Legge Regionale 1 giugno 1988, n. 22
NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E CULTURALI SUL TERRITORIO REGIONALE
Bollettino Ufficiale n. 26 del 4 giugno 1988
TESTO
AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 12 dicembre 2014,
n. 37.
_____________________________________________________
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Finalità della legge
1. In conformità ai
principi stabiliti dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
Basilicata promuove lo sviluppo civile della comunità regionale attraverso la
creazione di un sistema di opportunità e di servizi educativi e culturali,
accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle diverse aree del territorio
regionale, idonei ad assicurare:
a) la continuità e
l'integrazione dei processi educativi e culturali;
b) la libera
espressione, rappresentazione e circolazione delle idee;
c) l'autonomia, il
pluralismo e il decentramento delle iniziative;
d) l'incentivazione
delle attitudini e delle competenze nei diversi settori della produzione
culturale.
2. La Regione assume,
sostiene e patrocina le iniziative descritte nella presente legge, attivando le
più efficaci forme di collaborazione con gli enti locali, gli organi e le
strutture della scuola, l'Università, il Formez, i
centri di formazione, gli istituti di ricerca, gli organismi associativi, le
istituzioni culturali, le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.
Art. 2
Tipologia delle attività
1. Le finalità della
presente legge sono perseguite attraverso la realizzazione ed il sostegno di:
a) attività e
manifestazioni volte alla produzione e diffusione della cultura;
b) progetti e
interventi di educazione permanente e ricorrente;
c) esperienze educative
extra-scolastiche o inerenti al rapporto scuola-territorio;
d) attività didattiche
e formative non finalizzate al conseguimento di titolo di studio o di
qualifiche professionali;
e) iniziative dirette
al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali
locali;
f) progetti di
intervento socio-educativo concernenti situazioni particolari di depravazione
sociale e culturale;
g) corsi, convegni,
conferenze, stage, seminari, congressi, celebrazioni, laboratori;
h) mostre, rassegne,
manifestazioni espositive;
i) scambi culturali e
iniziative di cooperazione culturale;
l) ricerche,
pubblicazioni, produzioni di programmi ad ampia diffusione;
m) iniziative per la
fruizione di archivi e biblioteche;
n) ogni ulteriore
iniziativa coerente con gli obiettivi della presente legge ed esente da scopi
di lucro.
TITOLO II
Funzioni della Regione
Art. 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento
delle finalità della presente legge, la Regione:
a) esercita funzioni di
programmazione, di coordinamento e di sostegno delle attività educative e
culturali, nel rispetto dei principi della autonomia, del pluralismo e del
decentramento;
b) fornisce ogni utile
strumento di informazione e di consulenza per l'impostazione organizzativa
delle attività autonomamente programmate dai soggetti, di cui al successivo art.
14;
c) assicura la piena
funzionalità e continuità operativa delle strutture permanenti di servizi
educativi e culturali, di cui al titolo III della presente legge;
d) cura la
realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative di particolare impegno e
dimensione, anche in collaborazione con istituti e organismi di promozione
culturale;
e) conduce indagini
conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui destinatari degli
interventi, sulla utilizzazione delle strutture esistenti;
f) realizza programmi
di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di cui alla
presente legge;
g) incentiva la qualità
e continuità delle iniziative educative e culturali attraverso la concessione
del patrocinio regionale e l'istituzione di premi;
h) svolge attività di
studio, ricerca, documentazione e provvede alla diffusione di pubblicazione e
di altri materiali attinenti agli obiettivi della promozione educativa e
culturale;
i) esercita funzioni di
vigilanza sulle attività ammesse ai contributi regionali e sull'osservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 4
Programmazione regionale
1. Gli obiettivi
generali dell'intervento regionale sono indicati nel Piano pluriennale delle
attività educative e culturali.
2. Il Piano pluriennale
contiene gli indirizzi programmatici dell'azione regionale nel campo della
promozione educativa e culturale, individua i settori di attività e i più
opportuni mezzi di incentivazione dei medesimi, specifica le modalità
gestionali da applicare nell'attuazione dei Piani annuali, definisce i
programmi di massima delle strutture di cui al successivo titolo III.
3. Il Piano
pluriennale, predisposto dalla Giunta, é approvato dal Consiglio regionale
entro il 31 marzo.
4. Il Piano annuale
delle attività educative e culturali è approvato entro il 30 giugno di ciascun
anno dal Consiglio regionale. Il piano contiene indirizzi specifici circa le
aree progettuali ed i caratteri tipologici delle attività da privilegiare,
l'indicazione delle priorità programmatiche in relazione agli obiettivi che
s'intendono perseguire, le precisazioni necessarie per la corretta applicazione
della presente legge.
5. Al piano è allegata
una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati
conseguiti nell'anno precedente.
6. [Il Piano, inoltre,
fissa la destinazione settoriale della spesa tra i soggetti indicati nei
successivi articoli 13, 16, 17, 18, 21 e 22 e i criteri di assegnazione.] (1)
Art. 5
Comitato consultivo per la programmazione culturale
1. È costituito un
Comitato consultivo per la programmazione culturale, che esprime il proprio
parere sui piani annuali e pluriennali, nonché sugli indirizzi di gestione
delle strutture culturali permanenti di cui al titolo III della presente legge.
2. Il Comitato
consultivo è presieduto dall'Assessore regionale alla cultura e formazione ed è
composto da 4 esperti nei settori educativi e culturali eletti dal Consiglio
regionale, con voto limitato.
3. Le sedute dei
Comitato, convocate con avviso a mezzo raccomandata almeno sette giorni prima,
sono valide, a prescindere dal numero dei presenti.
4. I pareri devono
essere espressi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta; in
mancanza s'intendono espressi favorevolmente.
5. Il Comitato dura in
carica sino al termine della legislatura.
6. Ai componenti del
Comitato di cui al presente articolo, spetta il trattamento previsto dalla L.R.
29 agosto 1983, n. 27.
Art. 6
Coordinamento Regione - Enti locali
1. La Regione e gli
Enti locali stabiliscono opportune forme di collaborazione e di informazione
per favorire la più ampia fruizione sociale delle attività di cui alla presente
legge. Al fine di promuovere una efficacia integrazione e una equilibrata
distribuzione dei servizi e delle attività sul territorio regionale,
organizzano conferenze periodiche di verifica sullo stato di attuazione della
presente legge.
Art. 7
Formazione e aggiornamento degli operatori culturali
1. La Regione promuove
e organizza, nell'ambito della normativa vigente corsi per la formazione e
l'aggiornamento professionale di operatori nei vari settori di cui alla
presente legge.
2. La frequenza con
profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma
e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi per operatori culturali banditi
dalla Regione e dagli Enti locali.
TITOLO III
Strutture permanenti di servizi educativi e culturali
Art. 8
Strutture culturali polivalenti
1. Alla promozione e al
coordinamento delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo
gli indirizzi stabiliti nei piani pluriennali e annuali, i Centri regionali di
servizi educativi e culturali (C.S.E.C.), il Centro regionale di formazione e
documentazione multimediale (MEDIAFOR), il Centro per la comunicazione
artistica, culturale e scientifica, i Centri regionali per la cooperazione
culturale.
Art. 9
Centri regionali di servizi educativi e culturali - C.S.E.C.
1. I Centri regionali
di servizi culturali di cui alla L.R. n. 16 del 1977 sono trasformati in Centri
regionali di servizi educativi e culturali.
2. È istituito,
nell'ambito del Servizio cultura e formazione di Melfi, un Centro di servizi
educativi e culturali che opererà presso la struttura "F.S. Nitti" di
Melfi, ed usufruirà, previa convenzione, della dotazione libraria e dei
connessi servizi della biblioteca F.S. Nitti.
3. I C.S.E.C. sono
strutture della Regione organizzate nell'ambito del Dipartimento cultura e
formazione e decentrate a livello comprensoriale, che assicurano servizi di
informazione, documentazione e consulenza per la organizzazione e lo
svolgimento delle attività educative e culturali nelle aree interne del
territorio regionale. Essi realizzano rapporti permanenti di consultazione e
collaborazione - anche in regime di convenzione - con gli Enti locali, le
Comunità montane, l'Università, le scuole, gli enti e gli organismi di
promozione educativi e culturale operanti sul territorio di competenza, le
biblioteche, gli archivi e i musei locali, il Formez,
ai fini del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla
presente legge.
4. I C.S.E.C. assumono
specifiche iniziative per:
a) il monitoraggio
permanente delle attività educative e culturali, anche attraverso inchieste e
sondaggi;
b) l'assistenza
organizzativa alle attività e ai progetti di promozione culturale e di
educazione permanente;
c) il sostegno degli
interventi di orientamento, anche in collaborazione con i Distretti scolastici
e nel rispetto delle competenze di questi ultimi;
d) la promozione
dell'educazione alla lettura e all'assistenza tecnico-organizzativa alle
biblioteche e ai sistemi bibliotecari competenti;
e) la valorizzazione
del patrimonio culturale in collaborazione con le istituzioni competenti;
f) il sostegno dei
progetti di educazione alla immagine, al suono, alle arti espressive, nonché di
alfabetizzazione alle nuove tecnologie;
g) la fruizione delle
biblioteche e degli archivi locali;
h) lo svolgimento degli
scambi culturali e delle iniziative di cooperazione culturale;
i) la diffusione su
scala comprensoriale delle informazioni relative alle attività educative e
culturali, nonché alla legislazione regionale.
5. Per le medesime
finalità di cui al comma precedente possono essere utilizzate, in tutto o in
parte, le strutture ed il personale dei C.R.F.P. a gestione diretta o delegata.
Art. 10
Centro regionale di formazione e documentazione
multimediale (MEDIAFOR)
1. Il Centro regionale
di formazione e documentazione multimediale (MEDIAFOR) è una struttura
regionale polivalente, organizzata per assicurare attività e servizi di:
a) alfabetizzazione,
formazione, aggiornamento per l'uso educativo degli strumenti della
comunicazione e di quelli audiovisivi in primo luogo;
b) documentazione,
catalogazione, acquisizione e conservazione di risorse e materiali cinematografici,
audiovisivi, fotografici e grafici, con particolare riguardo a quelli attinenti
alla storia e alla cultura regionale, nonché a tematiche formative di interesse
regionale;
c) diffusione,
animazione, consulenza a sostegno di progetti educativi e culturali, nonché
distribuzione dei programmi e dei materiali di cui al precedente punto b);
d) ricerca,
sperimentazione, produzione di programmi e materiali didattici relativi ad
esigenze di formazione e documentazione.
2. Sono istituiti
presso il Centro, quali specifiche sezioni di lavoro, l'Archivio regionale
dell'immagine, l'Archivio regionale delle tradizioni popolari, il Laboratorio
di Office Automation.
3. Per la realizzazione
dei suoi programmi di attività il centro promuove rapporti di collaborazione e
di scambio con altre mediateche e può avvalersi delle competenze tecniche e
scientifiche di volta in volta necessarie, sulla base di motivati atti
deliberativi della Giunta regionale.
4. Il Centro realizza
inoltre, in collaborazione con gli Uffici stampa della Giunta e del Consiglio
regionale, la produzione di materiali informativi attinenti alle attività
istituzionali della Regione.
Art. 11
Centro per la comunicazione artistica, culturale e
scientifica
1. È organizzato,
nell'ambito dell'Unità operativa "Centro Maratea" un Centro per la
comunicazione artistica, culturale e scientifica.
2. Il Centro promuove
ricerche, convegni, seminari in collaborazione con la Università della
Basilicata ed altre istituzioni scientifiche, con il Ministero per i beni
culturali e ambientali, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altre
istituzioni pubbliche operanti nel campo dell'arte, della cultura, della
ricerca scientifica.
3. Il Centro è ubicato
presso la struttura polivalente di Villa Nitti di Maratea.
Art. 12
Centri regionali per la cooperazione culturale
1. I Centri regionali
per la cooperazione culturale sono strutture regionali polivalenti che
assicurano servizi ed attività relative:
a) agli scambi
socio-culturali giovanili;
b) agli stage di
vacanze per giovani e soggiorni socio-culturali;
c) ad interventi
residenziali nel campo dell'educazione permanente e ricorrente, della
formazione professionale, dell'aggiornamento.
2. I programmi di
attività sono predisposti dal Dipartimento regionale cultura e formazione e
sono realizzati presso i Collegi Scuola di Maratea e Metaponto, anche in regime
di convenzione con organismi specializzati nei settori della cooperazione
culturale, ricreativa e del tempo libero.
TITOLO IV
Settori di attività educative e culturali
Art. 13
Enti, Istituzioni, Società, Associazioni
1. Possono accedere ai
contributi della Regione per la realizzazione di attività di promozione
educativa e culturale: enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a
prevalente partecipazione di enti locali con sede in Basilicata ed associazioni
a larga base rappresentativa iscritti nell'albo previsto nell'articolo
successivo.
2. I soggetti, di cui
al precedente comma, potranno presentare apposita domanda al Dipartimento
regionale cultura e formazione, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
3. Le domande dovranno
riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo e dovranno essere
corredate da una congrua documentazione concernente:
a) la rispondenza delle
iniziative programmate con le finalità della presente legge;
b) i programmi di
attività che si intendono svolgere, con una chiara definizione delle
caratteristiche, degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari
degli interventi, del periodo di svolgimento, della corrispondenza con gli
indirizzi dei Piani annuali e pluriennali;
c) i bilanci, i
preventivi di spesa e i piani di copertura finanziaria relativi alle attività
programmate, con l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici.
4. Tutti i richiedenti
sono tenuti a fornire, a richiesta del competente Dipartimento, i necessari
dettagli operativi e devono, comunque, comunicare tempestivamente le eventuali
trasformazioni sociali e le modificazioni dei programmi presentati.
5. Per la migliore valutazione
dei soggetti richiedenti il Dipartimento regionale si riserva di richiedere
pareri e valutazioni ai Comuni competenti per territorio.
Art. 14
Albo regionale delle Associazioni culturali
1. Le Associazioni
nazionali, regionali, provinciali e locali, i Circoli, i Centri, i Comitati e
ogni altro organismo aventi finalità statutarie conformi a quelle di cui alla
presente legge, operanti da almeno tre anni, privi di fini di lucro, con sede
in Basilicata e con almeno 50 associati possono chiedere l'iscrizione in un
apposito albo regionale tenuto presso il Dipartimento cultura e formazione.
2. Le domande di
iscrizione, corredate da copia autenticata dell'atto costitutivo, dello
statuto, dell'indicazione del numero dei soci, degli organi direttivi, del legale
rappresentante e della sede sociale, nonché da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti di cui al
precedente punto, devono essere inviate, a mezzo raccomandata, al Dipartimento
cultura e formazione entro il 31 luglio di ogni anno. Le rappresentanze
regionali e provinciali dell'associazionismo culturale, nonché degli organismi
culturali a dimensione sovracomunale, presenteranno anche l'elenco delle
associazioni di base aderenti.
3. L'iscrizione
nell'albo è indispensabile per potere accedere ai contributi di cui alla
presente legge.
4. Il venire meno o la
mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta
la cancellazione dall'albo.
5. I soggetti iscritti
nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che
intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.
6. L'albo è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione il 1° settembre di ogni anno.
Art. 15
Disciplina dei contributi regionali
1. La Giunta regionale
entro il 31 gennaio di ogni anno provvede, sulla base della documentazione
prodotta, all'assegnazione dei contributi ai soggetti indicati al punto 1
dell'articolo 13.
2. I sostegni sono
erogati in relazione ai criteri che tengono conto della consistenza e della
continuità organizzativa, nonché della corrispondenza tra i fini e le attività
del soggetto richiedente ed il Piano annuale.
3. La misura del
sostegno non può superare il 70% del bilancio consuntivo relativo all'anno
precedente.
4. Il sostegno
eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il
soggetto cessi di esistere e non realizzi l'attività sociale programmata.
5. Sarà data notizia ai
comuni interessati dall'attività del soggetto richiedente della concessione dei
sostegni regionali.
6. Nelle iniziative e
nelle manifestazioni poste in essere dai soggetti sostenuti si potrà fare
riferimento al sostegno regionale esclusivamente previa autorizzazione scritta
del Presidente della Regione.
Art. 16
Soggetti e manifestazioni di particolare interesse
1. La Regione riconosce
la particolare rilevanza di soggetti operanti in Basilicata nel campo della
cultura in relazione alla organizzazione di iniziative e di manifestazioni
culturali di interesse nazionale, e ne sostiene l'attività permanente con
l'assegnazione di uno specifico contributo finanziario.
2. I soggetti sopra
indicati saranno individuati dal Consiglio regionale nell'ambito del Piano
pluriennale.
3. L'entità del
sostegno annuale non potrà superare il 75% delle uscite dichiarate nel bilancio
consuntivo del soggetto individuato relativo all'anno precedente.
4. I soggetti
individuati dal Consiglio regionale ai sensi del punto 1 per ottenere il
sostegno dovranno, comunque, presentare entro il 31 ottobre al Dipartimento
cultura e formazione una domanda corredata da:
- bilancio consuntivo
dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso, regolarmente
approvati;
- relazione dettagliata
di tutte le attività culturali programmate;
- copia dello statuto
ed indicazione della composizione degli organi sociali.
5. Il sostegno
eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il
soggetto cessi di esistere o non realizzi l'attività sociale programmata.
6. La Giunta regionale
erogherà i contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. Tutte le iniziative
e le manifestazioni organizzate dai soggetti individuati nel presente articolo
nella loro pubblicazione dovranno contenere l'indicazione "con il
contributo della Regione".
Art. 17
Enti locali e loro Consorzi
1. La Regione concede
contributi ad Enti locali e loro consorzi per iniziative di promozione
educativa e culturale.
2. Gli Enti interessati
dovranno presentare domanda al Dipartimento cultura e formazione entro il 31
ottobre di ogni anno corredata da una documentazione concernente:
a) la compatibilità
dell'iniziativa con le previsioni del Piano annuale;
b) la specificazione
delle finalità, delle modalità attuative, dei destinatari, dei tempi di
svolgimento dell'attività;
c) i preventivi di
spesa.
3. La Giunta regionale
provvede all'assegnazione dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. I contributi sono
determinati in relazione a criteri che tengano conto del rilievo e della
continuità delle iniziative, dell'entità degli impegni finanziari a carico
degli enti locali, nonché della corrispondenza tra i contenuti dell'iniziativa
ed il Piano annuale.
5. I contributi sono
erogati all'atto di trasmissione della deliberazione dell'Ente richiedente
contenente l'impegno finanziario per la propria parte di spesa.
6. Alle iniziative
realizzate con tali contributi è concesso dal Presidente della Regione il
patrocinio della stessa e nella loro pubblicazione, dovrà essere indicato
"con il patrocinio della Regione".
Art. 18
Attività dirette e Patrocini
1. La Giunta regionale,
nell'ambito di previsione del Piano annuale, può realizzare direttamente
attività di promozione educativa e culturale e finanziaria iniziative
impreviste o non realizzate da altri soggetti.
TITOLO V
Cultura e informazione
Art. 19
Interventi di sostegno all'informazione regionale
1. I piani pluriennali
ed annuali, di cui al precedente art. 4, prevedono forme di intervento a favore
dell'informazione regionale in quanto strumento di diffusione della cultura,
disciplinandone limiti e modalità.
2. Dette forme di
intervento possono esplicarsi in:
a) erogazioni
pubblicitarie a organi d'informazione regionale per favorire la migliore
conoscenza di dati e di atti afferenti l'attività della Regione, nonché per la
divulgazione di tematiche relative alla promozione educativa e culturale della
comunità regionale;
b) diffusione
promozionale di pubblicazioni di particolare interesse regionale a carattere
culturale da destinare ad organismi educativi culturali pubblici;
c) sottoscrizione di
abbonamenti a favore di testate giornalistiche regionali o con pagine per la
Basilicata da destinare a organismi educativi e culturali pubblici.
Art. 20
Requisiti richiesti agli organi di informazione
1. Possono essere
utilizzati per le finalità di cui al precedente art. 19, gli organi di
informazione che:
a) operino, all'atto
della presentazione della domanda, con regolarità da almeno 2 anni ed abbiano
depositato in Tribunale la testata;
b) abbiano gruppi
redazionali stabili operanti in Basilicata;
c) producano
quotidianamente notiziari dedicati alla vita regionale;
d) riservino alla
pubblicità uno spazio non superiore al 20 per cento.
2. Possono essere
utilizzati, inoltre, al medesimo scopo pubblicazioni, riviste, settimanali,
libri con esclusivo contenuto educativo e culturale, editi in Basilicata.
3. I titolari degli
organi d'informazione di cui ai precedenti commi possono presentare istanza al
Dipartimento cultura e formazione entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei
requisiti richiesti.
4. La Giunta regionale
delibera complessivamente gli interventi da effettuare entro il 31 gennaio di
ogni anno, tenendo conto della consistenza di tiratura o di ascolto.
TITOLO VI
Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 21
Disciplina transitoria del sostegno alle attività di prosa, musicali
e cinematografiche (2)
[1. Fino
all'approvazione di norme per la disciplina dei settori dello spettacolo in
ambito regionale, gli interventi per la promozione delle attività di prosa,
musicali e cinematografiche sono programmati nell'ambito del Piano annuale di
cui al precedente art. 4.
2. Per la distribuzione
sul territorio regionale la Regione si avvale dell'A.B.S. (Associazione
Basilicata spettacolo)].
Art. 22
Continuità degli interventi
1. Per l'anno 1988 le
istanze inoltrate ai sensi della L.R. 5 maggio 1977, n. 16 e della L.R. 21
maggio 1980, n. 37 (titolo IV) si intendono utilmente presentate.
2. Gli interventi
relativi al 1988 saranno deliberati dalla Giunta regionale, sulla base di un
piano approvato dal Consiglio entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il piano pluriennale
di cui al punto 3 dell'art. 4 della presente legge, sarà approvato dal
Consiglio regionale, per l'anno in corso, entro il 31 maggio.
Art. 23
Abrogazione di norme
1. La L.R. 5 maggio
1977, n. 16 e il titolo IV della L.R. 21 maggio 1980, n. 37 sono abrogati.
2. Ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 12, è abrogata la L.R. 4
settembre 1979, n. 34.
Art. 24
Norme finanziarie
1. Agli interventi
relativi al 1988, valutati in lire 1.800 milioni, si provvede con lo
stanziamento iscritto nel bilancio regionale al cap. 1320.
2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi, si
provvederà con gli stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo,
nell'ambito delle disponibilità indicate sul bilancio pluriennale 1988 - 90
alla voce "Beni e Servizi culturali" del settore I del titolo II.
3. Le strutture
beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge che hanno instaurato
rapporti di lavoro dipendente, sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali
in vigore.
Art. 25
1. La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
_____________________________________________________
NOTE:
(1) comma abrogato
dall'art. 18, comma 1, L.R. 12 dicembre 2014, n. 37. Per le norme transitorie, vedi quanto
previsto dall'art. 19, comma 1, della suddetta legge;
(2) articolo abrogato
dall'art. 18, comma 1, L.R.12 dicembre 2014, n. 37. Per le norme transitorie,
vedi quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della suddetta legge.