Leggi Regionali
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Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 43

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

Art. 1

Principi

1. La Regione, con la presente legge:

a) assume i principi della Dichiarazione  di Ginevra dei Diritti del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell' Infanzia del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, così da assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e sociale in condizioni di piena libertà e dignità;

b) riconosce la persona del fanciullo e dell’adolescente come centro di valore, da preservare e tutelare contro  ogni forma di violenza e discriminazioni, in attuazione dell' art. 5  del proprio Statuto.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. La Regione nell' ambito della propria attività , nel rispetto delle disposizioni di legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed  emersione,  contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a:

a) implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle regole e  della dignità della persona, facendo salva ogni  diversità legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia;

b) tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei  social-media e della rete internet.

Art. 3

Interventi

1. Gli obbiettivi enunciati  nell'art. 2 saranno realizzati dalla Regione attraverso il finanziamento di  appositi programmi e progetti che devono riguardare:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie;

b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;

c) modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;

d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Potranno beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all' art. 3, i progetti presentati da una o più Istituzioni scolastiche, da Enti locali, da Aziende del servizio sanitario regionale, dal Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata, da Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale.

Art. 5

Istituzione della consulta regionale sul bullismo

1. E’ istituita presso la Presidenza della giunta regionale, la  Consulta regionale sul bullismo che si avvarrà anche del supporto del garante per l’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell’Ufficio scolastico regionale al fine di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico.

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di cui alla L.R. n. 18/2000, dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, del CO.RE.COM., di cui alla L.R. n. 20/2000, previo accordo con i tavoli istituzionali permanenti costituiti ai sensi del comma 3 nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale.

3. Ai componenti della Consulta  non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente stabilisce la composizione e la funzione della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio.

Art. 6

Altri soggetti coinvolti

1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge, concorrono anche il Garante per l' Infanzia e l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, il CO.RE.COM, i cui compiti, funzioni, modalità di collaborazione e supporto sono individuati dall’apposito regolamento, di attuazione di competenze, della Giunta regionale.

Art. 7

Procedure per l'erogazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere e finanziare i progetti concernenti gli interventi di  cui all’art. 3.

Art. 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui  risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all’art. 3 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l’elenco e le caratteristiche delle Associazioni o Enti che hanno aderito;

c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.

2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa allegati.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di Euro 5.000,00 per l’anno 2018, di Euro 30.000,00 per l’anno 2019 e di Euro 30.000 per l’anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 10

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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