Legge Regionale 28 novembre 2019, n. 26
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 APRILE 2014, N. 7
Bollettino Ufficiale n. 47 (Speciale) del 28 novembre 2019
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Art. 1
Modifiche ed integrazioni
all’art.1 della L.R. 30 aprile 2014, n.7 “Ambito Territoriale e criteri
di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale”
1. All’art.1 della L.R.
30 aprile 2014, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 4 della
L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è cosi
sostituito:
“4.Nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese
alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le
emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi
progressivamente all’art. 5 del regolamento CE n.1370/2007, è fatta salva
l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti
territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni
regionali vigenti e, al fine di armonizzare l’esercizio dei servizi in essere,
in conformità al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni
locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma
7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti
disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n.1370/2007 e seguenti. I
contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare
e comunque non oltre il 31 marzo 2020”.
b) Il comma 7 della
L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è cosi sostituito:
“7.Al fine di garantire
la continuità dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara
di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni
Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara
secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime
condizioni contrattuali in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del
Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al
subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020.”
c) Il comma 7-ter, della L.R. 30 aprile 2014, n. 7
è cosi sostituito:
“7-ter. Ai fini del
riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale
del saldo del 20% del contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del
CCNL, sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate
dalla Regione e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la Regione si
avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la
veridicità delle certificazioni rese dalle aziende.”
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)
1. La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.