Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 (1)
Bollettino Ufficiale n. 41 (Speciale) del 6 maggio 2021
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.
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CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario
CAPO II - Disposizioni finali
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CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di
spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti
finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni
finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere
continuativo – ricorrente ed a pluriennalità
determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio,
sono fissate per il triennio 2021-2023 nei limiti indicati nella Tabella A,
allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi
finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le
spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2021-2023 nei limiti
indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.
3. Il concorso
finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e
sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2021-2023 nei
limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.
Art. 2
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno
disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di
investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2021-2023, unitamente
alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente
legge.
Art. 3
Attuazione degli
interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della
Unione Europea
1. La dotazione
finanziaria del bilancio pluriennale 2021-2023, relativa al programma operativo
del fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR), è determinata nei limiti
degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.
2. La dotazione
finanziaria del bilancio pluriennale 2021-2023, relativa al programma operativo
del fondo sociale europeo (PO FSE), è determinata nei limiti degli stanziamenti
di cui alla Tabella F, allegata alla presente legge.
3. I Direttori generali
delle Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e
del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti
di cui ai commi 1 e 2, nonché della relativa acquisizione delle risorse
nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e
delle liquidazioni autorizzate.
Art. 4
Norme in materia di spesa
1. Per garantire il
conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le
regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel
corso dell’esercizio 2021, a rideterminare il livello degli impegni
autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella
medesima legislazione.
2. E’ vietata la
sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura
finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto
è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a
bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della
presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa
e disciplinare dei dirigenti.
Art. 5
Disposizioni sul
regime di interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica
regionale
1. Ai fini
dell’interruzione dell’obbligo di pagamento di cui ai commi 43 e seguenti
dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fatto obbligo alle imprese autorizzate o
comunque abilitate al commercio dei veicoli ad esse consegnati mediante procura
speciale a vendere o mediante fattura di vendita, di effettuare la trascrizione
del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA). L'acquisto
di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque
abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità suddette non interrompe
l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
2. Ai fini dell'interruzione
dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati
o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio
senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti a
variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.
3. L'avvenuta
trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del
precedente comma 1, entro i termini di cui al comma 44 dell'articolo 5 del
decreto-legge n. 953 del 1982, esonera dalla comunicazione prevista dai commi
44 e 45 del medesimo articolo 5. La Regione, per il tramite del soggetto
appositamente individuato, provvede a comunicare l'importo del diritto fisso
dovuto per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal comma 47
del medesimo articolo 5, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni
quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l'ultimo
giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto
fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di
tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha
proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10
dell'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l’occupazione nelle aree depresse) con effetto dalla data della
trascrizione medesima.
4. Le modalità
applicative delle presenti disposizioni sono stabilite con provvedimento del
dirigente della competente struttura tributaria regionale.
5. Le disposizioni
innovative di cui al presente articolo trovano applicazione dal primo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione del provvedimento
di cui al comma 4.
Art. 6
Esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario in favore degli studenti disabili
1. All’articolo 8 della
legge regionale 2 febbraio 2004, n.1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004) è aggiunto
il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Sono esonerati
dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi del comma 1 dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per
cento.”.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8
(Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo)
1. L’articolo 12 della
legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 è abrogato.
2. Al comma 6
dell’articolo 24 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 le parole: “così
come nel caso non sia pagata la tassa di concessione annuale” sono soppresse.
Art. 7 bis
(Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019) (1)
1. Per l’esercizio 2021, la Giunta regionale è
autorizzata a trasferire alla fondazione Matera 2019 un contributo
straordinario di 350.000,00 euro, già iscritto nella missione 05 – programma 02
del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6
maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021-2023), per le relative spese di funzionamento”.
2. Il Presidente della
Regione Basilicata, entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge,
provvede a nominare i Consiglieri regionali in seno al Consiglio di Indirizzo
della Fondazione Matera-Basilicata 2019, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto
della medesima fondazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
Copertura finanziaria
1.
Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2021, 2022 e
2023, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) VEDI: l’art. 4, comma
1, L.R. 2 dicembre 2021, n. 55 così dispone: “Sono apportate le variazioni alle
tabelle A,B,C,D,E e F di cui alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 19 (Legge
di stabilità regionale 2021), come evidenziato nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1
e F1, allegate alla presente legge.”;
(2) articolo aggiunto
dall’art. 46, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.