Legge Regionale 24 novembre 2020, n. 38
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38 (NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL
RISCHIO SISMICO)
Bollettino Ufficiale n. 110 (Speciale) del 27 novembre 2020
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Art.1
Modifiche all’art. 1
“Oggetto della legge”
1. Al comma 1 dell’art. 1
della L.R. n. 38 /97 le parole: “da eseguire, secondo i sistemi costruttivi
dell’art. 5 e seguenti della Legge 2 febbraio 1974, n. 64” sono sostituite
dalle seguenti parole: “la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
e privata incolumità, da realizzarsi con materiali e secondo sistemi
costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sulle costruzioni in vigore,”.
Art. 2
Modifica all’art. 2
“Denuncia dei lavori”
1. L’art. 2 (Denuncia dei
lavori) della L.R. n. 38 /97 è
sostituito con il seguente
Art. 2 (Denuncia dei
lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori)
1. Il committente o il
costruttore che esegue in proprio, prima dell’inizio dei lavori, deve darne
preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che
provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite
piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della
certificazione e in deroga all’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64,
esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo
restando l’obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme
urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni
occorrenti.
2. La denuncia dei
lavori, a richiesta dell’interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.
3. La denuncia dei lavori
deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del
nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista,
del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso
d’opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre;
4. Alla denuncia dei lavori va allegato il
progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o
Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l’altro
comprendere:
a) asseverazione del progettista
delle strutture attestante:
1) che l’incarico rientra nei limiti
delle proprie competenze professionali;
2) il rispetto delle norme tecniche per
le costruzioni vigenti, indicando la normativa di
riferimento;
3) la
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico;
4)
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione
urbanistica.
5) l’appartenenza dell’opera ad una
delle categorie previste dalle delibere regionali di
attuazione della presente legge;
6) ove occorrente, (in caso di intervento
locale) che i lavori ricadono nella categoria di intervento “riparazione o intervento locale”, ai sensi
del §8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e/o della DGR 14/5/2013, n. 517;
b) dichiarazione del
progettista architettonico che il progetto è conforme a quello presentato al
Comune per il rilascio della concessione edilizia;
c) ove occorrente,
asseverazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria
competenza, attestante:
1) che l’incarico rientra nei limiti delle
proprie competenze professionali;
2) la conformità delle indagini e della
relazione geologica e/o geotecnica alle norme tecniche per le costruzioni
vigenti, indicando la normativa di riferimento, e al vigente PAI dell’Autorità
di Bacino;
d) asseverazione del
direttore dei lavori, attestante che:
1) l’incarico rientra nei
limiti delle proprie competenze professionali;
2) il progetto è stato sottoscritto ai sensi
dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. 380/01;
3) i lavori progettati
sono realizzabili;
4) sono stati visionati i luoghi (indicando la
data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero
descrivendo i lavori eseguiti;
e) ove occorrente, nomina
del collaudatore in corso d’opera ed accettazione dell’incarico attestante:
1) che l’incarico rientra
nei limiti delle proprie competenze professionali;
2) di essere abilitato/a
all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Ordine\Collegio da
oltre 10 anni;
3) l’accettazione
dell’incarico di Collaudatore;
4) di non essere
intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non
prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori;
5) di avere esaminato il
progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi
aspetti strutturale e geotecnico, le indagini eseguite nella fase di
progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni;
6) di aver verificato la completezza degli
elaborati progettuali;
7) di aver verificato la
rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini
urbanistico-edilizi;
8) di aver verificato che le opere siano state
progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
9) i lavori progettati sono realizzabili;
10) sono stati visionati
i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non
abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti.
5. Con Delibera di Giunta
Regionale sono definiti i contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante
le strutture.
6. La trasmissione
telematica della denuncia dei lavori tramite piattaforma informatica regionale
allo sportello unico viene attestata dal protocollo rilasciato mezzo PEC.
Ai sensi degli articoli
94 e 94-bis del D.P.R. 380/01, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle
classificate a bassa sismicità (Zone 3, valori di accelerazione ag inferiori a 0,15g), per gli interventi “rilevanti” nei
riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettera
a) del D.P.R. 380/01, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.
7. Non sono soggetti ad
autorizzazione gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di
rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art.
94-bis comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 380/01.
8. Gli interventi di cui
al comma 1 dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/01, nonché le varianti di carattere
non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del
D.P.R. 380/01, sono individuati dal punto di vista strutturale con le linee
guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis dello stesso D.P.R..
9. Per gli interventi di
sopraelevazione alla denuncia dei lavori dovrà essere allegata una
certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo di piani che è
possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione equivale alla
certificazione dell’Ufficio Tecnico Regionale di cui all’art. 90 del D.P.R.
380/01.
10. Ai fini dell’istruttoria tecnica delle
istanze di autorizzazione sismica relativa agli interventi “rilevanti” nei
riguardi della pubblica incolumità così come definiti dall’art. 94 bis comma 1
lettera a del D.P.R. 380/2001 e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 , il Dirigente
della struttura regionale di competenza può avvalersi di professionisti esterni
iscritti nell’Elenco regionale di cui all’art. 12 bis.
11. L'autorizzazione è
rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune,
subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda
di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli
effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo
sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro
quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti,
nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
12. E’ richiesta
l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 61 del
D.P.R. 380/01, anche per gli interventi da realizzarsi in tutti i territori
comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o
la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli
interventi di manutenzione ordinaria e di rifinitura.
13. La regione con
Delibera di Giunta regionale adotta specifiche elencazioni di adeguamento alle
Linee Guida di cui al comma 8.
14. Avverso il
provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al
Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
15. L’istanza di deposito
o autorizzazione sismica, è assoggettata alla corresponsione di un contributo a
copertura del costo dell’attività
istruttoria e dell’attività di conservazione e consultazione dei
progetti a cura dell’Ufficio Tecnico Regionale.
Art. 3
Modifiche all’art. 3
“Responsabilità”
1. All’art. 3 della L.R.
n. 38 /97 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, dell’art.3,
le parole “di cui al quarto comma del precedente art. 2”
sono sostituite con le
seguenti parole: “abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio
professionale.”;
b) il quarto comma,
dell’art. 3, è sostituito con il seguente:
“4. “Per gli interventi
di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero
1) del D.P.R. 380/01, non è necessario nominare il collaudatore, il certificato
di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori.”;
c) al quinto comma,
dell’art. 3, dopo le parole: “Ogni modificazione” sono aggiunte le seguenti
parole: “strutturale di carattere sostanziale”;
d) al quinto comma,
dell’art. 3, le parole: “depositati nella forma di cui all' art. 2.”
sono sostituite con le
seguenti parole: “oggetto di denuncia dei lavori ovvero di autorizzazione ai
sensi dell'art. 2.”;
e) al sesto comma,
dell’art. 3, lettera c) l’ultimo periodo: “Delle due copie della relazione, una
sarà conservata agli atti degli uffici e
l' altra, con l'attestazione dell' avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che
provvederà a consegnarla al
collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori”, è sostituito dal
seguente periodo: “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,
lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del D.P.R. 380/01, la relazione a
strutture ultimate è integrata con la dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori”.
Art.4
Modifiche
all’art. 6 “Repressione delle violazioni”
1. All’art.6 della L.R.
n. 38 /97 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) al terzo comma, dell’art.6, le parole: “Per
la violazione dell'obbligo del deposito degli atti”
sono sostituite con le
parole: “Per la violazione degli obblighi”;
b) dopo il quarto comma,
sono inseriti i seguenti commi:
<<4 bis. Quando la
denuncia dei lavori di cui all’art. 2 è in sanatoria, è fatto obbligo al
committente di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
4 ter. La denuncia dei
lavori di cui all’art. 2 in sanatoria dovrà essere accompagnata, oltre che
dalla documentazione di cui all’articolo 3, da:
a) asseverazione del
progettista verificatore strutturale di conformità dell’intervento oggetto di
sanatoria al progetto presentato;
b) relazione tecnico –
illustrativa descrittiva dell’intervento oggetto di sanatoria e dei motivi
della sanatoria, indicando nella stessa il periodo in cui sono state eseguite
le opere in sanatoria e le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza) dei responsabili dell’abuso (committente, costruttore, eventuali
Direttore dei Lavori e collaudatore); qualora la sanatoria rivenga da un accertamento
devono essere indicati ed allegati i verbali di accertamento e/o di denuncia
alla procura ed il riferimento al procedimento giudiziario in corso.
4 quater. In caso di denuncia dei lavori spontanea la
relazione tecnico- illustrativa di cui al precedente comma deve essere
sostituita dal processo verbale di cui al comma 1 redatto dal collaudatore,
contenente le stesse informazioni della relazione>>.
Art. 5
Modifiche all’art. 9
“Utilizzazione degli edifici e manufatti”
1. L’art. 9 della L.R. n. 38 /97 è sostituito
dal seguente:
<<ART. 9.
(Utilizzazione degli edifici e manufatti) 1. Il Direttore dei lavori, in
conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/ 71, deve comunicare alla
Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali
dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere
sono state eseguite in conformità del progetto depositato/ autorizzato, con
l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle
norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.
2. Nel caso vengano
eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione,
dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale
integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal
Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d’opera:
a) Asseverazione relativa alle varianti non
sostanziali riguardanti parti strutturali, firmata congiuntamente dal progettista
strutturale della variante e dal direttore dei lavori, contenente
l’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti
strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto rientra tra quelle previste
dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;
b) Relazione tecnica
esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche
proposte rispetto al progetto depositato/autorizzato, al fine di dimostrare che
l’intervento di variante rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui
al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;
c) Relazione tecnica di
calcolo relativa alle variazioni;
d) Elaborati grafici
comprensivi di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia
della variante e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le
informazioni necessarie a dimostrare che l’intervento è ricompreso tra quelle
previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01.
3. La suddetta
documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie
competenze, dovrà essere depositata a cura del Direttore dei Lavori, unitamente
alla Relazione a Strutture Ultimate.
4. Il collaudatore dovrà
attestare nel collaudo:
a) di aver verificato la
conformità delle opere strutturali eseguite al progetto depositato/autorizzato
e al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;
b) perfetta rispondenza
dell'opera eseguita alle norme del capo quarto del DPR 380/01;
c) la vita utile
dell’opera.
5. Il rilascio della
licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere da parte degli organi competenti
è subordinato all'esibizione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo statico
depositato.
6. La sussistenza delle
condizioni di sicurezza per il mantenimento della licenza d' uso e/ o di
abitabilità delle opere oltre la vita utile, indicata nel certificato di
collaudo, è accertata mediante il deposito della verifica della sicurezza di
cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018.
7. Le opere esistenti non
soggette a denuncia dei lavori/autorizzazione con le previgenti leggi e norme
in materia di costruzioni, al fine del conseguimento della licenza d' uso e/ o
di abitabilità possono essere oggetto delle verifiche previste per la
valutazione della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed
all’emissione di un certificato di idoneità statica. Il Certificato di idoneità
statica dovrà indicare la vita utile dell’opera.
8. Per le opere i cui
progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM
14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle
strutture.>>
Art.6
Modifiche all’art. 12
“Criteri e modalità attuativi”
1. Al comma 1 dell’art.12
della L.R. n. 38 /97 le lettere a), b), c), d), e), f), g) sono sostituite con
le seguenti:
a)
la Modulistica Unificata Regionale (MUR);
b)
individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le
strutture;
c)
specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis
comma 2 del D.P.R: 380/01;
d)
i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di
merito sui progetti soggetti ad autorizzazione;
e)
le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere
denunciate con preavviso di cui all’art. 2;
f)
gli adempimenti di cui al precedente art. 6;
g)
i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.
2. Al comma 1 dell’art.12
della L.R. n. 38 /97 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite con le
parole “entro novanta giorni”.
Art. 7
Modifiche ed
integrazione
1. Dopo l’art. 12 della
L.R. n. 38/ 97 è inserito il seguente:
<< Art. 12 bis
(Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal
Rischio Sismico)
1. E’ istituito presso il
Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Elenco
Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio
Sismico, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali
possono essere affidati, con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 50
/2016 e ss.mm. ii., i servizi previsti dall’art. 2 comma 10.
2. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con apposita
Delibera, a partire dal requisito di iscrizione decennale all’Albo degli
Ingegneri oppure degli Architetti e nel rispetto del criterio di rotazione
degli incarichi, definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo e le modalità
di gestione e di aggiornamento dello stesso>>.
Art.
8
Modifica
ed integrazione
1. Dopo l’art. 12 della
L.R. n. 38/ 97 è inserito il seguente
<<Art. 12 ter
(Modello organizzativo)
1. L’Ufficio Difesa del
Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle
costruzioni in zona sismica, è parte integrante del Dipartimento Infrastrutture
e Mobilità.
2. L’Ufficio Difesa del
Suolo è organizzato in due sedi territoriali: Potenza e Matera.
3. Gli uffici
territoriali previsti al comma 2 possono prevedere articolazioni
periferiche.>>
Art. 9
Modifica all’art. 13
1. All’art. 13 (Rinvio)
della L.R. n. 38/97 sono apportare le seguenti modifiche:
“Dopo le parole “alla
legge n. 64/1974” sono aggiunte le seguenti parole “e al D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001 e ss.mm.ii” .
Art.10
Modifica ed
integrazione
1. Dopo l’art. 14 della
L.R. n. 38/ 97 è inserito il seguente:
<<Art.14 bis (Norma
Finanziaria)
1. Gli oneri economici
derivanti dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 10 sono
assicurati da quanto previsto all’art. 11 del “Disciplinare per l’aggiornamento
delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico – Legge Regionale 30 dicembre 2017 n. 39 art.
13” approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 817 del 2 ottobre 2018.
>>
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.