Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 28
ISTITUZIONE DEL CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO
Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1°
agosto 2021
____________________________________
Art. 1
Oggetto e Finalità
1. E’ riconosciuto il
valore culturale e formativo del Certamen “Giustino
Fortunato”, concorso articolato in cinque sezioni: Saggistica, Industrial
Design, Debate, Digitale Alessio Alianiello
e Artistica.
2. Esso è teso a
rivisitare la conoscenza storica coniugata all’utilizzo delle nuove tecnologie
per procedere all’interpretazione della realtà in una dimensione nazionale,
europea e mondiale recuperando e sviluppando gli esiti della ricerca di
Giustino Fortunato.
Art. 2
Sede, Destinatari e
Commissione Giudicatrice
1. Il Certamen
è promosso e organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Giustino
Fortunato” di Rionero in Vulture ove si svolge con cadenza annuale.
2. Il Concorso si rivolge
agli studenti di scuola secondaria: Primo Grado, Secondo Grado e Secondo Grado Europei.
3. I lavori dei candidati
sono valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito
provvedimento dell’istituto organizzatore.
Art. 3
Contributi
1. E’ prevista
l’erogazione di un contributo ai fini della realizzazione della manifestazione.
2. La Giunta regionale è
autorizzata con delibera a fissare le modalità di erogazione del contributo al
fine di sostenere le spese di funzionamento e di svolgimento delle attività del
concorso, nella misura di euro 25.000,00.
Art. 4
Norma Finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 annui, si
provvede, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento
dei corrispondenti importi dalla Missione 20 Programma 03 del Bilancio della
Regione Basilicata.
2. Per gli anni
successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di
approvazione del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le
pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.