Legge Regionale 26 febbraio 2021, n. 6
MODIFICA
ALL’ART. 40 DELLA L.R. 24 LUGLIO 2017, N. 19 RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LE
PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO RIVENIENTE DALL’AZIONE DI RIFORMA
FONDIARIA
Bollettino Ufficiale n. 17 (Parte 1) del 1°
marzo 2021
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Art. 1
Modifica all’articolo
40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. Procedure di dismissione del patrimonio
riveniente dall’azione di riforma fondiaria
1. All'articolo 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera c), ii) le parole "a partire
dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato a decorrere
dall’'anno di costruzione/realizzazione mediante rivalutazione monetaria e
ridotto nella misura de! 50%" sono sostituite dalle
seguenti "con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma
Fondiaria in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione".
b)
al comma 1, lettera c),
iv) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;
c)
al comma 1, lettera d)
ii) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;
d) al comma 1, lettera
e), ii) le parole "è determinato con procedura parametrica, distinta per tipologia di
zona, correlata a parametri quali:
1.
costo di realizzazione tecnica dell'edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, assunta in misura di euro 1.050,00 per mq, da
assoggettare a rivalutazione monetaria annuale;
2.
misura maggiore fra:
a) volume realizzabile desumibile dai parametri fissati
dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) volume eventualmente già realizzato;
3. superficie de! terreno;
4. valore
agricolo medio della Regione agraria di appartenenza, vigente al momento della
cessione; al valore così determinato, per i terreni ricadenti in
borgate/frazioni non ubicati
nei territori dei Comuni capoluoghi di Provincia:
a)
con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione
del 70%,·
b)
con popolazione compresa tra 251 e 500 abitanti, si applica la
riduzione del 60%;
c) con popolazione compresa tra 501
e 1000 abitanti, si applica la riduzione del
50%; per i terreni ricadenti in zone omogenee "A ", "B " e
"C ", ai sensi del D.M. n. 1444/1968, sui valori determinati come
innanzi spiegato si applica:
a) l’incremento del 15% per i
suoli ricadenti nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
b)
la riduzione del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di
strumenti urbanistici esecutivi; per i terreni edificati a cura e spese del
detentore, anche in misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento
urbanistico, è praticata una riduzione
del 30%" sono sostituite con le seguenti parole "con il regolamento
di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria".
e)
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'ALSIA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale la revisione del
regolamento di dismissione dei beni della riforma di cui al DPGR n. 3 del 15
gennaio 2019 al fine di adeguarlo alle presenti disposizioni normative, nonché
ad apportare le ulteriori modifiche e
integrazioni necessarie a perfezionare l'attività di dismissione del patrimonio
rinveniente dall'azione di riforma. Il regolamento è approvato dalla Giunta
regionale previo parere della competente Commissione Consiliare.”.
Art. 2
Dichiarazione
d’urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.