Legge Regionale 4 giugno 2020, n. 15
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI, IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
Bollettino Ufficiale n. 54 (Speciale) del 5 giugno 2020
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON: L.R. 22 dicembre 2020,
n. 41.
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Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione
nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414,417,418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e
di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali), in armonia con l’art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1
“Statuto della Regione Basilicata” e in conformità ai principi di uguaglianza e
solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente
legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’istituto
dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei
soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza,
sensibilizzazione e divulgazione sul territorio regionale.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per le finalità di cui
all’art. 1, la Regione, in raccordo con enti, autorità, soggetti pubblici,
privati e del terzo settore (ETS) che operano nell’ambito del volontariato,
interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia, promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e
tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e
divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno, nonché la
formazione, l’aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli
amministratori di sostegno.
2. La Giunta regionale dà
attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed
iniziative a supporto dell’amministratore di sostegno nell’ambito della
programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi
socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e
negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione
locale (piani di zona).
3. La Giunta regionale,
nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed
in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete
fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attivazione e promozione
dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
4. Il servizio di
supporto dell’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:
a)
diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi
di formazione aggiornamento o di altri possibili forme di orientamento e di
accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari
delle persone che necessitano di tale figura;
b)
fornisce supporto tecnico diretto e indiretto agli amministratori di sostegno,
anche mediante l’attivazione di una rete di collaborazioni con professionisti
esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e
sociale;
c)
funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento,
sull’esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di
sostegno e dalle organizzazioni coinvolte.
Art. 3
Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di
sostegno
1. La regione Basilicata
istituisce l’elenco, a fini statistici e conservativi, degli amministratori di
sostegno suddivisi in tre sezioni:
a)
volontari;
b)
professionisti;
c)
associazioni o fondazioni.
2. L’elenco degli
amministratori di sostegno è messo a disposizione e trasmesso con cadenza
annuale agli uffici del giudice tutelare per l’eventuale nomina, [a cui accede
nei casi non contemplati dall’art. 408 codice civile “scelta
dell’amministratore di sostegno”. ] (1)
3. La Giunta regionale
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge individua l’ufficio competente
alla tenuta e conservazione dell’elenco degli amministratori di sostegno, in
attuazione a quanto previsto dal comma 1.
4. L’ufficio di cui al
comma 3 forma e conserva l’elenco dei soggetti disponibili a svolgere
l’incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone
in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti che ne facciano
richiesta.
Art. 4
Sportelli di protezione giuridica
1. La Giunta regionale,
al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove e
sostiene l’istituzione di appositi servizi denominati “Sportelli di protezione
giuridica”, nell’ambito degli Uffici Relazione con il pubblico presso le
Aziende sanitarie locali e i consultori presenti sul territorio regionale e
mediante l’apertura di sportelli di prossimità presso gli uffici dei servizi
sociali comunali.
2. Gli Sportelli di
protezione giuridica offrono agli utenti un servizio gratuito e svolgono i
seguenti compiti:
a)
prima informazione e consulenza in ordine alle procedure di ricorso;
b)
orientamento ed accompagnamento;
c)
rilevazione dei bisogni emergenti;
d)
interazione con i referenti dei servizi locali e gli uffici dei giudici
tutelari.
Art.5
Istituzione fondo spese dell’amministratore di sostegno (2)
1. La Giunta regionale, per i soggetti che si
trovino in comprovate difficoltà economiche, istituisce un fondo finalizzato ad
erogare, nei limiti della sua capienza, un rimborso, erogato e liquidato dalla
Regione, delle spese sostenute, documentate ed eventualmente anticipate dagli
amministratori di sostegno, quando le stesse non siano state riconosciute dal
giudice tutelare per incapienza del patrimonio del beneficiario. Il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori di
sostegno non ha natura remunerativa dell'attività da essi svolta a titolo
gratuito in base alle norme dell'ordinamento civile.
Art. 6
Clausola valutativa
1. Su richiesta di un
quinto dei componenti del Consiglio Regionale, la Giunta regionale relaziona
sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a)
il numero di servizi di supporto all’amministratore di sostegno attivati nel
territorio regionale;
b)
i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
c)
il numero di persone formate;
d)
il numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;
e)
l’attuazione del monitoraggio sull’applicazione dell’istituto giuridico
dell’amministratore di sostegno a livello regionale.
Art. 7
Norma finanziaria
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, pari ad € 10.000,00 per gli esercizi
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti
da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente
all’approvazione del bilancio” Titolo 1 Missione 20 Programma 03 del Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 della Regione Basilicata.
2. Per gli anni
successivi si provvede con apposito stanziamento annualmente autorizzato dalle
rispettive leggi di bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare la necessaria variazione del bilancio per la creazione
del pertinente capitolo di spesa all’interno della Missione 12 Programma 04
Titolo 1.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1) parole soppresse
dall’art. 15, comma 1, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41;
(2) articolo sostituito
dall’art. 15, comma 2, L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.