Legge Regionale 15 luglio 2020, n. 23
DISCIPLINA TEMPORANEA CAUSA EMERGENZA COVID MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE
Bollettino Ufficiale n. 67 (Supplemento ordinario) del 16
luglio 2020
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Art. 1
Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o
saldi per l’anno 2020
1. In deroga al comma 2
dell’art. 22 della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19, per l’anno 2020 le
vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzati come tali ed
effettuati esclusivamente nei periodi dell’anno stabiliti con provvedimenti
della Giunta regionale.
Art. 2
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.