-----------------------------------
Art. 1
Principi e
finalità
1. Le disposizioni
contenute nella presente legge sono finalizzate a riordinare e razionalizzare
la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 47 e 48 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al
sottolineato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.
Art. 2
Adeguamento
delle disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs
165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali
1. La presente
disposizione disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali
nell’ambito della Giunta regionale della Basilicata e del Consiglio regionale,
secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’amministrazione oltre che
dei principi affermati dalle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in
materia
2. La Giunta regionale
e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai fini del conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale tengono conto della natura e delle
caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente,
dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche
all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche,
purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi
ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice
civile. La Giunta regionale, fatta salva la tutela della professionalità
acquisita dal dirigente, al fine di garantire il miglior funzionamento delle
strutture regionali, applica, di norma, il criterio della rotazione degli
incarichi dirigenziali.
2 -bis. Ai fini del
conferimento degli incarichi e nell'ottica di un più razionale impiego delle
risorse umane, della mobilità e dell'interscambio professionale dei dirigenti
degli enti regionali, è istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo
unico della dirigenza regionale, nel quale, in fase di prima applicazione,
confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli
enti strumentali della Regione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti
nel ruolo unico della dirigenza regionale resta in ogni caso alle dipendenze
dell'ente di appartenenza. (1)
2 -ter. Con delibera
della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di costituzione e
tenuta del ruolo unico articolato in modo da evidenziare i titoli professionali
di ciascun dirigente valutabili ai fini dell'attribuzione degli incarichi [2].
2 -quater. Salva la
competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, relativamente agli
incarichi dell'area del Consiglio, e ferma restando la dotazione organica di
ciascuno degli enti, gli incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali di
cui al comma 2-bis a copertura dei posti di funzione previsti nei rispettivi
ordinamenti organizzativi, sono conferiti dalla Giunta regionale che provvede
attingendo dal ruolo unico di cui al comma 2-bis, sentiti i legali
rappresentanti degli enti medesimi. Sono abrogate le norme regionali in
contrasto con quanto disposto con la presente legge [3].
3. L’amministrazione
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale non
generale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
4.
L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza dei relativi incarichi, comunque in assenza di una valutazione
negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a
darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso
congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
5. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico è allegato il contratto individuale con il quale
sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi
che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che
deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può
eccedere, il termine di cinque anni e non può essere inferiore a tre anni. La
durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento
del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi
sono rinnovabili solo espressamente con apposito provvedimento.
6. Nel contratto
individuale è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto
dei principi definiti dall’articolo 24 del d.lgs
165/2001 e del relativo CCNL di categoria e delle disposizioni contrattuali
integrative.
7. Nell'ambito di un
razionale e contabilmente neutro utilizzo del personale dell'amministrazione
pubblica, gli incarichi di dirigente generale e di dirigente degli uffici
possono essere conferiti nella percentuale, ove prevista, di cui all’articolo
19 del decreto legislativo n. 165/2001 anche a figure dirigenziali non
appartenenti al ruolo unico regionale purché dipendenti a tempo indeterminato
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, compresi gli Enti strumentali della Regione diversi da quelli di
cui al comma 2-bis e le Aziende Sanitarie Regionali, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Alle suddette figure trova
applicazione l'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato di
direzione degli uffici, è effettuato previo accertamento del possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie
oggetto dell'incarico. [4].
8. Gli incarichi
dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella
percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro
il limite del 5 per cento e del 10 per cento della consistenza del ruolo unico
della dirigenza regionale con contratti a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione
regionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e
da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce
l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o
che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli
incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu
personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il
trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici di cui
al presente comma sono conferiti previa selezione a seguito di avviso pubblico,
volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico. Ai fini della selezione, la Giunta regionale, con proprio
provvedimento, determina i criteri per lo svolgimento della selezione, i titoli
valutabili ed i punteggi da attribuire agli stessi, in modo da garantire il
rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. (5)
[8 bis. L’Ufficio di
Gabinetto è Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della
Regione, cui è preposto il Capo di Gabinetto scelto dal Presidente, intuitu personae, tra i dirigenti
dell’ente o tra soggetti esterni all’amministrazione regionale in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e
fermi restando i limiti fissati dai precedenti commi 7 e 8.] (13)
[8 ter. L’Ufficio di
Gabinetto del Presidente costituisce struttura dirigenziale che si
colloca in posizione di autonomia rispetto ai Dipartimenti regionali per
essere posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta.]
(14)
[8 quater. L’incarico
di Capo di Gabinetto, avendo carattere fiduciario, può essere conferito
per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato
del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per
cessazione del rapporto fiduciario.] (15)
9.
Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti, il quoziente derivante
dall’applicazione delle percentuali previste dai commi precedenti è arrotondato
all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità
superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
[9 -bis. Previa
rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli
di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell'espletamento dei
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non
oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di
apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni
dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione
regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti
locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al
dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni,
il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del
personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al
primo periodo del presente comma possono essere conferite nei limiti delle
disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con
qualifica dirigenziale.] [6]
[10. La Giunta
regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ognuno per quanto
di rispettiva competenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
di categoria, anche nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
pubbliche, possono coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di
dirigente, dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, conferendoli ai propri
dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno
quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea previsto dal
vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale con durata
quinquennale.] [7]
11. I criteri di
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale,
conferiti ai sensi del presente articolo, tengono conto delle condizioni di
pari opportunità di cui all’articolo 7 del d.lgs
165/2001.
12. Per quanto non
previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
[13 . Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli enti e alle aziende dipendenti
dalla Regione con arrotondamento almeno all’unità.] [8]
Art. 3
Autorità
regionale per la valutazione ed il merito – Organismo indipendente di
valutazione della performance
1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia
delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di
gestione e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della
Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della
dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale,
degli enti e organismi subregionali di cui alla legge
regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti strumentali della
Regione. L’Autorità, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto
all’organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente
al Presidente della Giunta. (17)
2. All’Autorità, in
funzione di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione
della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione
annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai
vertici amministrativi;
b) valida la relazione
sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa
sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata comprensione ai cittadini e
agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’amministrazione;
c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance
individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione
dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di
merito, proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne
sussistano i presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi
difformità rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;
d) propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle
singole amministrazioni, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;
e) definisce Linee
guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione
e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di definire
linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto dell’autonomia
organizzativa dei singoli enti;
f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di
prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione
delle performance, sulla base delle norme nazionali;
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità;
h) propone e coordina iniziative formative da sviluppare all’interno del
sistema regionale sulle materie di sua competenza. (9)
2 bis. All’Autorità nella sua qualità di Nucleo di
valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente,
rese anche per le finalità proprie del controllo strategico: (18)
a) funzioni ispettive
interne relativamente a specifiche attività amministrative;
b) azioni di audit, anche su proposta
dei Direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e
sulla base di un piano annuale complessivo; (19)
c) funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal
sistema regionale;
d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo
relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli
enti del sistema regionale;
e) analisi comparative degli outcome dei singoli enti
del sistema regionale, con altri enti a livello nazionale e
internazionale. (16)
2 ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, a
esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici
piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito
dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo
svolgimento delle attività medesime. (20)
3.
L’Autorità, per le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i
servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri
nominati dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della
misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. (21)
4. I requisiti,
le modalità di selezione, la durata dell’incarico e il relativo trattamento
retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e
terzietà di cui al comma 1. (22)
5. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale sono disciplinate le attività della struttura tecnica permanente
dell’Autorità. Il responsabile di detta struttura è scelto tra soggetti con
specifiche professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della
performance nelle amministrazioni pubbliche.
(23)
6. L'Autorità, entro il
termine di 90 giorni si dota di apposito disciplinare di organizzazione e
funzionamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentito
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 4
Disposizioni
in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale (11) (12)
1. Fermo restando i
limiti numerici e finanziari per le nuove assunzioni derivanti dalle
disposizioni statali in materia, la programmazione delle assunzioni per il
triennio 2010-2012 è aggiornata, anche al fine di coprire i posti disponibili
nelle categorie di B, C e D, entro i limiti massimi di legge, mediante
l’utilizzo o lo scorrimento delle graduatorie che risultino formalmente
approvate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
2009, relative a concorsi pubblici ovvero a selezioni verticali svolte mediante
prove per titoli e/o esami ed il cui bando sia stato formalmente pubblicato in
data anteriore alla pubblicazione del d.lgs 150/2009.
2. Al ricorrere delle
suddette condizioni il comma che precede si applica anche agli Enti
strumentali, fatta salva la loro capacità assunzionale
ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.
Art. 5
Riconoscimento
ai fini contributivi del periodo pregresso del personale assunto ai sensi
dell’art. 12 L.R. 8/98 e dell’art. 6, terzo comma L.R. 37/98. [10]
[1.
Al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell’art. 14 l.r. 9/86 e degli artt. 8 e 9 l.r.
30/93 e che attualmente sia dipendente della Regione con contratto a tempo
indeterminato a seguito del superamento dei concorsi indetti ai sensi dell’art.
12 l.r. 8/98 e dell’art. 6, terzo comma l.r. 37/98, che non abbia svolto contemporaneamente
attività libero professionale valida ai fini contributivi, il periodo di
servizio antecedente all’immissione nei ruoli della Regione è equiparato al
lavoro subordinato.]
Art. 6
Modifica
termine dell’art. 73 della L. R. 30 dicembre 2009, n. 42
1. Ai fini dell’art. 73
della l.r. 30 dicembre 2009, n. 42, sono considerate
tempestive le domande prodotte entro il 30 maggio 2010.
Art. 7
Modifiche
alla Legge Regionale 9 febbraio 2001 n. 7 “Disciplina delle attività di informazione
e comunicazione della Regione Basilicata”.
1.
Il comma 4 dell’art. 2 della l.r. 7/2001 è così
riformulato:
“4.
La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le
rispettive competenze, provvedono alla nomina dei direttori degli uffici
stampa, individuandoli tra gli iscritti all’albo dei giornalisti, elenco
professionisti o pubblicisti. L’incarico di direttore è conferito senza il
ricorso a procedure di selezione o comparazione; è attivato con la
sottoscrizione di apposito contratto individuale; ha durata corrispondente a
quella della legislatura nella quale viene conferito; può essere risolto
anticipatamente per giustificati motivi o per le fattispecie previste dal
contratto. Il trattamento economico del direttore è corrispondente a quello del
caporedattore maggiorato di una indennità di funzione, e non può in ogni caso
essere superiore a quello di un dirigente di ufficio. Se conferito a
giornalista in servizio presso gli uffici stampa della Regione, detto incarico
comporta l’automatica collocazione in aspettativa con la conservazione della
posizione giuridica in godimento all’atto della sottoscrizione del contratto
individuale e, nel caso l’incarico di direttore si protragga per almeno cinque
anni, l’attribuzione della qualifica di caporedattore.”
2. All’articolo 2,
commi 5 e 6 della l.r. 7/2001, la parola
“capiredattori” è sostituita dalla parola “direttori”;
3. All’articolo 3,
commi 1 e 4 della l.r. 7/2001, la parola
“capiredattori” è sostituita dalla parola “direttori”;
4. All’articolo 5,
comma 1 della l.r. 7/2001, la parola “capiredattori”
è sostituita dalla parola “direttori”;
Art. 8
Modifica
all’art. 10 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
1.
All’articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
“2 bis. In aggiunta alle unità previste dal comma precedente sono assegnate
ulteriori unità di personale comandato o distaccato, così determinate:
a) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 1 a 2: una unità purchè gli stessi non abbiano incarichi di Presidente,
Vicepresidente o Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, non
abbiano Presidenti di Commissione, nonché di Presidente della Giunta o Assessori;
b) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 3 a 5: una unità;
c) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 6 a 8: due unità;
d) gruppi consiliari composti da oltre 8 consiglieri: tre unità.”
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni regionali in contrasto con la disciplina di cui alla presente
legge ovvero con essa incompatibili
Art. 10
Pubblicazione
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
______________________________________
NOTE:
[1] Comma aggiunto dall’ art. 51, comma 1, L.R. 18
agosto 2014, n. 26 e poi sostituito dall'art.87, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n.
5;
[2] Comma aggiunto dall’ art. 51, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26 ;
[3] Comma aggiunto dall’ art. 51, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26 ;
[4] Comma dapprima modificato dall’ art.
51, comma 2, lettere a) e b), L.R. 18 agosto 2014, n. 26, poi dall'art. 1,
comma 1, L.R. 24 settembre 2015, n. 41 ed infine dall’art. 9, comma 1, L.R. 5
aprile 2024, n. 14;
[5] Comma così modificato dall’ art. 51, comma 3, lettera a), L.R. 18 agosto
2014, n. 26 e poi dall'art. 1, commi 2 e 3, L.R. 24 settembre 2015, n. 41;
[6] Comma aggiunto dall’ art. 51, comma 4, L.R. 18 agosto 2014, n. 26,
successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 7-23 luglio 2015, n. 180 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1a serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 del predetto articolo 51;
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 189 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma;
[8] Comma aggiunto dall’ art. 36, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 189
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 36, L.R.
33/2010;
[9] Comma già sostituito dall' art. 42, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4,
successivamente è stato così modificato dall'art. 56, comma 1, L.R. 22 novembre
2018, n. 38;
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 giugno 2011, n. 189 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
(11) per il termine di validità delle graduatorie di cui al presente articolo VEDI
l’ art.45, commi 1 e 3, L.R. 27 gennaio
2015, n. 4; successivamente l’art. 3, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2016, n. 33 ha così disposto:
“1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle
graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2016, è prorogato al 31 dicembre 2017.
2. E’ altresì prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di validità delle
graduatorie di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31
relativa a selezioni verticali indette antecedentemente all’entrata in vigore
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cui la Regione può attingere in
favore degli idonei ivi utilmente collocati.
3. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e
alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando
le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle vigenti
disposizioni statali e regionali.
4. La presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio della
Regione.”;
(12) per il termine di validità delle graduatorie di cui al presente articolo
VEDI l’art. 29, comma 2, L.R. 30
dicembre 2017, n. 39, recante il seguente testo:
" Articolo 29
Disposizioni in materia di validità delle graduatorie
1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni, il termine di validità delle
graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Regione per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2017, è prorogato al 31 dicembre 2018.
2. È altresì prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di validità delle
graduatorie di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31
relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
comunque approvate al 31 dicembre 2010.
3. La Regione, entro il termine di validità di cui al precedente comma, può
utilizzare, in favore dei candidati idonei utilmente collocati, le predette
graduatorie, al fine di valorizzare le professionalità interne e per
l’esaurimento delle graduatorie stesse.
4. Il presente articolo si applica anche agli Enti dipendenti della Regione e
alle società a partecipazione regionale totale o di controllo, ferme restando
le rispettive facoltà assunzionali ai sensi delle
vigenti disposizioni statali e regionali.”;
(13) comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e successivamente abrogato dall’art. 7, comma
1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 29, che nel
successivo periodo finale così dispone: “
Fino all’entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo
1, comma 1, l’ufficio di gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente
della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca
l’organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di
diretta collaborazione.;
(14) comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e successivamente
abrogato dall’art. 7, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 29, che nel successivo periodo finale così
dispone: “ Fino all’entrata in vigore
del decreto presidenziale di cui all’articolo 1, comma 1, l’ufficio di
gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale
10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca l’organizzazione transitoria in
attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione.;
(15) comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e successivamente abrogato dall’art. 7, comma
1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 29, che nel
successivo periodo finale così dispone: “
Fino all’entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all’articolo
1, comma 1, l’ufficio di gabinetto resta disciplinato dal decreto del
Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca
l’organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di
diretta collaborazione.;
(16) comma aggiunto dall'art. 56, comma 2, L.R. 22 novembre 2018, n. 38;
(17) comma così sostituito dall’art.5, comma 1, lett. a), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia delle
modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di gestione
e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della Giunta
regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e
del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti ed
Organismi subregionali di cui alla L.R. 14 luglio
2006, n.11, e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta.
L’Autorità, in qualità di organo terzo ed imparziale rispetto alla
organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente al
Presidente della Giunta.”;
(18) alinea così sostituita dall’art.5, comma 1, lett. b), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “2 bis. All’Autorità nelle sue funzioni di Nucleo di
Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del presidente
della Giunta:”;
(19) lettera così sostituita dall’art.5, comma 1, lett. c), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “b) azioni di audit, su proposta dei Direttori generali con
riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano
annuale complessivo;”;
(20) comma aggiunto dall’art. 56, comma 2, L.R. 22
novembre 2018, n. 38 e successivamente così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett.
d), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente era così formulato:
“ 2 ter. Le funzioni di cui al comma 2
bis, ad esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di
specifici piani annuali concordati con la Direzione Generale Presidenza della
Giunta, nell’ambito dei quali vengono definite anche le competenze e le risorse
necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.”;
(21) comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “ 3. L’Autorità
sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati e si compone di
3 membri nominati dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel
campo del management, della misurazione della performance e della valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche.”;
(22) comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “4. I requisiti, le
modalità di selezione, la durata dell'incarico ed il relativo trattamento
retributivo degli esperti, vengono disciplinati da apposito provvedimento della
Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà
di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri complessivi per il bilancio
regionale.”;
(23) comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. g), L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Il testo precedente
era così formulato: “5. Le attività di segreteria tecnica dell’Autorità, sono
assicurate da personale regionale e/o da personale degli Enti di cui al comma 1
in distacco funzionale. Nell’ambito della Segreteria tecnica è nominato con
provvedimento della Giunta regionale, un responsabile della Struttura tecnica
permanente dell’Autorità, scelto tra soggetti con specifica professionalità ed
esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni
pubbliche.”.