Articolo 1
Istituzione
[1. La Regione
Basilicata, in conformità alle Convenzioni internazionali ed europee ed agli
Accordi internazionali sui diritti del fanciullo riconosce e difende i diritti
e gli interessi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti di ogni colore,
religione, cultura ed etnia presenti sul territorio regionale.
2. E’ istituito presso
il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dell’infanzia e
dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la
attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli
aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità stimolando
la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza.
3. Il Garante svolge la
propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale.]
Articolo 2
Funzioni
[1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) esercita i compiti
di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi
della Legge 20 marzo 2003, n.77;
b) vigila sulla
applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti
internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) promuove, sulla base
del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 primo e quarto comma
della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche da parte delle competenti
istituzioni regionali e locali;
d) promuove la
diffusione di una cultura finalizzata al riconoscimento delle bambine, dei
bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti, anche in
collaborazione con la Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei
minori e con il Comitato Italiano per l’UNICEF, con gli Enti Locali, le scuole,
le associazioni di volontariato, gli ordini professionali e gli stessi minori
di età;
e) promuove iniziative
a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulla attività
delle strutture sanitarie e socio assistenziali;
f) svolge attività di
vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull’assistenza prestata ai
minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla
propria famiglia;
g) verifica gli
interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento dei minori stranieri anche
non accompagnati;
h) accoglie le
segnalazioni in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie,
dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
i) promuove iniziative
di ascolto e di informazione destinate all’infanzia e all’adolescenza anche
attraverso la istituzione e la gestione di un’apposita linea telefonica
gratuita, al fine di raccogliere le denunce di violazione dei diritti e fornire
informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti delle persone
minori di età;
j) favorisce la
mediazione nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o
indirettamente bambine, bambini e adolescenti svolgendo attività di ascolto,
conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati ed
istituzionali;
k) vigila in
collaborazione con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni)
sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione audiovisiva e telematica e
della stampa sotto il profilo della percezione e della rappresentazione
infantile, allo scopo di segnalare all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e agli organi competenti eventuali trasgressioni;
l) promuove corsi di
formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori
e svolge attività di consulenza nei confronti di tutori e curatori;
m) promuove forme di
partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla vita delle
comunità locali e di coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano
ed, in particolare, rispetto alla progettazione di spazi e di interventi a loro
favore; sollecita la piena attuazione della Legge Regionale 16 febbraio 2005,
n.10 “Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle
bambine”;
n) esprime, su
richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su progetti di
legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine all’impatto sull’infanzia
ed adolescenza;
o) promuove studi e
ricerche, anche in collaborazione con il Comitato Italiano per l’Unicef, sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro
Nazionale e Regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza
e degli Organismi pubblici di ricerca statistica, economica, sociale;
p) collabora con
l’Osservatorio regionale per il disagio minorile, di cui all’articolo 4 della
Legge Regionale 2 gennaio 2003, n.1 alla raccolta ed elaborazione dei dati
relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Garante, promuove
con gli Enti Locali e con altri soggetti, in raccordo con la Consulta regionale
di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per
l’Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in
particolare per la prevenzione dell’uso dell’alcool e della droga, per la
tutela degli abusi dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle
disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n.269 “Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei
minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.]
Articolo 3
Attivazione
intervento del Garante e tutela dei diritti e degli interessi dei minori di età
[1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi
ed i diritti dei minori italiani, stranieri, apolidi presenti sul territorio
regionale, interviene:
a) su sollecitazione o
richiesta delle bambine e bambini, degli adolescenti, di familiari, parenti,
scuole, servizi sociali, associazioni ed enti;
b) d’ufficio in tutti i
casi in cui, nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi gravi situazioni di
rischio o di danno per i minori di età.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al precedente
articolo 2, gli interventi del Garante diretti alla tutela di diritti ed
interessi sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia dei minori
di età.
3. Il Garante, nell’esercizio delle funzioni, può:
a) intervenire nei
procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della Legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive modificazioni ove sussistano fattori di rischio o di danno
per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di
presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della citata
Legge n.241 del 1990 e successive modificazioni;
b) segnalare alle
competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali,
anche a seguito di denunce e reclami, la violazione dei diritti o le situazioni
di rischi o di danno di bambine, bambini e adolescenti;
c) raccomandare
l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle
Amministrazioni competenti;
d) sollecitare le
Amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le
cause che impediscono la tutela dei diritti dei minori;
e) sollecitare le
Amministrazioni competenti all’adozione di interventi di aiuto e sostegno in
favore dei minori di età;
f) segnalare ai servizi
sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza le situazioni che
necessitano di interventi immediati;
g) denunciare alle
competenti autorità giudiziarie le situazioni pregiudizievoli o di abbandono
concernenti un minore o in danno dei minori;
h) attivare con gli
ambiti territoriali socio assistenziali un rapporto di collaborazione
sistematico per raccogliere segnalazioni, svolgere azioni di monitoraggio e
vigilanza, al fine di studiare, valutare e coordinare con maggiore attenzione
le possibili risposte in ordine alla condizione dei minori di età.]
Articolo 4
Comitato
Consultivo del Garante
[1. E’ istituito un
Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte per
la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Comitato
consultivo è composto da rappresentanti del volontariato, delle associazioni
degli Enti Locali e delle famiglie e delle professioni coinvolte nella
promozione e protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, integrato
da una componente fissa di minori che vi partecipa in condizioni di parità con
gli altri membri. Con regolamento regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, sono individuate la composizione, la
durata, le modalità di nomina.]
Articolo 5
Rapporti
con il Difensore Civico
[1. Il Difensore Civico
e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di
situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito
delle rispettive competenze.]
Articolo 6
Elezione,
durata del mandato, decadenza e revoca
[1. Il Garante è eletto
dal Consiglio Regionale con i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione. Se tale maggioranza con è raggiunta nelle prime due votazioni la
nomina è effettuata a maggioranza assoluta. Il Garante dura in carica cinque
anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Garante è scelto
tra persone di età non superiore a 65 anni e non inferiore a 40, laureato in
materia giuridiche o sociali, con documentata esperienza professionale nello
studio e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
dell’assistenza minorile, o in materie concernenti l’età evolutiva e le
relazioni familiari.
3. Sono incompatibili con l’incarico di Garante:
a) i Direttori
Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere;
b) gli amministratori
di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché
amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevano, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
c) coloro che ricoprono
incarichi di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale.
4. L’incarico di
Garante è, inoltre, incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato,
attività professionale o imprenditoriale.
5. Il conferimento
dell’incarico di Garante a dipendenti, sia regionali che di altri enti
dipendenti dalla Regione, ne determina il collocamento in aspettativa senza
assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di
aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell’anzianità di servizio.
6. Qualora si
verifichino o sopravvengano cause di incompatibilità o di ineleggibilità
sopravvenuta, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dell’Ufficio di
Garante a maggioranza semplice, se l’interessato non le elimini entro venti
giorni dalla notifica della avvenuta elezione o, nell’ipotesi di causa
sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Il Consiglio Regionale nomina
entro 60 giorni il nuovo Garante.
7. Il Consiglio
Regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per
l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o
ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
8. I poteri del Garante
sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.]
Articolo 7
Indennità (1)
[1. Al Garante
regionale dell’Infanzia e dell'Adolescenza spetta una indennità di funzione
pari al venticinque per cento della indennità lorda del consigliere regionale.
2. Nel caso in cui il
Garante versi nella situazione di cui all'articolo 6 e rimuova le
incompatibilità ivi previste, allo stesso è corrisposta una indennità pari al
quaranta per cento dell'indennità lorda del consigliere regionale.
3. Allo stesso è
riconosciuto il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura
prevista per il Difensore Civico della Regione Basilicata. ]
Articolo 8
Relazioni e
pubblicità
[1. Il Garante
trasmette al Presidente del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione,
esplicativa delle iniziative e delle attività svolte, corredata da
osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed
amministrative da adottare.
2. Nei casi di
particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione il
Garante può inviare relazioni al Presidente del Consiglio e della Giunta
Regionale.
3. La relazione annuale
e le altre relazioni sono discusse in Consiglio Regionale secondo le norme del
Regolamento Interno.
4. Le relazioni di cui
ai precedenti commi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di
tali atti è data, inoltre, pubblicità a mezzo gli organi di stampa, le
emittenti radiofoniche, televisive e sul sito web del Consiglio Regionale.]
Articolo 9
Ufficio del
Garante
[1. L’Ufficio del
Garante ha sede presso il Consiglio Regionale, e può essere articolato in sedi
decentrate a livello provinciale.
2. Per l’espletamento
delle funzioni il Garante si avvale di apposita ed autonoma struttura alla
quale provvederà l’Ufficio di Presidenza.
3. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale stabilisce la dotazione organica e le
specifiche professionalità necessarie.]
Articolo
10
Norma
finanziaria
[1. Agli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’esercizio
2009 in Euro 40.000,00, si provvede con lo stanziamento previsto alla U.P.B.
0111.01 “Funzionamento del Consiglio Regionale”, che presenta la necessaria
disponibilità.
2. Per gli anni
successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di
approvazione del Bilancio regionale.]
Articolo
11
Pubblicazione
[1. La presente legge
regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.]
_____________________________________________
NOTE:
(1) articolo così sostituito dall'art. 56 della
L.R. 30 dicembre 2009, n. 42;
(2) legge totalmente abrogata dall’art. 26, comma
1, L.R. 15 gennaio 2021, n. 5.