Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 14
FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI
PETROLIFERI
Bollettino Ufficiale n. 35 (Speciale) del 22 aprile 2021
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Art.1
Finalità
1. Fatti salvi i benefici
di cui alla legge regionale n. 40, del 3 aprile 1995 e successive modifiche ed
integrazioni (Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val
d’Agri), per i comuni del comprensorio
di cui alla Tabella A) della legge
regionale n. 40/1995 e ss.mm.ii e per i comuni di cui all’articolo 3, comma 4,
della presente legge, confinanti con l’area della concessione nel cui ambito è
ubicato uno dei pozzi di coltivazione, a decorrere dal 1.1.2022, è istituito il
“Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti
petroliferi”.
Art. 2
Fondo per la crescita
1. Il Fondo di cui
all’articolo 1, è istituito annualmente con l’accantonamento del valore di
un’aliquota del prodotto di coltivazione pari al 5% e comunque non superiore a
1.000.000 di euro per l’anno 2022, 2.000.000 di euro per l’anno 2023, 3.000.000
di euro per l’anno 2024, 4.000.000 di euro per l’anno 2025, 5.000.000 di euro
per l’anno 2026 e i successivi fino alla conclusione della coltivazione dei
giacimenti calcolato sul valore dell’aliquota spettante alla Regione ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 625/1996 per
le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti.
Art. 3
Piani
1. L’utilizzo del Fondo
di cui all’articolo 2 avviene mediante piani biennali per interventi di
miglioramento ambientale e di efficientamento
energetico concordati dalla Regione e i comuni interessati, indicati negli
allegati A) e B) della presente legge.
2. La Regione ed i Comuni
interessati, con apposito atto, disciplinano le modalità operative di cui ai
commi 1 e 3, con prioritaria attenzione per l’efficientamento
di edifici pubblici e privati.
3. Il Fondo di cui
all’articolo 2 è ripartito tra i Comuni beneficiari, con l’esclusione di quelli
destinatari di royalties dirette di cui all’articolo 20, comma 1, del D.lgs.
625/1996 tenuto conto della densità demografica degli stessi.
4. Fermo restando quanto
previsto dai commi precedenti, a partire dal primo riparto dell’aliquota
spettante alla Regione, ai sensi del D. Lgs
n.625/1996 relativi alle estrazioni della concessione “Gorgoglione”, i benefici
di cui alla presente legge sono estesi ai comuni compresi nell’Allegato B)
confinanti con l’area della citata concessione nel cui ambito è ubicato uno dei
pozzi di coltivazione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.