Legge Regionale 22 settembre 2021, n. 38
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Bollettino Ufficiale n. 74 (Speciale) del 24 settembre 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
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Art. 1
Nuovi requisiti delle
strutture socio-sanitarie
1. Al fine di evitare
cambiamenti che possono incidere sull’assetto organizzativo e finanziario delle
strutture socio-sanitarie nel pieno dell’emergenza sanitaria nazionale ed
evitare criticità che possono compromettere la continuità dei servizi, al comma
1 dell’art. 46 della L.R. n. 38/2018 e s.m.i. le
parole “1° luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
2. All’articolo 1, comma
2, della L.R. 20 gennaio 2020, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: “Nel caso dei presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in
regime ambulatoriale si chiarisce che tali prestazioni costituiscono la
funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali che
in ogni caso rappresentano la funzione principale caratterizzante la struttura
socio-sanitaria, anche quando tali servizi sono erogati in sedi decentrate che
devono intendersi parte secondaria e integrante dell’unica struttura
socio-sanitaria.”.
Art. 2
Spese per la prevenzione
del contagio dei servizi riabilitativi
(1)
[1. Alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie accreditate che erogano prestazioni di
riabilitazione ai sensi dell’art.26 della legge n. 833/78 per conto del
servizio sanitario regionale in virtù di accordi contrattuali, è riconosciuto
un contributo finalizzato a sostenere le spese necessarie ad adottare le misure
di prevenzione e limitazione del contagio da coronavirus.
2. Per l’anno 2020 e
l’anno 2021 e comunque fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria
nazionale, il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% (quindici per
cento) della vigente tariffa di remunerazione ed è commisurato ad ogni
prestazione effettivamente erogata, fermo restando il limite del tetto di spesa
complessivo regionale.
3. Per l’anno 2020, il
contributo di cui al comma 2 è comprensivo del contributo del 3% (tre per
cento), così come già previsto con provvedimento della Giunta regionale.
4. Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della
Regione.]
Art. 3
Servizio di trasporto
disabili gravi che accedono ai servizi riabilitativi
1. L’articolo 8 della
legge regionale n. 3/2016 va interpretato nel senso di escludere ogni forma e
misura di compartecipazione a carico degli utenti con riferimento al solo
servizio di trasporto, considerato che trattasi di ulteriore requisito di
accreditamento delle strutture facente parte del più ampio servizio di
riabilitazione semiresidenziale, la cui eventuale compartecipazione deve ritenersi
compresa nella misura applicata e richiesta dall’Azienda Sanitaria Provinciale
sulla tariffa prevista per le prestazioni erogate dalla struttura accreditata,
là dove si verificano i presupposti individuali previsti dalla normativa
vigente.
Art. 4
Modifiche ed
integrazioni alla L. R. 5 aprile 2000 n. 28 e ss.mm.ii.
1. Al comma 4 dell’art.
11 della legge regionale n. 28/2000, dopo le parole, “discipline presenti.”,
sono aggiunte le seguenti; “, equipollenti o affini”.
2. Nell’allegato A, parte
seconda, della L.R. 5 aprile 2000, n.28, con riferimento ai “Presidi e centri
ambulatoriali di riabilitazione” dedicato ai “Requisiti minimi organizzativi”,
il secondo comma che inizia con “Al fine di ridurre l‘impatto” e finisce con
“da considerarsi domicili provvisori”, come modificato dall’art. 12, comma 3
della L.R. n. 1/2007, è sostituito come segue: “Al fine di ridurre l‘impatto
con le attività di vita quotidiana dell’individuo, se motivatamente prescritto
nei progetto riabilitativo individuale, il trattamento riabilitativo
ambulatoriale potrà essere erogato in forma domiciliare negli ambienti di vita
dell’utente, quali ad esempio la scuola, i luoghi di lavoro etc..., da
considerarsi domicili provvisori; in tali casi, nei periodi delle pause estive
e nelle festività le prestazioni potranno continuare ad essere rese negli
stessi plessi scolastici, al fine di evitare cambiamenti che potrebbero
incidere sull‘efficacia e la continuità dell‘intervento riabilitativo o, in
alternativa e nei casi indicati, in forma di tele-riabilitazione secondo i
protocolli e le linee guida condivise con 1‘UVBR dell‘Azienda Sanitaria.”.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) articolo abrogato
dall’art. 8, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 3.