Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 29
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN BASILICATA E
DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE
NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA) E SS.MM.II.
Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del
1°agosto 2021
TESTO AGGIORNATO E
COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
____________________________________________
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
OGGETTO, FINALITÀ
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in
attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, disciplina:
a)
le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei
principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione;
b)
il passaggio di proprietà delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici);
c)
la determinazione del canone di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, del
d.lgs. 79/1999.
2. La presente legge, nel
perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico lucano
nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità regionale, concorre al
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
contemperando lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e
incremento della produzione da fonti rinnovabili con la tutela dei corpi idrici
regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo sostenibile delle acque,
il miglioramento e il risanamento ambientale dei bacini idrografici di
pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei
cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini della presente
legge, le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sono considerate le
concessioni ad uso idroelettrico che, come definite dall’articolo 6, comma 2,
lettera a), del regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775, hanno una potenza
nominale media di concessione superiore a 3.000 kW.
[2. Le disposizioni di
cui alla presente legge non si applicano:
a)
alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per
almeno il 70% il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore
così come definito dall’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/1999.] (1)
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Interesse pubblico ad
un diverso uso delle acque
1. La Regione, prima di
avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in
parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2. La valutazione di cui
al comma 1 è di competenza della Giunta regionale che si pronuncia con propria
deliberazione.
3. La valutazione di cui
al comma 1 è effettuata in funzione:
a)
del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE, nel rispetto delle previsioni del
Piano di tutela delle acque ed in coerenza con la pianificazione del Distretto
idrografico dell’Appennino meridionale;
b)
delle esigenze di approvvigionamento prioritario della risorsa idrica per l’uso
potabile e agricolo;
e tiene conto, nel caso
di rinnovi, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel
rapporto di fine concessione, delle conoscenze in merito alle condizioni di
sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine
a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici di carattere ambientale
e socioeconomico rispetto all’uso idroelettrico delle acque.
4. Nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria in materia di
produzione di energia idroelettrica, nonché dei relativi procedimenti
partecipativi, la valutazione dell’interesse pubblico, in relazione ai diversi
usi delle acque, deve prevedere una preliminare fase di consultazione dei
Comuni territorialmente interessati e dei soggetti aventi titolo nel governo e
nella gestione delle risorse idriche di Basilicata.
5. Il procedimento per
l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si
conforma alla deliberazione di cui al comma 2.
Art. 4
Ricognizione delle
opere e dei beni nelle procedure di rinnovo delle concessioni
1. L’Amministrazione
regionale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, al fine di
avviare per gli impianti esistenti le procedure per l’assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, effettua, entro il
31 dicembre 2022, la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del regio
decreto 1775/1933.
Art. 5
Regime delle opere e
dei beni
1. Alla scadenza della
concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, [revoca o] rinuncia delle grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico, le “opere bagnate” definite all’articolo 25,
comma 1, del regio decreto 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà
della Regione Basilicata in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli
impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva,
al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio. (2)
2. Il concessionario
uscente, nel caso in cui abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di
validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché
previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità
concedente, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della
parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all’articolo 26
del regio decreto 1775/1933. La Regione può prevedere, alla riassegnazione
della concessione e secondo le procedure di cui alla presente legge, che sia il
concessionario subentrante a corrispondere al concessionario uscente tale
indennizzo.
3. Le opere di cui al
comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che
l’Amministrazione regionale accerti, ai sensi dell’articolo 3, un prevalente
interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il
mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o il venir meno della funzionalità
tecnica delle opere per la prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico.
4. La proprietà delle
opere di cui al comma 1, funzionali alla produzione di energia idroelettrica,
non può essere ceduta a terzi.
5. Ai fini
dell’acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, le “opere
asciutte”, nel caso ciò fosse necessario per l’assegnazione della concessione,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 comma 2 e seguenti, del
regio decreto 1775/1933, con:
a)
il preavviso agli interessati, tre anni prima del termine dell'utenza, della
volontà dell’Amministrazione regionale di esercitare la facoltà di immettersi
nel possesso dei beni di cui al comma 2;
b)
la corresponsione all’avente diritto di un prezzo determinato secondo le
modalità e i criteri indicati all’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del
d.lgs. 79/1999.
6. La Giunta regionale
può avvalersi dell’apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate
direttamente o indirettamente o di propri enti strumentali per la valutazione
del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del
prezzo in applicazione dei criteri di cui al comma 5, la controversia è
deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato
dalla Giunta regionale, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti,
o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque
territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta
giorni dalla nomina.
7. Nelle procedure di
riassegnazione della concessione sono indicati i canoni annui dovuti dal
concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al presente articolo e le
modalità per il loro aggiornamento, in base ai criteri definiti con le
disposizioni regolamentari della Giunta regionale, di cui all’articolo 31.
8. Nel caso in cui a
seguito delle procedure di riassegnazione della concessione il progetto
proposto dal concessionario subentrante non preveda l'utilizzo dei beni di cui
all’articolo 25 comma 2 del regio decreto 1775/1933, si procede alla rimozione
e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del
proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede
l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.
Art. 6
Rapporto di fine
concessione
1. Il concessionario di
grande derivazione a scopo idroelettrico è tenuto a trasmettere
all’Amministrazione regionale un rapporto di fine concessione.
2. Il rapporto di fine
concessione deve essere trasmesso, per le concessioni con scadenza 1° aprile
2029 entro il 31 dicembre 2023, per le concessioni per le quali intervenga la
decadenza, [la revoca o] la rinuncia, entro centottanta giorni dalla
comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. (3)
3. Il Rapporto di fine
concessione deve contenere:
a)
l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto
1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 5, comma 1, della
presente legge;
b)
l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del
regio decreto 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25,
comma 2, del Regio Decreto 1775/1933 e
dell’articolo 5, comma 5, della presente legge, distinguendo tra beni immobili
e mobili;
c)
una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle
competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e
delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni
di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di
efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l’altro, informazioni in
merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della
derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il
mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione
della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della
concessione;
d)
lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere
a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi
impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi
tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici
abilitati; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi
di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è
corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non
disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata
da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante
le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
e)
l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti
negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di
cui all’articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e, per questi ultimi, una
rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione
straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente;
f)
i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale
nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla
produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla
concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri
istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e
loro durata, se diversa dalla durata della concessione;
g)
per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l’elenco delle eventuali
obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo
interessanti le opere e i beni medesimi;
h)
il progetto di gestione dell’invaso, ove prescritto, ai sensi dell’articolo 114
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i)
i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici
anni;
j)
per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i
dati e le informazioni, per le finalità di cui all’articolo 12, comma 1 ter,
lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del
concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini
di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato
dei beni; in mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili,
il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore
residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive
valutazioni da parte dell’amministrazione concedente;
k)
il personale utilizzato nella gestione dell’impianto con l’indicazione,
quantitativa e qualitativa, di coloro per i quali occorre promuovere la
stabilità occupazionale in applicazione delle clausole sociali richiamate nella
presente legge.
4. Il rapporto di fine
concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati
secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la
reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.
5. Se la Regione rileva
la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità di dati all’interno del rapporto di
fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario
uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori
informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla stessa
Regione.
6. In caso di mancata
trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli
obblighi di integrazione di cui al comma 5, la Regione, ferme restando la
tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire
direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l’effettuazione
di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. I relativi
costi sono posti a carico del concessionario uscente. In ogni caso il mancato
rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione,
previsto dal presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro
25.000,00 a un massimo di euro 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo
quanto previsto all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica,
altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad
ogni contenuto indicato dal presente articolo.
7. La mancata
presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste
costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di
partecipazione alla successiva procedura di assegnazione.
8. La Regione procede a
effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in
contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere
e i beni e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà
delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933. Il
passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica
amministrativa da parte degli uffici regionali, previa effettuazione delle
verifiche di cui al precedente periodo.
9. I concessionari
uscenti hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati
oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le
informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al
personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
10. Il rapporto di fine
concessione, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei
beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e
disponibili nell’ambito della procedura di assegnazione della concessione.
Art. 7
Divieto di apportare
varianti
1. A decorrere dalla data
di trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all’articolo 6 e fino
alla conclusione della procedura per l’assegnazione, non possono essere
presentate domande volte a ottenere una variante, fatta salva la realizzazione
di interventi strettamente necessari per la sicurezza dell’impianto la cui
esecuzione resta a carico del concessionario uscente fino al subentro del nuovo
titolare della concessione.
Art. 8
Continuità della
produzione elettrica
1. Al fine di garantire
il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione
elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo
25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, le stesse opere, ancorché passate in
proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario
uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione; sono fatti salvi
gli indennizzi al concessionario uscente per gli interventi di manutenzione
dallo stesso posti in essere previsti dalla normativa vigente.
2. I beni diversi da
quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933,
costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto
aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella
disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle
procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12,
comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 e dalla presente
legge.
3. Entro centottanta
giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario entra in possesso o nella
disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.
Titolo II
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Capo I
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E TERMINI DI AVVIO
DELLE PROCEDURE
Art. 9
Modalità di assegnazione
delle concessioni
1. Nel rispetto dei
criteri e delle modalità di cui alla presente legge e delle disposizioni
regolamentari attuative di cui all’articolo 31, le concessioni di grande
derivazione ad uso idroelettrico della Regione Basilicata possono essere
assegnate:
a)
ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica;
b)
a società a capitale pubblico o misto pubblico privato, nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio
privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica;
c)
mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. Entro i termini di
avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 10, con
deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di
cui al comma 1, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso
idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da
mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli
obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.
3. Qualora la gestione
unitaria delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico
insistenti sul territorio regionale risulti, per l’amministrazione regionale,
opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela
ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il
profilo dell’economia dei mezzi amministrativi, la Giunta regionale può
stabilire che la procedura di affidamento abbia ad oggetto entrambe le concessioni
esistenti di grande derivazione a scopo idroelettrico presenti in Basilicata ed
aventi pari scadenza al 1° aprile 2029.
Art. 10
Termini di avvio delle
procedure ad evidenza pubblica
1. La Regione, nel
rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, previa
verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso
uso delle acque ai sensi dell’articolo 3, avvia le procedure ad evidenza
pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione:
a)
entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge per le concessioni
già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza
in data anteriore al 31 dicembre 2023;
b)
almeno cinque anni prima della scadenza per le altre concessioni e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca;
c)
entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di una nuova concessione
da parte di un operatore economico.
Capo II
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Art. 11
Requisiti di
ammissione
1. Possono partecipare
alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di
grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo
45 del d.lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di
esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 80
del d.lgs. 50/2016, in possesso di capacità organizzative, finanziarie e
tecniche adeguate all’oggetto della concessione.
2. I soggetti di cui
comma 1:
a)
non devono essere stati destinatari, nei ventiquattro mesi precedenti
l’indizione della procedura di assegnazione, di provvedimenti di revoca o
decadenza da una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico. E’, in
ogni caso, consentito all’operatore economico provare che le misure da lui
adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione;
[b)
non possono partecipare alle procedure di gara avvalendosi delle capacità di
altri soggetti; ] (4)
c)
non possono partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.
Art. 12
Requisiti di capacità
finanziaria, organizzativa e tecnica
1. Ai fini della
dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, il partecipante produce la
referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco
generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la
possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del
progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio
decreto 1775/1933 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda
l’utilizzo.
2. [Per i rinnovi,] ai fini della dimostrazione di adeguata
capacità organizzativa e tecnica, l’operatore economico partecipante deve
attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni, impianti
idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt.
Con le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 31, possono essere
individuati incrementi di tale requisito, in ragione della complessità e della
dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione. (5)
3. Fermi restando i
requisiti minimi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale, nel
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, può stabilire
ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria. Tali
requisiti sono proporzionati all’oggetto e alle caratteristiche della
concessione, al livello di complessità degli interventi necessari in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento
della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il
migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e,
in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di
sicurezza.
4. Fermi restando i
requisiti di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale nel rispetto
di quanto previsto in particolare dal d.lgs. 50/2016, stabilisce gli obblighi e
le limitazioni gestionali subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti
di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:
a)
agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del
territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene,
nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;
b)
alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per
sostenere le portate dei corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali
e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per
fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto
all’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
c)
agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni
straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero
necessità di protezione civile;
d)
al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso
una adeguata gestione dei sedimenti;
e)
al monitoraggio e al mantenimento in sicurezza delle sponde del bacino.
Art. 13
Criteri e modalità di
valutazione delle proposte progettuali
1. La Giunta regionale
stabilisce nelle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 31, i criteri
oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di
aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 e
sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:
a)
l’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata,
tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 19;
b)
interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla
mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui
all’articolo 20;
c)
modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
d)
l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l’utilizzo delle
opere nel caso di rinnovo di concessioni esistenti;
e)
misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all’articolo
21;
f)
interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione
della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza
nell’uso della risorsa idrica;
g)
piano di manutenzione delle opere, degli impianti e degli organi di manovra in
concessione.
2. Nelle procedure per
l’assegnazione relativa al rinnovo delle concessioni esistenti da effettuarsi
sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l’offerta
economica è riferita sia all’utilizzo della forza motrice sia all’utilizzo dei
beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è
riferita all’incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente
variabile del canone così come definita all’articolo 24.
Art. 14
Valutazione delle
proposte progettuali
1. La valutazione e
selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un
procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti
interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle
procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza,
nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione
paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso,
licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa
statale, regionale o locale vigente.
(6)
2. La valutazione e
selezione delle proposte progettuali avviene secondo le modalità e i tempi
previsti dalla disciplina nazionale in materia di conferenza dei servizi.
Capo III
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 15
Assegnazione
attraverso procedure di evidenza pubblica
1. Al fine di consentire
la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la
pubblicazione di un bando di gara, pubblicato, a cura dell'amministrazione
competente, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata. Gli estremi della pubblicazione sono
pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Ai fini dell’indizione
della procedura di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale definisce, con
le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, gli elementi
essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione,
nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e
individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della
concessione, cui compete l’adozione del bando.
Art. 16
Assegnazione a Società
a capitale misto pubblico privato
1. Per l’assegnazione
della concessione secondo la modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla
procedura di assegnazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
costituire, con oggetto sociale esclusivo, società a capitale misto pubblico
privato, alla quale affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico. (7)
2. La quota di partecipazione della Regione a
tale società non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.
3. Gli enti locali
interessati dalla grande derivazione, i loro enti strumentali e le società a
capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono
partecipare al capitale sociale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento
di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge.
4. La Giunta regionale,
acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua la forma
societaria e gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella
società, definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato
che non può comunque essere inferiore al 30 percento del capitale sociale e
approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.
5. L’assegnazione della
concessione alle società miste di cui al presente articolo è, in ogni caso,
subordinata all’assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di
esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell’oggetto sociale,
per il tempo corrispondente alla durata della concessione.
6. Alla procedura per
l’individuazione del socio privato nonché degli enti e delle società di cui al
comma 3 per i quali non ricorrono i presupposti dell’in
house providing, si applicano le disposizioni previste dalla
presente legge per la disciplina dell’assegnazione delle concessioni con
procedura di evidenza pubblica, nonché le particolari disposizioni previste
dalle disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31. (8)
Art. 17
Assegnazione della
concessione mediante forme di partenariato pubblico privato
1. Per l’assegnazione
della concessione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
c), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura
di assegnazione, l’Amministrazione regionale può stipulare contratti di
partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del d.lgs.
50/2016, con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari attuative di
cui all’articolo 31.
Capo IV
OBBLIGHI, LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED
AMBIENTALI, MISURE DI COMPENSAZIONE E DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI
E DEPOSITI CAUZIONALI
Art. 18
Obblighi e limitazioni
gestionali
1. La procedura di
assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può
prevedere, nel bando, specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono
soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare
riguardo:
a)
alla tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con
riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza
degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;
b)
alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere
le portate dei corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e
agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per
fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto
all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
c)
agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni
straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero
necessità di protezione civile;
d)
al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso
una adeguata gestione dei sedimenti;
e)
al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla
modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di
portata e garantire adeguati deflussi ecologici;
f)
al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere
oggetto di concessione;
g)
al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in
particolare delle norme di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro).
Art. 19
Miglioramenti
energetici per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge
1. L’Amministrazione
regionale, nelle procedure di assegnazione delle concessioni, con riferimento
agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti
energetiche rinnovabili, tra cui il Piano nazionale integrato per l’energia e
il clima, e agli indirizzi assunti dal Piano idroelettrico regionale, definisce
i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di
producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione,
trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all’articolo
12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999.
2. L’assegnazione della
concessione tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a)
incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso
interventi di efficientamento o sviluppo del
complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b)
incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell’utilizzo della risorsa idrica
impiegata nel complesso delle opere a servizio dell’impianto;
c)
incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli
impianti;
d)
possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire
l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia e nel
rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (Criteri,
modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti.
Art. 20
Miglioramento e
risanamento ambientale
1. L’Amministrazione
regionale nel rispetto della normativa, nazionale e regionale, in materia di
tutela dei beni culturali e del paesaggio e della pianificazione paesaggistica,
nonché secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle
acque ovvero dalla pianificazione di bacino più specifica definisce gli
obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione,
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza,
finalizzati alla tutela dei corpi idrici, alla mitigazione degli impatti
sull’ambiente e all’incremento della sicurezza idraulica, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
a)
il mantenimento della continuità fluviale ed il livello dei laghi;
b)
le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di
captazione e derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi
fluviali di valle, ferma restando l’applicazione del deflusso ecologico, come
stabilito dalla disciplina vigente in materia;
c)
la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle
sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di
sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;
d)
la tutela dell’ecosistema, della natura e della biodiversità;
e)
la valutazione dei potenziali effetti cumulativi, che tenga conto di tutte le
centrali idroelettriche e delle opere e manufatti ad esse connessi presenti nel
bacino idrografico;
f)
il conseguimento dell’equilibrio tra i seguenti elementi: il raggiungimento del
buono stato dei corpi idrici le richieste per gli utilizzi idrici, la
diminuzione di disponibilità di risorse idriche;
g)
l’ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene
svolte dagli invasi.
Art. 21
Misure di
compensazione ambientale e territoriale
1. Le misure di
compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter,
lettera l), del decreto legislativo 79/1999, non possono essere di carattere
esclusivamente finanziario, devono essere compatibili con l’equilibrio
economico-finanziario del progetto di concessione e sono da destinare ai
territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione
compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque.
2. Le misure di cui al
comma 1 sono stabilite dall’Amministrazione regionale prima della procedura di
assegnazione della concessione, sentiti i Comuni interessati, con particolare
riferimento:
a)
al ripristino ambientale, tramite interventi a favore dell’ecosistema del
bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell’ambiente e dei siti
naturali;
b)
al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
c)
al risparmio e all’efficienza energetica;
d)
alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione
biogeografica interessata;
e)
al finanziamento, alla co-progettazione e alla co-realizzazione delle
manutenzioni territoriali diffuse per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico.
Art. 22
Clausole sociali per
il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge
1. Per l’assegnazione
delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure
competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le
disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli
occupazionali di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, nel rispetto
dei principi dell’Unione europea e compatibilmente con l’organizzazione di
impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. (9)
2. Il concorrente dovrà
allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad
illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con
particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa
e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico in
applicazione del CCNL del settore elettrico stipulato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il rispetto delle
previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio
nell’ambito dei controlli e delle verifiche delle concessioni di cui
all’articolo 27.
Art. 23
Depositi cauzionali
1. L’assegnatario, alla
conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande
derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare
una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo
almeno pari a cinque annualità della componente fissa del canone di cui
all’articolo 24, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti
dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione
alla variazione dell’indice ISTAT di cui all’articolo 24, comma 2, rimane
vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove
nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità
concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.
2. Al momento del
subentro nella concessione, prima del rilascio del provvedimento di voltura è
cura del subentrante provvedere al deposito di apposita nuova cauzione che
svincola a sua volta la precedente cauzione depositata dal precedente titolare
della concessione. (10)
3. Nelle procedure di
assegnazione è stabilito l’ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle
eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fidejussorie
finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti
all’eventuale smantellamento di opere, infrastrutture e impianti da effettuare
sulla base della proposta progettuale presentata.
Titolo III
CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI
ENERGIA
Capo I
CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA
Art. 24
Canone di concessione
per grandi derivazioni idroelettriche
1. A decorrere dall’anno
2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, corrispondono alla Regione Basilicata un canone per l’utilizzo
della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la
grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una
componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è
quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies,
del decreto legislativo 79/1999, in un importo non inferiore a 35 euro per ogni
chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è
aggiornata dall’Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in
ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo
al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione
dell’energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone
riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della
componente fissa del canone.
3. La componente
variabile del canone è quantificata, sentita l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) e comunque nel rispetto delle linee guida dalla
medesima emanate, come una percentuale della somma, a consuntivo e su base
semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa
in rete e il corrispondente prezzo zonale orario effettivamente registrato nel
Mercato del Giorno Prima nella zona di mercato in cui è ubicato l’impianto
idroelettrico. La percentuale da applicare per quantificare la componente
variabile del canone è stabilita dalla Giunta regionale, anche a scaglioni, in
misura non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro. (11)
4. Per tener conto della
fornitura gratuita di energia alla Regione, ai sensi dell’articolo 26, la
componente variabile del canone è in ogni caso ridotta, su base annuale, in
misura pari al prodotto tra la monetizzazione, determinata così come previsto
alla lett. b) del comma 2 del medesimo articolo
26 e la percentuale che rileva ai fini
della richiamata componente variabile.
5. Nelle procedure per
l’assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle procedure
disciplinate dalla presente legge, l’offerta economica deve essere riferita
anche all’incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente
variabile del canone.
6. Per le finalità di cui
al presente articolo, l’Amministrazione regionale stipula intese o accordi con
Terna S.p.A. per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica
immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, l’Amministrazione regionale
stipula intese o accordi con il gestore dei servizi energetici per
l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della
presente legge.
7. La componente fissa
del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno. La componente variabile del canone di cui al comma
3 è corrisposta semestralmente, a consuntivo, rispettivamente: per il primo
semestre, entro il 30 settembre, per il secondo semestre entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
Art. 25
Destinazione dei
canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche
1. Una quota non
inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento
delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici
interessati dalla derivazione.
2. Una quota non
inferiore al sessanta per cento delle risorse derivanti dall'assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono destinate per raggiungere
obiettivi finalizzati a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale
e infrastrutturale dei territori montani, con particolare attenzione
all’agricoltura di montagna, alle vocazioni produttive e turistiche, alla
prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la manutenzione territoriale
diffusa, alla viabilità e ai trasporti, da definirsi mediante un accordo quadro
da sottoscrivere tra la Regione e gli enti locali interessati.
3. L’Amministrazione
regionale, con le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31,
definisce, nel rispetto delle quote minime percentuali fissate nei commi
precedenti, la destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni
idroelettriche, i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le condizioni
e i vincoli per l’utilizzo delle risorse ed approva lo schema di accordo quadro
da sottoscrivere con gli Enti locali interessati.
Art. 26
Cessione a titolo
gratuito di energia elettrica
1. A decorrere dal 2021,
i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché
gli operatori che, a vario titolo, eserciscono e conducono tali concessioni,
forniscono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, annualmente e
gratuitamente all’Amministrazione regionale 220 kWh per ogni kW di potenza
nominale media di concessione.
2. L’Amministrazione
regionale, con le disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31,
definisce:
a)
l'ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente
obbligato, ai sensi dell'articolo 1, a fornire gratuitamente alla Regione in
relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;
b)
l’eventuale monetizzazione, anche integrale, dell’energia elettrica da fornire
ai sensi del comma 1, effettuata sulla base del prezzo all’ingrosso,
determinato sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente
riconosciuto all’impianto in esame e che può esser determinata a consuntivo, su
base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul
Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica
effettivamente immessa in rete su base oraria;
c)
gli Enti locali interessati dalle singole derivazioni, le tipologie di servizi
pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia fornita
gratuitamente o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;
d)
la percentuale dell’energia, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione,
da destinare agli Enti locali prevedendo che almeno il 60 per cento sia
destinato a servizi pubblici, con priorità per i servizi sanitari,
sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali;
e)
le modalità di controllo del ciclo di fornitura dell’energia gratuita, ivi
comprese le modalità di pubblicazione della comunicazione del beneficio fruito
da parte dei beneficiari individuati e dell’eventuale monetizzazione.
Titolo IV
CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Capo I
CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Art. 27
Commissione di
controllo e verifica delle concessioni
1. Al fine di verificare
il rispetto della corretta gestione, della conduzione, della manutenzione degli
impianti e delle relative strutture, delle condizioni e degli obblighi posti in
capo al concessionario, dell’ambiente, delle clausole sociali e della
disciplina in materia di sicurezza e dell’orario di lavoro di cui al Foglio
condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di
concessione, l’Amministrazione regionale istituisce la Commissione di controllo
e verifica delle concessioni, composta da tecnici del Dipartimento Regionale
competente, da un tecnico di ARPAB, due tecnici indicati dagli enti locali
interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli
altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all’esercizio della
concessione.
2. La Commissione ha una
durata di cinque anni, è costituita senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso
gli impianti oggetto delle concessioni.
Art. 28
Durata della
concessione
1. La concessione è
rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, incrementabile
fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità degli interventi
necessari e all’importo dell’investimento.
2. La durata della
concessione è determinata dall’amministrazione concedente e specificata nel
bando di gara, in rapporto all’entità degli investimenti ritenuti necessari in
relazione alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli
interventi e agli obblighi previsti dal Titolo II della presente legge.
Art. 29
Decadenza della
concessione
1. La concessione
assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza
stabilite all’articolo 55 del regio decreto 1775/1933; le procedure di
assegnazione possono stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione
a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il
rispetto degli obblighi gestionali, della salvaguardia dei livelli
occupazionali, delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella
concessione.
2. La concessione può,
altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del d.lgs. 50/2016.
3. Qualora la Commissione
di controllo e verifica delle concessioni riscontrasse difformità e gravi
inadempimenti da parte del concessionario, l’Amministrazione regionale può
stabilire la decadenza della concessione.
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 30
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione e degli enti locali.
Capo II
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ATTUATIVE E NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
Disposizioni
regolamentari attuative
1. In attuazione della
presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti
interessati e sentita la Commissione consiliare competente, definisce: (12)
a)
la percentuale da applicare, anche a scaglioni, per quantificare la componente
variabile del canone nel rispetto del valore minimi di cui al comma 3
dell’articolo 24 della presente legge nonché le modalità di aggiornamento,
versamento, introito, controllo e riscossione del canone;
b)
le modalità di attuazione della fornitura gratuita di energia così come
declinate al comma 2 dell’articolo 26 della presente legge;
c)
la regolamentazione relativa alla destinazione dei canoni di concessione per
grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto delle quote minime fissate
all’articolo 25 della presente legge;
d)
le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12,
comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999 ed all’articolo 21
della presente legge;
e)
la modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso
idroelettrico, tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 9 della presente
legge e la conseguenziale disciplina del procedimento delineato all’articolo 16
in caso di assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato;
f)
i criteri per la determinazione del canone minimo dovuto dall’assegnatario per
l’utilizzo delle opere bagnate di cui all’articolo 5 comma 1 e del prezzo
dovuto dall’assegnatario, per l’utilizzo delle opere asciutte di cui
all’articolo 5 comma 5;
g)
gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di
ammissione, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria nel
rispetto dei requisiti minimi stabiliti all’articolo 12, nonché i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione;
h)
le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui al TITOLO II
nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni di cui al Capo II, Capo III e Capo IV.
2. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 1, devono essere adottate, con uno o più atti
deliberativi, non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per
gli argomenti di cui alle lett. a) b) c) e 24 mesi,
dall’entrata in vigore della presente legge, per i restanti argomenti.
Art. 32
Norme transitorie e
finali
1. I titolari delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche proseguono, per conto della
Regione Basilicata, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti
oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento
delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni
di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle
ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dall’Amministrazione
regionale.
[2. Le concessioni
assegnate ai sensi della presente legge non possono essere successivamente
trasferite a soggetti non aventi le capacità finanziarie, tecniche,
organizzative e di idoneità professionale stabilite nel bando di gara. Il
trasferimento della concessione, nei casi consentiti, avviene previo nulla osta
dell’amministrazione competente.] (13)
3. La richiesta di nulla
osta è corredata dalla indicazione dei motivi che determinano la cessione, del
corrispettivo pattuito, delle condizioni e dei patti, ivi compresi quelli
parasociali, che accompagnano la cessione. Il cessionario non è riconosciuto
titolare dell'utenza fino a quando non produce l'atto traslativo regolarmente
registrato.
4. Se l’aggiudicataria è
una società commerciale, ogni trasformazione o modifica societaria, unitamente
ai patti parasociali, sono comunicati entro trenta giorni alla Regione.
Art. 33
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto ed entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
_____________________________________
NOTE:
(1) comma abrogato
dall’art. 29, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(2) parole soppresse
dall’art. 29, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(3) parole soppresse
dall’art. 29, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(4) lettera abrogata
dall’art. 29, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(5) parole soppresse
dall’art. 29, comma 5, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(6) parole aggiunte
dall’art. 29, comma 6, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(7) parole aggiunte
dall’art. 29, comma 7, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(8) parole aggiunte
dall’art. 29, comma 8, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(9) parole aggiunte
dall’art. 29, comma 9, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(10) parole sostituite
dall’art. 29, comma 10, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(11) parole sostituite
dall’art. 29, comma 11, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(12) alinea sostituito
dall’art. 29, comma 12, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(13) comma abrogato
dall’art. 29, comma 13, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.