funzionamento della
Commissione Permanente.
4. La partecipazione alla
Commissione è gratuita.
Art.
4
Consulta
degli enti del Terzo settore in materia di disturbi dello spettro
autistico (3)
1. Presso la struttura
regionale in materia di salute è istituita la Consulta degli Enti del Terzo
settore, così come definiti dall’art.4, comma 1 del D.lgs. 117/2017, che si
occupano prevalentemente dei disturbi dello spettro autistico, iscritti
nell’apposito registro regionale. (4)
2. La Consulta svolge
funzioni consultive nei confronti della Commissione Regionale di cui all’art. 3
attraverso un proprio rappresentante.
3. La Consulta presenta,
altresì, su richiesta degli organi regionali, proposte ed osservazioni sulla
programmazione regionale relativa alle politiche sociali che intervengono nella
materia di disturbi dello spettro autistico (ASD) .
4. La Consulta è formata
dai legali rappresentanti degli enti del terzo settore di cui al 1° comma del
presente articolo e si dota di apposito regolamento che ne disciplina il
funzionamento. (5)
5. La Consulta designa, a
maggioranza dei propri componenti, un rappresentante in seno alla Commissione
di cui all’art. 3 garantendo a rotazione annuale la rappresentanza degli enti
del terzo settore aderenti. (6)
6. La Consulta è nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata in prima
seduta dall’Assessore competente in materia di politiche sociali e resta in
carica per un triennio. I componenti possono essere confermati.
7. La partecipazione ai
lavori della Consulta è gratuita.
Art. 5
Rete dei Servizi
Sanitari Regionali
1. La rete dei Servizi
Sanitari Regionali destinati ai soggetti con disturbi dello spettro autistico
(ASD) è composta dai servizi dedicati delle Aziende Sanitarie territoriali e
dei soggetti di alta qualificazione nel settore della neuropsichiatria
infantile (NPI) e dell’autismo presenti sul territorio regionale, in virtù di
disposizioni normative o accordi. La rete si articola in servizi di diagnosi,
cura ed abilitazione che operano nel rispetto dei percorsi
diagnostico-terapeutici- assistenziali (PDTA) dettati dal Centro di Riferimento
Regionale di cui al precedente art. 2.
2. Fanno, altresì, parte
della rete dei Servizi Sanitari Regionali di cui al precedente comma 1 le
strutture private accreditate regionali che si occupano di disturbi dello
spettro autistico (ASD) e che operano nel rispetto dei percorsi
diagnostico-terapeutici- assistenziali (PDTA).
3. I servizi garantiscono
le attività ambulatoriali di ricovero e cura, diurne, residenziali e
semiresidenziali nonchè di assistenza domiciliare nel
rispetto degli indirizzi e protocolli dettati dal Centro di Riferimento
Regionale.
4. I centri diurni,
semiresidenziali, residenziali e di assistenza domiciliare garantiscono il
sostegno alle famiglie e svolgono attività psicoeducative, ricreative e
sportive nonché di avviamento all’attività lavorativa e all’abitare autonomo o
assistito, dopo adeguata formazione.
5. La Giunta regionale
definisce la dotazione organica delle strutture pubbliche e private idonea a
garantire adeguati livelli di assistenza nelle diverse forme. La dotazione è
composta da figure professionali appositamente formate, quali a titolo
esemplificativo il neuropsichiatra infantile, lo psichiatra, un tecnico
dell’abilitazione psichiatrica, un pedagogista con laurea quinquennale in
pedagogia clinica o un pedagogista con formazione in pedagogia clinica ABA (Applied Behavior Analysis), un
educatore socio pedagogico o un educatore socio sanitario, nonché uno psicologo
e/o uno psicoterapeuta, sia per l’assistenza ai minori che alle persone adulte. (7)
6. La Giunta regionale
definisce, altresì, criteri, requisiti e modalità per la realizzazione delle
strutture di cui al comma 4 ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
Le strutture sia pubbliche che private già operanti si adeguano agli standard
entro i termini fissati dalla Giunta regionale.
Art.
6
Integrazione
sociale e lavorativa
1. La Regione promuove la
formazione delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) in
relazione alle capacità definite dalla diagnosi funzionale per un corretto
inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche della persona da avviare
al lavoro.
2. A tale scopo,
acquisito il parere del Centro di Riferimento Regionale, la Regione promuove
progetti di sperimentazione di attività lavorative, compresi i corsi di
formazione propedeutici alle stesse, proposti da Enti, Istituzioni ed
Associazioni operanti nel settore dei disturbi dello spettro autistico (ASD).
Art. 7
Formazione
1. La Regione, oltre alla
formazione definita ed attuata dal Centro di Riferimento Regionale per il
personale sanitario, promuove attraverso il medesimo Centro attività formative
rivolte agli operatori dei servizi sociali, ai genitori e familiari delle
persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) da realizzarsi a cura dei
soggetti ed enti di formazione accreditati.
2. La Regione, d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove interventi di formazione ed
aggiornamento sulle metodologie educative rivolti ai docenti di ogni ordine e
grado.
Art.
8
Disposizioni
transitorie e finali
1. La Giunta regionale individua
il Centro di Riferimento Regionale ai sensi dell’art. 2 e adotta tutti gli atti
di propria competenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. Il Centro di
Riferimento Regionale di cui all’art. 2 istituisce una banca dati per il
rilevamento delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) e del loro
grado di disabilità.
Art.
9
Norma
Finanziaria
1. Gli oneri derivanti
dalla presente proposta di legge sono da considerarsi ad invarianza finanziaria
in quanto all’applicazione delle norme in essa contenute si farà fronte con le
risorse già previste in bilancio e specificamente con le risorse destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale nelle “Spese di natura corrente
per il funzionamento e l’erogazione dei servizi di assistenza (LEA) del
Servizio Sanitario Regionale - articolo 1 Decreto Legislativo 56/2000 “-
Missione 13 programma 01 del Bilancio di previsione vigente, quantificati per
l’anno 2021 nella somma di € 50.000,00 e per gli anni 2022 e 2023 nella somma
di € 100.000,00 per ciascun anno finanziario.
Tale capitolo è alimentato dai trasferimenti dello stato in particolare
dai flussi finanziari in entrata FNS (Fondo Sanitario Nazionale) indistinto.
2. Per gli anni
successivi, si provvede con le risorse individuate nelle successive leggi di
bilancio.
3. Ai fini
dell’applicazione di quanto disposto al comma 1, gli uffici regionali
competenti sono autorizzati alla variazione di bilancio.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) comma così modificato
dall’art.1, comma, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61;
(2) lettera così
modificata dall’art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61;
(3) rubrica così
modificata dall’art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61;
(4) comma così sostituito
dall’art. 1, comma 4, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61. Il testo precedente era
così formulato:“1. Nell’ambito del Centro Servizi
di Volontariato (CSV) è istituita la Consulta delle Associazioni di
volontariato e di promozione sociale che si occupano prevalentemente dei
disturbi dello spettro autistico, iscritte nell’apposito registro regionale.”;
(5) parole così
sostituite dall’art. 1, comma 5, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61;
(6) parole così
sostituite dall’art. 1, comma 6, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61;
(7) comma così modificato
dall’art. 1, commi 7 e 8, L.R. 30 dicembre 2021, n. 61.