Legge Regionale 9 luglio 2020, n. 19
NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA
COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Bollettino n. 66 (Speciale) del 10 luglio 2020
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 22 dicembre 2020,
n. 41.
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Art. 1
Finalità
1. Con
la presente legge la Regione Basilicata intende contribuire alla tutela della
salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione
delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque, mediante la
definizione dei requisiti igienico-sanitari e per la costruzione delle stesse,
le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività in materia
di vigilanza.
2. Le
disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine
classificate nelle categorie A, classe A/l, A/2, A/3, e B, classe B/1,
B/2 di cui all'articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e)
ed f) di cui all'articolo 4.
3. Sono
escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella
categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'articolo 3.
Art. 2
Definizioni
1. Si
definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la
presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative,
formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini
stessi.
2. Parti
essenziali costituenti il complesso sono:
a) sezione vasche;
b) sezione servizi;
c) sezione impianti tecnici;
d) sezione pubblico;
e) sezione attività accessorie.
Art. 3
Classificazione delle
piscine
1. Le
piscine sono classificate ai fini igienico-sanitari, per la loro destinazione e
si distinguono in base alle caratteristiche, ambientali e tipo di
utilizzazione.
2. Le
piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C,
a loro volta suddivise in classi.
3. Categoria A - piscine di proprietà pubblica o privata,
destinate ad una utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
- A1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
- A2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite
in strutture adibite, in via principale ad altre attività ricettive come
alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al
servizio della collettività, collegi, convitti, scuole, università, comunità,
palestre circoli e associazioni o simili, accessibili ai soli ospiti, studenti,
clienti, soci della struttura stessa;
- A3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
4. Categoria B – piscine facenti parte di
condomini, di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi
residenziali e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e
dei loro ospiti ai sensi degli articoli: 1117 e seguenti del codice civile.
La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:
a) B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di
abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale
costituiti da più di quattro unità abitative;
b) B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di
abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale
costituiti da non più di quattro unità abitative.
5. Categoria C - appartengono le piscine
destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di
riabilitazione e termale.
6. In
base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono
in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più
bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o
più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono
essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
Art. 4
Tipologie di vasche
1. In
base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui
all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche:
a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto,
aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in
conformità e nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto FIN e
della Federation Internazionale de Natation Amateur FINA;
b) per tuffi, nuoto pinnato ed attività subacquee, aventi
requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed
al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto
delle norme della FIN, della FINA e di altre federazioni sportive riconosciute
dal CONI che svolgono attività sportive-agonistiche in ambiente acquatico;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che
le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali,
quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per
la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e
funzionai i che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività
differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee
ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di
attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde,
fondi mobili;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e
funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio
esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario
specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene
utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche
fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei
bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene
effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Art. 5
Utenti
1. Gli
utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell'impianto
natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione
vasche delimitata sul posto.
2. Il
numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le
norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.
Art. 6
Elementi funzionali
dell’impianto natatorio
1. Nell’impianto
natatorio in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di
vasca, possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e
le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui
all’articolo 21:
a) sezione
pubblico;
b) sezione
vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione
servizi;
d) sezione
impianti tecnici;
e) sezione
attività ausiliare.
2. Le
sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese
accessibili ai sensi delle vigenti norme sull’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Art. 7
Parere igienico-
sanitario (1)
1. Per
la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o
ampliamento di impianti esistenti che comportano variazione distributive e/o
funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario
dell’Azienda unitaria sanitaria locale ASL competente.
Art. 8
Inizio attività
1. L'inizio
dell’attività delle piscine private ad uso collettivo di nuova costruzione
appartenenti alla classe A/1 è subordinata alla presentazione del
titolare dell’impianto natatorio al comune ove ha sede la piscina, di una
dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata dai documenti che attestano
il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui
all’articolo 21, almeno trenta giorni prima dell’apertura dell’impianto.
2. Il
comune entro trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, tramite
l’Azienda Sanitaria Locale, acquisisce il parere-sanitario.
3. Qualora
dalla verifica di cui al comma 2 o dai controlli esterni operati dall’Azienda
Sanitaria Locale emergono violazioni delle disposizioni di legge e di
regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell’attività
della piscina.
Art. 9
Comunicazioni
periodiche delle attività stagionali
1. Per
le piscine realizzate per le attività stagionali, i titolari trenta giorni
prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la
riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del
responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba
verificarsi l'interruzione dell'attività.
Articolo 10
Dotazione di personale
1. Al
fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la
funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto nomina il responsabile
della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il
responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni
aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali
previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo
Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo
previsto dall’articolo14;
d) le operazioni di pulizia quotidiana eseguite in tutti gli
ambienti della piscina ed una periodica disinfezione, con l’allontanamento di
ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui
all’articolo 21 e nelle procedure di autocontrollo.
3. Per
le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile
della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di
responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti
dalle leggi vigenti in materia.
4. Il
responsabile della piscina individua le seguenti figure:
a) assistente bagnanti;
b) addetto agli impianti tecnologici.
5. L'assistente
bagnanti di cui al comma 4, lettera a), è una persona abilitata alle operazioni
di salvataggio e di primo soccorso munita di brevetto di idoneità per i
salvataggi in mare rilasciato da soggetto autorizzato dal Ministero competente
ai sensi della normativa vigente. Vigila, ai fini della sicurezza, sulle
attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti
durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi
previsti dal comma 6.
6. I
responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo
della presenza di assistente bagnanti, ma, secondo le disposizioni previste
dalle norme del Regolamento Regionale di cui all'articolo 20, hanno l’obbligo
di informare adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai
bagnanti ed attrezza l’area della piscina con adeguate protezioni nel rispetto
del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori al fine di
salvaguardane l’incolumità.
7. L'addetto
agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto
funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti
igienico-sanitari e ambientali di cui all' Accordo Stato-Regioni 16 gennaio
2003.
Art. 11
Requisiti strutturali
1. l requisiti strutturali delle parti essenziali del
complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:
a) garantire che la potenzialità degli impianti di
trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al
carico inquinante dovuto all’utilizzazione delle stesse;
b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme
previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa
svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli
utenti;
c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la
pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi
igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo
regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli
impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di
sicurezza e di facile accessibilità.
e) garantire la fruibilità da parte degli utenti diversamente
abili, secondo la normativa vigente.
Art. 12
Documentazione
1. Il
responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente,
incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione
dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
a1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per
la piscina;
a2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), punto a1) e la
definizione delle relative misure preventive da adottare;
a3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei
limiti degli stessi;
a4) la definizione del sistema di monitoraggio;
a5) l'individuazione delle azioni correttive;
a6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed
autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle
condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle
procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca;
d) la documentazione relativa alla normativa
antinfortunistica;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e
formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La
documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un
periodo di almeno due anni.
Art. 13
Controlli
1. I
controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono
distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina,
e controlli esterni di competenza dell'ASL.
2. Per
le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di
cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli
delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 200 l, n. 311.
Art. 14
Controlli interni
1.
Il responsabile della piscina garantisce la
corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi
funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2.
I controlli interni sono eseguiti secondo
protocolli di gestione e di autocontrollo. Il Responsabile della Piscina redige
un documento di valutazione del rischio in cui vengono prese in considerazione
ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione e conduzione dell’attività,
nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo
21.
3.
Il responsabile della piscina garantisce che
siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di
valutazione del rischio di cui al comma 2
4.
Il responsabile della piscina tiene altresì a
disposizione dell’autorità incaricata del controllo la documentazione relativa
ai controlli effettuati e ulteriori documenti indicati nel regolamento
regionale di cui all’articolo 21.
5.
Il responsabile della piscina, qualora a seguito
dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e
chimico-fisici non conformi ai valori dei parametri previsti dal piano di
autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle
condizioni ottimali.
6.
Il responsabile della piscina comunica alla ASL
competente la non conformità di cui al comma 5 non risanabile rapidamente;
indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino
delle condizioni ottimali.
Art. 15
Controlli esterni
1. I
controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, secondo
quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 21 e sulla base
di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza
che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli
specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici
evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 12,
comma l, lettera a) e di autocontrollo di cui all'articolo 14 predisposti dal
responsabile dell' impianto.
2. La
ASL competente qualora accerti che nella piscina sono venuti meni i requisiti
indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all’articolo
21, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.
3. In
caso di inadempienza, le ASL può disporre, nei termini fissati alle
prescrizioni redatte ai sensi del comma 2, e ogniqualvolta vi siano condizioni
di rischio per la salute degli utenti, anche in via temporanea la chiusura
della piscina dandone comunicazione al comune.
Art. 16
Primo soccorso
1. Le
piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile
accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.
2. Le
piscine appartenenti alle classi A/1 e A/3,
sono dotate di un locale adibito esclusivamente al primo soccorso.
3. Il
locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di un defibrillatore, di
idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso, utilizzati dall' assistente
bagnanti di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), in attesa dell'intervento
del personale dei servizi pubblici di emergenza. Nel locale è esposto un elenco
contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
4. Le
piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, di in un locale di
facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del
servizio sanitario di emergenza.
Art. 17
Regolamento interno
1. Il
responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del
rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In
particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene
personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto
natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.
2. Il
regolamento dovrà essere esposto in maniera ben visibile ai frequentatori della
piscina.
Art. 18
Requisiti
igienico-sanitari e ambientali
1.
Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2,
rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali e si riferiscono alle
caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto natatorio, alle sostanze
da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoidrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e
acustici stabiliti dalla Tabella A all'allegato l dell'Accordo Stato-Regioni 16
gennaio 2003.
2.
I requisiti Igienico sanitari relativi alle
caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all'allegato l e alla Tabella A
del citato Accordo Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine
classificate B/2.
3.
Le acque utilizzate nell’impianto di piscina
sono classificate nel seguente modo:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per
l’alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi
igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua di
ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i
necessari requisiti;
c) acqua presente in vasca nel bacino natatorio a contatto
diretto con i bagnanti.
4.
L’acqua di approvvigionamento ha caratteristiche
conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate
al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e
microbiologici ci cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano), e indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 21.
5.
L’acqua di approvvigionamento non proveniente da
acquedotto pubblico è sottoposta a controlli di conformità per i parametri
tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.
6.
La vasca della piscina dovrà essere svuotata
almeno una volta all’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale, per
consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle pareti e pavimentazione
della medesima vasca
Art. 19
Sanzioni
amministrative
1. I
comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione
delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge,
sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.
2. La
violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui
all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività natatoria e di balneazione
per un massimo di cinque giorni.
3. La
violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.
4. La
violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui
all'articolo 10, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.
5. La
violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo l1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.
6. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.
7. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.
8. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.
9. La
violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all'articolo
19, comma l, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei
requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €
500,00 a € 5.000,00.
10. La recidiva delle violazioni di cui ai commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare fino al
ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 20
Regolamento regionale
1. La
Regione al fine di assicurare le esigenze unitarie emana, nel rispetto delle
norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento
che definisce:
a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui
all'articolo 5;
b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla
ASL competente di cui all'articolo 8;
c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e
dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 10, comma 4, nonché
eventuali deroghe di cui allo stesso articolo 10, comma 6;
d) i requisiti strutturali di cui all' articolo 11;
e) le modalità ed i criteri per la tenuta della
documentazione di cui all'articolo 12;
f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui
all’ articolo 14;
g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL
di cui all'articolo 15;
h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui
all'articolo 17, comma 3;
i) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento
interno di cui all'articolo 18
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. Dalla
presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione
Basilicata
Art. 22
Norme transitorie
1. I
proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni
dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 20, lett. d), ad adeguare le piscine esistenti alle
prescrizioni sui requisiti strutturali.
Art. 23
Pubblicazione
1. La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
__________________________________
NOTE:
(1) articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R. 22
dicembre 2020, n.