Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2020-2022
(1)
(2) (3)
Bollettino Ufficiale n. 22 (Speciale) del 21 marzo 2020
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON LE SEGUENTI LEGGI DI VARIAZIONI DI BILANCIO: L.R. 9 dicembre 2020, n. 40; L.R. 22 dicembre 2020,
n. 42 e con L.R. 22 dicembre 2020, n. 43.
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Art. 1
Stati di Previsione dell’Entrata e della Spesa
1. In base al principio contabile della
competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
a) per l’esercizio finanziario 2020,
sono previste rispettivamente entrate di competenza per € 3.250.298.492,38 e di
cassa per € 5.219.118.721,44 e
autorizzate spese di competenza per € 3.250.298.492,38 e di cassa per € 4.586.180.651,20 in conformità agli stati di
previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;
b) per l’esercizio finanziario 2021,
sono previste rispettivamente entrate di competenza per € 2.158.902.843,35 e
autorizzate spese di competenza per € 2.158.902.843,35 in conformità agli stati
di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;
c) per l’esercizio finanziario 2022, sono
previste rispettivamente entrate di competenza per € 2.086.708.425,45 e
autorizzate spese di competenza per € 2.086.708.425,45 in conformità agli stati
di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n.
118/2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate - bilancio
pluriennale 2020/2022 per titoli e tipologie (Allegato A);
b) il prospetto delle spese - bilancio
pluriennale 2020/2022 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);
c) il riepilogo generale delle entrate
per titoli (Allegato C);
d) il riepilogo generale delle spese
per titoli (Allegato D);
e) il riepilogo generale delle spese
per Missioni (Allegato E);
f) il quadro generale riassuntivo
(Allegato F);
g) il prospetto degli equilibri di
bilancio (Allegato G);
h) la tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto all’1/1/2020 (Allegato H);
i) il prospetto della composizione per
missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del
bilancio pluriennale (Allegato I);
j) il prospetto della composizione
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);
k) il prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);
l) il prospetto dei mutui passivi e
altri prestiti in ammortamento nell’esercizio finanziario 2020 (Allegato L);
m) l’elenco delle Missioni e dei
Programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato M);
n) la nota integrativa (Allegato N).
3. La Giunta regionale, a seguito
dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio:
a) il Documento tecnico di
accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate
ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese;
b) il Bilancio finanziario gestionale,
ripartito in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati e
capitoli per le spese.
4. Sono autorizzati, in base agli
articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 118/2011, l’accertamento, la riscossione ed il
versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle
somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti l’esercizio
finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 si autorizza
l’accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.
5. La Giunta regionale è autorizzata a
disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00
per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme
dovute alla Regione a qualsiasi titolo.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E’ autorizzato l’impegno delle spese
per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti
di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
8. E’ autorizzato il pagamento delle
spese per l’esercizio finanziario 2020, entro i limiti degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, lettera
a).
Art. 2
Attuazione del titolo II
del decreto legislativo n. 118 del 2011
1. Per l’attuazione del titolo II del
d.lgs. n. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto
degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti
la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative
spese.
Art. 3
Fondi di riserva
1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del
d.lgs. n. 118/2011 nel programma 01 Fondo di riserva della missione 20 Fondi
ed accantonamenti, sono iscritti:
a) il fondo di riserva per le spese
obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro
209.046,22 per l’anno 2020, a euro 200.000,00 per l’anno 2021 ed a euro
200.000,00 per l’anno 2022;
b) il fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l’anno 2020.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
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NOTE:
(1)
con L.R. 9 dicembre 2020, n. 40, art.
1 e art. 3, è stata disposta la “Prima variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”, con i relativi
allegati;
(2)
con L.R. 22 dicembre 2020, n. 42 è stata disposta la “Ratifica delle
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la nona variazione
al Bilancio di previsione, in deroga all’art. 51 del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi
dell’art.109, co.2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, con i relativi allegati.
(3)
con L.R. 22 dicembre 2020, n. 43 è stata disposta la “Ratifica delle
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la decima variazione
al Bilancio di previsione, in deroga all’art. 51 del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi
dell’art.109, co.2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, con i relativi allegati.