Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 39
NORME PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
ODORIGENE
Bollettino Ufficiale n. 74 (Speciale) del 24 settembre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
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Art. 1
Finalità e ambito di
applicazione
1. Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano ai provvedimenti che valutano le emissioni in
atmosfera, per includere i valori limite relativi alle emissioni odorigene al fine di prevenire e limitare le molestie
olfattive prodotte da attività antropiche.
2. Esse si applicano:
a)
ai nuovi impianti e nuove attività legge, a condizione che detti impianti e
attività siano soggetti:
a.1 all’autorizzazione
concernente le emissioni in atmosfera D.Lgs.152/2006 Parte Quinta, art.269;
tutti gli impianti della parte V;
a.2 all’autorizzazione
alla Gestione dei Rifiuti di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, Titolo I, Capo
IV;
a.3 alla valutazione
d’impatto ambientale, all’autorizzazione integrale ambientale (AIA) di
competenza regionale; (1)
b)
a tutti gli impianti ed attività esistenti, nei casi di:
b.1 modifiche o
estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in
fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) o la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ove tali modifiche o estensioni
comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno;
b.2 ripetute segnalazioni
di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di
malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali, nel corso
dell'esercizio pregresso degli impianti e delle attività che trovino riscontro
oggettivo nelle attività di vigilanza e controllo di ARPAB o di altri enti o
organi di controllo;
c)
ad impianti ed attività, qualora l'Autorità Competente ritenga necessario e
urgente riesaminare l’autorizzazione in esito alle attività di cui all’articolo
5, a seguito di ripetute segnalazioni di odori.
3. È fatto comunque salvo
quanto specificatamente disposto da altra normativa regionale relativamente
alle problematiche olfattive derivanti da particolari attività o impianti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti
disposizioni si intende per:
a)
proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto
alle presenti disposizioni;
b)
gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua
totalità o solo in parte, l’installazione o l’impianto;
c)
installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività
elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e qualsiasi
altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte
nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È
considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta
da diverso gestore; (2)
d)
attività: lavorazioni che producono emissioni in atmosfera;
e)
istanza: la domanda, presentata dal gestore o dal proponente, volta
all’ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di
valutazione di impatto ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l’esercizio;
f)
autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto
ambientale, o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
g)
sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e gli
organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo
1993, n. 91 e n. 92;
h)
odorante: sostanza che stimola il sistema olfattivo umano in modo che sia
percepito un odore;
i)
emissione odorigena: emissione convogliata o diffusa
avente effetti di natura odorigena;
l)
sorgente puntiforme: sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico
nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni e portata
dell'aria definite (camini, sfiati, ecc...);
m) sorgente diffusa areale con flusso indotto o
attiva: sorgente con dimensioni definite con un flusso di aria uscente (biofiltri o cumuli areati) superiore a 50 m3 /h*m2;
n)
sorgente diffusa areale senza flusso
indotto o passiva: sorgente con dimensioni definite con un flusso di aria
uscente inferiore a 50 m3 /h*m2 in cui l'unico flusso presente è quello dovuto
al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante (discariche,
vasche degli impianti di depurazione acque reflue, cumuli di composti non
aerati, ecc...);
o) sorgente fuggitiva: sorgente elusiva o
difficile da identificare che rilascia quantità indefinite di odoranti dovute a
perdite (valvole, flange, aperture di ventilazione passiva, ecc...);
p) sorgente odorigena:
la sorgente puntiforme, diffusa o fuggitiva dell’installazione che rilascia
odore;
q) sorgente odorigena
significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3;
r)
unità odorimetrica: la quantità di odorante/i che,
quando evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali, provoca
una risposta fisiologica in un gruppo di prova (soglia di rivelazione)
equivalente a quella provocata da una massa di odore di riferimento europeo
(EROM), evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali;
s)
portata di odore (OER - Odour Emission
Rate): è la quantità di unità odorimetrica europea che
attraversa una superficie data·divisa per il tempo.
Essa è il prodotto della concentrazione di odore cod,
della velocità di uscita v e dell'area di uscita A o il prodotto della
concentrazione di odore cod e della portata in volume
pertinente. La sua unità di misura è ouE/h (o ouE/min o ouE/s,
rispettivamente);
t)
concentrazione di odore: numero delle unità odorimetriche
europee in un metro cubo di gas in condizioni normali. L'unità di misura è
l'unità odorimetrica europea al metro cubo: ouE/m 3;
u)
disturbo olfattivo: alterazione momentanea dello stato di benessere della
persona causato dall’esposizione a un odore;
v)
impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità
dell’odore e frequenza di esposizione all’odore;
z) recettore sensibile: posizione geografica sul
territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità
in relazione alla destinazione d’uso attuale e prevista;
aa) valore di
accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata
sull’intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettata
presso i recettori sensibili;
ab) valore obiettivo:
valore di emissione odorigena tale da evitare o
minimizzare, sul territorio circostante, le ricadute odorigene
derivanti dall’esercizio dell’attività;
ac)
valore limite: portata massima o concentrazione massima di emissione odorigena espressa in unità odorimetriche
per le fonti di emissione degli impianti/attività;
ad) inquinamento:
l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici, nell’aria,
nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
2. Sono fatte salve le
altre definizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e alla
norma UNI 11806.2021 (Qualità dell'aria - Emissioni odorigene
e impatto olfattivo – Vocabolario). (3)
Art. 3
Obblighi a carico del
proponente ovvero del gestore
1. Il proponente ovvero
il gestore, se l’impianto o l’attività è ricompresa tra quelle indicate
all’art.1, all’atto della presentazione dell’istanza all’autorità competente,
provvede a:
a)
specificare se l’istanza è relativa ad impianto/attività nuova o già esistente;
b)
descrivere puntualmente il ciclo produttivo, con indicazione di eventuali
materie prime, intermedi e prodotti solidi, liquidi e gassosi trattati ed
eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di
gestione);
c) caratterizzare le sorgenti emissive
determinando la concentrazione di odore, la portata di odore e la
concentrazione delle singole sostanze emesse, odoranti o traccianti non
odoranti. Nel caso di impianti da realizzare, in cui non sia possibile ottenere
misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati da dati di
bibliografia su impianti analoghi;
d)
dichiarare, ai sensi del D.P.R. 455/2000, l’assenza o l’esistenza di sorgenti
emissive odorigene significative;
e)
identificare e ubicare in planimetria tutte le sorgenti odorigene
significative degli impianti/attività, nonché specificare tempi e durata di
funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
f)
descrivere i sistemi di abbattimento eventualmente adottati e gli accorgimenti
tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene.
g)
fornire un’adeguata informazione e rappresentazione cartografica dell’area
territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene,
con particolare attenzione alla presenza di aree residenziali, produttive,
commerciali, agricole e di recettori sensibili.
2. Nel caso di presenza
di sorgenti emissive odorigene significative, il
proponente dovrà effettuare:
a)
la stima dell’impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni
di cui all’allegato tecnico annesso alla presente legge;
b)
la determinazione diretta dell'impatto olfattivo dell’impianto a regime secondo
un piano di monitoraggio da sottoporre all’Autorità competente e all’ARPAB.
3. I commi 1 e 2 del
presente articolo si applicano anche agli impianti già esistenti, nel caso in
cui, durante il precedente periodo autorizzativo, gli enti o organi di
controllo abbiano attestato episodi di molestia olfattiva attribuibile
all’impianto.
4. Tutti i processi di
lavorazione che comportano emissioni odorigene
classificate come significative devono essere svolti secondo le prescrizioni
rese con l’autorizzazione, preferibilmente in ambiente confinato e dotato di
adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento
delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.
Art. 4
Ruolo dell’autorità
competente
1. L’Autorità Competente,
nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa
vigente, avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB):
a)
valuta l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal
proponente;
b)
verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l’adeguatezza
degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore ovvero dal
proponente al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del
territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;
c)
individua dei valori “obiettivo”, espressi come concentrazione di odore (ouE/m3) e portata di odore (ouE/s)
specifici per le diverse sorgenti emissive dell’impianto o dell’attività, che
consentano di contenere entro i limiti di accettabilità l’impatto olfattivo
prodotto dalle emissioni odorigene;
d)
prescrive in sede di autorizzazione le modalità, i parametri e le frequenze del
monitoraggio dell’impatto olfattivo, in corrispondenza della messa a regime
degli impianti e per un periodo successivo di valutazione della durata, a
seconda della tipologia dell’impianto, compresa tra 4 e 12 mesi;
e)
formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la
relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene
sia ad impianto a regime che nella fase di messa in esercizio.
2. Al termine del periodo
di valutazione, sulla base degli esiti delle attività di vigilanza e controllo
condotte dagli enti e organismi di controllo e della relazione tecnica
riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, prodotta dal gestore entro 60 gg dal
termine del periodo di valutazione, l'Autorità Competente adotta uno o più
provvedimenti con i quali:
a)
definisce i valori limite di concentrazione di odore (ouE/m3)
e di portata di odore (ouE/s);
b)
prescrive il Piano di monitoraggio dell’impatto olfattivo modificando e/o
confermando la frequenza e la modalità di monitoraggio periodico di cui al
comma 1 lett. d);
c)
prescrive le modalità operative, gestionali o tecniche da applicare
all’impianto necessarie ad eliminare o ridurre le emissioni odorigene;
d)
prescrive, se necessario, la predisposizione di un Piano di contenimento delle
emissioni odorigene, e la tempistica di attuazione.
3. Qualora al termine del
periodo di valutazione l'impatto olfattivo ecceda, presso uno o più ricettori
sensibili, i valori di accettabilità, l'Autorità Competente individua nuovi
valori obiettivo e adotta uno o più provvedimenti con i quali dispone che:
a)
sia effettuata una verifica del ciclo produttivo dell’impianto e delle fonti di
emissioni odorigene;
b)
sia redatto ed attuato, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di cui al
presente comma, un ulteriore monitoraggio dell’impatto olfattivo e un Piano di
contenimento delle emissioni odorigene che consenta
il rispetto dei nuovi valori obiettivo.
Al termine del periodo di
cui al comma 3 lettera b), l’Autorità Competente, sulla base degli esiti dei monitoraggi
e delle attività di vigilanza e controllo condotte dagli enti e organismi di
controllo, ai sensi del successivo art.5, fissa i valori limite di
concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di
odore (ouE/s).
4. In sede di formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le
amministrazioni procedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle
previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni. e assicurando
in ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio. (4)
5. La violazione da parte
del gestore o del proponente delle prescrizioni impartite e dei valori limite
fissati nei provvedimenti determina l’applicabilità del sistema sanzionatorio
già previsto dalle norme di settore.
Art. 5
Attività di
valutazione dell’ARPAB
1. Fermo restante la
verifica dell’ottemperanza da parte del gestore delle prescrizioni indicate nei
provvedimenti autorizzativi, l’ARPAB effettua la verifica documentale degli
elaborati di progetto prodotti dai gestori ed esegue sopralluoghi finalizzati
alla verifica delle emissioni odorigene significative
e dell’impatto olfattivo.
2. L’ ARPAB trasmette
all’Autorità Competente il rapporto sulla verifica documentale e sull’attività
di sopralluogo, di campionamento e analisi delle emissioni odorigene
e dell’impatto olfattivo, allegandone i verbali di sopralluogo ed eventuali
rapporti di prova, e riportando tutte le criticità eventualmente riscontrate.
3. La valutazione da
parte dell’ARPAB è effettuata anche tramite accesso remoto ai dati di
monitoraggio in continuo dell’impatto olfattivo, laddove disponibili.
4. L’ARPAB può effettuare
in qualunque momento attività di ispezione e verifica degli autocontrolli
prodotti dal gestore o dal proponente.
5. Laddove lo ritenga
necessario, l’ARPAB può effettuare sopralluoghi finalizzati alla verifica delle
emissioni odorigene significative e dell’impatto
olfattivo, seguendo le modalità operative stabilite nell’Allegato tecnico alla
presente legge, a seguito di segnalazioni di disturbo olfattivo trasmesse dal
Sindaco dell’area interessata.
Art. 6
Gestione delle
criticità correlate ad impianti esistenti
1. Nei casi di impianti o
attività esistenti che determinano situazioni di disagio olfattivo accertato da
ARPAB e che coinvolgono porzioni significative di territorio e di popolazione,
è attivata una procedura operativa condivisa tra tutti gli enti chiamati ad
intervenire, attuata in più fasi successive e dettagliata nell’allegato tecnico
alla presente legge.
Art. 7
Disposizioni
transitorie
1. I procedimenti avviati
per effetto delle disposizioni della D.G.R. 22 aprile 2002, n. 709 "Linee
guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di
compostaggio e di stabilizzazione” restano disciplinati dalla normativa
previgente.
Art. 8
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge è abrogata la D.G.R. 22 aprile 2002 n. 709
"Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli
impianti di compostaggio e di stabilizzazione” limitatamente alle prescrizioni
e disposizioni concernenti le emissioni odorigene.
Art. 9
Clausola di invarianza
finanziaria
1. All’attuazione della
presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza regionale.
Art. 10
Dichiarazione di
urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge
regionale è dichiarata urgente ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1)
lettera modificata dall’art. 30, comma 1,
L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(2) lettera
modificata dall’art. 30, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(3) comma
modificato dall’art. 30, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(4) comma
modificato dall’art. 30, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.