Legge Regionale 16 giugno 2021, n. 24
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SETTORE TURISTICO E DI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
Bollettino Ufficiale n. 58 (parte 1) del 16 giugno 2021
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Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre
2020, n. 41 “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo
regionale”
1. Al comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 2020, dopo le parole: “per le
concessioni di cui ai commi 682 e 683” sono inserite le parole: “dell’articolo
1”.
2. Dopo il comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 2020 è aggiunto il seguente
comma:
“1 bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio marittimo,
lacuale e fluviale di cui all’articolo 100 della legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) ed
alle concessioni trasferite dall’Agenzia del demanio, Direzione regionale
Puglia e Basilicata, alla Regione Basilicata.”.
3. L’articolo 28 della
legge regionale n. 41 del 2020 è abrogato.
Art. 2
Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato
alla legge di stabilità regionale 2020”
1. L’articolo 8 della
legge regionale n. 12 del 2020 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Aree demaniali
marittime)
1. Nelle more del
riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio
marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari, e
dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD),
al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o
la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito,
possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere
provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo
della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in
favore degli ospiti delle attività ricettive.
2. Possono altresì essere
rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze
dell’ordine, per le finalità di cui al capo V, sezione I del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché ai Comuni
rivieraschi per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce
sociali più deboli.
3. L’ufficio regionale
competente in materia di demanio marittimo rilascia le concessioni provvisorie
e stagionali di cui ai commi precedenti su istanza degli interessati, a seguito
di procedura ad evidenza pubblica, corredata dalla descrizione sommaria del
progetto e dalla relazione illustrativa delle attività che si intendono
realizzare (business plan).
4. Le concessioni di
carattere provvisorio e stagionale sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e
37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione).
5. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2023.”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.