Leggi Regionali
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Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 14

FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI

Bollettino Ufficiale n. 35 (Speciale) del 22 aprile 2021

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Art.1

Finalità

1. Fatti salvi i benefici di cui alla legge regionale n. 40, del 3 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni (Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d’Agri), per i comuni  del comprensorio di cui alla Tabella A) della legge  regionale n. 40/1995 e ss.mm.ii e  per i comuni di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge, confinanti con l’area della concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione, a decorrere dal 1.1.2022, è istituito il “Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti petroliferi”.

Art. 2

Fondo per la crescita

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, è istituito annualmente con l’accantonamento del valore di un’aliquota del prodotto di coltivazione pari al 5% e comunque non superiore a 1.000.000 di euro per l’anno 2022, 2.000.000 di euro per l’anno 2023, 3.000.000 di euro per l’anno 2024, 4.000.000 di euro per l’anno 2025, 5.000.000 di euro per l’anno 2026 e i successivi fino alla conclusione della coltivazione dei giacimenti calcolato sul valore dell’aliquota spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 625/1996 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti.

Art. 3

Piani

1. L’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 2 avviene mediante piani biennali per interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico concordati dalla Regione e i comuni interessati, indicati negli allegati A) e B) della presente legge.

2. La Regione ed i Comuni interessati, con apposito atto, disciplinano le modalità operative di cui ai commi 1 e 3, con prioritaria attenzione per l’efficientamento di edifici pubblici e privati.

3. Il Fondo di cui all’articolo 2 è ripartito tra i Comuni beneficiari, con l’esclusione di quelli destinatari di royalties dirette di cui all’articolo 20, comma 1, del D.lgs. 625/1996 tenuto conto della densità demografica degli stessi.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal primo riparto dell’aliquota spettante alla Regione, ai sensi del D. Lgs n.625/1996 relativi alle estrazioni della concessione “Gorgoglione”, i benefici di cui alla presente legge sono estesi ai comuni compresi nell’Allegato B) confinanti con l’area della citata concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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331661652ALLEGATO LEGGE331_20210426_ALLEGATO A) - ALLEGATO B).pdf331_20210426_ALLEGATO A) - ALLEGATO B).pdf0ALLEGATO A) - ALLEGATO B)00 

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