Legge Regionale 17 febbraio 2020, n. 7
MODIFICHE ALLA L.R. N. 30 DEL 27 OTTOBRE 2014 RECANTE: MISURE
PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.)
Bollettino Ufficiale n.
9 (Supplemento ordinario) del 18 febbraio 2020
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Art. 1
Modifica dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014 “Osservatorio e
Marchio regionale”
1. Al comma 5 ed al
comma 7 dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014, le parole “Esercizio deslottizzato” sono sostituite dalle seguenti: “Esercizio
senza gioco d’azzardo”.
2. Il comma 6 dell’art. 3 della L.R. n. 30/2014
è sostituito dal seguente:
“6. Il marchio
“Esercizio senza gioco d’azzardo – Regione Basilicata” è rilasciato dalla
Regione Basilicata agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei
circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di
non proporre nel proprio esercizio alcun gioco con vincita in denaro.”.
Art. 2
Fasce orarie di interruzione del gioco
1. Alla legge regionale
n. 30/2014 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:
“Articolo 6 bis
Fasce orarie di
interruzione del gioco
1. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il
provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente Commissione
Consiliare, per rendere omogeneo sul territorio regionale le fasce orarie di
interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa
sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato di cui al comma 1”.
2. Nelle more della
definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco
e i titolari dei punti gioco sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie
di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa
sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato di cui al comma 1”.”.
Art. 3
Modifica dell’art. 6 della L.R. n. 30/2014 “Apertura ed
esercizio dell’attività”
1. Il comma 2 dell’art.
6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:
“2. Fuori dai casi
previsti dall’art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni
all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio
inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350
metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la
distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e
secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e
socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.”.
2. Il comma 3 dell’art.
6 della L.R. n. 30/2014 è abrogato.
3. Il comma 5 dell’art.
6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:
“5. Il personale
operante nelle sale da gioco e gli esercenti dei locali in cui sono installati
apparecchi con vincita in denaro sono tenuti a frequentare un corso di formazione
obbligatorio finalizzato alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi
al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa
in materia di gioco lecito.”.
4. All’art. 6 della
L.R. n. 30/2014, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, disciplina le modalità attraverso
le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria di cui al comma 5,
precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei
partecipanti.”.
5. All’articolo 6,
comma 7 della L.R. n. 30/2014 sono aggiunte le seguenti espressioni: “Le
vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, non devono essere oscurate con
pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità
dall’esterno. E’ vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai
giocatori d’azzardo. E’ vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione
commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.”.
6. Il comma 8 dell’art.
6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente:
“8. L’inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro. Le violazioni dei commi 4, 5, 6 e 7
sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00
euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio
dell’attività da 20 a 60 giorni, nonché, nel caso di reiterazione per tre volte
nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva
dell’attività.”.
7. Al comma 9 dell’art.
6 della L.R. n. 30/2014 il numero 3 è soppresso.
Art. 4
Modifica dell’art. 10 della L.R. n. 30/2014 “Norma
transitoria”
1. L’art. 10 della L.R.
n. 30/2014 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Norma transitoria
1. Restano valide le
autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per gli esercizi già
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è
considerata nuova autorizzazione l’ipotesi di variazione della titolarità di
esercizi, di variazione del concessionario, della nomina di un nuovo
rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi
esistenti.”.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.