Legge Regionale 20 gennaio 2020, n. 1
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB)
Bollettino Ufficiale n. 4 (Speciale) del 20 gennaio 2020
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Art. 1
Oggetto
1. La presente legge,
in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e
all’articolo 10 dello Statuto regionale, disciplina il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB).
Art. 2
Finalità dell’ARPAB
1. L'ARPAB svolge le
attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche
per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell’ARPAB nazionale per la protezione dell’ambiente) e, quelle
indicate nella presente legge, e concorre al perseguimento degli obiettivi
dello sviluppo sostenibile della riduzione del consumo di suolo, della
salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente, della tutela delle
risorse naturali, della piena
realizzazione del principio
comunitario «chi inquina paga», anche
in relazione agli
obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute pubblica.
2. L’ARPAB, inoltre:
a) garantisce, anche nell'ambito dei programmi di
attività interagenziali coordinati dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il raggiungimento
dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche-ambientali (LEPTA), con
specifico riferimento al territorio regionale ed in coerenza con gli indirizzi
della Regione Basilicata, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 132
del 2016;
b) concorre alla definizione degli standard operativi ed
alle attività di interesse nazionale promosse dal Sistema nazionale delle
agenzie e dei controlli in materia ambientale, ai sensi della legge n. 61 del
2006;
c) conforma le sue attività ai principi della trasparenza,
efficienza ed economicità, favorendo la più ampia diffusione e la conoscenza
dei dati sulla qualità ambientale, garantendo, inoltre, l’informazione
imparziale ai cittadini e alle istituzioni, ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni).
Art. 3
Natura giuridica
1. L’ARPAB, in qualità
di ente strumentale della Regione, è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. La sede
legale è in Potenza.
2. L’ARPAB,
nell’esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di controllo pubblico
della qualità dell’ambiente e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza.
Art. 4
Attività istituzionali
1. L’ARPAB svolge
attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio.
2. Costituiscono
attività istituzionali obbligatorie, necessarie al raggiungimento dei LEPTA di
cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 132 del 2016, quelle ritenute tali
dalla normativa comunitaria, statale, regionale, dagli atti di programmazione
regionale nonché tutte le attività contemplate negli articoli 6, 7, 8 e 9 e
quelle individuate nella Carta dei servizi di cui all’art. 11, come strategiche
ed essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
3. Le attività
istituzionali obbligatorie sono svolte dall’ARPAB a favore della Regione, degli
enti sub-regionali, delle province, dei comuni e degli enti parco regionali
nell’interesse della collettività e consistono in:
a) attività di prevenzione, monitoraggio e controllo
ambientale, come definite all’articolo 6;
b) attività di supporto tecnico-scientifico, come
definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e
conoscenza ambientale, come definite dall’articolo 8;
d) attività di tutela della salute come definite
dall’articolo 9.
4. L’ARPAB svolge, in
maniera prioritaria, le attività istituzionali di cui al comma 3 con
riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai
fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni
elettromagnetiche) chimico e biologico.
5. Le attività
istituzionali di tipo non obbligatorio, da svolgersi previo assolvimento di
quelle obbligatorie, sono tutte quelle non contemplate nei commi 2 e 3 ed
individuate come tali dalla Carta dei servizi.
Art. 5
Qualità delle prestazioni e dei servizi
1. L’ARPAB esercita le
sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità,
orientando i processi interni e i servizi al raggiungimento dei LEPTA nel
territorio regionale, provvedendo all’attuazione degli indirizzi e obiettivi
prioritari regionali e al soddisfacimento delle istanze della committenza
istituzionale, della collettività e dei portatori di interesse ambientale.
2. L’ARPAB per
perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, provvede ad accreditare i propri
laboratori, sottopone a processi di certificazione delle proprie reti di
misura, di monitoraggio e di controllo, e a svolgere le proprie attività
rapportandole con le attività dei circuiti di intercalibrazione
dei laboratori.
Art. 6
Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale
1. Le principali
attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo nel rispetto delle
norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni
contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela
dell’ambiente sono:
a) il monitoraggio, anche attraverso appositi atti di
programmazione, dello stato dell’ambiente, delle risorse ambientali e della
loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, dei fenomeni di
inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico
e sismico, derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di
carattere emergenziale.
b) la gestione delle reti di monitoraggio regionali;
c) il campionamento, le analisi e la misurazione di
matrici ambientali, nonché la programmazione e la esecuzione di ispezioni.
2. Le attività di cui
al comma precedente hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali,
delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica delle forme di
autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie,
statali e regionali vigenti in materia di ambiente.
3. Nell’esercizio delle
attività di cui al presente articolo, l’ARPAB, al fine del perseguimento dei
LEPTA, può effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure,
acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di
accertamento sullo stato dell’ambiente e sui fattori di inquinamento
ambientale.
4. Le attività di cui
al comma 1 sono esercitate dall’ARPAB di propria iniziativa e su richiesta
della Regione, delle province, dei comuni o di altri soggetti pubblici titolari
di competenze in materia ambientale nell’ambito di quanto disposto dagli
articoli 11 e 13 e dei programmi predisposti in base alla conoscenza delle
reali condizioni di qualità e pressione ambientali presenti.
Articolo 7
Attività di supporto tecnico-scientifico
1. Le attività di
supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni di cui all’articolo 4
consistono in prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura,
nell’elaborazione di proposte e nella formulazione di pareri e valutazioni,
anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia ambientale su:
a) autorizzazioni integrate ambientali;
b) valutazione d’impatto ambientale di opere e di
progetti;
c) valutazione ambientale strategica di piani e di
programmi;
d) valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti
connessi ad attività industriali;
e) valutazione di progetti di bonifica dei siti
contaminati;
f) atti di pianificazione e di programmazione in materia
ambientale;
g) elaborazione di specifici piani di emergenza
ambientale;
h) progetti aventi finalità di tutela ambientale;
i) elaborazione della normativa tecnica in campo
ambientale;
l) redazione di rapporti e di relazioni sullo stato
dell’ambiente e su ogni altra autorizzazione o procedimento ambientale di
competenza degli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 8
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza
ambientale, di studio e ricerca applicata
1. Le attività di
elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale consistono nella
raccolta, nell’organizzazione, validazione ed elaborazione dei dati acquisiti
nell’esercizio delle attività istituzionali o, comunque, ad altro titolo
detenuti e validati e sono finalizzate a fornire un quadro conoscitivo che
descriva lo stato dell’ambiente, oggettivo e tendenziale, nel territorio
regionale sia in termini di qualità che con riferimento ai fattori e alle
pressioni sulle matrici ambientali. Tali attività devono garantire al pubblico
un’informazione tempestiva, completa, trasparente e solida sul piano
tecnico-scientifico, anche ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005 e
ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
2. Le attività di cui
al comma 1 fanno parte integrante delle funzioni di gestione del sistema
informativo ambientale regionale (SIRA) di cui al successivo articolo 36.
3. L’ARPAB promuove,
nei confronti degli enti preposti, la ricerca di base e applicata sugli
elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni
generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; favorisce la
ricerca e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale. A tali fini può partecipare
ad attività di studi, ricerche e innovazione tecnologica in campo ambientale e
finalizzata alla tutela dell’ambiente, alla promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie compatibili.
4. L’ARPAB può proporre
collaborazioni con ISPRA, con istituzioni ed enti scientifici e di ricerca,
regionali, nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le
eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e coopera, per conto della
Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di
competenza.
Art. 9
Attività istituzionali connesse alla tutela della salute
1. Le attività
istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di
controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione,
degli enti di cui all’articolo 4, comma 3 e delle strutture del Servizio
sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela
della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Le attività
istituzionali connesse alla tutela della salute sono specificate nella Carta
dei servizi.
Art. 10
Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell’ARPAB
1. L’ARPAB è
autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati
purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l’esigenza
dell’imparzialità nell’esercizio della funzioni di controllo tecnico di
spettanza dell’ARPAB stessa e comunque subordinatamente all’espletamento dei
compiti istituzionali.
2. Le attività
istituzionali obbligatorie contemplate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e quelle
non obbligatorie sono a titolo gratuito se rese a favore degli enti di cui
all’articolo 4, comma 3. Tutte le attività rese in favore di soggetti privati e
pubblici diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3 sono a titolo
oneroso.
3. La remunerazione
delle attività a titolo oneroso di cui al precedente comma 2 è stabilita da un
apposito tariffario predisposto dall’ARPAB e approvato dalla Giunta regionale.
Art. 11
Carta dei servizi e delle attività
1. La Carta dei servizi
e delle attività, pubblicata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo
n. 33 del 2013, definisce e regola le attività istituzionali che l’ARPAB è
tenuta a svolgere con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo, sottosuolo
e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività,
rumore ed emissioni elettromagnetiche), chimico e biologico nell’ambito di
quelle indicate agli articoli 6, 7, 8 e 9, distinguendole in obbligatorie e non
obbligatorie.
2. La Carta dei servizi
e delle attività, inoltre definisce e regola, in conformità al decreto
legislativo n. 195 del 2005, le informazioni ambientali relative alle attività
istituzionali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il Direttore
generale elabora, in conformità della normativa vigente, contestualmente al
piano annuale, la Carta dei servizi tenendo conto della pianificazione
ambientale e sanitaria della Regione, degli indirizzi e degli obiettivi
prioritari approvati dalla Giunta, e lo trasmette al dipartimento regionale
competente in materia di ambiente per l’acquisizione del parere.
4. Il dipartimento
regionale competente in materia di ambiente, con il supporto del comitato
tecnico definito dall’articolo 25, esprime parere sulla Carta dei servizi e la
propone alla Giunta per l’approvazione.
Art. 12
Competenze regionali
1. La Giunta regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno:
a) approva gli indirizzi e gli obiettivi prioritari di
prevenzione e tutela ambientale, individuati e proposti dal dipartimento
regionale competente in materia di ambiente, ai quali la programmazione triennale
delle attività dell’ARPAB deve uniformarsi;
b) individua il contributo regionale ordinario utile allo
svolgimento delle attività dell’ARPAB di cui al primo periodo del comma 2
dell’articolo 10;
c) individua il fondo apposito per cofinanziare i progetti
speciali statali e comunitari a cui l’ARPAB intende candidarsi.
2. Il dipartimento
regionale competente in materia di ambiente provvede ad erogare, previa
richiesta dell’ARPAB, il contributo regionale ordinario e il fondo apposito per
cofinanziare i progetti speciali statali e comunitari a cui essa intende
candidarsi.
3. Il dipartimento
regionale competente in materia di ambiente esercita il controllo e la
vigilanza di cui all’ articolo 15.
4. Gli organi di cui
all’art. 59, comma 2 dello Statuto possono assumere nei confronti dell'ARPAB
atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-amministrativo e
possono promuovere la collaborazione dell'ARPAB con tutti i soggetti e le
strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali.
Art. 13
Programmazione annuale e triennale
1. La programmazione
delle attività dell’ARPAB si articola in un piano triennale e un piano annuale.
2. Il documento di
programmazione triennale contiene:
a) le attività che l’ARPAB deve svolgere nel triennio
finalizzate al raggiungimento nel rispetto dei LEPTA, del programma triennale
di cui all’articolo 10 della legge n.132 del 2016, degli indirizzi e degli
obiettivi prioritari approvati dalla Giunta regionale;
b) le valutazioni di contesto ambientale generale in
connessione con l’evoluzione della normazione europea, nazionale e regionale,
gli elementi di riferimento strategico, il piano di investimento pluriennale e
il piano industriale dell’ARPAB, le attività interagenziali,
la definizione degli standard operativi, i programmi di formazione
professionale dei dipendenti.
3. Il piano triennale è
predisposto dal Direttore generale dell’ARPAB e trasmesso, entro il termine
perentorio 30 ottobre di ogni anno, al dipartimento regionale competente in
materia di ambiente.
4. Il piano di cui al
comma 2, su proposta dell’assessore con delega in materia di ambiente, è
adottato dalla Giunta, previo parere del comitato tecnico entro il 30 novembre
e approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre.
5. Il Direttore
generale dell’ARPAB elabora la proposta di piano annuale relativo all’anno
successivo e la trasmette perentoriamente entro il 15 dicembre al dipartimento
regionale competente in materia di ambiente al fine di consentire alla Giunta,
previo parere del comitato tecnico, la formale adozione entro il termine del 31
dicembre di ogni anno.
6. Il piano annuale
delle attività definisce le attività che l’ARPAB deve svolgere nell’anno di
riferimento sulla base della programmazione triennale, delle disposizioni
previste dalla legge n.132 del 2006 della Carta dei servizi, dei LEPTA, degli
obiettivi prioritari e degli indirizzi regionali di cui all’articolo 12 e del
piano regionale della salute.
7. Il piano annuale
delle attività, nel corso dell’anno di riferimento, può essere integrato, su
proposta del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con
ulteriori attività straordinarie, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 132
del 2016, non previste dalla Carta dei servizi e dalla programmazione triennale.
Il piano annuale così integrato è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 14
Rapporti con le strutture regionali
1. Gli uffici regionali
possono richiedere all’ARPAB pareri valutazioni ed accertamenti tecnici
rientranti nei compiti e nelle attività proprie dell’ARPAB.
2. Entro il 31 marzo di
ogni anno l’ARPAB inoltra al dipartimento regionale competente in materia di
ambiente la raccolta dei dati ambientali, corredati dei relativi studi ed
elaborazioni tecnico-scientifiche, relativi all’anno precedente, utili per la
redazione della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA), nonché la produzione
di analisi e di elaborati utili ad una migliore rappresentazione dello stato
dell’ambiente oggettivo nell’ambito del territorio regionale.
3. L’ARPAB è tenuta ad
aggiornare mensilmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di
comunicazione ambientale e di trasparenza, il proprio sito istituzionale
mediante l’inserimento dei dati e delle relative elaborazioni e valutazioni.
4. L’ARPAB trasmette,
con cadenza trimestrale, al dipartimento regionale competente in materia di
ambiente un rapporto ambientale contenente le misure e caratterizzazioni
ambientali riferite al trimestre precedente. Il rapporto contiene i dati e le
elaborazioni e valutazioni di cui all’articolo 6, comma 1.
Art. 15
Controllo e vigilanza
1. L'ARPAB è sottoposta
all'attività di controllo e vigilanza degli organi di cui all’art. 59, comma 2
dello Statuto in particolare sui seguenti aspetti: il funzionamento complessivo
dell’ARPAB, il rispetto degli indirizzi regionali, anche in materia di
contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento
degli obiettivi prioritari e quello dei LEPTA.
2. Il Direttore
generale dell’ARPAB trasmette al dipartimento regionale competente in materia
di ambiente, con cadenza semestrale, una relazione indicante lo stato di
attuazione della programmazione annuale in relazione agli indirizzi e agli
obiettivi prioritari approvati dalla Giunta e ai LEPTA. Trasmette, altresì, la
relazione annuale entro il termine perentorio del 30 gennaio dell’anno
successivo a quello cui le attività si riferiscono.
3. Il Dirigente
generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente ai fini
dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza:
a) può disporre, anche su richiesta della Giunta,
ispezioni, accessi e verifiche presso gli uffici dell’ARPAB;
b) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui
le attività si riferiscono, effettua la verifica sulle attività svolte
dall’ARPAB e sui risultati conseguiti, in relazione agli indirizzi e obiettivi
prioritari approvati dalla Giunta regionale, desunti dalla relazione annuale di
cui al comma 2.
4. Il raggiungimento
degli obiettivi costituisce elemento di valutazione dell'attività del Direttore
generale dell’ARPAB.
5. Il Dirigente
generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente,
accertato il ritardo o l’inadempimento di atti o attività obbligatorie, diffida
il Direttore generale dell’ARPAB ad adempiere, entro un congruo termine,
scaduto il quale, comunica l’inadempimento al Presidente della Giunta, che può
nominare un commissario per l’esercizio di poteri sostitutivi e revoca
l’incarico al Direttore generale dell’ARPAB se sussistono le condizioni di cui
all’articolo 22, comma 1.
6. La Giunta regionale
e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il
controllo sugli atti dell’ARPAB come disciplinato dagli articoli 17 e 18 della
legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed
organismi subregionali).
Art. 16
Rapporti con province, comuni ed altri enti locali
1. Le province, i
comuni e gli altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia ambientale di loro spettanza, si avvalgono del supporto
tecnico-scientifico dell’ARPAB.
2. I rapporti
funzionali tra le province, i comuni e gli altri enti pubblici e l’ARPAB
possono essere disciplinati con apposita convenzione.
Articolo 17
Rapporto con le aziende sanitarie locali o altri organismi
1. Al fine di garantire
la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione
ambientale facenti capo alla Regione, alle province e ai comuni e quelle di
prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, il
Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, promuove la
stipula di accordi di programma o convenzioni tra l'ARPAB e le aziende
sanitarie locali (ASL) che prevedono, nel rispetto dell’autonomia
tecnico-funzionale delle rispettive strutture e con eventuali costi a carico
delle ASL:
a) l’espletamento da parte dell'ARPAB di attività di
laboratorio occorrenti per l'esercizio, da parte delle ASL, dei compiti di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421);
b) la possibilità di costituire gruppi misti operativi e
di studio composti da personale dell'ARPAB e dell'ASL per l’approfondimento di
problematiche e lo svolgimento di attività di comune interesse;
c) lo scambio reciproco di dati ed informazioni.
2. Le risorse
finanziarie dell’ARPAB rivenienti da prestazioni rese alle ASL si aggiungono a
quelle trasferite annualmente dalla Regione come contributo ordinario.
Articolo 18
Collaborazione con altri soggetti
1. Ai fini dello
svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 4 e successivi, l’ARPAB
collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,
con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il sistema regionale della Protezione civile, nonché con altri
enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di
ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della
conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di
tutela.
Articolo 19
Articolazione organizzativa dell’ARPAB
1. L’ARPAB è
organizzata in una strutturare regionale, con competenze sia amministrative che
tecnico-scientifiche, ripartite in tre sedi, con sede in Potenza, Matera e
Metaponto. Possono essere istituite ulteriori sedi solo se indispensabili per il
corretto funzionamento dell’Agenzia.
2. Per la disciplina
della propria organizzazione interna l’ARPAB adotta, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’apposito regolamento di cui
all’articolo 26.
Articolo 20
Organi dell’ARPAB
1. Sono organi
dell’ARPAB:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 21
Direttore generale
1. Il Direttore
generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'ARPAB, ne ha
la rappresentanza legale, garantisce ed è responsabile dell’attuazione delle
attività previste nei piani annuale e triennale, del raggiungimento degli
obiettivi approvati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo principi di efficacia,
efficienza ed economicità, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle
linee d'indirizzo della Giunta regionale. Rappresenta l'ARPAB negli organi del
Sistema nazionale di protezione ambientale di cui alla legge n.132 del 2016 e
nelle sedi associative delle agenzie ambientali.
2. Il Direttore
provvede in particolare:
a) alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento
della struttura amministrativa dell’ARPAB;
b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del
rendiconto consuntivo e del regolamento;
c) alla gestione del patrimonio;
d) alla definizione della dotazione organica e
all’adozione dei provvedimenti in materia di personale;
e) all’elaborazione dei piani annuale e triennale;
f) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di
qualità dei servizi;
g) alla predisposizione della relazione semestrale e
annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, integrate dagli schemi
informativi predisposti dal dipartimento competente in materia di ambiente, da
trasmettere al predetto dipartimento regionale per garantire il controllo e la
vigilanza di cui all’articolo 15;
h) alla redazione del programma di attività di cui all’
articolo 13;
i) alla stipula delle convenzioni di cui agli articoli 16
e 17;
l) alla puntuale attuazione delle prescrizioni e delle
attività indicate nei provvedimenti di autorizzazione ambientale e del Piano di
ispezione ambientale;
m) alla elaborazione della carta dei servizi di cui
all’articolo 11.
n) alla trasmissione, con cadenza trimestrale, al dipartimento
regionale competente in materia di ambiente del rapporto ambientale di cui
all’articolo 14 comma 4.
o) a fornire al dipartimento regionale competente in
materia di ambiente nei termini da esso stabiliti, per garantirgli il controllo
e la vigilanza tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
3. Il Direttore
generale, inoltre:
a) è garante della terzietà degli interventi ispettivi
effettuati dal personale, come previsto dalla legge n. 132 del 2016;
b) collabora alla definizione dello schema di regolamento
nazionale per l’individuazione del personale ispettivo e i criteri generali per
lo svolgimento delle attività ispettive;
c) assicura completezza e sviluppo del sistema
informativo ambientale per il monitoraggio costante dello stato dell’ambiente,
in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 132 del 2016;
d) promuove la digitalizzazione dei processi dell’ARPAB.
4. Il Direttore
generale dell'ARPAB è nominato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge
regionale 5 aprile 2000, n 32 (Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di
competenza regionale), dal Presidente della Giunta regionale a seguito di
procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge n. 132 del 2016.
5. Il rapporto di
lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di
diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile per
una sola volta previa verifica dei risultati raggiunti.
6. Il trattamento
economico del Direttore generale è pari all’80 per cento di quello previsto per
i Dirigenti generali della Regione Basilicata ed è comprensivo delle spese
sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento
delle funzioni.
7. Al Direttore
generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto
per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata.
8. L’incarico di
Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è
subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
Articolo 22
Cessazione dall’incarico di Direttore generale
1. Il Presidente della
Giunta regionale provvede alla revoca della nomina del Direttore generale e
alla risoluzione del contratto:
a) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti previste
dall’articolo 8 della legge n. 132 del 2016;
b) nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero nel caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale e triennale
delle attività di cui all’articolo 13 per cause imputabili alla responsabilità
del Direttore generale;
c) nel caso la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente
legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di
programmazione generale;
d) nel caso di gravi e reiterate violazioni di leggi o
del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
2. Nei casi di revoca
di cui al comma 1 e in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le
relative funzioni sono svolte dal Direttore tecnico-scientifico fino alla
nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
Articolo 23
Direttore tecnico-scientifico
1. Il Direttore
generale individua, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso
pubblico, il Direttore tecnico-scientifico tra i soggetti di elevata
professionalità e qualificata esperienza tecnico-scientifica ambientale.
2. Il Direttore
tecnico-scientifico:
a) coadiuva il Direttore generale, anche mediante
formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento compiti ad esso assegnati
di cui all’articolo 21;
b) sovraintende, limitatamente alle funzioni attribuite
dal Direttore generale, di cui ha responsabilità diretta, allo svolgimento
delle attività tecnico-scientifiche dell’ARPAB.
3. Il compenso del
Direttore tecnico scientifico è pari all’80 per cento di quello previsto per il
Direttore Generale e comprende le spese di trasferimento dal luogo di residenza
a quello per l’espletamento dell’incarico istituzionale.
4. L’incarico del
Direttore tecnico scientifico decade con la cessazione per qualunque causa del
Direttore Generale, decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 22.
Articolo 24
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio è
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal
Consiglio regionale, a seguito di estrazione, da un elenco istituito presso le
competenti strutture della Giunta regionale.
2. Il collegio dei
revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura regionale
nella quale è stato nominato.
3. Ai componenti del
collegio spetta un compenso, stabilito nell’atto di nomina, determinato in
misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai
revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza
degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Al Presidente spetta una
maggiorazione del 10 per cento calcolata sull'importo determinato con le
modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto
dell'IVA e degli oneri previdenziali.
4. Qualora il collegio
dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne
tempestiva informativa al dipartimento regionale competente in materia di ambiente
e al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 25
Comitato di indirizzo e programmazione permanente
1. E' istituito il
Comitato di indirizzo e programmazione permanente con funzione di supporto al
dipartimento regionale competente in materia di ambiente:
a) nello svolgimento delle attività di controllo e
vigilanza di cui all’articolo 15;
b) per l’individuazione degli indirizzi e obiettivi
prioritari da proporre alla Giunta regionale per la sua approvazione;
c) per consentire di esprime pareri in merito alla carta
dei servizi, al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, al piano
triennale e annuale delle attività, ai regolamenti di organizzazione, alla
relazione annuale di cui all’articolo 15 comma 2.
2. Il Comitato di
indirizzo e programmazione permanente è composto:
a) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale
competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente e il cui voto
prevale in caso di parità;
b) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale
competente in materia di sanità;
c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna
amministrazione provinciale;
d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
e) dal Presidente dell’ANCI regionale o da un suo
delegato;
f) dal Presidente e dal Vicepresidente della Seconda
Commissione regionale Bilancio e Programmazione, nonché dal Presidente e dal
Vice Presidente della Commissione competente per materia;
g) dal Sindaco o da un suo delegato dei comuni, di volta
in volta interessati, ove si verificano emergenze ambientali o
igienico-sanitarie di competenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale.
3. Ai lavori del
Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, su motivata richiesta del
Presidente, funzionari dei dipartimenti competenti in materia di ambiente e
quelli competenti in materia di sanità in ragione degli argomenti trattati,
rappresentanti di comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di
tutela ambientale e rappresentanti degli ordini professionali e delle
organizzazioni di categoria competenti in materia.
4. Il Comitato di
indirizzo e programmazione permanente è convocato su iniziativa del Presidente
o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. I membri del
Comitato di indirizzo e programmazione permanente non percepiscono alcun
rimborso o indennità.
6. Alle sedute del
Comitato di indirizzo e programmazione permanente possono partecipare, senza
diritto di voto l’assessore competente in materia di ambiente e l’assessore
competente in materia di sanità, nonché n. 2 rappresentanti delle associazioni
ambientaliste più rappresentative che abbiano svolto documentata attività sul
territorio regionale.
Articolo 26
Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità
1. Sono disciplinati
con distinti regolamenti:
a) l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e
tecnica dell’ARPAB, i sistemi di controllo interno di gestione;
b) l’attività negoziale;
c) la contabilità e la gestione economico-finanziaria.
2. Il regolamento di
organizzazione di cui alla lettera a), del comma 1, è predisposto e adottato
dal Direttore generale dell’ARPAB, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. I regolamenti di cui
al comma 1 lettere a), b), c) sono predisposti ed adottati dal Direttore
generale dell’ARPAB e sottoposti al controllo di legittimità e di merito della
Giunta regionale.
4. I regolamenti di cui
al comma 1 lettere a), b) e c) sono adottati previo confronto con le
organizzazioni sindacali del settore comparativamente più rappresentative a
livello regionale.
Articolo 27
Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale
1. Per garantire il
necessario coordinamento tecnico delle diverse iniziative nel campo della
tutela ambientale di competenza degli enti locali, l'ARPAB è tenuta ad
esprimere, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi di cui all’articolo
11, su richiesta dei dipartimenti regionali, il proprio parere tecnico su
proposte ed atti di programmazione della Regione, delle province e dei comuni
che abbiano rilevante interesse ambientale o territoriale.
2. Gli enti locali sono
tenuti a fornire all'ARPAB tutti i dati e le informazioni in loro possesso
attinenti agli aspetti ambientali di competenza.
Articolo 28
Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle
assunzioni
1. Gli atti di
programmazione triennale e annuale delle assunzioni e relative variazioni sono
stabilite nel rispetto delle direttive di cui all’ articolo 12, comma 1 e dei
contratti collettivi nazionali del comparto sanità.
2. La dotazione
organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c),
della legge regionale n. 11 del 2006 su proposta del Direttore generale
dell’ARPAB.
3. Gli atti di cui al
comma 1 e 2 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
Articolo 29
Trattamento giuridico ed economico del personale
1. Al personale di
ruolo dell’ARPAB si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e
normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità, in attuazione
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Articolo 30
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione
e vigilanza
1. Il Direttore
generale dell’ARPAB, con proprio atto, individua il personale addetto allo
svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6, prevedendo, ai
sensi dell’articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il principio di rotazione
del medesimo personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o
impianti.
2. Il personale
dell’ARPAB addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui
all’articolo 6, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAB,
può accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento
dei controlli stessi.
3. Al personale addetto
ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o
ostacolare le attività di verifica e controllo.
4. Il Direttore
generale dell’ARPAB, ai sensi del comma 7 dell’articolo 14 della legge n. 132
del 2016, può individuare e nominare tra il personale addetto all’ispezione
coloro che nell’esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di
polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale
e copertura assicurativa a carico dell’ARPAB.
5. Le risultanze delle
attività ispettive debbono essere comunicate al dipartimento regionale
competente in materia di ambiente, ai comuni e alle province interessati al
fine di consentire lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza,
nonché all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui dalle stesse emergano
ipotesi di reati.
Articolo 31
Collaborazioni esterne
1. L’ARPAB per lo
svolgimento di attività particolarmente complesse, che non rientrano fra quelle
indicate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e nella Carta dei servizi, a cui non può
far fronte con proprio personale, può stipulare convenzioni con l'Università di
Basilicata, con altre università, con enti di ricerca e con altre agenzie di
cui alla rete nazionale e organismi tecnici in tal modo favorendo
l’interscambio di informazioni ed esperienze ovvero specifici apporti
scientifici.
2. L’ARPAB, nel
rispetto delle norme che regolano la materia, per documentate esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
Articolo 32
Finanziamento delle attività istituzionali dell’ARPAB
1. Le attività
istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, sono finanziate
con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 38. Il
fondo ordinario annuale e il suo dimensionamento sono stabiliti in funzione
delle attività previste nella programmazione annuale delle attività
obbligatorie.
2. Il fondo ordinario
annuale è erogato a norma dell’articolo 12.
3. Le attività non
obbligatorie di cui all’articolo 10, comma 2, sono finanziate con le risorse
derivanti dai costi posti a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti.
4. Allo scopo di
favorire la capacità di finanziamento aggiuntivo dell’ARPAB, i progetti
comunitari, statali o di diversa fonte pubblica, candidati da ARPAB in qualità
di coordinatore ovvero di partner, possono essere anche cofinanziati dalla
Regione Basilicata mediante un fondo apposito.
Articolo 33
Indebitamento
1. L’ARPAB può
contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di
investimento.
Articolo 34
Entrate dell’ARPAB
1. Le entrate dell’ARPAB
sono costituite:
a) dal contributo ordinario annuale della Regione di cui
all’articolo 12 comma 2 lettera b);
b) dal contributo straordinario della Regione di cui
all’articolo 12 comma 2 lettera c);
c) dalle risorse poste a carico dei soggetti pubblici e
privati richiedenti, per le attività non obbligatorie espletate dall’ARPAB;
d) dagli oneri a copertura dei costi delle attività
svolte dall’ARPAB che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in
attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all’articolo 3 ter) del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) dalle remunerazioni delle attività che l’ARPAB
effettua, in attuazione al principio di precauzione, di cui all’articolo 3
ter), del decreto legislativo n. 152 del 2006, recepito nel piano annuale;
f) da eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAB;
g) da ogni altra eventuale risorsa, quale lasciti,
donazioni, contributi di altri enti.
2. Il contributo
ordinario di cui alla lettera a) del presente articolo sarà erogato secondo modalità
definite dall’articolo 12.
Articolo 35
Bilancio
1. Entro il 30 aprile
di ciascun anno il Direttore generale dell’ARPAB predispone e trasmette alla
Giunta regionale il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed,
entro il 30 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell’anno
successivo.
2. Il bilancio
dell’ARPAB è sottoposto alle norme regionali e alle procedure che regolano il
bilancio e la contabilità regionale ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011.
3. L’anno finanziario
dell’ARPAB coincide con quello della Regione.
Articolo 36
Sistema informativo regionale ambientale
1. L’ARPAB provvede,
tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) istituito presso
l’ARPAB, ad organizzare e rendere fruibili, in modo organico, i dati di
interesse ambientale, acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli
articoli 6, 7, 8 e 9, tramite il centro di monitoraggio ambientale, già
operativo presso l’ARPAB.
2. L’ARPAB cura la
gestione, il popolamento, la fruibilità e lo sviluppo del SIRA secondo le
indicazioni del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.
3. Il dipartimento
regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con ARPAB,
svolge la funzione di punto focale regionale (PFR) del sistema informativo nazionale
ambientale (SINAnet).
Articolo 37
Informazione e diritto di accesso
1. La Regione
attraverso il SIRA assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato
dell'ambiente, pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati e le
relative elaborazioni fornite dall'ARPAB e dagli altri enti e strutture
regionali competenti in materia.
2. In applicazione
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nonché del decreto
legislativo n. 195 del 2005, l'ARPAB regolamenta, con proprio atto, nel
rispetto delle norme sulla trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le procedure di accesso da parte dei cittadini ai dati in
suo possesso, individuando altresì i documenti non accessibili.
Articolo 38
Norma finanziaria
1. La Regione fa fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un
contributo ordinario a valere sulla missione 09 programma 02 del bilancio per
il finanziamento delle attività istituzionali dell’ARPAB e con un apposito
fondo a valere sulla missione 09 programma 02 quale cofinanziamento a progetti
statali e comunitari approvati, previa autorizzazione da parte dei soggetti
competenti.
Articolo 39
Abrogazione di norme
1. La legge regionale
31 dicembre 2015, n. 37 (Riforma dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente di
Basilicata A.R.P.A.B.) è abrogata.
2. Sono inoltre
abrogate le seguenti disposizioni modificative della legge abrogata al comma 1:
a) l’articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 4
marzo 2016, n.5 (Collegato alla legge di stabilità 2016);
b) l’articolo 69 comma 1 della legge regionale 29 giugno
2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità 2018).
Articolo 40
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge di riordino sono avviate le
procedure di costituzione degli organi di cui all’ articolo 20.
2. Sino alla
conclusione delle procedure di cui al comma 1, per garantire la completa
operatività dell’Agenzia, la Giunta nomina un Commissario straordinario scelto
tra i Dirigenti generali della Regione. Il Direttore amministrativo in carica
decade con la nomina del commissario straordinario. Il Direttore tecnico
scientifico in carica decade con la nomina del nuovo Direttore generale. Per lo
svolgimento delle attività del Commissario straordinario non sono previsti
compensi aggiuntivi.
3. Fino
all’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 26 e della carta dei
servizi e delle attività di cui all’articolo 11, restano in vigore quelli
precedentemente emanati ai sensi della legge regionale n. 37/2015, in quanto
applicabili.
Articolo
41
Dichiarazione
di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.