Legge Regionale 7 giugno 2021, n. 22
NORME IN MATERIA DI PROROGHE A SCADENZE DI LEGGE
Bollettino Ufficiale n. 57 (Speciale) del 8 giugno 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 15 dicembre 2021,
n. 59.
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Art. 1
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero
dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”
1. Al comma 3
dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive
modifiche e integrazioni, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con le
parole “31 dicembre 2019.”.
1bis. Per gli interventi
di cui al comma 1 rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Gli interventi
comportanti modifiche all’aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto
nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale oppure
individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero
della cultura. (1)
Articolo 2
Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
1. All’art. 5 comma 3
della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli
abusi edilizi di cui all’art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269”,
le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2022.”.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1)
Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, L.R.
15 dicembre 2021, n. 59.