Leggi Regionali
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Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 18

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  (2)

Bollettino Ufficiale n. 29 del 3 luglio 2009

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON:  L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e con LEGGE DI ABROGAZIONE TOTALE L.R. 15 gennaio 2021, n. 5.
 

Articolo 1

Istituzione

[1. La Regione Basilicata, in conformità alle Convenzioni internazionali ed europee ed agli Accordi internazionali sui diritti del fanciullo riconosce e difende i diritti e gli interessi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di ogni colore, religione, cultura ed etnia presenti sul territorio regionale.

2. E’ istituito presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza.

3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.]

Articolo 2

Funzioni

[1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) esercita i compiti di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della Legge 20 marzo 2003, n.77;

b) vigila sulla applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) promuove, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 primo e quarto comma della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;

d) promuove la diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti, anche in collaborazione con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’UNICEF, con gli Enti Locali, le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi minori di età;

e) promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività delle strutture sanitarie e socio assistenziali;

f) svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull’assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;

g) verifica gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;

h) accoglie le segnalazioni in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;

i) promuove iniziative di ascolto e di informazione destinate all’infanzia e all’adolescenza anche attraverso la istituzione e la gestione di un’apposita linea telefonica gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone minori di età;

j) favorisce la mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali;

k) vigila in collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni;

l) promuove corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;

m) promuove forme di partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla vita delle comunità locali e di coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano ed, in particolare, rispetto alla progettazione di spazi e di interventi a loro favore; sollecita la piena attuazione della Legge Regionale 16 febbraio 2005, n.10 “Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine”;

n) esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine all’impatto sull’infanzia ed adolescenza;

o) promuove studi e ricerche, anche in collaborazione con il Comitato Italiano per l’Unicef, sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro Nazionale e Regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza e degli Organismi pubblici di ricerca statistica, economica, sociale;

p) collabora con l’Osservatorio regionale per il disagio minorile, di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 2 gennaio 2003, n.1 alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Il Garante, promuove con gli Enti Locali e con altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n.269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.]

Articolo 3

Attivazione intervento del Garante e tutela dei diritti e degli interessi dei minori di età

[1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori italiani, stranieri, apolidi presenti sul territorio regionale, interviene:

a) su sollecitazione o richiesta delle bambine e bambini, degli adolescenti, di familiari, parenti, scuole, servizi sociali, associazioni ed enti;

b) d’ufficio in tutti i casi in cui, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori di età.

2. Nell’ambito delle funzioni di cui al precedente articolo 2, gli interventi del Garante diretti alla tutela di diritti ed interessi sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia dei minori di età.

3. Il Garante, nell’esercizio delle funzioni, può:

a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della citata Legge n.241 del 1990 e successive modificazioni;

b) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali, anche a seguito di denunce e reclami, la violazione dei diritti o le situazioni di rischi o di danno di bambine, bambini e adolescenti;

c) raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;

d) sollecitare le Amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che impediscono la tutela dei diritti dei minori;

e) sollecitare le Amministrazioni competenti all’adozione di interventi di aiuto e sostegno in favore dei minori di età;

f) segnalare ai servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza le situazioni che necessitano di interventi immediati;

g) denunciare alle competenti autorità giudiziarie le situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno dei minori;

h) attivare con gli ambiti territoriali socio assistenziali un rapporto di collaborazione sistematico per raccogliere segnalazioni, svolgere azioni di monitoraggio e vigilanza, al fine di studiare, valutare e coordinare con maggiore attenzione le possibili risposte in ordine alla condizione dei minori di età.]

Articolo 4

Comitato Consultivo del Garante

[1. E’ istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Il Comitato consultivo è composto da rappresentanti del volontariato, delle associazioni degli Enti Locali e delle famiglie e delle professioni coinvolte nella promozione e protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, integrato da una componente fissa di minori che vi partecipa in condizioni di parità con gli altri membri. Con regolamento regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuate la composizione, la durata, le modalità di nomina.]

Articolo 5

Rapporti con il Difensore Civico

[1. Il Difensore Civico e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.]

Articolo 6

Elezione, durata del mandato, decadenza e revoca

[1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale con i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se tale maggioranza con è raggiunta nelle prime due votazioni la nomina è effettuata a maggioranza assoluta. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Il Garante è scelto tra persone di età non superiore a 65 anni e non inferiore a 40, laureato in materia giuridiche o sociali, con documentata esperienza professionale nello studio e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’assistenza minorile, o in materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari.

3. Sono incompatibili con l’incarico di Garante:

a) i Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

b) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

c) coloro che ricoprono incarichi di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale.

4. L’incarico di Garante è, inoltre, incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale.

5. Il conferimento dell’incarico di Garante a dipendenti, sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora si verifichino o sopravvengano cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dell’Ufficio di Garante a maggioranza semplice, se l’interessato non le elimini entro venti giorni dalla notifica della avvenuta elezione o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Il Consiglio Regionale nomina entro 60 giorni il nuovo Garante.

7. Il Consiglio Regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. I poteri del Garante sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.]

Articolo 7

Indennità   (1)

[1. Al Garante regionale dell’Infanzia e dell'Adolescenza spetta una indennità di funzione pari al venticinque per cento della indennità lorda del consigliere regionale.

2. Nel caso in cui il Garante versi nella situazione di cui all'articolo 6 e rimuova le incompatibilità ivi previste, allo stesso è corrisposta una indennità pari al quaranta per cento dell'indennità lorda del consigliere regionale.

3. Allo stesso è riconosciuto il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico della Regione Basilicata. ]

Articolo 8

Relazioni e pubblicità

[1. Il Garante trasmette al Presidente del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, esplicativa delle iniziative e delle attività svolte, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare.

2. Nei casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione il Garante può inviare relazioni al Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale.

3. La relazione annuale e le altre relazioni sono discusse in Consiglio Regionale secondo le norme del Regolamento Interno.

4. Le relazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data, inoltre, pubblicità a mezzo gli organi di stampa, le emittenti radiofoniche, televisive e sul sito web del Consiglio Regionale.]

Articolo 9

Ufficio del Garante

[1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio Regionale, e può essere articolato in sedi decentrate a livello provinciale.

2. Per l’espletamento delle funzioni il Garante si avvale di apposita ed autonoma struttura alla quale provvederà l’Ufficio di Presidenza.

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stabilisce la dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie.]

Articolo 10

Norma finanziaria

[1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’esercizio 2009 in Euro 40.000,00, si provvede con lo stanziamento previsto alla U.P.B. 0111.01 “Funzionamento del Consiglio Regionale”, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio regionale.]

Articolo 11

Pubblicazione

[1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.]

_____________________________________________

NOTE:

(1) articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;

(2) legge totalmente abrogata dall’art. 26, comma 1, L.R. 15 gennaio 2021, n. 5.




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