Bollettino Ufficiale n. 52
(Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018
Art. 1
Principi
1. La Regione, con la presente legge:
a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del
Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell' Infanzia
del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una
speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, così da
assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e
sociale in condizioni di piena libertà e dignità;
b) riconosce la persona del fanciullo e dell’adolescente come centro di valore,
da preservare e tutelare contro ogni forma di violenza e discriminazioni,
in attuazione dell' art. 5 del proprio Statuto.
Art. 2
Oggetto e finalità
1. La Regione nell' ambito della propria attività , nel rispetto delle
disposizioni di legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e
sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed emersione,
contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a:
a) implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle
regole e della dignità della persona, facendo salva ogni diversità
legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni
altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia;
b) tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con
particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei
social-media e della rete internet.
Art. 3
Interventi
1. Gli obbiettivi enunciati nell'art. 2 saranno realizzati dalla Regione
attraverso il finanziamento di appositi programmi e progetti che devono
riguardare:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle
loro famiglie;
b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo
più in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche
psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione
preventiva del fenomeno del bullismo;
c) modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi
di bullismo e cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di
bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il
coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi
compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Potranno beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui
all' art. 3, i progetti presentati da una o più Istituzioni scolastiche, da
Enti locali, da Aziende del servizio sanitario regionale, dal Centro di
Servizio per il Volontariato di Basilicata, da Associazioni con certificata
esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare
nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della
promozione sociale.
Art. 5
Istituzione della consulta regionale
sul bullismo
1. E’ istituita presso la Presidenza della giunta regionale, la
Consulta regionale sul bullismo che si avvarrà anche del supporto del garante
per l’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Osservatorio regionale per la sicurezza
e la legalità e dell’Ufficio scolastico regionale al fine di raccogliere
informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul
territorio ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla
prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico.
2. La Consulta si avvale del supporto del Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, di cui alla L.R. n. 18/2000, dell’Osservatorio regionale
sulla violenza di genere e sui minori, del CO.RE.COM., di cui alla L.R. n.
20/2000, previo accordo con i tavoli istituzionali permanenti costituiti ai
sensi del comma 3 nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario
regionale che si occupano di disagio scolastico e dell’Ufficio scolastico
regionale.
3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone
di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, sentita la
Commissione consiliare competente stabilisce la composizione e la funzione
della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli
istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il
territorio.
Art. 6
Altri soggetti coinvolti
1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge, concorrono
anche il Garante per l' Infanzia e l'Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori, il CO.RE.COM, i cui compiti, funzioni, modalità di
collaborazione e supporto sono individuati dall’apposito regolamento, di
attuazione di competenze, della Giunta regionale.
Art. 7
Procedure per l'erogazione dei
finanziamenti
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 gg.
dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le
modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere e finanziare i
progetti concernenti gli interventi di cui all’art. 3.
Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della
legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta
trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all’art. 3 contenente ciascuno
una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i
risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse,
il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche delle Associazioni o Enti che hanno
aderito;
c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge,
voce per voce;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente
legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente
legge.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet
istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa
allegati.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è
autorizzata la spesa di Euro 5.000,00 per l’anno 2018, di Euro 30.000,00 per
l’anno 2019 e di Euro 30.000 per l’anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui
al comma precedente si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui
al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti
legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del
bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni
di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 10
Norma finale
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.