Leggi Regionali
In questa sezione è possibile consultare le leggi regionali aggiornate e coordinate. La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità.


Risultati pagina  
Anno
Numero    
Data Dal
Data Al  
 
Materia
Testo  
   

Scarica la Legge in pdf

Link Diretto Legge

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 29

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN BASILICATA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA) E SS.MM.II.

Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1°agosto 2021

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

____________________________________________

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

OGGETTO, FINALITÀ

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, disciplina:

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) il passaggio di proprietà delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) la determinazione del canone di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999.

 

2. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico lucano nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità regionale, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, contemperando lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili con la tutela dei corpi idrici regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo sostenibile delle acque, il miglioramento e il risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Ai fini della presente legge, le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sono considerate le concessioni ad uso idroelettrico che, come definite dall’articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775, hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW.

[2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70% il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore così come definito dall’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/1999.]   (1)

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque

 

1. La Regione, prima di avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale che si pronuncia con propria deliberazione.

3. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata in funzione:

a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE, nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle acque ed in coerenza con la pianificazione del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale;

b) delle esigenze di approvvigionamento prioritario della risorsa idrica per l’uso potabile e agricolo;

e tiene conto, nel caso di rinnovi, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, delle conoscenze in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici di carattere ambientale e socioeconomico rispetto all’uso idroelettrico delle acque.

4. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria in materia di produzione di energia idroelettrica, nonché dei relativi procedimenti partecipativi, la valutazione dell’interesse pubblico, in relazione ai diversi usi delle acque, deve prevedere una preliminare fase di consultazione dei Comuni territorialmente interessati e dei soggetti aventi titolo nel governo e nella gestione delle risorse idriche di Basilicata.

5. Il procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla deliberazione di cui al comma 2.

Art. 4

Ricognizione delle opere e dei beni nelle procedure di rinnovo delle concessioni

1. L’Amministrazione regionale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, al fine di avviare per gli impianti esistenti le procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, effettua, entro il 31 dicembre 2022, la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del regio decreto 1775/1933.

Art. 5

Regime delle opere e dei beni

1. Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza,  [revoca o] rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le “opere bagnate” definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione Basilicata in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.   (2)

2. Il concessionario uscente, nel caso in cui abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all’articolo 26 del regio decreto 1775/1933. La Regione può prevedere, alla riassegnazione della concessione e secondo le procedure di cui alla presente legge, che sia il concessionario subentrante a corrispondere al concessionario uscente tale indennizzo.

3. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che l’Amministrazione regionale accerti, ai sensi dell’articolo 3, un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico. 

4. La proprietà delle opere di cui al comma 1, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi.

5. Ai fini dell’acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, le “opere asciutte”, nel caso ciò fosse necessario per l’assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 comma 2 e seguenti, del regio decreto 1775/1933, con:

a) il preavviso agli interessati, tre anni prima del termine dell'utenza, della volontà dell’Amministrazione regionale di esercitare la facoltà di immettersi nel possesso dei beni di cui al comma 2;

b) la corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

6. La Giunta regionale può avvalersi dell’apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente o di propri enti strumentali per la valutazione del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al comma 5, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

7. Nelle procedure di riassegnazione della concessione sono indicati i canoni annui dovuti dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al presente articolo e le modalità per il loro aggiornamento, in base ai criteri definiti con le disposizioni regolamentari della Giunta regionale, di cui all’articolo 31.

8. Nel caso in cui a seguito delle procedure di riassegnazione della concessione il progetto proposto dal concessionario subentrante non preveda l'utilizzo dei beni di cui all’articolo 25 comma 2 del regio decreto 1775/1933, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

Art. 6

Rapporto di fine concessione

1. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico è tenuto a trasmettere all’Amministrazione regionale un rapporto di fine concessione.

2. Il rapporto di fine concessione deve essere trasmesso, per le concessioni con scadenza 1° aprile 2029 entro il 31 dicembre 2023, per le concessioni per le quali intervenga la decadenza,  [la revoca o]  la rinuncia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. (3)

3. Il Rapporto di fine concessione deve contenere:

a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 5, comma 1, della presente legge;

b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 2, del Regio Decreto  1775/1933 e dell’articolo 5, comma 5, della presente legge, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso  e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;

e) l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all’articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;

f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;

h) il progetto di gestione dell’invaso, ove prescritto, ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

            i) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni;

j) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni; in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell’amministrazione concedente;

k) il personale utilizzato nella gestione dell’impianto con l’indicazione, quantitativa e qualitativa, di coloro per i quali occorre promuovere la stabilità occupazionale in applicazione delle clausole sociali richiamate nella presente legge.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.

5. Se la Regione rileva la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità di dati all’interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla stessa Regione.

6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, previsto dal presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dal presente articolo.

7. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla successiva procedura di assegnazione.

8. La Regione procede a effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica amministrativa da parte degli uffici regionali, previa effettuazione delle verifiche di cui al precedente periodo.

9. I concessionari uscenti hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

10. Il rapporto di fine concessione, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell’ambito della procedura di assegnazione della concessione.

Art. 7

Divieto di apportare varianti

1. A decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all’articolo 6 e fino alla conclusione della procedura per l’assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante, fatta salva la realizzazione di interventi strettamente necessari per la sicurezza dell’impianto la cui esecuzione resta a carico del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

Art. 8

Continuità della produzione elettrica

1. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione; sono fatti salvi gli indennizzi al concessionario uscente per gli interventi di manutenzione dallo stesso posti in essere previsti dalla normativa vigente.

2. I beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 e dalla presente legge.

3. Entro centottanta giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.

 Titolo II

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Capo I

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E TERMINI DI AVVIO DELLE PROCEDURE

Art. 9

Modalità di assegnazione delle concessioni

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico della Regione Basilicata possono essere assegnate:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale pubblico o misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Entro i termini di avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 10, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di cui al comma 1, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

3. Qualora la gestione unitaria delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale risulti, per l’amministrazione regionale, opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell’economia dei mezzi amministrativi, la Giunta regionale può stabilire che la procedura di affidamento abbia ad oggetto entrambe le concessioni esistenti di grande derivazione a scopo idroelettrico presenti in Basilicata ed aventi pari scadenza al 1° aprile 2029.

Art. 10

Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell’articolo 3, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione:

a) entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2023;

b) almeno cinque anni prima della scadenza per le altre concessioni e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca;

c) entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di una nuova concessione da parte di un operatore economico.

Capo II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Art. 11

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, in possesso di capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all’oggetto della concessione.

2. I soggetti di cui comma 1:

a) non devono essere stati destinatari, nei ventiquattro mesi precedenti l’indizione della procedura di assegnazione, di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico. E’, in ogni caso, consentito all’operatore economico provare che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

[b) non possono partecipare alle procedure di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti; ]   (4)

c) non possono partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 12

Requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica

1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, il partecipante produce la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l’utilizzo.

2. [Per i rinnovi,]  ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l’operatore economico partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni, impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt. Con le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 31, possono essere individuati incrementi di tale requisito, in ragione della complessità e della dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione.   (5)

3. Fermi restando i requisiti minimi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, può stabilire ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria. Tali requisiti sono proporzionati all’oggetto e alle caratteristiche della concessione, al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

4. Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale nel rispetto di quanto previsto in particolare dal d.lgs. 50/2016, stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;

b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti;

e) al monitoraggio e al mantenimento in sicurezza delle sponde del bacino.

Art. 13

Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali

1. La Giunta regionale stabilisce nelle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 31, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:

a) l’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 19;

b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 20;

c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere nel caso di rinnovo di concessioni esistenti;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all’articolo 21;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell’uso della risorsa idrica;

g) piano di manutenzione delle opere, degli impianti e degli organi di manovra in concessione.

2. Nelle procedure per l’assegnazione relativa al rinnovo delle concessioni esistenti da effettuarsi sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l’offerta economica è riferita sia all’utilizzo della forza motrice sia all’utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all’incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone così come definita all’articolo 24.

Art. 14

Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.   (6)

2. La valutazione e selezione delle proposte progettuali avviene secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina nazionale in materia di conferenza dei servizi.

Capo III

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 15

Assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica

1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara, pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ai fini dell’indizione della procedura di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale definisce, con le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l’adozione del bando.

Art. 16

Assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato

1. Per l’assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, con oggetto sociale esclusivo, società a capitale misto pubblico privato, alla quale affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.   (7)

 2. La quota di partecipazione della Regione a tale società non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

3. Gli enti locali interessati dalla grande derivazione, i loro enti strumentali e le società a capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua la forma societaria e gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società, definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato che non può comunque essere inferiore al 30 percento del capitale sociale e approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

5. L’assegnazione della concessione alle società miste di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata all’assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

6. Alla procedura per l’individuazione del socio privato nonché degli enti e delle società di cui al comma 3 per i quali non ricorrono i presupposti dell’in house providing,  si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per la disciplina dell’assegnazione delle concessioni con procedura di evidenza pubblica, nonché le particolari disposizioni previste dalle disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31.   (8)

Art. 17

Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico privato

1. Per l’assegnazione della concessione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, l’Amministrazione regionale può stipulare contratti di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31.

Capo IV 

OBBLIGHI, LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI, MISURE DI COMPENSAZIONE E DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DEPOSITI CAUZIONALI

Art. 18

Obblighi e limitazioni gestionali

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere, nel bando, specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) alla tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;

b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti;

e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici;

f) al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione;

g) al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle norme di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

Art. 19

Miglioramenti energetici per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge

1. L’Amministrazione regionale, nelle procedure di assegnazione delle concessioni, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, tra cui il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e agli indirizzi assunti dal Piano idroelettrico regionale, definisce i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999.

2. L’assegnazione della concessione tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell’utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell’impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti;

d) possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (Criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti.

Art. 20

Miglioramento e risanamento ambientale

1. L’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa, nazionale e regionale, in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e della pianificazione paesaggistica, nonché secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque ovvero dalla pianificazione di bacino più specifica definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici, alla mitigazione degli impatti sull’ambiente e all’incremento della sicurezza idraulica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale ed il livello dei laghi;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l’applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;

d) la tutela dell’ecosistema, della natura e della biodiversità;

e) la valutazione dei potenziali effetti cumulativi, che tenga conto di tutte le centrali idroelettriche e delle opere e manufatti ad esse connessi presenti nel bacino idrografico;

f) il conseguimento dell’equilibrio tra i seguenti elementi: il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici le richieste per gli utilizzi idrici, la diminuzione di disponibilità di risorse idriche;

g) l’ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 21

Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario, devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione e sono da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dall’Amministrazione regionale prima della procedura di assegnazione della concessione, sentiti i Comuni interessati, con particolare riferimento:

a) al ripristino ambientale, tramite interventi a favore dell’ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell’ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all’efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;

e) al finanziamento, alla co-progettazione e alla co-realizzazione delle manutenzioni territoriali diffuse per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Art. 22

Clausole sociali per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge

1. Per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e compatibilmente con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  (9)

 

2. Il concorrente dovrà allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico in applicazione del CCNL del settore elettrico stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio nell’ambito dei controlli e delle verifiche delle concessioni di cui all’articolo 27.

Art. 23

Depositi cauzionali

1. L’assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a cinque annualità della componente fissa del canone di cui all’articolo 24, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT di cui all’articolo 24, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Al momento del subentro nella concessione, prima del rilascio del provvedimento di voltura è cura del subentrante provvedere al deposito di apposita nuova cauzione che svincola a sua volta la precedente cauzione depositata dal precedente titolare della concessione.  (10)

3. Nelle procedure di assegnazione è stabilito l’ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fidejussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all’eventuale smantellamento di opere, infrastrutture e impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

 Titolo III

CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA

Capo I

CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA

Art. 24

Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche

1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, corrispondono alla Regione Basilicata un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999, in un importo non inferiore a 35 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dall’Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. La componente variabile del canone è quantificata, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e comunque nel rispetto delle linee guida dalla medesima emanate, come una percentuale della somma, a consuntivo e su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario effettivamente registrato nel Mercato del Giorno Prima nella zona di mercato in cui è ubicato l’impianto idroelettrico. La percentuale da applicare per quantificare la componente variabile del canone è stabilita dalla Giunta regionale, anche a scaglioni, in misura non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro.    (11)

4. Per tener conto della fornitura gratuita di energia alla Regione, ai sensi dell’articolo 26, la componente variabile del canone è in ogni caso ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la monetizzazione, determinata così come previsto alla lett. b) del comma 2 del medesimo articolo 26   e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile.

5. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l’offerta economica deve essere riferita anche all’incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale stipula intese o accordi con Terna S.p.A. per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, l’Amministrazione regionale stipula intese o accordi con il gestore dei servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.

7. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta semestralmente, a consuntivo, rispettivamente: per il primo semestre, entro il 30 settembre, per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

Art. 25

Destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche

1. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

2. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono destinate per raggiungere obiettivi finalizzati a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei territori montani, con particolare attenzione all’agricoltura di montagna, alle vocazioni produttive e turistiche, alla prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la manutenzione territoriale diffusa, alla viabilità e ai trasporti, da definirsi mediante un accordo quadro da sottoscrivere tra la Regione e gli enti locali interessati.

3. L’Amministrazione regionale, con le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, definisce, nel rispetto delle quote minime percentuali fissate nei commi precedenti, la destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche, i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le condizioni e i vincoli per l’utilizzo delle risorse ed approva lo schema di accordo quadro da sottoscrivere con gli Enti locali interessati.

Art. 26

Cessione a titolo gratuito di energia elettrica

1. A decorrere dal 2021, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché gli operatori che, a vario titolo, eserciscono e conducono tali concessioni, forniscono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, annualmente e gratuitamente all’Amministrazione regionale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. L’Amministrazione regionale, con le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, definisce:

a) l'ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente obbligato, ai sensi dell'articolo 1, a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;

b) l’eventuale monetizzazione, anche integrale, dell’energia elettrica da fornire ai sensi del comma 1, effettuata sulla base del prezzo all’ingrosso, determinato sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto in esame e che può esser determinata a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria;

c) gli Enti locali interessati dalle singole derivazioni, le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia fornita gratuitamente o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;

d) la percentuale dell’energia, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione, da destinare agli Enti locali prevedendo che almeno il 60 per cento sia destinato a servizi pubblici, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali;

e) le modalità di controllo del ciclo di fornitura dell’energia gratuita, ivi comprese le modalità di pubblicazione della comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati e dell’eventuale monetizzazione.

Titolo IV

CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Capo I

CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 27

Commissione di controllo e verifica delle concessioni

1. Al fine di verificare il rispetto della corretta gestione, della conduzione, della manutenzione degli impianti e delle relative strutture, delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, dell’ambiente, delle clausole sociali e della disciplina in materia di sicurezza e dell’orario di lavoro di cui al Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione, l’Amministrazione regionale istituisce la Commissione di controllo e verifica delle concessioni, composta da tecnici del Dipartimento Regionale competente, da un tecnico di ARPAB, due tecnici indicati dagli enti locali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all’esercizio della concessione.

2. La Commissione ha una durata di cinque anni, è costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.

Art. 28

Durata della concessione

1. La concessione è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, incrementabile fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità degli interventi necessari e all’importo dell’investimento.

2. La durata della concessione è determinata dall’amministrazione concedente e specificata nel bando di gara, in rapporto all’entità degli investimenti ritenuti necessari in relazione alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi e agli obblighi previsti dal Titolo II della presente legge.

Art. 29

Decadenza della concessione

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all’articolo 55 del regio decreto 1775/1933; le procedure di assegnazione possono stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

3. Qualora la Commissione di controllo e verifica delle concessioni riscontrasse difformità e gravi inadempimenti da parte del concessionario, l’Amministrazione regionale può stabilire la decadenza della concessione.

Titolo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e degli enti locali.

Capo II

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ATTUATIVE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Disposizioni regolamentari attuative

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti interessati e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:        (12)

a) la percentuale da applicare, anche a scaglioni, per quantificare la componente variabile del canone nel rispetto del valore minimi di cui al comma 3 dell’articolo 24 della presente legge nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone;

b) le modalità di attuazione della fornitura gratuita di energia così come declinate al comma 2 dell’articolo 26 della presente legge;

c) la regolamentazione relativa alla destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto delle quote minime fissate all’articolo 25 della presente legge;

d) le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999 ed all’articolo 21 della presente legge;

e) la modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 9 della presente legge e la conseguenziale disciplina del procedimento delineato all’articolo 16 in caso di assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato;

f) i criteri per la determinazione del canone minimo dovuto dall’assegnatario per l’utilizzo delle opere bagnate di cui all’articolo 5 comma 1 e del prezzo dovuto dall’assegnatario, per l’utilizzo delle opere asciutte di cui all’articolo 5 comma 5;

g) gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti all’articolo 12, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione;

h) le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui al TITOLO II nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo II, Capo III e Capo IV.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1, devono essere adottate, con uno o più atti deliberativi, non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per gli argomenti di cui alle lett. a) b) c) e 24 mesi, dall’entrata in vigore della presente legge, per i restanti argomenti.

Art. 32

Norme transitorie e finali

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche proseguono, per conto della Regione Basilicata, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dall’Amministrazione regionale.

[2. Le concessioni assegnate ai sensi della presente legge non possono essere successivamente trasferite a soggetti non aventi le capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale stabilite nel bando di gara. Il trasferimento della concessione, nei casi consentiti, avviene previo nulla osta dell’amministrazione competente.]    (13)

3. La richiesta di nulla osta è corredata dalla indicazione dei motivi che determinano la cessione, del corrispettivo pattuito, delle condizioni e dei patti, ivi compresi quelli parasociali, che accompagnano la cessione. Il cessionario non è riconosciuto titolare dell'utenza fino a quando non produce l'atto traslativo regolarmente registrato.

4. Se l’aggiudicataria è una società commerciale, ogni trasformazione o modifica societaria, unitamente ai patti parasociali, sono comunicati entro trenta giorni alla Regione.

Art. 33

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

_____________________________________

NOTE:

(1) comma abrogato dall’art. 29, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(2) parole soppresse dall’art. 29, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(3) parole soppresse dall’art. 29, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(4) lettera abrogata dall’art. 29, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(5) parole soppresse dall’art. 29, comma 5, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(6) parole aggiunte dall’art. 29, comma 6, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(7) parole aggiunte dall’art. 29, comma 7, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(8) parole aggiunte dall’art. 29, comma 8, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(9) parole aggiunte dall’art. 29, comma 9, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(10) parole sostituite dall’art. 29, comma 10, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(11) parole sostituite dall’art. 29, comma 11, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(12) alinea sostituito dall’art. 29, comma 12, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;

(13) comma abrogato dall’art. 29, comma 13, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




© 2024 - Consiglio Regionale della Basilicata