Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 33
3 MARZO GIORNO DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLA SCIAGURA
FERROVIARIA DI BALVANO
Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1°
agosto 2021
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Art. 1
Istituzione “3 marzo Giorno della Memoria in ricordo della
sciagura ferroviaria di Balvano”
1. La Regione Basilicata
riconosce il giorno 3 marzo quale Giorno della Memoria in ricordo della
sciagura ferroviaria di Balvano, data del più grave incidente ferroviario per
numero di morti verificatasi in Italia, al fine di ricordare le vittime della
sciagura ferroviaria accaduta nel territorio lucano nell’agro del Comune di
Balvano il 3 marzo 1944.
Art. 2
Iniziative commemorative
1. In occasione del
“Giorno della Memoria”, di cui all’articolo 1, il Consiglio Regionale della
Basilicata promuove l’organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare
nel Comune di Balvano e nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra
Regione per alimentare e conservare nel futuro della Basilicata la memoria di
quel tragico episodio, che ha mietuto 517 vittime accertate e tante altre
disperse, sconvolgendo il tessuto umano e sociale di numerose comunità del
Mezzogiorno d’Italia.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per gli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata per gli anni
2022 e 2023 la spesa di Euro 5.000,00; per gli anni successivi l’entità dello
stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
2. Alla copertura degli
oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si
provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al fondo speciale per
oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che
si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio di cui alla
Missione 20, Programma 03 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023
della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le
pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.