Leggi Regionali
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Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023  (1)  (2) (3) (4)

Bollettino Ufficiale n. 41 (Speciale) del 6 maggio 2021

________________________________________

Art. 1

Stati di previsione dell’entrata e della spesa

1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) per l’esercizio finanziario 2021, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.918.391.356,92 euro e di cassa per 4.720.360.538,39 euro e autorizzate spese di competenza per 2.918.391.356,92  euro e di cassa per 4.350.174.773,11 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

b) per l’esercizio finanziario 2022, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.308.469.865,71 euro e autorizzate spese di competenza per 2.308.469.865,71 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

c) per l’esercizio finanziario 2023, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.206.978.642,06 euro e autorizzate spese di competenza per 2.206.978.642,06 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.

2.  Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 11 del decreto legislativo n.118 del 2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2021/2023  per titoli e tipologie (Allegato A);

b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2021/2023 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);

c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);

d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);

e) riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato E);

f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);

g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);

h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’1 gennaio 2021 (Allegato H);

i) prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato I);

j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);

k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);

l) prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell’esercizio finanziario 2021 (Allegato L);

m) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato M);

n) nota integrativa (Allegato N).

[3. L’allegato O2  alla Legge Regionale 9 dicembre 2020 n. 40 è sostituito con l’allegato O alla presente legge.]     (5)

4.  La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)  il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

b)  il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli, per le entrate, e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.

5. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l’accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti all’esercizio finanziario 2021. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 si autorizza l’accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12,00 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. È autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

9. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1.

Art. 2

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del decreto legislativo n.118 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 3

Fondi di riserva

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n.118 del 2011, nel programma 01 (Fondo di riserva) della missione 20 (Fondi ed accantonamento), sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 204.216,45 euro per l’anno 2021, a 100.000,00 euro per l’anno 2022 ed a 259.579,98 euro per l’anno 2023;

b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a 50.000.000,00 euro per l’anno 2021.

Art. 4

Disavanzo di amministrazione presunto   (6)

[1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato n.7, accluso all’allegato N di cui alla lettera n), del comma 2, dell’articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n.118 del 2011.]  

Art. 5

   Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE:

(1) VEDI:  variazioni sono state apportate a tale bilancio dall’art. 1, comma 1, L.R. 22 settembre 2021, n. 35 “RATIFICA DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON LA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023, IN DEROGA ALL’ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42), AI SENSI DELL’ARTICOLO 109, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 27/2020 E MODIFICATO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 786, LETTERA C) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023)”;

(2) VEDI: ulteriori variazioni sono state apportate a tale bilancio dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 ottobre 2021, n. 43 “RATIFICA DELLA TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023, AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL’ARTICOLO 109 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27;

(3) VEDI: ulteriori variazioni sono state apportate a tale bilancio dall’art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 51 “RATIFICA DELLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023, AI SENSI DEL COMMA 2BIS DELL’ART.109, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27.”;

(4) VEDI: ulteriori variazioni sono state apportate a tale bilancio dagli articoli 3 e 5 della L.R. 2 dicembre 2021, n. 55 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021-2023”; 

(5) la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio – 5 luglio 2022, n. 168 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma e dell’Allegato O alla presente legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019;

(6) la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio – 5 luglio 2022, n. 168 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo e dell’Allegato n. 8 alla Nota integrativa al  bilancio allegata alla presente legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019 e nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall’esercizio 2020.

 



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