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Legge Regionale 20 gennaio 2020, n. 1

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB)

Bollettino Ufficiale n. 4 (Speciale) del 20 gennaio 2020

_____________________________________________________

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e all’articolo 10 dello Statuto regionale, disciplina il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB).

Art. 2

Finalità dell’ARPAB

1. L'ARPAB svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’ARPAB nazionale per la protezione dell’ambiente) e, quelle indicate nella presente legge, e concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente, della tutela delle risorse naturali, della piena  realizzazione  del principio comunitario «chi inquina  paga»,  anche  in  relazione  agli  obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute pubblica.

2. L’ARPAB, inoltre:

            a) garantisce, anche nell'ambito dei programmi di attività interagenziali coordinati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche-ambientali (LEPTA), con specifico riferimento al territorio regionale ed in coerenza con gli indirizzi della Regione Basilicata, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 132 del 2016;

            b) concorre alla definizione degli standard operativi ed alle attività di interesse nazionale promosse dal Sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, ai sensi della legge n. 61 del 2006;

            c) conforma le sue attività ai principi della trasparenza, efficienza ed economicità, favorendo la più ampia diffusione e la conoscenza dei dati sulla qualità ambientale, garantendo, inoltre, l’informazione imparziale ai cittadini e alle istituzioni, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

 Art. 3

Natura giuridica

1. L’ARPAB, in qualità di ente strumentale della Regione, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. La sede legale è in Potenza.

2. L’ARPAB, nell’esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di controllo pubblico della qualità dell’ambiente e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza.

 Art. 4

Attività istituzionali

1. L’ARPAB svolge attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio.

2. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie, necessarie al raggiungimento dei LEPTA di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 132 del 2016, quelle ritenute tali dalla normativa comunitaria, statale, regionale, dagli atti di programmazione regionale nonché tutte le attività contemplate negli articoli 6, 7, 8 e 9 e quelle individuate nella Carta dei servizi di cui all’art. 11, come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.

3. Le attività istituzionali obbligatorie sono svolte dall’ARPAB a favore della Regione, degli enti sub-regionali, delle province, dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività e consistono in:

            a) attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale, come definite all’articolo 6;

            b) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 7;

            c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite dall’articolo 8;

            d) attività di tutela della salute come definite dall’articolo 9.

4. L’ARPAB svolge, in maniera prioritaria, le attività istituzionali di cui al comma 3 con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) chimico e biologico.

5. Le attività istituzionali di tipo non obbligatorio, da svolgersi previo assolvimento di quelle obbligatorie, sono tutte quelle non contemplate nei commi 2 e 3 ed individuate come tali dalla Carta dei servizi.

 Art. 5

Qualità delle prestazioni e dei servizi

1. L’ARPAB esercita le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, orientando i processi interni e i servizi al raggiungimento dei LEPTA nel territorio regionale, provvedendo all’attuazione degli indirizzi e obiettivi prioritari regionali e al soddisfacimento delle istanze della committenza istituzionale, della collettività e dei portatori di interesse ambientale.

2. L’ARPAB per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, provvede ad accreditare i propri laboratori, sottopone a processi di certificazione delle proprie reti di misura, di monitoraggio e di controllo, e a svolgere le proprie attività rapportandole con le attività dei circuiti di intercalibrazione dei laboratori.

 Art. 6

Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale

1. Le principali attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente sono:

            a) il monitoraggio, anche attraverso appositi atti di programmazione, dello stato dell’ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico e sismico, derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale.

            b) la gestione delle reti di monitoraggio regionali;

            c) il campionamento, le analisi e la misurazione di matrici ambientali, nonché la programmazione e la esecuzione di ispezioni.

2. Le attività di cui al comma precedente hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di ambiente.

3. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, l’ARPAB, al fine del perseguimento dei LEPTA, può effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell’ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate dall’ARPAB di propria iniziativa e su richiesta della Regione, delle province, dei comuni o di altri soggetti pubblici titolari di competenze in materia ambientale nell’ambito di quanto disposto dagli articoli 11 e 13 e dei programmi predisposti in base alla conoscenza delle reali condizioni di qualità e pressione ambientali presenti.

Articolo 7

Attività di supporto tecnico-scientifico

1. Le attività di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni di cui all’articolo 4 consistono in prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nell’elaborazione di proposte e nella formulazione di pareri e valutazioni, anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia ambientale su:

            a) autorizzazioni integrate ambientali;

            b) valutazione d’impatto ambientale di opere e di progetti;

            c) valutazione ambientale strategica di piani e di programmi;

            d) valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

            e) valutazione di progetti di bonifica dei siti contaminati;

            f) atti di pianificazione e di programmazione in materia ambientale;

            g) elaborazione di specifici piani di emergenza ambientale;

            h) progetti aventi finalità di tutela ambientale;

            i) elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

            l) redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell’ambiente e su ogni altra autorizzazione o procedimento ambientale di competenza degli enti di cui all’articolo 4, comma 3.

Art. 8

Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, di studio e ricerca applicata

1. Le attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale consistono nella raccolta, nell’organizzazione, validazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali o, comunque, ad altro titolo detenuti e validati e sono finalizzate a fornire un quadro conoscitivo che descriva lo stato dell’ambiente, oggettivo e tendenziale, nel territorio regionale sia in termini di qualità che con riferimento ai fattori e alle pressioni sulle matrici ambientali. Tali attività devono garantire al pubblico un’informazione tempestiva, completa, trasparente e solida sul piano tecnico-scientifico, anche ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005 e ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

2. Le attività di cui al comma 1 fanno parte integrante delle funzioni di gestione del sistema informativo ambientale regionale (SIRA) di cui al successivo articolo 36.

3. L’ARPAB promuove, nei confronti degli enti preposti, la ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; favorisce la ricerca e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale. A tali fini può partecipare ad attività di studi, ricerche e innovazione tecnologica in campo ambientale e finalizzata alla tutela dell’ambiente, alla promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie compatibili.

4. L’ARPAB può proporre collaborazioni con ISPRA, con istituzioni ed enti scientifici e di ricerca, regionali, nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e coopera, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza.

Art. 9

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione, degli enti di cui all’articolo 4, comma 3 e delle strutture del Servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute sono specificate nella Carta dei servizi.

Art. 10

Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell’ARPAB

1. L’ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con l’esigenza dell’imparzialità nell’esercizio della funzioni di controllo tecnico di spettanza dell’ARPAB stessa e comunque subordinatamente all’espletamento dei compiti istituzionali.

2. Le attività istituzionali obbligatorie contemplate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e quelle non obbligatorie sono a titolo gratuito se rese a favore degli enti di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le attività rese in favore di soggetti privati e pubblici diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3 sono a titolo oneroso.

3. La remunerazione delle attività a titolo oneroso di cui al precedente comma 2 è stabilita da un apposito tariffario predisposto dall’ARPAB e approvato dalla Giunta regionale.

 Art. 11

Carta dei servizi e delle attività

1. La Carta dei servizi e delle attività, pubblicata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, definisce e regola le attività istituzionali che l’ARPAB è tenuta a svolgere con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche), chimico e biologico nell’ambito di quelle indicate agli articoli 6, 7, 8 e 9, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie.

2. La Carta dei servizi e delle attività, inoltre definisce e regola, in conformità al decreto legislativo n. 195 del 2005, le informazioni ambientali relative alle attività istituzionali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

3. Il Direttore generale elabora, in conformità della normativa vigente, contestualmente al piano annuale, la Carta dei servizi tenendo conto della pianificazione ambientale e sanitaria della Regione, degli indirizzi e degli obiettivi prioritari approvati dalla Giunta, e lo trasmette al dipartimento regionale competente in materia di ambiente per l’acquisizione del parere.

4. Il dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con il supporto del comitato tecnico definito dall’articolo 25, esprime parere sulla Carta dei servizi e la propone alla Giunta per l’approvazione.

Art. 12

Competenze regionali

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno:

            a) approva gli indirizzi e gli obiettivi prioritari di prevenzione e tutela ambientale, individuati e proposti dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente, ai quali la programmazione triennale delle attività dell’ARPAB deve uniformarsi;

            b) individua il contributo regionale ordinario utile allo svolgimento delle attività dell’ARPAB di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 10;

            c) individua il fondo apposito per cofinanziare i progetti speciali statali e comunitari a cui l’ARPAB intende candidarsi.

2. Il dipartimento regionale competente in materia di ambiente provvede ad erogare, previa richiesta dell’ARPAB, il contributo regionale ordinario e il fondo apposito per cofinanziare i progetti speciali statali e comunitari a cui essa intende candidarsi.

3. Il dipartimento regionale competente in materia di ambiente esercita il controllo e la vigilanza di cui all’ articolo 15.

4. Gli organi di cui all’art. 59, comma 2 dello Statuto possono assumere nei confronti dell'ARPAB atti di indirizzo e coordinamento, anche di carattere tecnico-amministrativo e possono promuovere la collaborazione dell'ARPAB con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli ambientali.

 Art. 13

Programmazione annuale e triennale

1. La programmazione delle attività dell’ARPAB si articola in un piano triennale e un piano annuale.

2. Il documento di programmazione triennale contiene:

            a) le attività che l’ARPAB deve svolgere nel triennio finalizzate al raggiungimento nel rispetto dei LEPTA, del programma triennale di cui all’articolo 10 della legge n.132 del 2016, degli indirizzi e degli obiettivi prioritari approvati dalla Giunta regionale;

            b) le valutazioni di contesto ambientale generale in connessione con l’evoluzione della normazione europea, nazionale e regionale, gli elementi di riferimento strategico, il piano di investimento pluriennale e il piano industriale dell’ARPAB, le attività interagenziali, la definizione degli standard operativi, i programmi di formazione professionale dei dipendenti.

3. Il piano triennale è predisposto dal Direttore generale dell’ARPAB e trasmesso, entro il termine perentorio 30 ottobre di ogni anno, al dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

4. Il piano di cui al comma 2, su proposta dell’assessore con delega in materia di ambiente, è adottato dalla Giunta, previo parere del comitato tecnico entro il 30 novembre e approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre.

5. Il Direttore generale dell’ARPAB elabora la proposta di piano annuale relativo all’anno successivo e la trasmette perentoriamente entro il 15 dicembre al dipartimento regionale competente in materia di ambiente al fine di consentire alla Giunta, previo parere del comitato tecnico, la formale adozione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno.

6. Il piano annuale delle attività definisce le attività che l’ARPAB deve svolgere nell’anno di riferimento sulla base della programmazione triennale, delle disposizioni previste dalla legge n.132 del 2006 della Carta dei servizi, dei LEPTA, degli obiettivi prioritari e degli indirizzi regionali di cui all’articolo 12 e del piano regionale della salute.

7. Il piano annuale delle attività, nel corso dell’anno di riferimento, può essere integrato, su proposta del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con ulteriori attività straordinarie, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 132 del 2016, non previste dalla Carta dei servizi e dalla programmazione triennale. Il piano annuale così integrato è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 14

Rapporti con le strutture regionali

1. Gli uffici regionali possono richiedere all’ARPAB pareri valutazioni ed accertamenti tecnici rientranti nei compiti e nelle attività proprie dell’ARPAB.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l’ARPAB inoltra al dipartimento regionale competente in materia di ambiente la raccolta dei dati ambientali, corredati dei relativi studi ed elaborazioni tecnico-scientifiche, relativi all’anno precedente, utili per la redazione della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA), nonché la produzione di analisi e di elaborati utili ad una migliore rappresentazione dello stato dell’ambiente oggettivo nell’ambito del territorio regionale.

3. L’ARPAB è tenuta ad aggiornare mensilmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di comunicazione ambientale e di trasparenza, il proprio sito istituzionale mediante l’inserimento dei dati e delle relative elaborazioni e valutazioni.

4. L’ARPAB trasmette, con cadenza trimestrale, al dipartimento regionale competente in materia di ambiente un rapporto ambientale contenente le misure e caratterizzazioni ambientali riferite al trimestre precedente. Il rapporto contiene i dati e le elaborazioni e valutazioni di cui all’articolo 6, comma 1.

 Art. 15

Controllo e vigilanza

1. L'ARPAB è sottoposta all'attività di controllo e vigilanza degli organi di cui all’art. 59, comma 2 dello Statuto in particolare sui seguenti aspetti: il funzionamento complessivo dell’ARPAB, il rispetto degli indirizzi regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi prioritari e quello dei LEPTA.

2. Il Direttore generale dell’ARPAB trasmette al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con cadenza semestrale, una relazione indicante lo stato di attuazione della programmazione annuale in relazione agli indirizzi e agli obiettivi prioritari approvati dalla Giunta e ai LEPTA. Trasmette, altresì, la relazione annuale entro il termine perentorio del 30 gennaio dell’anno successivo a quello cui le attività si riferiscono.

3. Il Dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza:

            a) può disporre, anche su richiesta della Giunta, ispezioni, accessi e verifiche presso gli uffici dell’ARPAB;

            b) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui le attività si riferiscono, effettua la verifica sulle attività svolte dall’ARPAB e sui risultati conseguiti, in relazione agli indirizzi e obiettivi prioritari approvati dalla Giunta regionale, desunti dalla relazione annuale di cui al comma 2.

4. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale dell’ARPAB.

5. Il Dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, accertato il ritardo o l’inadempimento di atti o attività obbligatorie, diffida il Direttore generale dell’ARPAB ad adempiere, entro un congruo termine, scaduto il quale, comunica l’inadempimento al Presidente della Giunta, che può nominare un commissario per l’esercizio di poteri sostitutivi e revoca l’incarico al Direttore generale dell’ARPAB se sussistono le condizioni di cui all’articolo 22, comma 1.

6. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti dell’ARPAB come disciplinato dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali).

Art. 16

Rapporti con province, comuni ed altri enti locali

1. Le province, i comuni e gli altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale di loro spettanza, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAB.

2. I rapporti funzionali tra le province, i comuni e gli altri enti pubblici e l’ARPAB possono essere disciplinati con apposita convenzione.

 Articolo 17

Rapporto con le aziende sanitarie locali o altri organismi

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla Regione, alle province e ai comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, promuove la stipula di accordi di programma o convenzioni tra l'ARPAB e le aziende sanitarie locali (ASL) che prevedono, nel rispetto dell’autonomia tecnico-funzionale delle rispettive strutture e con eventuali costi a carico delle ASL:

            a) l’espletamento da parte dell'ARPAB di attività di laboratorio occorrenti per l'esercizio, da parte delle ASL, dei compiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

            b) la possibilità di costituire gruppi misti operativi e di studio composti da personale dell'ARPAB e dell'ASL per l’approfondimento di problematiche e lo svolgimento di attività di comune interesse;

            c) lo scambio reciproco di dati ed informazioni.

2. Le risorse finanziarie dell’ARPAB rivenienti da prestazioni rese alle ASL si aggiungono a quelle trasferite annualmente dalla Regione come contributo ordinario.

Articolo 18

Collaborazione con altri soggetti

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 4 e successivi, l’ARPAB collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della Protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.

Articolo 19

Articolazione organizzativa dell’ARPAB

1. L’ARPAB è organizzata in una strutturare regionale, con competenze sia amministrative che tecnico-scientifiche, ripartite in tre sedi, con sede in Potenza, Matera e Metaponto. Possono essere istituite ulteriori sedi solo se indispensabili per il corretto funzionamento dell’Agenzia.

2. Per la disciplina della propria organizzazione interna l’ARPAB adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’apposito regolamento di cui all’articolo 26.

Articolo 20

Organi dell’ARPAB

1. Sono organi dell’ARPAB:

            a) il Direttore generale;

            b) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 21

Direttore generale

1. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'ARPAB, ne ha la rappresentanza legale, garantisce ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e triennale, del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della Giunta regionale. Rappresenta l'ARPAB negli organi del Sistema nazionale di protezione ambientale di cui alla legge n.132 del 2016 e nelle sedi associative delle agenzie ambientali.

2. Il Direttore provvede in particolare:

            a) alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell’ARPAB;

            b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento;

            c) alla gestione del patrimonio;

            d) alla definizione della dotazione organica e all’adozione dei provvedimenti in materia di personale;

            e) all’elaborazione dei piani annuale e triennale;

            f) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

            g) alla predisposizione della relazione semestrale e annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, integrate dagli schemi informativi predisposti dal dipartimento competente in materia di ambiente, da trasmettere al predetto dipartimento regionale per garantire il controllo e la vigilanza di cui all’articolo 15;

            h) alla redazione del programma di attività di cui all’ articolo 13;

            i) alla stipula delle convenzioni di cui agli articoli 16 e 17;

            l) alla puntuale attuazione delle prescrizioni e delle attività indicate nei provvedimenti di autorizzazione ambientale e del Piano di ispezione ambientale;

            m) alla elaborazione della carta dei servizi di cui all’articolo 11.

            n) alla trasmissione, con cadenza trimestrale, al dipartimento regionale competente in materia di ambiente del rapporto ambientale di cui all’articolo 14 comma 4.

            o) a fornire al dipartimento regionale competente in materia di ambiente nei termini da esso stabiliti, per garantirgli il controllo e la vigilanza tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

3. Il Direttore generale, inoltre:

            a) è garante della terzietà degli interventi ispettivi effettuati dal personale, come previsto dalla legge n. 132 del 2016;

            b) collabora alla definizione dello schema di regolamento nazionale per l’individuazione del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;

            c) assicura completezza e sviluppo del sistema informativo ambientale per il monitoraggio costante dello stato dell’ambiente, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 132 del 2016;

            d) promuove la digitalizzazione dei processi dell’ARPAB.

4. Il Direttore generale dell'ARPAB è nominato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 5 aprile 2000, n 32 (Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale), dal Presidente della Giunta regionale a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge n. 132 del 2016.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta previa verifica dei risultati raggiunti.

6. Il trattamento economico del Direttore generale è pari all’80 per cento di quello previsto per i Dirigenti generali della Regione Basilicata ed è comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

7. Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata.

8. L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

Articolo 22

Cessazione dall’incarico di Direttore generale

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla revoca della nomina del Direttore generale e alla risoluzione del contratto:

            a) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti previste dall’articolo 8 della legge n. 132 del 2016;

            b) nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale e triennale delle attività di cui all’articolo 13 per cause imputabili alla responsabilità del Direttore generale;

            c) nel caso la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale;

            d) nel caso di gravi e reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 e in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore tecnico-scientifico fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Articolo 23

Direttore tecnico-scientifico

1. Il Direttore generale individua, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, il Direttore tecnico-scientifico tra i soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza tecnico-scientifica ambientale.

2. Il Direttore tecnico-scientifico:

            a) coadiuva il Direttore generale, anche mediante formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento compiti ad esso assegnati di cui all’articolo 21;

            b) sovraintende, limitatamente alle funzioni attribuite dal Direttore generale, di cui ha responsabilità diretta, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche dell’ARPAB.

3. Il compenso del Direttore tecnico scientifico è pari all’80 per cento di quello previsto per il Direttore Generale e comprende le spese di trasferimento dal luogo di residenza a quello per l’espletamento dell’incarico istituzionale.

4. L’incarico del Direttore tecnico scientifico decade con la cessazione per qualunque causa del Direttore Generale, decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 22.

Articolo 24

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione, da un elenco istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

3. Ai componenti del collegio spetta un compenso, stabilito nell’atto di nomina, determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Al Presidente spetta una maggiorazione del 10 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa al dipartimento regionale competente in materia di ambiente e al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 25

Comitato di indirizzo e programmazione permanente

1. E' istituito il Comitato di indirizzo e programmazione permanente con funzione di supporto al dipartimento regionale competente in materia di ambiente:

            a) nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di cui all’articolo 15;

            b) per l’individuazione degli indirizzi e obiettivi prioritari da proporre alla Giunta regionale per la sua approvazione;

            c) per consentire di esprime pareri in merito alla carta dei servizi, al tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, al piano triennale e annuale delle attività, ai regolamenti di organizzazione, alla relazione annuale di cui all’articolo 15 comma 2.

2. Il Comitato di indirizzo e programmazione permanente è composto:

            a) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente e il cui voto prevale in caso di parità;

            b) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di sanità;

            c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale;

            d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

            e) dal Presidente dell’ANCI regionale o da un suo delegato;

            f) dal Presidente e dal Vicepresidente della Seconda Commissione regionale Bilancio e Programmazione, nonché dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione competente per materia;

            g) dal Sindaco o da un suo delegato dei comuni, di volta in volta interessati, ove si verificano emergenze ambientali o igienico-sanitarie di competenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

3. Ai lavori del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, su motivata richiesta del Presidente, funzionari dei dipartimenti competenti in materia di ambiente e quelli competenti in materia di sanità in ragione degli argomenti trattati, rappresentanti di comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e rappresentanti degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria competenti in materia.

4. Il Comitato di indirizzo e programmazione permanente è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. I membri del Comitato di indirizzo e programmazione permanente non percepiscono alcun rimborso o indennità.

6. Alle sedute del Comitato di indirizzo e programmazione permanente possono partecipare, senza diritto di voto l’assessore competente in materia di ambiente e l’assessore competente in materia di sanità, nonché n. 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative che abbiano svolto documentata attività sul territorio regionale.

Articolo 26

Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità

1. Sono disciplinati con distinti regolamenti:

            a) l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica dell’ARPAB, i sistemi di controllo interno di gestione;

            b) l’attività negoziale;

            c) la contabilità e la gestione economico-finanziaria.

2. Il regolamento di organizzazione di cui alla lettera a), del comma 1, è predisposto e adottato dal Direttore generale dell’ARPAB, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. I regolamenti di cui al comma 1 lettere a), b), c) sono predisposti ed adottati dal Direttore generale dell’ARPAB e sottoposti al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale.

4. I regolamenti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Articolo 27

Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale

1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico delle diverse iniziative nel campo della tutela ambientale di competenza degli enti locali, l'ARPAB è tenuta ad esprimere, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi di cui all’articolo 11, su richiesta dei dipartimenti regionali, il proprio parere tecnico su proposte ed atti di programmazione della Regione, delle province e dei comuni che abbiano rilevante interesse ambientale o territoriale.

2. Gli enti locali sono tenuti a fornire all'ARPAB tutti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti agli aspetti ambientali di competenza.

Articolo 28

Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle assunzioni

1. Gli atti di programmazione triennale e annuale delle assunzioni e relative variazioni sono stabilite nel rispetto delle direttive di cui all’ articolo 12, comma 1 e dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità.

2. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale, ai   sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 11 del 2006 su proposta del Direttore generale dell’ARPAB.

3. Gli atti di cui al comma 1 e 2 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

Articolo 29

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale di ruolo dell’ARPAB si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 30

Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

1. Il Direttore generale dell’ARPAB, con proprio atto, individua il personale addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6, prevedendo, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il principio di rotazione del medesimo personale nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti.

2. Il personale dell’ARPAB addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAB, può accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi.

3. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo.

4. Il Direttore generale dell’ARPAB, ai sensi del comma 7 dell’articolo 14 della legge n. 132 del 2016, può individuare e nominare tra il personale addetto all’ispezione coloro che nell’esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ARPAB.

5. Le risultanze delle attività ispettive debbono essere comunicate al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, ai comuni e alle province interessati al fine di consentire lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, nonché all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui dalle stesse emergano ipotesi di reati.

Articolo 31

Collaborazioni esterne

1. L’ARPAB per lo svolgimento di attività particolarmente complesse, che non rientrano fra quelle indicate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e nella Carta dei servizi, a cui non può far fronte con proprio personale, può stipulare convenzioni con l'Università di Basilicata, con altre università, con enti di ricerca e con altre agenzie di cui alla rete nazionale e organismi tecnici in tal modo favorendo l’interscambio di informazioni ed esperienze ovvero specifici apporti scientifici.

2. L’ARPAB, nel rispetto delle norme che regolano la materia, per documentate esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Articolo 32

Finanziamento delle attività istituzionali dell’ARPAB

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 38. Il fondo ordinario annuale e il suo dimensionamento sono stabiliti in funzione delle attività previste nella programmazione annuale delle attività obbligatorie.

2. Il fondo ordinario annuale è erogato a norma dell’articolo 12.

3. Le attività non obbligatorie di cui all’articolo 10, comma 2, sono finanziate con le risorse derivanti dai costi posti a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti.

4. Allo scopo di favorire la capacità di finanziamento aggiuntivo dell’ARPAB, i progetti comunitari, statali o di diversa fonte pubblica, candidati da ARPAB in qualità di coordinatore ovvero di partner, possono essere anche cofinanziati dalla Regione Basilicata mediante un fondo apposito.

Articolo 33

Indebitamento

1. L’ARPAB può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

Articolo 34

Entrate dell’ARPAB

1. Le entrate dell’ARPAB sono costituite:

            a) dal contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 12 comma 2 lettera b);

            b) dal contributo straordinario della Regione di cui all’articolo 12 comma 2 lettera c);

            c) dalle risorse poste a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti, per le attività non obbligatorie espletate dall’ARPAB;

            d) dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAB che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all’articolo 3 ter) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

            e) dalle remunerazioni delle attività che l’ARPAB effettua, in attuazione al principio di precauzione, di cui all’articolo 3 ter), del decreto legislativo n. 152 del 2006, recepito nel piano annuale;

            f) da eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAB;

            g) da ogni altra eventuale risorsa, quale lasciti, donazioni, contributi di altri enti.

2. Il contributo ordinario di cui alla lettera a) del presente articolo sarà erogato secondo modalità definite dall’articolo 12.

Articolo 35

Bilancio

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore generale dell’ARPAB predispone e trasmette alla Giunta regionale il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell’anno successivo.

2. Il bilancio dell’ARPAB è sottoposto alle norme regionali e alle procedure che regolano il bilancio e la contabilità regionale ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

3. L’anno finanziario dell’ARPAB coincide con quello della Regione.

Articolo 36

Sistema informativo regionale ambientale

1. L’ARPAB provvede, tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) istituito presso l’ARPAB, ad organizzare e rendere fruibili, in modo organico, i dati di interesse ambientale, acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, tramite il centro di monitoraggio ambientale, già operativo presso l’ARPAB.

2. L’ARPAB cura la gestione, il popolamento, la fruibilità e lo sviluppo del SIRA secondo le indicazioni del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

3. Il dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con ARPAB, svolge la funzione di punto focale regionale (PFR) del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet).

Articolo 37

Informazione e diritto di accesso

1. La Regione attraverso il SIRA assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente, pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati e le relative elaborazioni fornite dall'ARPAB e dagli altri enti e strutture regionali competenti in materia.

2. In applicazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nonché del decreto legislativo n. 195 del 2005, l'ARPAB regolamenta, con proprio atto, nel rispetto delle norme sulla trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le procedure di accesso da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, individuando altresì i documenti non accessibili.

Articolo 38

Norma finanziaria

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un contributo ordinario a valere sulla missione 09 programma 02 del bilancio per il finanziamento delle attività istituzionali dell’ARPAB e con un apposito fondo a valere sulla missione 09 programma 02 quale cofinanziamento a progetti statali e comunitari approvati, previa autorizzazione da parte dei soggetti competenti.

Articolo 39

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Riforma dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata A.R.P.A.B.) è abrogata.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni modificative della legge abrogata al comma 1:

            a) l’articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n.5 (Collegato alla legge di stabilità 2016);

            b) l’articolo 69 comma 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità 2018).

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di riordino sono avviate le procedure di costituzione degli organi di cui all’ articolo 20.

 

2. Sino alla conclusione delle procedure di cui al comma 1, per garantire la completa operatività dell’Agenzia, la Giunta nomina un Commissario straordinario scelto tra i Dirigenti generali della Regione. Il Direttore amministrativo in carica decade con la nomina del commissario straordinario. Il Direttore tecnico scientifico in carica decade con la nomina del nuovo Direttore generale. Per lo svolgimento delle attività del Commissario straordinario non sono previsti compensi aggiuntivi.

3. Fino all’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 26 e della carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 11, restano in vigore quelli precedentemente emanati ai sensi della legge regionale n. 37/2015, in quanto applicabili.

Articolo 41

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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