Legge Regionale 17
settembre 2020, n 31
MISURE DI SOSTEGNO PER L’ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA
PRIMA CASA DI PROPRIETÀ
Bollettino Ufficiale n. 80 (Speciale) del 17 settembre
2020
TESTO AGGIORANTO E COORDINATO
CON: L.R. 15 dicembre 2021,
n. 59.
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Art.1
Finalità ed oggetto
1. La Regione, nel
rispetto dell’art. 117 della Costituzione e in attuazione dell’art. 5 dello
Statuto regionale, con la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) favorire la formazione
e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si
presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a
quelli di carattere abitativo ed economico;
b) sostenere l’alto
valore personale e sociale della maternità e della paternità, promuovere
l’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti
intergenerazionali, favorire l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna e
tutelare il pieno sviluppo della personalità umana e il benessere di tutti i
componenti della famiglia.
2. Tali finalità
costituiscono attuazione dei principi fondamentali contenuti negli articoli 2,
3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.
3. Al fine di ridurre il
disagio abitativo della famiglia nella sua più ampia accezione e per far fronte
alla drastica riduzione delle politiche di welfare abitativo, nonché per
contrastare le attuali condizioni di contesto che determinano sempre maggiori
difficoltà economiche per le famiglie, la Regione Basilicata agevola le giovani
coppie, le gestanti sole, i genitori soli con uno o più figli minori a carico e
i nuclei familiari con almeno tre figli nell’acquisto dell’abitazione
principale e nella ristrutturazione dell’abitazione principale, mediante l’assegnazione
di un contributo finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse (TAN –
Tasso Annuo Nominale) dei mutui contratti per l’acquisto e la ristrutturazione
di unità immobiliari site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, nella misura massima dell’80% (ottanta per cento)
per i primi dieci anni di durata del finanziamento e del 50% (cinquanta per
cento) per i restanti cinque anni di durata del finanziamento, nei limiti delle
disponibilità finanziarie stanziate in bilancio. (1)
4. Al fine di favorire
l’accesso al credito della famiglia nella sua più ampia accezione per
l’acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale, la Regione Basilicata concede garanzie, a prima richiesta, sui
mutui ipotecari connessi all’acquisto e alla ristrutturazione di unità
immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani
coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori e dei nuclei familiari con almeno tre figli, secondo le modalità
stabilite dagli articoli successivi.
Art. 2
Caratteristiche delle agevolazioni per l’accesso alla prima
casa
1. L’entità del
contributo previsto dall’articolo 1, comma 3 della presente legge non può
comunque superare la misura del tasso di riferimento. Qualunque sia il maggior
importo del corrispondente contratto di mutuo o finanziamento, il contributo in
conto interessi è riconosciuto per un importo di finanziamento massimo pari a
150.000,00 euro e per una durata massima di dieci anni.
2. Il contributo previsto
dall’articolo 1, comma 3 della presente legge è calcolato secondo il tasso di
riferimento europeo in vigore alla data di delibera del mutuo, è determinato
sull’importo del finanziamento ammesso al contributo quale quota parte degli
interessi e prevede l’abbattimento del tasso di interesse di riferimento
europeo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della presente legge,
per i primi dieci anni di durata del mutuo.
3. La garanzia prevista
dall’articolo 1, comma 4 della presente legge è a prima richiesta, diretta,
esplicita, incondizionata e permane per l’intera durata del finanziamento.
4. La garanzia prevista
dall’articolo 1, comma 4 della presente legge è concessa nella misura dell’ 80%
(ottanta per cento) della quota capitale e per i mutui ipotecari di ammontare
non superiore a 200 mila euro. (2)
5. I contributi della
presente legge non sono cumulabili con la fruizione di altre agevolazioni
previste dalla normativa statale in materia di solidarietà a garanzia di mutui
per l’acquisto della prima casa.
6. È fatto divieto a
quanti hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge di
alienare le unità immobiliari site sul territorio regionale ed adibite ad
abitazione principale del mutuatario, prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di trasferimento del mutuatario nell’unità immobiliare oggetto di
acquisto e/o ristrutturazione.
7. In caso di violazione
della disposizione di cui al comma 6 il mutuatario è obbligato alla
restituzione dei contributi ricevuti per l’acquisto e la ristrutturazione della
prima casa di proprietà.
Art. 3
Fondo per l’accesso e la ristrutturazione della prima casa
1. Per l’attuazione di
quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è costituito un
apposito Fondo per l’accesso e la ristrutturazione della prima casa. Le
modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite
convenzioni tra la Regione e gli istituti ed aziende di credito operanti sul
territorio della Basilicata.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini della presente
legge devono intendersi:
a) per “Fondo”: il Fondo
di cui all’articolo 3 della presente legge per la concessione di contributi e
garanzie su mutui ipotecari connessi all’acquisto e alla ristrutturazione di
unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle
giovani coppie, dei nuclei familiari mono genitoriali con figli minori e dei
nuclei familiari con almeno tre figli;
b) per “giovane coppia”:
nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano
costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non
abbia superato i quaranta anni alla data di presentazione della domanda di
finanziamento; (3)
c) per “nucleo familiare
mono genitoriale con figli minori”:
1. persona singola non coniugata, né
convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé
conviventi;
2. persona separata o divorziata ovvero
vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
d) per “unità immobiliari
da adibire ad abitazione principale del mutuatario”: gli immobili non
rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 e quelli che non abbiano le
caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
in data 2 agosto 1969, n. 1072;
e) per “mutuatario”: la
persona che alla data di presentazione della domanda di mutuo non sia proprietario
di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia
acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione
con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o
fratelli.
Art. 5
Regolamento
1. È demandata alla
Giunta regionale la determinazione, mediante regolamento da adottarsi entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle caratteristiche
dell’alloggio oggetto dell’acquisto e della ristrutturazione, dei soggetti incaricati
della gestione del Fondo di cui all’articolo 3 e dell’erogazione dei
finanziamenti, nonché dei criteri ulteriori di accesso alle agevolazioni
previste dalla presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. In sede di prima
applicazione per gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è
autorizzata, per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro
100.000,00.
2. copertura degli oneri
derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede
mediante le seguenti variazioni compensative agli stanziamenti di competenza
per gli esercizi 2020,2021, 2022:
Variazione in aumento:
Missione 08 – Assetto del
territorio ed edilizia abitativa – Programma 02 – Edilizia residenziale
pubblica e locale – Titolo 2
Esercizio 2020 €
100.000,00;
Esercizio 2021 €
100.000,00;
Esercizio 2022 €
100.000,00.
Variazione in
diminuzione:
Missione 20 – Fondi e
accantonamenti – Programma 03 – Altri Fondi – Titolo 2
Esercizio 2020 € 100.000,00;
Esercizio 2021 €
100.000,00;
Esercizio 2022 €
100.000,00.
3. Per gli anni
successivi al 2022 l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di
stabilità.
4. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni sul Documento tecnico di
accompagnamento e sul bilancio gestionale.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore
il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) parole sostituite
dall’art. 10, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(2) parole sostituite
dall’art. 10, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
(3) parole sostituite
dall’art. 10, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.