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Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE (1)

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

_________________

INDICE (1)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Possesso responsabile

CAPO II - FUNZIONI E COMPITI

Art. 4 Competenze della Regione
Art. 5 Competenze dei Comuni
Art. 6 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali
Art. 7 Associazioni di volontariato animalista
Art. 8 Guardie zoofile
Art. 9 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
Art. 10 Controllo del randagismo

CAPO III – STRUTTURE

Art. 11 Canile sanitario
Art. 12 Canile rifugio
Art. 13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria
Art. 14 Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

CAPO IV - STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 16 Sistema di identificazione
Art. 17 Controllo delle nascite (1)
Art. 18 Cani aggressivi
Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti
Art. 20 Cane di quartiere
Art. 21 Colonie feline
Art. 22 Misure di tutela
Art. 23 Cessione ed affido
Art. 24 Trasporto degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione
Art. 26 Libero accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico
Art. 27 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico
Art. 28 Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali
Art. 29 Educazione
Art. 30 Mostre, fiere e spettacoli
Art. 31 Terapie e attività assistite con animali (1)
Art. 32 Adozione (1)

CAPO V - PROGRAMMAZIONE

Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione
Art. 34 Piano operativo degli interventi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 Sanzioni amministrative
Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attività
Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico
Art. 38 Vigilanza e controllo
Art. 39 Clausola valutativa
Art. 40 Disposizioni finanziarie
Art. 41 Abrogazioni
Art. 42 Pubblicazione ed entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, in conformità dell’articolo 8 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d'affezione come definiti all' art. 2, al fine di:

a) tutelare gli animali da compagnia o d'affezione;

b) prevenire e controllare il randagismo;

c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono;

d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7;

e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico sanitario per la:

- sorveglianza sanitaria;
- lotta al randagismo;
- profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico.

E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di:

• cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti, (cani affidati dall’A.G. o dalla Forza Pubblica);
• gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall’A.G. o dalla Forza Pubblica;
• altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura.

b) canile/gattile rifugio: è una struttura destinata al ricovero di cani e gatti:
- provenienti dal canile (ricovero) sanitario;
- ceduti definitivamente dal proprietario;
- affidati direttamente dall’Autorità Giudiziaria o dalla Forza pubblica.
Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura. Il rifugio deve essere gestito dai Comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni.

c) colonia fenile è un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l’uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

e) attività economiche con animali da compagnia o d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali, canili, negozi di vendita, toilettatura, educazione ed allevamento.

3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni canine:

• cane di proprietà: cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. E’ sempre sotto il diretto controllo dell’uomo;

• cane di proprietà libero di vagare:  cane di proprietà che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non è sempre sotto il diretto controllo dell’uomo;

• cane randagio: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani e possono ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente come la filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali;

• cane inselvatichito: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico indipendente dall’uomo per l’alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di pericolo. E’ in competizione con altri predatori selvatici;

• cane custodito in canile di proprietà del comune: cane randagio custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune;

• cane custodito in canile di proprietà di privati: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato;

• cane custodito in canile di proprietà di Associazioni: cane di proprietà custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di Associazioni;

• cane affidato: l’affido è un atto che riguarda animali posti sotto sequestro e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza dell’adozione non comporta un passaggio di proprietà la quale rimane dell’indagato o del rinviato a giudizio fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge 189/2004, segue la confisca dell’animale o di altra disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’affido potrà diventare definitivo e potrà essere eseguito il passaggio di proprietà. Fino a quel momento l’animale, infatti, rimane di proprietà dell’indagato o del rinviato a giudizio, il quale però non ne può disporre;

• cane adottato: l’adozione è un atto ufficiale con “proprietà” di un cane e che implica responsabilità sia dal punto di vista civile che penale. Dare in adozione un cane è pertanto una procedura che deve essere accuratamente valutata e seguita sia da parte dell’adottante che dell’associazione che cura le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed è sempre obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip;

• cane di quartiere: cane randagio catturato, sterilizzato e reimmesso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 320/54;

• Cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto nella banca dati regionale.

4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni feline:

• Gatto randagio;

• Gatto appartenente a colonia felina;

• Gatto domestico;

• Gatto domestico libero di vagare;

• Gatto inselvatichito;

• Gatto custodito in gattile di proprietà del comune;

• Gatto custodito in gattile di proprietà di privati;

• Gatto affidato;

• Gatto adottato.

Art. 3

Possesso responsabile

1. Il  proprietario o il detentore degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare  condizioni di vita adeguate per l'animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. Il responsabile degli animali è obbligato:

a) a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un  trattamento adeguato alla specie;

b) a garantire le necessarie cure sanitarie;

c) a garantire l’equilibrio fisico degli animali mediante spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie;

d) a garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

e) ad impartire l'educazione, nel caso gli animali vi fossero avviati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29, esclusivamente con metodi non  violenti e non imponendo all'animale comportamenti contrari alla sua  attitudine naturale.

3. Coloro che detengono animali da compagnia o d'affezione, in numero o in condizioni tali da poter costituire un pericolo per la salute umana e  per il benessere animale, devono adottare misure volte a garantire le condizioni igienico - ambientali previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO II

FUNZIONI E COMPITI

Art. 4

Competenze della Regione

1. La Regione nell' ambito delle proprie competenze, provvede:

a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;

b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34;

c) alla manutenzione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 15;

d) alla disciplina dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art.15, nonché alla gestione e all'aggiornamento del sistema informatico denominato banca dati regionale degli animali d'affezione, interagendo anche con la banca dati nazionale;

e) al coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie provinciali, favorendo lo scambio di esperienze e l'uniforme applicazione della presente legge;

f) alla promozione di un protocollo di intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fine di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione, detenzione e utilizzo dei farmaci veterinari;

g) al sostegno di interventi sulla base di progetti presentati, a favore dei Comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie provinciali, di fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 281/91;

h) alla determinazione delle procedure per l'esercizio delle attività economiche con gli animali da compagnia o d'affezione di cui all'art. 14;

i) alla determinazione di requisiti strutturali e delle modalità di gestione, nonché delle modalità e procedure per l'accreditamento delle strutture di cui agli artt. 11 e 12, delle quali i comuni intendono avvalersi quali canili sanitari e canili rifugio, così come definiti all'art.2;

j) alla promozione di interventi di informazione, educazione e formazione in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione anche per favorire la cultura del possesso responsabile;

k) all'accreditamento dei veterinari liberi professionisti per l'iscrizione all'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione;

l) alla individuazione e promozione di progetti per i gestori dei canili finalizzati, in un range temporale (3-5 anni) all'autofinanziamento del mantenimento dei cani ospitati nelle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Art. 5

Competenze dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli artt. 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art.34;

b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;

c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale;

d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile;

e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;

f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell' art.38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili;

g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);

h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la costatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;

i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;

j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali provvedono:

a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione; 

b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni 30, atto alla profilassi sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari;

c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi prima dell’affidamento temporaneo o dell’adozione degli animali e comunque nel periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del  trasferimento degli stessi presso i canili rifugio. In accordo con i Comuni si possono programmare interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline regolarmente registrate;

[d) alla stipula, d'intesa con i Comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7 per la gestione delle colonie feline;]   (3)

[e) alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.19, comma 1;]       (2)

f) al servizio di pronta reperibilità di primo soccorso per cani e gatti randagi; il servizio è finalizzato ad interventi di primo soccorso dei cani vaganti e gatti che vivono il libertà, ritrovati feriti o gravemente ammalati; tale servizio è assicurato dai veterinari del servizio pubblico competente per territorio in pronta disponibilità (regime di reperibilità); al servizio si associa l’attività ambulatoriale di veterinari liberi professionisti specializzati, convenzionati che, oltre a garantire turni di servizio per le attività eventualmente richieste dalle aziende sanitarie, assicurano la pronta disponibilità per le emergenze – urgenze anche per gli animali di affezione di proprietà; la Regione garantisce idonee forme di pubblicità per il servizio reso dalle strutture convenzionate;

g) all'attività  di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38;

h) all'esame e valutazione dei cani aggressivi al fine di stabilire il livello di rischio per l'incolumità delle persone e degli altri animali prevedendo la figura del veterinario comportamentalista ovvero prevedendo, per i veterinari Dirigenti ASL, percorsi di specializzazione in materia di comportamento animale.

2. Le aziende sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, fatte salve quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per particolari esami diagnostici e interventi terapeutici.

3. All'interno delle strutture di cui all’art.11, il Servizio Veterinario ufficiale oltre all'assistenza sanitaria:

a) assicura l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;

b) sottopone il cane a visita e lo iscrive all'anagrafe apponendo il microchip all'ingresso nel canile sanitario provvede alla sterilizzazione degli animali (obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile sanitario e vigila sulla tenuta delle schede con le caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);

c) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro canile rifugio con valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie cosi come previsto anche dalla Conferenza Stato-Regioni.

4. Il Servizio Veterinario ufficiale presiede alle catture dei cani randagi o vaganti a garanzia del benessere animale. Le catture devono essere effettuate con sistemi indolori (gabbie, recinti, teleanestesia).

5. Il Servizio Veterinario ufficiale predispone l’istituzione dello Sportello “Tutela Diritti Animali” al fine di offrire un servizio per la segnalazione di emergenze e abusi, e per la richiesta di informazioni. 

Art. 7

Associazioni di volontariato animalista   (4)

1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge 266/1991, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e gatti che vivono in libertà, previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni, per le rispettive competenze.

2. Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attività del canile per garantire ampia visibilità delle attività di socializzazione e adozione dei soggetti ricoverati.

3. Le associazioni di volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro Regionale, hanno priorità nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli artt.11 e 12.

Art. 8

Guardie zoofile e operatori zoofili volontari   (5)

1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 38, i Comuni e i servizi veterinari ufficiali possono avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato animalista di cui all'art.7.

Art. 9

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;

b) un medico veterinario del Dipartimento Politiche della Persona;

c) un funzionario del  Dipartimento Ambiente e Energia;

d) un medico del settore Sanità pubblica  del Dipartimento Politiche della Persona;

e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni animaliste iscritte al registro regionale;

g) i responsabili delle Unità Operative dell’ASP e dell’ASM o loro delegati.

2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione.

4. Il Comitato tecnico regionale dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato una sola volta. Non ha diritto ad alcuna remunerazione o indennità. 

Art. 10

Controllo del randagismo  

1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti catturati, non  microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati e riconosciuti.

3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.

[4. Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.]   (6)

5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e microchippati prima della cessione.

CAPO III

STRUTTURE

Art. 11

Canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del Comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti:

a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 giorni;

b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio;

c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al Comune, previa autorizzazione del Sindaco per giusta causa;

d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorità giudiziaria;

e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtù del provvedimento del Sindaco;

f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

g) pronto soccorso veterinario;

h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine.

2. La permanenza nel canile sanitario ha una durata massima di giorni 30, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per compatibilità con il territorio di provenienza.

3. Il canile sanitario è dotato almeno dei seguenti locali:

a) ambulatorio;

b) locale di degenza per gli animali;

c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 1 lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale.

5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.

Art. 12

Canile rifugio

1. Il rifugio permanente per cani è la struttura, sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale.

2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio provenienti dal sanitario.

3. Il canile rifugio garantisce una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di Direttore Sanitario del canile rifugio.

4. La struttura deve essere aperta al pubblico.

5. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza vigila sui canili rifugio, controllando in particolare le condizioni igieniche e di vita degli animali, le azioni di prevenzione e di profilassi delle malattie.

6. Le strutture dei rifugi per cani devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;

b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;

c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei
locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;

e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;

f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

Art. 13

Pronto Soccorso ed Emergenza Veterinaria

1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, è assicurato dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di reperibilità. A tale servizio può essere associata l’attività ambulatoriale di veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art. 14

Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione

1. L'avvio delle attività economiche riguardanti gli animali da compagnia è subordinato alla presentazione anche per via telematica o su supporto informatico al Comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

2. La segnalazione di cui al comma 1, consente l'avvio immediato dell'attività dalla data di presentazione della stessa ed è corredata dalla documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, il responsabile dell'assistenza degli animali fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.

3. La vigilanza sulle attività economiche di cui al comma 1 è esercitata dal servizio veterinario ufficiale che controlla, in particolare:

a) le condizioni igienico-sanitarie dei locali;

b) le condizioni di vita degli animali;

c) le misure di prevenzione e di profilassi adottate.

4. A coloro che esercitano le attività economiche di cui al comma 1, non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei 60 giorni di età .

CAPO IV

STRUMENTI, INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

Art. 15

Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione

1. È istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell' animale e a quelli del suo responsabile.

2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi:

a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale;

b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

3. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere il cane all'anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di cessione, colui che cede il cane, è tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro 15 giorni dall'evento e il nuovo proprietario è tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3.

5. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe degli animali.

Art. 16

Sistema di identificazione

1. Il sistema per l'identificazione degli animali è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore.

2. Presso le strutture operative territoriali, a cura del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali, secondo la competenza per territorio, è applicato gratuitamente il microchip.

3. Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, regolarmente abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea ed accreditati presso il servizio sanitario regionale.

4. L' applicazione del microchip è notificata all' anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

5. L' applicazione del microchip è finalizzata all'identificazione degli animali e deve essere effettuata esclusivamente con l'utilizzo di microchip previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione risulti illeggibile, il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto, entro 15 giorni dall'accertamento, a provvedere di nuovo all'applicazione del microchip.

Art. 17

Controllo delle nascite

1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno diritto alla gratuità degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi:

a) situazione reddittuale e patrimoniale (ISEE) non superiore a 7.000,00 euro annui;

b) titolari di pensione sociale;

c) portatori di handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. In ogni caso il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.

Art. 18

Cani aggressivi

1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione.

2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche competenze in ambito comportamentalista, effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di aggressività, definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonché la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale.

3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale è tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del responsabile dell'animale.

4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.

Art. 19

Cani smarriti e rinvenuti

1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'Ordine.

2. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di mantenimento del cane presso il canile.

3. Coloro che rinvengono un cane randagio, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria provinciale o alla polizia locale del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.

Art. 20

Cane di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il Comune o il responsabile della custodia dell’animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.

2. La liberazione in ambiente dei cani può avvenire solo per cani che non manifestano segni di aggressività, correttamente identificati e in contesti caratterizzati da una ragionevole previsione di accettabilità per la cittadinanza. Tali condizioni devono essere sempre rapportate alla situazione ambientale locale, per cui la decisione deve essere presa caso per caso avvalendosi del parere veterinario nei casi dubbi. Prima di essere liberato sul territorio il cane deve essere condotto presso il canile sanitario, dichiarato clinicamente sano, vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente, iscritto all’anagrafe canina mediante l’inoculazione del microchip e deve essergli applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all’acqua, di colore evidente e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e il comune di appartenenza.

3. Le attività di cattura, sterilizzazione e reintroduzione in ambiente, che devono avvenire mediante programmazione concordata tra comune e ASL, devono essere registrate da parte del comune e comunicate alla ASL competente, specificando i dati di identificazione dei cani liberati e i siti di liberazione.

4. Annualmente la ASL trasmette alla Regione una relazione riassuntiva, completa di una valutazione critica dei risultati ottenuti.

Art. 21

Colonie feline

1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

2. Il Comune, d'intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.

3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 1, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione, di intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti.  (7)

4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, di intesa con i Comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato di cui all'art.7, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline.    (7)

5. Il recupero dei gatti che vivono in stato di libertà è garantito dalla struttura di cui all'art. 11 e dai privati di cui al comma 3 ed è consentita solo:

a) per praticare la sterilizzazione;

b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere;

c) per consentire l'allontanamento di cui al comma 2.

6. Il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui agli artt. 11 e 12 provvedono, dopo idonea degenza a reinserire i gatti nella colonia felina di provenienza o nel loro habitat originario o comunque in un habitat idoneo oppure trasferiti presso il gattile se non idonei alla reimmissione, come definito ai sensi dell'art.2.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all'art. 22 comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all'art. 22 comma 2.

Art. 22

Misure di tutela

1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.

2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino sofferenza all' animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione.

4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12 non possono essere:

a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione;

b) recuperati con metodi che causano sofferenze.

5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione non possono essere:

a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressività;

b) sottoposti alla pratica del doping;

c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale quali in particolare, la recensione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal medico veterinario.

Art. 23

Cessione e affido

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 di età non inferiore ai 60 giorni e gli altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art.7.    (8)

3. È vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt.11 e 12 può avvenire trascorsi 30 giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario della procedura di pre e post-affido.

5. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'affidatario non può affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante;

b) l'affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

Art. 24

Trasporto degli animali da compagnia e di affezione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e s.m.i. "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", è consentito il trasporto degli animali da compagnia e d'affezione in contenitori o vani a condizione che:

a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;

b) vi sia spazio sufficiente per consentire all'animale di assumere la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;

c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

2. È vietato trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

3. La conduzione degli animali da compagnia o d'affezione come cani e gatti, sui mezzi di trasporto pubblico avviene, rispettivamente per i cani con l'uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti con l'uso di idonei trasportini.

Art. 25

Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge,  con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola.

2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 26

Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico

1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.

Art. 27

Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale.

2. I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

3. Il  detentore  che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 28

Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali

1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione Sanitaria.

Art. 29

Educazione

1. L’attività di educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltarne l'aggressività. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

3. È vietato educare animali mediante l'uso di violenze, percosse, o con  costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono; è anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte.

4. Gli educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune ove viene praticato l’addestramento e all’azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 30

Mostre, fiere e spettacoli

1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della loro dignità, delle disposizioni della presente legge e previa autorizzazione del Comune rilasciata su parere della Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Nelle attività di cui al comma 1 è vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.

3. È vietato offrire gli animali come premio o vincita di giochi nelle attività fieristiche, nelle iniziative commerciali e pubblicitarie.

Art. 31

Terapie e attività assistite con animali

1. Le terapie e le attività assistite con animali sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita, che possono essere erogati in vari ambienti da professionisti opportunamente formati, para-professionisti o volontari, con animali dotati di appositi requisiti che consistono in incontri e visite tra persone e animali da compagnia o d'affezione effettuate in strutture di vario genere, nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici.

2. Per attività assistita con animali si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati ad informare, educare o migliorare la qualità della vita.

3. Per terapia assistita con animali si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico-sociali, neuro-motorie, cognitive o problematiche psichiatriche.

4. Le attività e le terapie di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo delle aziende sanitarie provinciali in conformità della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.

5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli in età inferiore a quattro mesi.

Art. 32

Adozione

1. Regioni, Province e Comuni possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o presso veterinari convenzionati.

2. In assenza di tali controlli o nel caso di comprovata impossibilità al mantenimento, l’animale viene riconsegnato alle strutture di provenienza.

3. L’adozione nelle strutture pubbliche e private deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali.

4. È fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di cui agli artt. 11 e 12.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE

Art. 33

Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione

1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare:

a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del randagismo;

b) i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle colonie feline;

c) le modalità per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b);

d) le risorse finanziare destinate all'adozione degli strumenti, degli interventi e delle misure di protezione, nonché alla realizzazione degli interventi previsti al Capo IV;

e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo;

f) gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla prevenzione e al controllo del randagismo;

g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di cui gli artt. 11 e 12;

h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

i) i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso responsabile di cui all'art.1, comma 1, lettera e) ;

j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art.3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.

Art. 34

Piano operativo degli interventi

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo.

2. Il piano operativo, elaborato sulla base dei dati anagrafici degli animali, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e delle strutture di ricovero di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 stabilisce, in particolare, criteri e modalità attuative per la declinazione operativa di quanto approvato dal Programma di cui all'art. 33, definendo tempi e fasi.

3. Gli interventi previsti dal piano operativo di cui al comma 1, possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali, i Comuni e le associazioni di volontariato animalista.    (9)

4. Le Aziende Sanitarie Locali, nella programmazione delle proprie attività istituzionali, provvedono all'attuazione degli interventi di competenza, nel rispetto del piano operativo di cui al comma 1.

5. Nel piano operativo di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali, nonché sulla tutela della salute e del benessere animale.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35

Sanzioni amministrative

1. Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00.

2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art.3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00.

3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00:

a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4;

b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5;

c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all' art. 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

5. Coloro che omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art.18, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto all'art.18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.

6. Coloro che, in violazione di quanto previsto dall'art.20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti appartenenti alla colonia felina del loro habitat, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.

7. Coloro che trasportano animali da compagnia o d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00; la sanzione è aumentata fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli chiusi.

8. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Art. 36

Sanzioni in materia di esercizio di attività

1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli artt. 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 9 mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale ufficiale e accreditato presso la Azienda Sanitaria Locale competente, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000.00. La sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo se causa dolore all'animale. La sanzione è aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed è aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza all'animale.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture di cui agli artt.11 e 12 che sottopongono gli animali ad attività di sperimentazione; la predetta sanzione è aumentata fino al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali.

4. Coloro che, in violazione delle disposizioni della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni e se la vendita è rivolta ai privati di età inferiore ai 18 anni.

5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalità finalizzate ad esaltarne l'aggressività sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.00,.00; la sanzione è aumentata da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui appartiene; la sanzione è altresì aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici.

6. Coloro che effettuano mostre, fiere e spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione è aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di età inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.

Art. 37

Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano le disposizioni della Legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative, irrogate dagli organi di vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione indicata nella Legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 38

Vigilanza e Controllo

1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, le Aziende sanitarie locali, la Regione ed i Comuni.

2. Per l'esercizio delle attività i Comuni e le Aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie. 

Art. 39

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall’entrata in  vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione della presente legge dei risultati da essa ottenuti nel lavoro di contrasto del randagismo e di tutela degli animali da compagnia o d’affezione.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:

a) stato di attuazione e/o di implementazione dell’anagrafe degli animali da compagnia o d’affezione;

b) numero dei cani identificati con la procedura microchip;

c) manifestazione del fenomeno del randagismo, nell’annualità di  riferimento, in termini quantitativi, tipologici
e di distribuzione   territoriale;

d) risultati conseguiti per effetto dell’attività di sterilizzazione prevista dalla legge.

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’anno 2018 di euro 5.000,00, per l’anno 2019 di euro 40.000,00 e per l’anno 2020 di euro 40.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

Art. 41

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

Art. 42

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE

(1) AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 54 (Supplemento ordinario) del 18/12/2018:
"Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 30 novembre 2018, n. 46 "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018", sono da apportare le seguenti correzioni:
1. la rubrica della legge “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione” deve essere corretta nel seguente modo: “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione”;
2. la rubrica dell’Art. 17 “Sterilizzazione” riportata nell’indice deve essere corretta in: Art. 17 “Controllo delle nascite”;
3. la rubrica dell’Art. 31 “Attività e terapie assistite con animali” riportata nell’indice deve essere corretta in: Art. 31 “Terapie e attività assistite con animali”;
4. l’art. 32 Adozione erroneamente riportato nell’indice al Capo V- Programmazione, deve essere invece inserito nel Capo IV – Strumenti, interventi e misure di prevenzione e tutela. Ripubblicazione rubrica e indice.";
(2) lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Successivamente con AVVISO DI RETTIFICA (B.U.R. n. 14 del 21 marzo 2019) il suddetto art. 22 è stato rinumerato in art. 21;

(3) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(4) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(5) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(6) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(7) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei  presenti commi, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(8) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.

(9) la Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 20 dicembre 2019, n. 277 (pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui limita alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla presente legge.




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