Art. 1
Istituzione
e finalità
1. Nell'intento di assicurare la piena
realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con
particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari
opportunità, di cui anche all'ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza
del Consiglio Regionale di Basilicata, la "Commissione Regionale per la
Parità e le pari opportunità tra uomo e donna", luogo di confronto
permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in
Basilicata. (1)
Art. 2
Attività,
funzioni, reti (2)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'art. 1, la Commissione contribuisce all'attuazione di politiche volte a
realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della
formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica,
attraverso le seguenti attività e funzioni:
a) effettua, in ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche, direttamente
o in collaborazione con altri organismi;
b) formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in
particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale,
lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia, sanità ecc., allo scopo di
orientare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
c) formula proposte ed esprime pareri se richiesti su provvedimenti e programmi
regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione
femminile e che comunque la Commissione ritenga di esaminare;
d) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena
condivisione dei compiti di cura e corresponsabilità della coppia;
f) formula proposte per realizzare una presenza paritaria delle donne nelle
nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte
a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e
sociale;
g) nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, coordinandosi con
gli Organi di Parità presenti ai vari livelli istituzionali, presenta proprie
proposte in relazione alle politiche di pari opportunità attuate dalla Regione,
dalle Province, dai Comuni ed altri Enti Locali e promuove e sostiene azioni
positive da parte di soggetti pubblici e privati;
h) promuove la costituzione di una rete permanente tra gli organismi di parità,
le commissioni di parità, i Comitati Unici di Garanzia di Comuni e Province, i
Comitati Unici di Garanzia degli enti e aziende presenti su tutto il territorio
regionale, le associazioni di donne, i rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, le organizzazioni cooperative, le donne dei
movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale,
che convoca almeno due volte all'anno, per acquisire progetti, proporre
attività comuni, programmare iniziative territoriali;
i) promuove la costituzione di un Forum tra le donne elette nei Consigli
Comunali, Provinciali, Regionale, che convoca almeno due volte l'anno, per
discutere, elaborare e programmare progetti, attività comuni, iniziative
territoriali;
l) assume informazioni e dati sull'applicazione effettiva delle norme di parità
e di pari opportunità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione, in
particolare con l'Ufficio del Difensore Civico e gli Uffici Ispettivi degli
uffici periferici del Ministero del Lavoro;
m) monitora e valuta, in ambito regionale, in modo continuativo e sistematico,
lo stato di attuazione della legislazione statale e regionale riferita alla
condizione femminile in materia di lavoro, nonché l'applicazione effettiva
delle norme di parità in materia di lavoro, attraverso un'azione coordinata con
quella del Consigliere di parità;
n) svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e
culturale per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono
discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, anche non
lavoratrici;
o) formula proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere;
p) raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture
radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e
materiali relativi alla legislazione e allo sviluppo delle politiche di parità
e di pari opportunità. Promuove un permanente dibattito culturale sulla
condizione delle donne lucane in rapporto all'evoluzione sociale ed economica
della Regione.
2. I provvedimenti e i programmi regionali,
provinciali e comunali, di cui alla lettera c), sono inviati d'ufficio alla
Commissione, attraverso gli organismi di parità locali, se esistenti.
3. La Commissione può, su propria richiesta,
essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari Regionali in relazione ai
provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.
4. Svolge ogni altra attività comunque inerente
alle finalità di cui all'art. 1.
Art. 3
Composizione
e durata
1. La
Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro i termini e con
le modalità di cui alla L.R. n. 32/2000, con decreto del Presidente del
Consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino
alla elezione delle nuove componenti.
2. La Commissione è composta da 21 donne, aventi
specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità e di pari
opportunità e nelle materie previste dall'articolo 2. La Commissione è
composta:
a) da 4 donne in rappresentanza delle associazioni di donne costituite da
almeno 3 anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che
abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale,
politica e sociale della donna;
b) da 4 donne in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative, in sede regionale;
c) da 4 donne di cui 2 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali e
2 della Cooperazione operanti nella Regione;
d) da 6 donne designate dal Consiglio Regionale;
e) dalle Presidenti delle Commissioni pari opportunità delle Province di Matera
e Potenza;
f) dal Consigliere regionale di parità.
3. Le donne di cui alle lettere a) e c) del comma
2 sono individuate tra le designazioni presentate dagli organismi più
rappresentativi in ordine al numero degli iscritti. Le designazioni di
competenza del Consiglio regionale di cui alla lettera d) sono effettuate tra
le proposte di candidatura, che possono essere presentate dalla Giunta
regionale, dal Presidente della Giunta, dai gruppi consiliari e dai singoli
consiglieri, nei modi e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n.
32/2000, di donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e
sociali o politiche.
4. Ogni
gruppo politico non può avere più di una rappresentanza.
5. La Commissione, nella sua prima adunanza,
convocata dal Presidente del Consiglio Regionale, dopo l'assunzione della
presidenza provvisoria da parte della componente più anziana di età, procede
alla elezione della propria Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto
ed è eletta colei che, tra le Commissarie di cui alle lettere a), b), c) e d)
del secondo comma del presente articolo, ha riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità si procede ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del
Regolamento Interno del Consiglio regionale. [3]
6. La Commissione approva, a maggioranza
qualificata dei 2/3 dei componenti, il proprio regolamento interno, che
ne definisce le modalità di funzionamento, nonché quelle di convocazione e
acquisizione di pareri e proposte da parte della Rete di donne nominate nei
Comitati Unici di Garanzia provinciali e comunali e del Forum delle donne
elette. (3 bis)
Art. 4
Nomina
1. Le domande e le designazioni pervenute sono
soggette al parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art.
5 della L.R. n. 32/2000.
2. Le Commissarie di cui alla lett.
d) dell'articolo 3 sono elette dal Consiglio Regionale, con voto limitato pari
ai 2/3 delle eligende. In caso di parità è eletta la
candidata con maggiore età.
3. Nel caso
di sostituzione di una o più componenti della Commissione si procede nel modo
seguente:
- le donne di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 2, sono sostituite
con designazioni effettuate dagli organismi rappresentati;
- per le donne di cui alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, il Consiglio
regionale procede ad una nuova elezione tra le domande già presentate nella
fase di costituzione della Commissione aventi il parere favorevole della
Commissione Consiliare Permanente competente. [4]
Art. 5
[1. Il Consiglio regionale elegge la Commissione
di cui all'art. 3, con sistema proporzionale su liste concorrenti presentate
dai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 legge regionale 24 gennaio 1989, n.
1.
Le liste di cui al comma precedente dovranno essere composte dai nominativi
inclusi nell'elenco di cui all'art. 4.
Le liste predisposte dai gruppi consiliari possono essere integrate con
nominativi di donne che abbiano i requisiti previsti dalla lett.
"e" del II comma dell'art. 3]. [5]
Art. 6
Relazione
annuale
1. La
Commissione invia, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente del
Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale, una dettagliata
relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo,
indicando in particolare, i risultati raggiunti e gli ostacoli che impediscono
ulteriori e significativi miglioramenti delle pari opportunità sul territorio
regionale. In sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, il
Presidente della Giunta Regionale illustra tale relazione, esponendo l'attività
svolta e i programmi del governo regionale in merito. [6]
Art. 7
Organizzazione
e indennità
1. La
Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete
garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per
l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione. [8]
2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta
un'indennità di carica mensile pari al 20% dell'indennità di carica mensile
lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone
di presenza pari ad euro 30,00 a seduta. [9]
3. Al Presidente e ai componenti della Commissione
compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi
del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.[10]
Art. 8
Disposizioni
finanziarie [11]
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede nell'ambito delle risorse stanziate per il
funzionamento del Consiglio Regionale. [12]
Art. 9
Abrogazione
1. La legge
regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata. Sono, altresì, abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge. [13]
Art. 10
1. La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
______________________________________________________
NOTE:
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 1.
Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste
dall'art. 3 della Costituzione, è costituita, presso la Presidenza del
Consiglio regionale di Basilicata, la Commissione regionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna.».;
(2) Articolo così sostituito dall’art. 2, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Per il
perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le
seguenti funzioni:
- effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente
o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia
alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità
dei diritti tra uomo e donna;
- formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in
particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi
sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza
sostanziale;
- formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la
condizione delle donne;
- interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole
istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da
Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni
positive da parte di soggetti pubblici e privati;
- favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne
al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione
socio-professionale;
- vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità,
anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore
Civico;
- assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione
delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle
norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale,
anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi
regionali ad essi assegnati;
- raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture
radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e
materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;
- promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in
rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di
favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.». ;
(3) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. La
Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro 90 giorni dalla
prima seduta del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla
elezione dei nuovi componenti.
La Commissione è composta da 20 donne prescelte:
a) nell'ambito delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne
sul piano regionale, costituite da almeno tre anni, che abbiano come fine
statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna;
b) nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;
c) nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella
Regione;
d) nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione
femminile operanti nella Regione;
e) fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e
sociali.
La Commissione, nelle sua prima adunanza, indetta su convocazione del
Presidente del Consiglio regionale, dopo l'assunzione della Presidenza provvisoria
da parte del componente più anziano di età, procede alla elezione del proprio
Presidente.
L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletto chi ha riportato il maggior
numero di voti.»;
(3 bis) Comma così modificato dall'art. 1, comma
1, L.R. 30 settembre 2015, n. 46;
(4) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Entro 30
giorni dalla data della pubblicazione della presente legge le organizzazioni
indicate ai punti a), b), c), d) del secondo comma del precedente art. 3,
trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.
Le organizzazioni indicate alla lettera a) del secondo comma del precedente
art. 3, oltre alle designazioni, devono trasmettere copia conforme
all'originale del proprio statuto.
Ad analogo obbligo sono sottoposte le organizzazioni della cooperazione
femminile operanti nella Regione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni, il Presidente del
Consiglio regionale sottopone le stesse all'esame del Consiglio regionale per
accertarne la validità.
Accertata la validità delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale
trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi consiliari ed iscrive all'ordine del
giorno del Consiglio la elezione per la nomina della Commissione regionale per
la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.». ;
(5) Articolo abrogato dall’art. 5, L.R. 7 giugno
2011, n. 11.;
(6) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. La
Commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio dettagliata
relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri regionali.
Tale relazione sarà illustrata in sede di discussione del bilancio regionale,
in Consiglio, dal Presidente della Giunta.».;
(7) Rubrica aggiunta dall’art. 7, L.R. 7 giugno
2011, n. 11;
(8) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma
1, L.R. 14 luglio 2006, n. 11, poi così modificato come indicato nella nota che
precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. La Commissione ha
sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il
necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte
le funzioni e compiti propri della Commissione. ;
Per la partecipazione alle seduta della Commissione spetta, ai 20 componenti
della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura
fissata dall'art. 4 della L.R. 5 marzo 1979, n. 7 e successive modificazioni,
ed un gettone di presenza previsto per il funzionamento dei comitati e delle
commissioni.». ;
(9) Il presente comma, già modificato dall'art.
35, L.R. 4 agosto 2011, n. 17, è stato successivamente così sostituito
dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:
«2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità mensile di
carica equivalente al 20% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri
regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad E. 50 a
seduta.».;
(10) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1,
L.R. 15 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della
medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per la
partecipazione alle sedute della Commissione spetta inoltre, a tutti i
componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio
nella misura fissata dall'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 7,
e successive modificazioni.». ;
(11) Rubrica aggiunta dall’art. 8, L.R. 7 giugno
2011, n. 11. ;
(12) Articolo così sostituito dall'art. 42, L.R. 4
febbraio 2003, n. 7, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
Il testo originario era così formulato: «Art. 8. L'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, dell'importo di L. 5 milioni, farà
carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul cap. 550 dello stato di
previsione della spesa di bilancio regionale, avente per oggetto: "Spese
per il funzionamento di comitati, commissioni e consigli, compresi i gettoni di
presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto
anche ai membri estranei all'Amministrazione", che presenta la richiesta
disponibilità. La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge
di bilancio degli esercizi corrispondenti.»;
(13) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 7
giugno 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. La legge
regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata.».