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Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27

 

NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

 

Bollettino Ufficiale n. 46 del 1° dicembre 1991

 

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 4 febbraio 2003, n. 7; L.R. 14 luglio 2006, n. 11; L.R. 7 giugno  2011, n. 11; L.R. 4 agosto 2011, n. 17; L.R.  15 aprile 2014, n. 5 e con  L.R. 30 settembre 2015, n. 46.

_____________________________________________________

Art. 1

Istituzione e finalità

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari opportunità, di cui anche all'ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, la "Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna", luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata.       (1)

Art. 2

Attività, funzioni, reti (2)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione contribuisce all'attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica, attraverso le seguenti attività e funzioni:
a) effettua, in ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche, direttamente o in collaborazione con altri organismi;
b) formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia, sanità ecc., allo scopo di orientare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
c) formula proposte ed esprime pareri se richiesti su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione ritenga di esaminare;
d) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena condivisione dei compiti di cura e corresponsabilità della coppia;
f) formula proposte per realizzare una presenza paritaria delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e sociale;
g) nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, coordinandosi con gli Organi di Parità presenti ai vari livelli istituzionali, presenta proprie proposte in relazione alle politiche di pari opportunità attuate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni ed altri Enti Locali e promuove e sostiene azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;
h) promuove la costituzione di una rete permanente tra gli organismi di parità, le commissioni di parità, i Comitati Unici di Garanzia di Comuni e Province, i Comitati Unici di Garanzia degli enti e aziende presenti su tutto il territorio regionale, le associazioni di donne, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, le organizzazioni cooperative, le donne dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale, che convoca almeno due volte all'anno, per acquisire progetti, proporre attività comuni, programmare iniziative territoriali;
i) promuove la costituzione di un Forum tra le donne elette nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionale, che convoca almeno due volte l'anno, per discutere, elaborare e programmare progetti, attività comuni, iniziative territoriali;
l) assume informazioni e dati sull'applicazione effettiva delle norme di parità e di pari opportunità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione, in particolare con l'Ufficio del Difensore Civico e gli Uffici Ispettivi degli uffici periferici del Ministero del Lavoro;
m) monitora e valuta, in ambito regionale, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro, nonché l'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro, attraverso un'azione coordinata con quella del Consigliere di parità;
n) svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, anche non lavoratrici;
o) formula proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
p) raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi alla legislazione e allo sviluppo delle politiche di parità e di pari opportunità. Promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne lucane in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione.

2. I provvedimenti e i programmi regionali, provinciali e comunali, di cui alla lettera c), sono inviati d'ufficio alla Commissione, attraverso gli organismi di parità locali, se esistenti.

3. La Commissione può, su propria richiesta, essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari Regionali in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

4. Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3

Composizione e durata

 1. La Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro i termini e con le modalità di cui alla L.R. n. 32/2000, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla elezione delle nuove componenti.
 

2. La Commissione è composta da 21 donne, aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari opportunità e nelle materie previste dall'articolo 2. La Commissione è composta:
a) da 4 donne in rappresentanza delle associazioni di donne costituite da almeno 3 anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna;
b) da 4 donne in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, in sede regionale;
c) da 4 donne di cui 2 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali e 2 della Cooperazione operanti nella Regione;
d) da 6 donne designate dal Consiglio Regionale;
e) dalle Presidenti delle Commissioni pari opportunità delle Province di Matera e Potenza;
f) dal Consigliere regionale di parità.
 

3. Le donne di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più rappresentativi in ordine al numero degli iscritti. Le designazioni di competenza del Consiglio regionale di cui alla lettera d) sono effettuate tra le proposte di candidatura, che possono essere presentate dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri, nei modi e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/2000, di donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali o politiche.

 4. Ogni gruppo politico non può avere più di una rappresentanza.
 

5. La Commissione, nella sua prima adunanza, convocata dal Presidente del Consiglio Regionale, dopo l'assunzione della presidenza provvisoria da parte della componente più anziana di età, procede alla elezione della propria Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletta colei che, tra le Commissarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma del presente articolo, ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio regionale. [3]

6. La Commissione approva, a maggioranza qualificata dei 2/3  dei componenti, il proprio regolamento interno, che ne definisce le modalità di funzionamento, nonché quelle di convocazione e acquisizione di pareri e proposte da parte della Rete di donne nominate nei Comitati Unici di Garanzia provinciali e comunali e del Forum delle donne elette.  (3 bis)
 

Art. 4

Nomina

1. Le domande e le designazioni pervenute sono soggette al parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2000.

 

2. Le Commissarie di cui alla lett. d) dell'articolo 3 sono elette dal Consiglio Regionale, con voto limitato pari ai 2/3 delle eligende. In caso di parità è eletta la candidata con maggiore età.
 

3. Nel caso di sostituzione di una o più componenti della Commissione si procede nel modo seguente:
- le donne di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 2, sono sostituite con designazioni effettuate dagli organismi rappresentati;
- per le donne di cui alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, il Consiglio regionale procede ad una nuova elezione tra le domande già presentate nella fase di costituzione della Commissione aventi il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente competente. [4]

Art. 5

 

[1. Il Consiglio regionale elegge la Commissione di cui all'art. 3, con sistema proporzionale su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1.
Le liste di cui al comma precedente dovranno essere composte dai nominativi inclusi nell'elenco di cui all'art. 4.
Le liste predisposte dai gruppi consiliari possono essere integrate con nominativi di donne che abbiano i requisiti previsti dalla lett. "e" del II comma dell'art. 3].  [5]


Art. 6

Relazione annuale

 1. La Commissione invia, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale, una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo, indicando in particolare, i risultati raggiunti e gli ostacoli che impediscono ulteriori e significativi miglioramenti delle pari opportunità sul territorio regionale. In sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, il Presidente della Giunta Regionale illustra tale relazione, esponendo l'attività svolta e i programmi del governo regionale in merito. [6]
 

Art. 7

Organizzazione e indennità

 1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione. [8]
 

2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un'indennità di carica mensile pari al 20% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 a seduta. [9]
 

3. Al Presidente e ai componenti della Commissione compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.[10]

Art. 8

Disposizioni finanziarie [11]

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse stanziate per il funzionamento del Consiglio Regionale. [12]

Art. 9

Abrogazione

 1. La legge regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. [13]
 

Art. 10

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

______________________________________________________

NOTE:

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio regionale di Basilicata, la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.».;

(2) Articolo così sostituito dall’art. 2, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:
- effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;
- formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
- formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la condizione delle donne;
- interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;
- favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;
- vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico;
- assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;
- raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;
- promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.». ;

(3) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. La Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla elezione dei nuovi componenti.
La Commissione è composta da 20 donne prescelte:
a) nell'ambito delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne sul piano regionale, costituite da almeno tre anni, che abbiano come fine statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna;
b) nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;
c) nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella Regione;
d) nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile operanti nella Regione;
e) fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.
La Commissione, nelle sua prima adunanza, indetta su convocazione del Presidente del Consiglio regionale, dopo l'assunzione della Presidenza provvisoria da parte del componente più anziano di età, procede alla elezione del proprio Presidente.
L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.»;

(3 bis) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 settembre 2015, n. 46;

(4) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge le organizzazioni indicate ai punti a), b), c), d) del secondo comma del precedente art. 3, trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.
Le organizzazioni indicate alla lettera a) del secondo comma del precedente art. 3, oltre alle designazioni, devono trasmettere copia conforme all'originale del proprio statuto.
Ad analogo obbligo sono sottoposte le organizzazioni della cooperazione femminile operanti nella Regione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale sottopone le stesse all'esame del Consiglio regionale per accertarne la validità.
Accertata la validità delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi consiliari ed iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la elezione per la nomina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.». ;

(5) Articolo abrogato dall’art. 5, L.R. 7 giugno 2011, n. 11.;

(6) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. La Commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri regionali. Tale relazione sarà illustrata in sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, dal Presidente della Giunta.».;

(7) Rubrica aggiunta dall’art. 7, L.R. 7 giugno 2011, n. 11;

(8) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 14 luglio 2006, n. 11, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione. ;
Per la partecipazione alle seduta della Commissione spetta, ai 20 componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1979, n. 7 e successive modificazioni, ed un gettone di presenza previsto per il funzionamento dei comitati e delle commissioni.». ;

(9) Il presente comma, già modificato dall'art. 35, L.R. 4 agosto 2011, n. 17, è stato successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità mensile di carica equivalente al 20% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad E. 50 a seduta.».;

(10) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta inoltre, a tutti i componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni.». ;

(11) Rubrica aggiunta dall’art. 8, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. ;

(12) Articolo così sostituito dall'art. 42, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di L. 5 milioni, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul cap. 550 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale, avente per oggetto: "Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consigli, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto anche ai membri estranei all'Amministrazione", che presenta la richiesta disponibilità. La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge di bilancio degli esercizi corrispondenti.»;

(13) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 7 giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. La legge regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata.».




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